PRECEDENZA

PRECEDENZA. - È il diritto di precedere altre persone e di avere quindi il posto più nobile nelle adunanze e manifestazioni di carattere pubblico. Il suo fondamento poggia nell'ossequio dovuto alle persone che godono di un maggior grado nella gerarchia.

Il CIC, ricalcando disposizioni comprovate da secoli esperienze, traccia le linee fondamentali della p. nel can. 106; da esso appare chiaramente che in primo luogo bisogna applicare le norme speciali che regolano determinate personalità ecclesiastiche (cf. can. 239, n. 1 e 21; 280; 347; 450 ecc.). Quando non vi sono norme specifiche si applicano i seguenti principi: 1) nella p. diversità di rito non ha rilevanza giuridica. 2) La rappresentanza ha il suo fondamento di p. nella persona che si rappresenta, poiché il rappresentante viene rivestito della personalità di colui di cui fa le veci: evidentemente in tal caso il diritto di p. è subordinato a quello di coloro che partecipano personalmente alla riunione.

Determinati questi due principi negativi, il CIC formula i principi positivi, i quali sono basati sull'autorità. 1) Chi è investito dell'autorità ottiene anche il diritto di p. sulle persone fisiche o morali a lui soggette. 2) Se invece si tratta di persone di cui una non ha autorità sull'altra, allora per la p. si deve aver presente il grado che ciascuna di esse ricopre; se sono nel medesimo grado la p. si fonda unicamente sull'Ordine; se sono nel medesimo grado e nel medesimo Ordine precede colui che ha la priorità di nomina nel medesimo grado; se questa si fosse verificata nel medesimo giorno precede il più vecchio per ordinazione, eccetto il caso che il più giovane fosse stato ordinato dal papa; se nel medesimo giorno avessero ricevuto anche l'ordinazione, si deve aver presente solo l'età. Nel caso di due gemelli non si avrebbe alcun punto di distinzione ed allora si dovrebbe ricorrere alla S. Sede. Nella parola «Ordine» si comprende che le diverse potestà dell'Ordine sacro e nella parola «grado» gli uffici gerarchici nel senso più ampio della parola. 3) Per le persone morali si applicano le regole proprie di ciascun Istituto; se invece si fa questione tra diverse persone morali, allora precede quella che è nel pacifico quasi possesso della p.; se questo diritto non fosse chiaro precede quella che per prima si stabilì sul luogo.

L'Ordine è il giudice di ogni controversia che possa sorgere sulla p.: contro le sue decisioni si ammette solo il ricorso in devolutivo.

Dalle norme richiamate si può ricavare il seguente ordine di precedenza: cardinale legato a latere (can. 239, 1 e 21); cardinale decano e sottodecano (can. 237, 1 e 2); cardinali dell'Ordine episcopale, presbiterale e diaconale (can. 231, 1); legati del romano pontefice (can. 269, 2); patriarchi (can. 280); primati (can. 280); metropoliti e arcivescovi nella propria provincia (can. 272, 280); vescovi nella propria diocesi (can. 347); arcivescovi e vescovi fuori della propria provincia (can. 280); abati, prelati nullius, vicari e prefetti apostolici (can. 213, 3); amministratore apostolico, vicario capitolare, vicario generale (can. 370, 1); canonici: dignità, canonici titolari, canonici onorari, beneficiari (can. 408, 1); vicario foraneo (can. 450, 2); parroco (can. 478, 1); vicario sostituto e coadiutori; vicari cooperatori (can. 478, 2).

Bibl.: Ferro Manriquez, *De praecedentis et praeolationibus ecclesiasticis*, Lovanio 1635; P. Vito, *Note canoniche sulla p., Verona 1924; G. Michiels, *Principia generalia de personis in Ecclesia*, Lublin 1932, pp. 553-658. Altra bibli. in G. Moschetti, *Bibliographia iuris canonici...*, Roma 1941, p. 139.

Giuseppe Damizia