PRESUNZIONE. - Il termine p. può intendersi in diversi significati: nell'ordine del sentimento, indica la fiducia esagerata nelle proprie qualità: è dunque una forma di orgoglio; nell'ordine della volontà, la p. è un movimento che spinge una persona a intraprendere più di quanto possa realmente fare, con le forze di cui dispone o crede di disporre. Nell'ordine naturale, la p. magnanimità (v.), che ha il compito di moderare la tendenza a lanciarsi nelle imprese difficili. Nell'ordine soprannaturale, la p. viene ad opporsi direttamente alla virtù della speranza.
1. LA P., PECCATO OPPOSTO ALLA VIRTÙ DELLA SPERANZA. - Può definirsi una fiducia temeraria di ottenere la salvezza eterna senza i mezzi stabiliti da Dio. La Grazia e la gloria, beni dell'ordine soprannaturale, sono sopra la portata delle forze naturali dell'uomo: chi volesse raggiungerli con i propri mezzi sarebbe in diretta opposizione alla virtù della speranza, in quanto praticamente le toglie il motivo suo proprio, oggetto formale, ossia la bontà divina che sola giustifica nella creatura l'attesa di tali beni, i quali possono venire solamente da Dio. D'altra parte normalmente Dio accorda i suoi beni soprannaturali in conformità alle sue promesse e ai suoi attributi. Voler ottenere tali beni per altra via significherebbe sviare l'oggetto della speranza e quindi peccare contro di essa. È il caso del peccatore che crede di essere perduto senza il pentimento sincero dei suoi peccati, o di chi crede di salvarsi, continuando sino alla fine, ostinato nel suo peccato. È una confidenza in Dio esagerata, contraria alla Provvidenza da lui stabilita. Si renderebbero assolute promesse che sono invece condizionate, o si vorrebbe dare risalto alla misericordia di Dio a danno della giustizia. Di qui due forme di p., diverse per causa e malizia. La prima pone alla speranza un fondamento illusorio. La seconda rispetta l'onnipotenza di Dio, ma attende gli aiuti soprannaturali senza agire per meritarse.
II. LA P. ERETICALE, COMUNE O SEMPLICE. - I teologi chiamano la p. che pone la speranza su un fondamento che non è il proprio, praesumptio contra spem o praesumptio haereticalis. Essa distrugge la virtù della speranza oppo- nendosi al suo motivo: la bontà di Dio. Si fonda su un errore dogmatico. La «pelagiana» si fonda sul natura- lismo pelagiano, che esalta la libertà umana fino al punto di attribuire all'uomo da solo la sua santificazione. La p. «luterana», derivante dalla dottrina di Lutero, attribuisce la santificazione individuale e la salvezza ai soli meriti di Cristo, escludendo ogni collaborazione dell'uomo. Il pre-destinazionismo calviniano, che ammette la predestina- zione assoluta, genera la p. «calviniana». Le p. calvi- niana e luterana sono più gravi che quella pelagiana, perché vorrebbero attribuire a Dio una potenza e una misericordia a scapito della giustizia, attentando quindi alla stessa santità divina.
È detta dai teologi praeter spem la p. che, senza distruggere la virtù della speranza, introduce nella pra- tica di questa qualche disordine e qualche temerità. È do- verso sperare da Dio il Paradiso e i mezzi per raggiun- gero, ma è temerità e peccato di p. sperare quel grado di gloria che egli ha riservato all'uno o all'altro dei suoi eletti. Dio dà a tutti le grazie promesse, ma differire di occuparsi della propria salvezza facendo conto di avere al momento della morte il tempo di pentirsi e attendere da lui più di quanto abbia promesso, è peccare di p. Atto di p. è l'abusare della fiducia nel perdono divino per peccare con più frequenza, gravità e libertà, per perseverare più a lungo nel peccato, per esporsi senza motivo alla tentazione, per pretendere le grazie divine senza i mezzi normali della preghiera e dello sforzo per- sonale.
III. MALIZIA DELLA P
La p. ereticale, ossia quella che include errore dogmatico, è peccato di per se stesso (ex toto genere suo) mortale. Perché si oppone alla fede, alla speranza e al timor di Dio e reca grande ingiuria alla giustizia divina.La p. comune o semplice è peccato mortale di sua natura (ex genere suo) perché anch'essa per sé reca gravi ingiuri alla giustizia divina e cagiona al- l'uomo grande danno; ma ammette oscillazioni tra pec- cato mortale e veniale. Questo peccato è DISPRAZIONE (v.): infatti la p. va contro la giustizia divina, la disperazione invece distrugge la divina misericordia; e secondo il nostro modo di pensare è attribuito più proprio di Dio essere miser- ricordioso che essere giusto e vindice dei peccati (Sum. Theol., 2a-2a, c, q, 2, 1 a. 2).
