PRECETTO FESTIVO

PRECETTO FESTIVO. - Per p. f. s'intende l'obbligo di santificare le domeniche e i giorni di precetto mediante l'assistenza alla Messa e l'astensione da determinati lavori.

I. ORIGINE, FONDAMENTO, VALORE E GIUSTIFICAZIONE

Il precetto è incluso nel Decalogo: «Ricordati del giorno del riposo, per santificarlo» (Ex. 20, 8-11; cfr. Deut. 5, 12-15).

L'obbligo ha un valore individuale e sociale, riguarda non solo i singoli e le famiglie, ma anche la collettività, tutto Israele come nazione (cf. Ex. 31, 12-17). L'osservanza della legge assicura il ritorno della prosperità politica e sociale di Israele (Is. 58, 12 sgg.), e la violazione, che importa disagio, fame e miseria (Ier. 17, 21-27; cf. Ex. 20, 12-32; 23, 8), è punita con la pena di morte (Num. 15, 32-36). Nel giorno di sabato non solo si deve osservare il riposo, ma si devono anche offrire a Dio dei sacrifici (Es. 46, 4): gli Ebrei si raccoglievano nelle sinagoghe per pregare e per ascoltare la parola di Dio (Act. 15, 21; 13, 27).

Nel Nuovo Testamento la parte cerimoniale sabbatica

è stata abrogata. Cristo infatti pone l'accento sul culto al Padre in spirito e verità (Io. 4, 23), corregge la casistica farisaica, affermando che il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato (Mc. 2, 27). S. Paolo rimprovera ai Galati, convertiti al cristianesimo, l'osservanza, secondo la legge mosaica, dei giorni, dei mesi, dei tempi e degli anni (Gal. 4, 10) e avverte i Colossesi che non vige più l'obbligo di osservare i novelli e i sabati (Col. 2, 16). Gli Apostoli e i primi cristiani, se per qualche tempo si riuniscono, insieme con i Giudei, nel giorno di sabato per la lode a Dio (Act. 2, 46; 3, 1; 5, 12; 21, 26), ben presto hanno proprie adunanze per la preghiera e per la celebrazione eucaristica (Act. 2, 42), in modo da introdurre la consuetudine della santificazione del giorno seguente al sabato, ché al mattino dopo il sabato il Cristo risuscito. La data certa della sostituzione della domenica al sabato non si può precisare. Tuttavia è indiscussa che al tempo in cui fu scritta la prima lettera ai Corinti (56) e al tempo della redazione degli Atti degli Apostoli (ca. 63), le riunioni liturgiche cristiane si tenevano la domenica (I Cor. 16, 2; Act. 20, 7) e che quest'uso fu costante ed universale alla fine del 1 e durante il 11 sec. (Apoc. 1, 10; Doctrina duodecim Apostolorum, cap. 14; Barnabae Epist., cap. 15; s. Ignazio d'Antiocchia, Ad Magn., cap. 9; s. Giustino, Apol., 1, 67; PG 6, 420; s. Dionigi di Corinto [m. nel 180], nella lettera ai Romani riportata da Eusebio di Cesarea, Hist. ecc., I. IV, cap. 23; PG 20, 390; Tertulliano, Apol., cap. 16; PL 1, 371).

