LICITAZIONE. - È l'offerta di un prezzo fatta da più persone che prendono parte, in gara tra loro, ad una vendita all'asta o pubblico incanto. Il termine (dall'arcaico latino licitari) si riferisce propriamente all'azione di chi offre all'asta in concorso con altri, ma nel comune linguaggio giuridico è sinonimo di asta o incanto, per indicare quello speciale procedimento di vendita che si effettua nella forma tipica della pubblica gara aperta simultaneamente fra più concorrenti, previa la necessaria pubblicità, con l'obbligo, da parte di chi ha preso l'iniziativa, di aggiudicare la cosa al miglior offerente.
I. DOTTRINA GENERALE
Benché nel suo significato originale e prevalente il procedimento sia tipico del contratto di compravendita, esso si applica pure ad altre figure contrattuali, quali, ad es., l'appalto pubblico o privato di opere e di servizi, la locazione di cose, la locazione di opera e anche di opere.Secondo la migliore e prevalente dottrina, il negozio contrattuale si inizia con la dichiarazione di apertura, avente il valore di offerta di vendita, ossia di proposta di contratto in incertam personam, e si perfeziona con l'offerta d'acquisto, dichiarata dal singolo concorrente, che equivale all'accettazione del compratore. Ad ogni offerta d'acquisto corrisponde, quindi, un distinto contratto, stipulato tuttavia sotto la condizione (sospensiva) che altri in seguito non offra un prezzo più favorevole. Ne segue che una volta dichiarata l'offerta da parte del compratore, il proponente non ha più diritto a recedere. Altri, con minore fondamento, ritiene che la dichiarazione d'apertura non sia una proposta di contratto, ma un invito a proposte di contratto: queste si avrebbero, per contrario, nelle singole offerte dei concorrenti e il negozio si perfezionerebbe con l'aggiudicazione finale, equivalente all'accettazione, da parte di chi istituisce l'incanto. Questi, pertanto, non resterebbe vincolato in forza della dichiarazione d'apertura e, prima dell'aggiudicazione, avrebbe sempre diritto al recesso.
Alcuni scrittori ammettono invece la possibilità dell'una e dell'altra interpretazione, a seconda della diversa intenzione del proponente: questione di fatto, quindi, da risolversi per ogni singolo caso.
Per poter offrire all'asta è necessaria la stessa capacità giuridica che è richiesta per ogni altro contratto. Gli incapaci possono licitare a mezzo di rappresentanza.
L'asta si distingue in volontaria e forzata (giudiziaria), a seconda che l'apertura relativa è fatta spontaneamente dal proprietario della cosa, oppure è imposta dal potere esecutivo a norma di legge. Tra le due, qualche autore inserisce l'asta necessaria, fatta ope legis, ma non su richiesta dei creditori (ad es., la vendita dei beni dei minori e degli interdetti o inabilitati). La forma dell'asta non ha rilievo dal lato sostanziale. I sistemi più comunemente usati sono: per pubblico banditore, quando le offerte vengono fatte dai concorrenti, in concorso tra loro, in forma verbale pubblica; a candela vergine, quando, dopo l'ultima offerta, il consumo di una o più candele determina l'aggiudicazione definitiva al vincitore; a offerte verbali segrete, comunicate riservatamente a chi dirige la vendita; a offerte segrete scritte, presentate in plico chiuso; a sistema olandese, quando le offerte vengono fatte da chi promuove l'asta partendo da un prezzo base massimo e diminuendolo gradatamente.
L'istituto è molto antico. Già in uso presso vari popoli e recepito nelle leggi di Atene, ebbe larga applicazione nel diritto romano, non solo per le esecuzioni coatte, ma anche per le vendite volontarie. Tali vendite si dicevano fatte sub hasta, con riferimento alla lancia che il magistrato faceva piantare sul luogo dell'operazione. L'azione di chi vi concorreva con offerte era detta
licitatio, cioè gara. Gli usi e statuti medievali mantennero all'asta la fisionomia romana; dal sec. XVII in poi le aste e pubbliche licitazioni divennero in Eurotano di uso assai comune, specialmente nel movimento commerciale.
II. DIRITTO CIVILE E CANONICO
Nel diritto italiano la vendita per pubblico incanto è tipica, per quanto non esclusiva, nelle vendite forzate in esecuzione di sentenze giudiziali, in particolare nelle espropriazioni coattive mobiliari (artt. 534-40 Cod. proc. civ.) e immobiliari (artt. 576-91), nelle vendite coattive di cose gravate da pegno o da ipoteca (art. 602), nelle vendite di immobili per scioglimento di comunioni (art. 788), nei procedimenti di liberazione di immobili da ipoteche (art. 795), nelle esecuzioni coattive per inadempimento del compratore (art. 1515 Cod. civ.) e nelle liquidazioni fallimentari (artt. 106, 108 del Testo unico delle disposizioni sulla disciplina del fallimento). È prevista pure in talune vendite a carattere non esecutivo, per es., nella vendita dei beni dei minori, degli interdetti o inabilitati (artt. 748, 733 Cod. proc. civ.).Nelle esecuzioni mobiliari l'incanto viene effettuato con il sistema delle offerte scritte o verbali, sul prezzo base preventivamente fissato, con il giorno e l'ora, dal giudice di esecuzione (art. 537). Nelle esecuzioni immobiliari, invece, esso ha luogo innanzi al giudice, nella sala delle udienze, con il sistema della candela vergine. Dopo ciascuna offerta si accendono successivamente fino a tre candele che durino ciascuna un minuto ca. Quando la terza candela si è spenta senza che sia fatta una maggiore offerta, l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente. L'incanto si dice andato «deserto», quando non è stata inoltrata offerta alcuna (art. 581).