IV. LA P. NELLA VITA SPIRITUALE. - Dall'errore dog- matico sul quale si fonda la p. ereticale deriva una con- cizione falsa della vita e del progresso dell'anima, per cui l'uomo si pone fuori delle condizioni della salvezza e della perfezione.
Pur essendo meno radicale, la p. comune esercita anch'essa una influenza in tutto il campo della vita spi- rituale. Mentre la confidenza in sé, quando è ragionevole e saggia, fortifica l'anima, ne stimola le energie e genera il coraggio nelle iniziative, la perseveranza nello sforzo, l'audacia per affrontare la lotta e vincere le difficoltà, la p. che si presenta come confidenza eccessiva in sé non produce che mali. Chi ha stima esagerata di sé si lancia in imprese sproporzionate, giudica inutile prendere con- siglio e direzione; diminuisce in lui la paura del pericolo sino a trascurare le precauzioni necessarie, particolar- mente nelle tentazioni. Se è desideroso di perfezione, crede già acquisite le virtù che invece non ha, disprezzando le vie ordinarie della pietà e della vita cristiana.
Ogni ascetica e ogni mistica che non siano fondate sull'umiltà sono presuntuose e quindi inefficaci e dannose.
PRESUNZIONE (Diritto canonico). - Argomento- tazione logica, per cui, in base al vincolo di causalità, che unisce fra loro determinati avvenimenti naturali ed umani, si può dedurre la verità o, almeno, la pro- babilità della verità di un fatto incerto, conseguente ad un fatto o ad altri fatti che ci sono noti.
Si può domandare se la p., che è certamente uno dei mezzi di prova nel processo, sia istituto di diritto sostanziale o processuale. Quanto al CIC sembra certo doversi rispondere che la prova, ed in conseguenza la p. fa parte del diritto processuale: infatti il De praesum- ptionibus sta nel lib. IV, cap. 2 del titolo X, De proba- tionibus; e la prova viene considerata nelle sue varie sotto- specie (fra cui la p.) solo se fatta dal giudice, o da questi valutata. Il Codice di procedura civile dello Stato della Città del Vaticano (I, I, tit. III: Delle prove) sembra parzialmente ricalcare il concetto del diritto canonico, sopra illustrato; esso non contempla espressamente fra i mezzi di prova le p., ma ne parla in vari luoghi (cf. sez. 3a, tit. cit., art. 91 § 2 e art. 92 § 1: «La confessione fatta fuori del giudizio ad un terzo costituisce fonte di p. sem- plice» dove il termine p. è espressamente adoperato, ed indica nel caso una p. hominis; come nel § 1 è contenuta una p. turis tantum. La questione, perciò, potrebbe dirsi solo dottrinale e non pratica per quel che riguarda la legislazione canonica e vaticana, mentre per il diritto italiano non è così: infatti la prova e, perciò, la p. è inse- rita sia nel Codice del 1865, sia in quello attuale, mentre nel Cod. di proc. civ. si tratta solamente dell'assunzione delle prove. In sostanza il diritto italiano distingue quello che è la prova e quello che significa la prova nel giudizio: attribuisce dunque alla prova e alla p. il carattere di istituti di diritto sostanziale.
Le p. si distinguono in p. di diritto o legali e in p. dell'uomo o del giudice. Le p. legali si dividono a loro volta in p. turis tantum e in p. turis et de iure. La differenza fra i tre tipi di p. è importantissima: basta tener presente il can. 1826 del CIC: «Contra praesumptionem iuris simpli-
citer admittitur probatio tum directa tum indirecta; contra praesumptionem iuris et de iure, tantum indirecta, hoc est contra factum quod est praesumptionis fundamentum. L'approzamento poi delle p. hominis viene lasciato al giudice, il quale deve accertare la verità del fatto certo e determinato, da cui trae la sua persuasione. Si dice diretta la prova contro le p., quando il fatto non viene contestato, ma vengono invece dimostrate false le conseguenze che da questo fatto scaturiscono e cioè la p. legis. Indiretta è invece la prova, quando il fatto stesso è dimostrato falso. Importantissimo è notare come le p. legali possano invertire l'onere della prova, che, in linea teorica, spetta all'attore; infatti le p. legali dispensano da qualunque prova le persone per cui sono stabilite; pertanto, contro un'azione intentata sulla base di una p. legale, il convenuto non può solo eccepire, ma deve provare. Naturalmente la p. può anche essere in favore del convenuto, il quale la pone quale eccezione contro la domanda dell'attore. Un chiaro esempio se ne ha nel can. 1015 § 2 «Celebrato matrimonio, si coniugue simul cohabitaverint, praesumitur consummatio, donec contrarium probetur.» Ora chi chiede la dispensa super ratio et non consummatio ha contro di sé la p. iuris, e il Difensore del Vincolo, convenuto in queste cause, può limitarsi ad eccepirla.