La santificazione della domenica importava l'assistenza alla Messa (cf. Concilio di Elvira [306], can. 21; Hefele, Leclercq, I, 233; di Sardi [343], can. 11; ibid., 7, 792; d'Agde [506], can. 21, 64; ibid., 11, 990, 1002; d'Orléans [541], can. 3; ibid., 11, 1014; di Clermont [535], can. 15; ibid., 11, 1141-42; d'Orléans [541], can. 3; ibid., 11, 1166; Sermoni di s. Cesario d'Arles, 280-81, tra le opere di s. Agostino: PL 39, 2274 sgg., ecc.) e l'osservanza del riposo (cf. Constit. Apost., 8, 33; PG 1, 579 sgg.; Tertulliano, Apol., cap. 16; Ad Nation, 1, 13; PL 1, 371 e 579; 1, 3; C. 11, 12, de feris; Concilio di Mâcon [585], can. 2; Hefele-Leclercq, ibid., 11, 209; di Mayence [813], can. 36; ibid., 11, 1141; Meaux [845], can. 77; ibid., 11, 125; di Cloveshoe II [747], can. 14; ibid., 11, 908; di Aenham [1009], can. 15; Mansi, XIX, 297). Oltre al giorno di domenica, vari altri giorni festivi, nel corso dei secoli, vennero stabiliti nelle diverse diocesi. Fattisi numerosi, si pensò prima di ridurre l'assensione dalle opere servili, secondo la classificazione delle feste (cf., p. es., il Concilio di Oxford del 1222; Mansi, XXII, 1153), finché Urbano VIII (cost. Universa del 13 sett. 1642) fissò il numero dei giorni festivi a 36, oltre le domeniche. Pio X ne ritiene solamente 8 (motu proprio Supremi disciplinae, 2 luglio 1911; AAS, 3 [1911], p. 305). Oggi, a norma del can. 1274 CIC, i giorni festivi, oltre le domeniche, sono 10, e cioè: Natale, Circuncisione, Epifania, Ascensione, Corpus Domini, Assunta, Immacolata, S. Giuseppe, SS. Pietro e Paolo e Ognissanti. Per disposizioni particolari tale numero subisce limitazioni in alcune nazioni; così, p. es., oltre le domeniche, le feste di precetto sono sei negli Stati Uniti d'America e quattro in Francia.

Da quanto è stato detto e secondo la comune dottrina, l'obbligo del p. f. si basa sul diritto naturale-positivo-divino, ma ha la sua determinazione (scelta della domenica in luogo del sabato e il modo speciale di santificazione) dal diritto ecclesiastico. Per conseguenza non è concepibile una universale abrogazione di questo precetto; sono possibili invece particolari dispense. L'obbligo del p. f. è grave (cf. Denz-U, 1069) e riguarda tutti i fedeli che hanno raggiunto l'uso di ragione. Lo scopo e l'importanza del p. f. si desume dal fatto che con esso si rende più facile il culto interno ed esterno, individuale e sociale dovuto a Dio per diritto naturale-positivo-divino (cf. Mt. 4, 10; Io. 4, 23, 24; Sum. Theol., 2, 2-2, 2, 4) e l'uomo conquista molti vantaggi fisici, economici, morali, culturali e religiosi (cf. allocuzione di Pio XII, 7 sett. 1947: AAS, 39 [1947], p. 427).

II. L'ASSISTENZA ALLA MESSA

Per soddisfare al precetto di ascoltare la Messa, si richiedono le seguenti condizioni:

1. Assistenza devota

È sufficiente l'intenzione di assistere alla Messa; non è necessaria l'intenzione di soddisfare al p. f., giacché l'obbligazione non dipende dalla volontà propria. È sufficiente l'attenzione esterna, consistente nella rimozione di azioni esterne, incompatibili con l'attenzione interna. Così adempie al precetto chi suona l'organo, chi canta preci, chi raccoglie elemosine, chi recita il Rosario, chi legge un libro, chi si confessa, ecc. È consigliabile seguire la Messa con il messalino.

2. Presenza corporale

La presenza corporale importa l'unione morale con il sacerdote in modo che, sia dentro che fuori la chiesa, si possa vedere e udire il celebrante o almeno dai gesti dei partecipanti si possa seguire la Messa. Non soddisfa al p. chi ascolta la Messa trasmessa per radio, pur essendo questa un'opera buona.

3. Assistenza all'intera Messa

La Messa dev'essere ascoltata intera. Si noti, a questo proposito, la differenza tra l'aspetto dogmatico e l'aspetto giuridico della Messa. Dal punto di vista giuridico, per Messa s'intende tutta la parte liturgica, che va dall'inizio (dal salmo Iudica) sino alla benedizione, impartita in fine, prima del Vangelo di s. Giovanni. Quindi, giuridicamente parlando, chi tralascia una parte liturgica qualsiasi non adempie perfettamente il p. f. Se non che il moralista viene a stabilire la materia grave o lieve. Chi tralascia la parte essenziale (Consacrazione e Comunione) o una parte notevole, non soddisfa al p. f.; chi tralascia, invece, un'esigua parte, pecca leggermente, ma soddisfa al precetto.

