LIVELLO. - Ebbe questa denominazione una
speciale forma di contratto agrario, mediante il quale
un concedente (livellante) conferiva l'usufrutto di un
fondo a un concessionario (livellario) per un deter-
minato periodo di tempo, sotto specifiche condizioni,
con l'onere di un'anna prestazione (canone) in fun-
zione di corrispettivo.
1. Il 1. è una forma di enfiteusi (v.), lievemente modi-
ficata. Fu, nel medioevo, il tipo di concessione agraria più
largamente diffuso in Italia, per cui può essere ritenuto
come la caratteristica forma medievale dell'infleusi ita-
liana. Era detto il pacium per antonomasia. Passò pure
con il nome di precaria, denominazione sotto la quale era
conosciuto e largamente usato anche fuori d'Italia. Il nome
gli derivò dalla forma dell'istrumento usato in origine
nella stipulazione del contratto, essendo invalso l'uso
di chiedere la concessione del fondo mediante una peti-
zione scritta, rivolta al concedente, detta libellus, charta,
pagina libelli, ecc. Talvolta, il 1. si trova scritto dallo
stesso concedente, nel qual caso la tradizione di esso segna
il perfezionamento del negozio; tal'altra, i libelli erano
due, scambiati vicendevolmente tra concedente e livel-
lario come notitiae dell'avvenuta concessione. Col nome
di 1., più spesso di libellaria, solleva indicare anche il
rapporto che derivava dal contratto, come pure il canone
che ne rappresentava la prestazione corrispettiva. Il rap-
porto era pure frequentemente indicato con la circonlo-
cuzione di tenere o colere per chartam o per libellum: i
fondi così concessi dicevansi inchartati o libellati. Anche
nel 1., come nell'enfiteusi, al momento della stipulazione
il livellario era tenuto a dare al concedente il calciario,
detto pure il libellaticum o intratura, rappresentato in
origine da un paio di calzari, simbolo del corrispettivo
dovuto per la concessione.
2. A cominciare dall'alto medioevo, col passaggio della
proprietà fondiaria dal regime collettivo e familiare, pro-
prio dei popoli barbaro-germanici, alla forma individuale
privata, al concetto originario della proprietà unica si
era venuto gradatamente sostituendo il concetto di pro-
prietà frazionata, il quale, accentuando la distinzione ro-
manistica tra usus e dominium, tra godimento della cosa e
signoria sulla medesima, aveva portato alla caratteristica
distinzione medievale tra dominio diretto e dominio utile,
dando origine, in base ad essa, a un notevole complesso
di rapporti nuovi, tra i quali, accanto al beneficio, l'enfi-
teusi, il feudo e altre analoghe forme di possesso, ebbe
speciale rilievo il 1. Di questo è fatta già menzione
in documenti del vi sec. Ne parlano, ad es., s. Grego-
rio Magno nelle sue lettere e Cassiodoro nei Varia.
Si vuole che in origine il beneficio ecclesiastico abbia
avuto la sua primitiva espressione, sotto il nome di pre-
caria, in un rapporto livellare tra vescovo, concedente,
e chierico in cura di anime, concessionario, e che da qui
abbia avuto origine il 1. (c. 72, C. 12, q. 2; cc 4-6, C. 10,
q. 2, ecc.); sembra innegabile, comunque, l'origine eccle-
siastica di questo contratto. Sta di fatto che la Chiesa ne
usò larghissimamente per mettere a frutto le sue terre,
e ne promosse l'introduzione e la diffusione, appunto
perché in forza delle specifiche differenze che lo distin-
guevano dalla enfiteusi, specialmente per la tempora-
neità del vincolo e il patto di reversione a favore del con-
cedente, esso risultava la forma di concessione più ri-
spondente al bisogno di salvaguardare il principio cano-
nico della inalienabilità dei beni ecclesiastici, dei quali,
pur ammettendo l'alienazione dell'usufrutto, cautelava
al massimo la proprietà.
