PRECARIA. - Nome d'un contratto agrario ch'ebbe larga diffusione specialmente tra i secc. VEXTI. Aveva di regola per oggetto il conferimento in usufrutto d'un fondo da parte del proprietario (concedente) a un concessionario (precariato) per un tempo determinato e sotto condizioni assai varie da caso a caso. Constava di regola da due documenti, l'uno in forma di preghiera (detto pure p.) rimesso dal precariato al concedente, l'altro in forma di concessione (detto praestaria o commendatitia o anch'esso p.) rimesso dal concedente al precariato, a reciproca garanzia. La fissazione degli elementi essenziali e costanti della p. e livello (v.) e anche dall'enfiteusi (v.) beneficio (v.) sono quanto mai controverse: la terminologia dei documenti è contraddittoria e i tentativi di chiarimento dei vecchi giureconsulti intralciano, più che non agevolino, l'indagine dello storico.
Il nome p. (che nelle fonti indica sia il contratto, sia il documento, sia la prestazione imposta al precariato) era in origine un aggettivo; si riferiva secondo alcuni a possessio, secondo i più a epistola. A queste due interpretazioni si randonano le due maggiori concezioni della p. che tuttora si dividono il campo.
Secondo la prima (Schupfer), la p. era un contratto contraddistinto da elementi sostanziali, svoltosi dall'antico precario romano; ma, mentre questo era gratuito e senza precise garanzie giuridiche, nella p. si ebbe la fissazione d'un termine e d'un compenso e più tardi la documentazione scritta. Secondo l'altra concezione (Pivano), l'elemento essenziale della p. era dato dalla forma documentaria. Questa distingueva la p. dal livello, contratto parimenti formale, e al tempo stesso la rendeva adattabile ai contenuti più vari: un medesimo contratto poteva essere p. ovvero livello quanto alla forma, e enfiteusi o pastinato o altro quanto alla sostanza. Né l'una né l'altra delle due opposte concezioni, rigidamente intese, si possono adattare a tutti i casi presentati dalle fonti, se non se ne considerano alcuni come eccezionali. E s'intende d'altra parte che nella gran maggioranza dei casi l'una e l'altra sono ugualmente valide.
Le p. tra privati sono molto rare. La preponderanza delle p. concesse dalle chiese è tale che talvolta il contratto stesso è stato ritenuto un istituto tipico del diritto canonico. Le p. verbo regis, concesse dalle chiese per intervento regio, e specialmente frequenti nella Francia merovincia e carolingia, non escono dal quadro generale.
Le p. ecclesiastiche avevano (ma la classificazione è moderna) varie figure: p. data, quando una chiesa concedeva beni ch'erano già suoi per l'addietro; p. oblata, quando concedeva in usufrutto al precariato beni da lui
avuti in donazione; p. rimuneratoria, quando concedeva beni in parte già suoi e in parte avuti in donazione; p. commutativa, quando concedeva beni propri in cambio d'altri beni ad essa donati; per tacere d'altre figure più complesse o applicate meno di frequente. Il favore di cui godettero le p. oblate e rimuneratorie nell'alto medioo si spiega con i vantaggi che esse offrivano tanto alle chiese, che mettevano a frutto i propri beni senza violare il principio della loro inalienabilità (mirava a questo scopo anche la rinnovazione quinquennale del titolo), quanto ai privati, che si privavano della nuda proprietà (gravata d'imposte e insidiate da sopraffazioni continue), ma con-servavano il godimento dei loro beni, fatto più sicuro dalla protezione delle chiese a cui li avevano donati.
La legislazione ecclesiastica in materia, cominciata dal Concilio agostese del 506, non fu proporzionata alla grande diffusione dell'istituto; quando le Decretali di Gregorio IX (III, 14) diedero alla p. un regolamento definitivo, questa era già in decadenza. Nel basso medioevo si confuse a poco a poco con istituti affini, e scomparve.