Il CIC stabilisce solamente due p. iuris et de iure: il non poter dare una prova contraria diretta è una cosa di gravità eccezionale e pertanto deve essere eccezionale la disposizione di legge che statuisce la p. iuris et de iure. Il can. 1094 § 1 dice così: «Res iudicata praesumptione iuris et de iure habetur vera et iusta nec impugnari directe potest». Fermo perciò il principio che la res iudicata non ammette la prova contraria diretta, il legislatore ha concesso una impugnazione straordinaria contro la sentenza passata in giudicato (la restitutio in integrum), che può essere invocata solo se si siano scoperti documenti nuovi, contrari al fatto su cui si basa la sentenza stessa; oppure vengano riconosciuti falsi i documenti esibiti in giudizio e che abbiano determinato la decisione del giudice; oppure se la sentenza sia effetto del dolo di una parte; oppure se legis praescriptum evidenter neglectum fuerit. È evidente che in tutti questi casi non si attacca direttamente la sentenza stessa, ma i presupposti su cui questa si basa; si devono cioè dimostrare falsi i fatti, su cui poggia la p. iuris et de iure di verità della sentenza passata in cosa giudicata. La seconda p. iuris et de iure si trova nel can. 1071: «Matrimonium quod, utroque coniuge vivente, non fuerit accusatum, post mortem alterutrius vel utriusque coniugis ita praesumitur validum fuisse, ut contra hanc praesumptionem non admittitur probatio, nisi incidenter oriatur quaestio».
Molto più numerose sono, naturalmente, le p. iuris tantum. Oltre a quella citata sopra, dettata dal can. 1015, altre ve ne sono, sia espresse, sia deducibili dalla dizione della legge. Importantissima fra tutte la p. stabilita nel can. 1086 § 1 «Internus animi consensus semper praesumitur conformis verbis vel signis in celebrando matrimonio adhibitis», che sta a significare che il matrimonio si presume valido, fino a quando non si dia la prova della sua nullità. Altra importante p. è quella del can. 1814: «Documenta publica sive ecclesiastica sive civilia genuina praesumuntur, donec contrarium evidentis argumentis evincatur». Ancora il can. 9 § 2 statuisce: «Lex non praesumitur personalis, sed territorialis, nisi aliud constet». È ancora: chi viene eletto ad un ufficio ecclesiastico «Recepta confirmatione, electus obtinet plenum ius in officio, nisi aliud in iure caveatur» (can. 177); pertanto l'eletto si presume abbia il pieno diritto sull'ufficio, fino a quando non si possa dimostrare che una particolare disposizione di legge osti a questo pieno diritto. Così pure nel giudizio criminale, esaurita la fase inquisitoria, si può procedere all'accusa solo quando si presume che il reo sia colpevole (can. 1946).
Come si è accennato, invece, le p. hominis non sono e non possono trovarsi citate nel CIC; è il giudice che deve trarre da fatti certi quelle necessarie deduzioni che lo devono guidare nel giudicare. Naturalmente anche nel campo delle p. hominis vengono stabilite delle norme, ma non dalla legge, che è anzi estranea a questo, ma dalla
dottrina e dalla giurisprudenza. Infatti è possibile determinare dallo studio di molti fatti consimili le conseguenze che dai fatti stessi derivano e determinare delle p. quasi stabiliti, o almeno applicabili, ad un certo gruppo di questioni. Se si considerano le cause matrimoniali, si può notare, p. es., che nelle cause ex capite vis et metus si presume l'esistenza del metus dall'avversione del coniuge che ha subito la coercizione verso l'altro coniuge; si presume una maggior probabilità della esistenza del metus se il metum patiens è di sesso femminile e se è in età giovanile, e così via; si osserva che nelle cause di simulazione ob exclusum bonum prolis la volontà tenace manifestata post-matrimonium fa sorgere la p. dell'esistenza di una tale tenace volontà anche nel periodo prematrimoniale. Queste p. ed altre molte ancora sono ormai dati fissi nelle cause matrimoniali, tanto da poter essere considerati qualche cosa di più della semplice p. hominis, dedotta caso per caso dal giudice.
Anche nel diritto civile le p. hanno somma importanza e si contano nel diritto italiano numerosissime p. legali: una p. iuris et de iure è quella stabilita dall'art. 232 per cui il bimbo concepito durante il matrimonio è da ritenersi figlio del marito: in questo caso si vince la p. non dimostrando la falsità del presupposto, ma la impossibilità materiale e fisica del presupposto stesso. Una p. iuris tantum è quella dell'art. 1141: «Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione»: in questo caso dunque è ammessa la prova contraria.