LIVELLO

LIVELLO. - Ebbe questa denominazione una speciale forma di contratto agrario, mediante il quale un concedente (livellante) conferiva l'usufruito di un fondo a un concessionario (livellario) per un determinato periodo di tempo, sotto specifiche condizioni, con l'onere di un'annua prestazione (canone) in funzione di corrispettivo.

1. Il l. enfiteusi (v.), lievemente modificata. Fu, nel medioevo, il tipo di concessione agraria più largamente diffuso in Italia, per cui può essere ritenuto come la caratteristica forma medievale dell'enfiteusi italiana. Era detto il pactum per antonomasia. Passò pure con il nome di precaria, denominazione sotto la quale era conosciuto e largamente usato anche fuori d'Italia. Il nome gli derivò dalla forma dell'istrumento usato in origine nella stipulazione del contratto, essendo invalso l'uso di chiedere la concessione del fondo mediante una petizione scritta, rivolta al concedente, detta libellum, charta, pagina libelli, ecc. Talvolta, il l. si trova scritto dallo stesso concedente, nel qual caso la tradizione di esso segna il perfezionamento del negozio; tal'altra, i libelli erano due, scambiati vicendevolmente tra concedente e livellario come notitiae dell'avvenuta concessione. Col nome di l., più spesso di libellaria, solevasi indicare anche il rapporto che derivava dal contratto, come pure il canone che ne rappresentava la prestazione corrispettiva. Il rapporto era pure frequentemente indicato con la circonlocuzione di tenere o colere per chartam o per libellum: i fondi così concessi dicevansi inchartati o libellati. Anche nel l., come nell'enfiteusi, al momento della stipulazione il livellario era tenuto a dare al concedente il calciario, detto pure il libellaticum o intratura, rappresentato in origine da un paio di calzari, simbolo del corrispettivo dovuto per la concessione.

2. A cominciare dall'alto medioevo, col passaggio della proprietà fondiaria dal regime collettivo e familiare, proprio dei popoli barbaro-germanici, alla forma individuale privata, al concetto originario della proprietà unica si era venuto gradatamente sostituendo il concetto di proprietà frazionata, il quale, accentuando la distinzione romanistica tra usus e dominium, tra godimento della cosa e signoria sulla medesima, aveva portato alla caratteristica distinzione medievale tra dominio diretto e dominio utile, dando origine, in base ad essa, a un notevole complesso di rapporti nuovi, tra i quali, accanto al beneficio, l'enfiteusi, il feudo e altre analoghe forme di possesso, ebbe speciale rilievo il l. Di questo è fatta già menzione in documenti del VI sec. Ne parlano, ad es., s. Gregorio Magno nelle sue lettere e Cassiodoro nei Varia.

Si vuole che in origine il beneficio ecclesiastico abbia avuto la sua primitiva espressione, sotto il nome di precaria, in un rapporto livellare tra vescovo, concedente, e chierico in cura di anime, concessionario, e che da qui abbia avuto origine il l. (c. 72, C. 12, q. 2; cc 4-6, C. 10, q. 2, ecc.); sembra innegabile, comunque, l'origine ecclesiastica di questo contratto. Sta di fatto che la Chiesa ne usò larghissimamente per mettere a frutto le sue terre, e ne promosse l'introduzione e la diffusione, appunto perché in forza delle specifiche differenze che lo distinguevano dalla enfiteusi, specialmente per la temporaneità del vincolo e il patto di reversione a favore del concedente, esso risultava la forma di concessione più rispondente al bisogno di salvaguardare il principio canonico della inalienabilità dei beni ecclesiastici, dei quali, pur ammettendo l'alienazione dell'usufruito, cautelava al massimo la proprietà.

3. In origine, il l. era un rapporto contrattuale, che portava al concessionario il godimento di un vero diritto reale con la relativa tutela possessoria, ed ebbe il carattere approssimativo di una locazione ad laborandum

et meliorandum, come è detto nelle formole del tempo. In ciò, principalmente, si distingue dall'enfiteusi, che corrispondeva quasi ad una larvata alienazione. Ma più tardi, quando ai livellati fa attribuita la proprietà dei fondi, subentrò il rapporto feudale, il canone livellare divenne un onere reale e il negozio di concessione fu detto investitura.