Per parte notevole si intende il tratto che va dall'inizio all'Offertorio incluso; le parti essenziali della Messa (Consacrazione e Comunione) e probabilmente la parte del Canone, che precede la Consacrazione, o tutto ciò che precede il Vangelo insieme con quanto segue la Comunione. Chi omette una parte notevole ha l'obbligo grave di supplirla in un'altra Messa e nello stesso giorno. Non soddisfa al p. f. chi ascolta due o più parti di Messa celebrate da due o più sacerdoti contemporaneamente (Denz-U, 1203); soddisfa, invece, chi le ascolta successivamente, purché in una medesima Messa vi siano la Consacrazione e la Comunione, perché ascolta una Messa integra quanto alle parti sostanziali, e supplisce il resto.

4. Luogo prescritto

Soddisfa al p. f. chi assiste alla Messa in qualunque rito cattolico, a cielo scoperto, o in una chiesa od oratorio pubblico o semipubblico (cf. cann. 1188 § 1-2, nn. 1-2; 1180; 1189; 1249) o nelle cappelle private dei cimiteri, erette dalle famiglie o da persone private per la loro sepoltura. Nell'oratorio privato (cappella domestica) soddisfano al precetto soltanto coloro ai quali fu concesso l'indulto, come pure i loro consanguinei e parenti fino al quarto grado, coabitanti insieme, i loro ospiti e il personale di servizio, necessari al padrone o al sacerdote celebrante durante la Messa o che sono occupati in casa anche durante i giorni festivi. Del resto le condizioni dell'indulto precisano i limiti di tempo e di persone.

Trattandosi di legge, che nella sua determinazione è puramente ecclesiastica, qualsiasi causa grave, ossia qualunque notevole danno proprio o altrui, può scusare.

In particolare, cause scusanti sono: la necessità propria (infermità anche leggera, se con l'usciere se ne teme l'aggravarsi; la perdita di un lucro straordinario; la grande distanza dalla chiesa [più di un'ora di cammino], attese tutte le circostanze di persone, di vie, di tempo, ecc.); la necessità altrui (chi assiste un infermo che non può rimanere solo; chi rimane in casa per non dare ad altri occasione di peccare; chi presta aiuto in un incendio, inondazione o altro grave infortunio; chi rimane in casa per obbedire al padre, al coniuge, facili a irritarsi in caso di disobbedienza, ecc.); doveri professionali (le madri, le nutrici, i custodi, i soldati, ecc. nell'esercizio attuale delle proprie funzioni; i domestici, impediti dai propri padroni [però si avrebbe il dovere di cercare possibilmente un altro servizio]); la consuetudine (in alcuni luoghi sono scusate: le fidanzate relativamente alla Messa, durante la quale viene pubblicato il loro matrimonio; le giovani spose o le giovani madri; le vedove nei primi giorni dopo la morte del marito, ecc.).

III. L'OSSERVANZA DEL RIPOSO FESTIVO

È quasi il presupposto per l'attuazione dell'aspetto positivo del p. f., ossia dell'assistenza alla Messa. Quando il numero delle feste si accrebbe notevolmente, si vide l'opportunità di ridurre, prima che il numero stesso, l'ambito dei lavori proibiti (cf. Concilio di Oxford, cit.). Questa disciplina ebbe un grande successo e fu il mezzo termine adottato dopo le prime riduzioni operate dai romani pontefici (cf. Benedetto XIV, cost. Cum semper, 3 sett. 1742, cost. Inter sollicitos, 11 apr. 1745; Pio VI, cost. Cum sicut, 28 sett. 1790). Il CIC (can. 1248), riducendo il numero delle feste, ha conservato anche la restrizione dei lavori proibiti. Quindi, attualmente, nelle domeniche e negli altri giorni festivi, sono proibiti: 1) i lavori servili, cioè quelle opere che anticamente solevano farsi dagli schiavi, che si compiono principalmente con le energie del corpo, e che, per loro natura, riguardano le necessità della vita (i lavori rurali [arare, seminare, mietere, ecc.], meccanici-industriali [tipografi, lavori compiuti nelle fabbriche, nelle miniere, negli stabilimenti, ecc.], manuali [il mestiere del sarto, del calzolaio, del muratore, del fabbro, ecc.]. Tali lavori sono proibiti, anche se si fanno gratuitamente o per sollievo, la materia è grave e quindi il peccato è mortale, quando si protragga il lavoro per due o tre ore. 2) Gli atti giudiziari (atti forensi), in quanto importano appa- rato clamoroso e disturbano la pubblica tranquillità (come fare citazioni, discutere la causa, udire i testimoni, interrogarne le parti, pronunziare la sentenza). Non è proibito, però, consultare un avvocato, dispensare, assolvere, ecc. Per determinare la gravità del peccato, non si deve tanto tener conto, in tali atti, della durata, quanto dell'importanza del fatto. 3) I pubblici affari di commercio (quali le fiere, i mercati, i giochi di borsa, la vendita all'asta pubblica, le compravendite all'ingrosso, ecc.) perché impediscono la necessaria tranquillità e distraggono la mente dall'applicazione al culto divino.