3. In origine, il 1. era un rapporto contrattuale,
che portava al concessionario il godimento di un vero
diritto reale con la relativa tutela possessoria, ed ebbe il
carattere approssimativo di una locazione ad laborandum
et meliorandum, come è detto nelle formule del tempo. In ciò, principalmente, si distingue dall'enfiteusi, che corrispondeva quasi ad una larvata alienazione. Ma più tardi, quando ai livellati fu attribuita la proprietà dei fondi, subentrò il rapporto feudale, il canone livellare divenne un onere reale e il negozio di concessione fu detto investitura.
A differenza dell'enfiteusi, il 1. era di regola a tempo determinato, e durava generalmente non più di 25 anni. Non mancando tuttavia i fissati a periodi maggiori, per tutta la vita dell'investito o anche a tempo indeterminato. Alla scadenza del termine, il contratto non si riteneva scaduto, ma si doveva rinnovare. La rinnovazione periodica, introdotta nei 1. a tempo indeterminato, per salvaguardare il diritto del proprietario contro la prescrizione, era detta recognitio in dominium e importava, all'atto di effettuazione, il pagamento al concedente di un tenue canone (laudemio), che poteva essere un nuovo simbolico calciario. Era talvolta convenuto il diritto di recesso del livellario al termine del contratto. Nei 1. ecclesiastici era sempre incluso il patto di reversione a favore del concedente.
4. I diritti e i doveri erano sostanzialmente uguali nell'enfiteusi e nel 1., salvo che in quest'ultimo si accompagnavano al canone altri oneri e servitù. Il livellario aveva l'obbligo di eseguire i lavori campestri, conservare il fondo in buono stato e promuovere le necessarie migliorie, che restavano poi acquisite al fondo stesso, cioè al proprietario. A suo carico gravavano le imposte e il canone annuo (census, iustitia, dominica), il quale consistava, in genere, in un'aliquota dei frutti, proporzionata al fondo, quasi mai in una somma di denaro. In epoca feudale, fu, talvolta, più un riconoscimento simbolico che una realtà commercialmente valutabile. Il pieno usufrutto del fondo rappresentava il diritto del livellario. Tale diritto era trasmissibile agli eredi legittimi, ma non ne era permessa l'alienazione e il trasferimento ad eredi estranei, senza il consenso del proprietario. Spesso, tuttavia, ne era consentito il subaffitto in 1. a terzi. Il rapporto poteva estinguersi o per libero atto dei contraenti o anche per decadenza. In origine la inadempienza nel pagamento del canone importava la decadenza del 1. In seguito, però, si usarono sostituite, nel contratto stesso, delle penalità. In epoche più recenti, cause di estinzione furono pure le leggi di affrancazione del canone.
5. Con la fine del medioevo, s'iniziò per il 1. un graduale regolamento giuridico che lo portò a poco a poco a fondersi con l'enfiteusi. Un risveglio di notevole importanza si ebbe soltanto nel sec. XVIII, in Toscana, col sistema livellare introdotto a opera di Pietro Leo-poldo. All'epoca delle codificazioni l'identificazione con l'enfiteusi poteva dirsi completa. Il Codice napoleonico trasformò i 1. in rendite perpetue. Il Codice civile italiano 1865 non li distinse dall'enfiteusi (artt. 1556-67); volle tuttavia conservata la regolamentazione originaria di quelli costituiti in epoche anteriori, pur concedendo il diritto di affrancazione (Dispos. trans. artt. 29, 30). Nel vigente Codice non è considerata che la sola enfiteusi (artt. 957-77). Anche il CIC ignora il 1. come figura autonoma di contratto, per cui ai vecchi 1. vanno applicate le norme canonistiche sull'enfiteusi (can. 1542; V. ENFI-TEUSI).
Zaccaria da San Mauro