A differenza dell'enfiteusi, il l. era di regola a tempo determinato, e durava generalmente non più di 25 anni. Non mancano tuttavia l. fissati a periodi maggiori, per tutta la vita dell'investito o anche a tempo indeterminato. Alla scadenza del termine, il contratto non si riteneva scaduto, ma si doveva rinnovare. La rinnovazione periodica, introdotta nei l. a tempo indeterminato, per salvaguardare il diritto del proprietario contro la prescrizione, era detta recognitio in dominium e importava, nell'atto di effettuazione, il pagamento al concedente di un tenue canone (laudemio), che poteva essere un nuovo simbolico calciario. Era talvolta convenuto il diritto di recesso del livellario al termine del contratto. Nei l. ecclesiastici era sempre inchiuso il patto di reversione a favore del concedente.

4. I diritti e i doveri erano sostanzialmente uguali nell'enfiteusi e nel l., salvo che in quest'ultimo si accompagnavano al canone altri oneri e servitù. Il livellario aveva l'obbligo di eseguire i lavori campestri, conservare il fondo in buono stato e promuovere le necessarie migliorie, che restavano poi acquisite al fondo stesso, cioè al proprietario. A suo carico gravavano le imposte e il canone annuo (census, iustitia, dominica), il quale consisteva, in genere, in un'aliquota dei frutti, proporzionata al fondo, quasi mai in una somma di denaro. In epoca feudale, fu, talvolta, più un riconoscimento simbolico che una realtà commercialmente valutabile. Il pieno usufrutto del fondo rappresentava il diritto del livellario. Tale diritto era trasmissibile agli eredi legittimi, ma non ne era permessa l'alienazione e il trasferimento ad eredi estranei, senza il consenso del proprietario. Spesso, tuttavia, ne era consentito il subaffitto in l. a terzi. Il rapporto poteva estinguersi o per libero atto dei commenti o anche per decadenza. In origine la inadempienza nel pagamento del canone importava la decadenza del l. In seguito, però, si usarono sostituire, nel contratto stesso, delle penalità. In epoche più recenti, cause di estinzione furono pure le leggi di affrancazione del canone.

5. Con la fine del medioevo, s'iniziò per il l. un graduale regolamento giuridico che lo portò a poco a poco a fondersi con l'enfiteusi. Un risveglio di notevole importanza si ebbe soltanto nel sec. XVIII, in Toscana, col sistema livellare introdottò a opera di Pietro Leopoldo. All'epoca delle codificazioni l'identificazione con l'enfiteusi poteva dirsi completa. Il Codice napoleonico trasformò i l. in rendite perpetue. Il Codice civile italiano 1865 non li distinse dall'enfiteusi (artt. 1556-67); volle tuttavia conservata la regolamentazione originaria di quelli costituiti in epoche anteriori, pur concedendone il diritto di affrancazione (Dispos. trans. artt. 29, 30). Nel vigente Codice non è considerata che la sola enfiteusi (artt. 957-77). Anche il CIC ignora il l. come figura autonoma di contratto, per cui ai vecchi l. vanno applicate le norme canonistiche sull'enfiteusi (can. 1542; V. ENFITEUSI).

BIBL.: L. Muratori, Antiq. ital. Medii Aevi, t. III, Dissert. XXXVI, De emphiteusibus, precaris et laicorum decimis, Milano 1741; G. Fantuzzi, Documenti ravennati dei secoli di mezzo, I, Venezia 1801, p. 1 sgg., e passim; C. Troya, Cod. diplom. lombardo, Napoli 1845, n. 347; G. Poggi, Soggi di un trattato tecnico e pratico sul sistema livellare, Firenze 1872; A. Pertile, Storia del dir. ital., I, 2ª ed., Torino 1896, p. 195 sgg.; IV, 2ª ed., ivi 1893, p. 297 sgg.; S. Pivano, I contratti agrari in Italia nell'alto medio evo, Torino 1904, p. 148 sgg.; F. Schupfer, Precaris e l. nei docum. e nelle leggi dell'alto medioevo, ivi 1905; S. Pivano, Origine del contratto di l., in Riv. di storia del dir. italiano, 1 (1928), p. 468 sgg.; G. Salvioli, St. del dir. italiano, 9ª ed., Torino 1930, p. 501 sgg.; P. De Francisci, Intorno all'origine del contratto livellare, in Studi in onore di C. Vivante, Roma 1931, p. 465 sgg.; P. S. Leicht, Il diritto privato preineriano, Bologna 1931, p. 168 sgg.

Zaccaria da San Mauro

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“LIVELLO.” Enciclopedia Cattolica, vol. VII (1951), p. 874. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/livello.