Non sono proibite le altre opere, cioè: le liberali, quelle che si compiono principalmente con le energie dell'ingegno o tendono, per loro natura, all'istruzione o alla ricreazione, come leggere, scrivere, trascrivere, fare conti, cantare, suonare, fotografare, ecc.; e le comuni (p. es., viaggiare, cacciare, giocare, ecc.).

Le cause scusanti, che per sé debbono essere gravi, sono però distinte da quelle scusanti dell'assistenza alla Messa: la necessità propria (chi diversamente non può mantenere sé e i suoi; o non lavorando, deve subire grave incomodo o danno; o compie lavori indispensabili di casa, cucinare, accudire alla casa, governare gli animali, ecc.; la madre che non riesce, nei giorni feriali, a riparare o pulire le vesti proprie o dei figli); la necessità altrui (lecitamente lavorerebbe il sarto, il fabbro, ecc., qualora, per improvvisa necessità, si dovesse preparare le vesti o gli utensili, di cui si ha stretto e improrogabile bisogno; chi è occupato nello spegnere un incendio o in altra opera di soccorso; chi compie lavori manuali leggeri per fini caritativi, ecc.); la necessità comune (i fornai, i macellai, osti, ferrovieri, ecc.); la pietà (per cui è lecito compiere quei lavori, che hanno relazione immediata con il culto divino, come, p. es., suonare le campane, portare in processione stendardi, gonfaloni, scopaere la chiesa, ornare altari, ecc.); la consuetudine, espressamente ammessa dal CIC (can. 1248), per i mercati, le fiere, le compravendite, può rendere leciti altri lavori, come, p. es., il mestiere del barbiere, ecc.

Oltre alle cause scusanti, può essere concessa anche la dispensa dagli Ordinari locali, dal Superiore religioso o dal parroco; quest'ultimo però solo in favore dei singoli fedeli (i propri anche fuori del suo territorio, i forestieri solo nel suo territorio) o delle singole famiglie e soltanto nei casi singoli (can. 1248).

BIBL.: oltre ai principali testi di teologia morale, cf. Sum. Theol., 2a-2a, q. 122, a. 4; J. Gilliflan, The Sabbath viewed in the light of reason, revelation and history, Edimburgo 1867; A. Villien, Hist. des commandements de l'Eglise, in Rev. du clergé français, 41 (1905), pp. 563-84; 42 (1906), pp. 309-36; F. Schmidt, Worin gründe die Pflicht der Sonntagsruhe, Linz 1900; id., Die Gewalt der Kirche über die Sonntagsruhe, in Zeitschr. f. kath. Theol., 25 (1901), p. 436 sgg.; A. Presser, Die Beziehungen der Sonntagsfeier zum 3. Gebot des Dehalogos, ibid., 37 (1913), pp. 563-70; A. Dumaine, Le dimanche chrétien, ses origines, ses principaux caractères, Bruxelles 1922; E. Dublanchy, Dimanche, in DThC, IV, coll. 1308-48; A. Villien, Fêtes, ibid., V, coll. 2183-91; E. Ranwez, Opera seruilia, in Collat. Namur., 32 (1938), pp. 116-23; J. S. Guiniven, The precept of hearing Mass on Sundays and Holy Days of obligation, Washington 1942. Angelo Criscito