Le vendite volontarie all'asta pubblica sono disciplinate da norme proprie contenute nel Regolamento di contabilità generale dello Stato (R. D. 23 maggio 1924, n. 824). L'avviso d'asta, previo decreto di autorizzazione, deve essere pubblicato almeno 15 giorni prima della data fissata per l'incanto, e deve essere notificato nella sede dell'autorità che procede e nel Comune dove sono i beni. Le l. private sono disciplinate dall'art. 80 del citato Decreto-Regolamento. Tra le numerose norme dettate in proposito dal legislatore, meritano particolare rilievo le sanzioni contemplate nel Codice penale, a tutela della moralità e sincerità delle aste, contro chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nelle aste pubbliche o anche nelle private debitamente autorizzate (art. 353), nonché contro chiunque per danaro o per altra utilità a lui o a altri dati o promessi, si astiene dal concorreri (art. 354).
Nel CIC il procedimento di vendita per asta è previsto per le alienazioni dei beni ecclesiastici (can. 1531 § 2) e per le locazioni di fondi (can. 1541 § 1). Nel caso di alienazione, è fatto tassativo divieto di aggiudicare la cosa sulla base di un prezzo che sia inferiore a quello fissato dai periti nella stima all'uopo richiesta (cann. 1531 § 1, 1530 § 1 n. 1). Per il resto, le norme dettate in materia dal legislatore civile devono ritenersi valevoli anche per l'ordinamento canonico, in base al prescritto del can. 1529 che le canonizza. In regime concordatario, per le alienazioni dei beni beneficiati in genere, si applica il procedimento per asta pubblica oppure per l. privata (cf. Regolamento 2 dicembre 1929, esecutivo della legge 27 maggio 1929, n. 848).
III. TEOLOGIA MORALE
La liceità morale del procedimento per asta o incanto, oltre che nella consuetudine universale e nella comune dottrina di tutti i moralisti, trova il suo fondamento nell'oggettivo criterio di giustizia a cui si informa. Il prezzo, infatti, risultante dalla gara, con l'offerta del quale l'ultimo licitato si aggiudica la cosa, è realmente giusto anche se in realtà sorpassa il sommo o è inferiore al minimo, sia perché all'offerta della cosa libera e spontanea, da una parte, corrisponde l'offerta, altrettanto libera e spontanea del prezzo, dall'altra; sia perché la condizione di rischio, a cui liberamente si affidano i contraenti, è in realtà uguale da ambo le parti, poiché da ambo le parti la speranza del lucro bilancia il pericolo del danno. Il criterio può risultaretare alquanto problematico quando si tratti di asta forzata, nella quale il venditore coatto non è per verità libero e consenziente. La difficoltà tuttavia è più che altro teorica, poiché in pratica tanto la legge quanto l'esecutore di essa tutelano, entro i limiti dell'onestà e della giustizia, i diritti del venditore forzato con diverse garanzie, prima fra tutte quella riguardante la determinazione del prezzo d'apertura (prezzo base), che non può scendere oltre il minimo del valore reale della cosa, valore che in molti casi, specialmente quando si tratti di cose preziose o di rilevante valore, si è tenuti a fissare in base a stima peritale d'ufficio.
L'obbligazione giuridica e morale, che si concretizza nel rapporto creatosi fra i due contraenti, importa, da parte del venditore, che questi debba aggiudicare la cosa all'ultimo offerente anche se il prezzo offerto è inferiore all'infimo, e, da parte del compratore, l'obbligo di sborsare il prezzo offerto anche se esso sorpassa in realtà il massimo del valore. Salvo legge o consuetudine in contrario, oppure salvo prezzo base preventivamente fissato, non è lecito al venditore ritirare la cosa quando non sia stato raggiunto il prezzo desiderato.
La moralità del contratto esige inoltre l'esclusione di ogni frode. Per questo non è lecito al venditore indurre falsi licitatori al solo scopo di aumentare il prezzo, senza vera intenzione di comprare: i concorrenti, infatti, hanno diritto di esigere che il prezzo resti determinato in base a libera gara e non a mezzo di frode. Nulla vieta tuttavia che il venditore stesso si aggreghi ai concorrenti, o per se stesso o per mezzo di rappresentante, allo scopo di riscattare la sua cosa, specialmente quando si tratti di asta forzata nella quale i venditori sono in realtà i creditori più che il padrone stesso.
Da parte del compratore si ha frode e ingiustizia ogni volta che con mezzi illeciti si impedisce agli altri di concorrere o di offrire un prezzo maggiore, specialmente quando ciò porti all'accaparramento della cosa per un prezzo che sia al di sotto dell'infimo del valore reale. Ciò offende la giustizia, oltre che la carità, sia nei riguardi di coloro che vengono impediti dal concorrere, sia nei riguardi del venditore che viene ingiustamente privato del suo maggior lucro. Non è tuttavia mezzo illecito l'uso della preghiera e dell'esortazione per indurre altri a desistere dal concorrere: anzi, secondo la prevalente dottrina dei moralisti, la stessa deduzione in patto di una tale astensione non può essere ritenuta mezzo illecito, poiché, dipendendo il concorso dalla libera volontà dei singoli, è chiaro che questi non ledono positivamente il diritto di alcuno se liberamente convengono tra di loro di non concorrere, tanto più che il patto di astensione stretto fra alcuni non impedisce in verità che altri possano liberamente concorrere. In pratica, però, è certo che si offende per lo meno la carità, qualora il patto costringa moralmente il venditore bisognoso a cedere la sua cosa per un prezzo notevolmente inferiore all'infimo giusto. Ciò può verificarsi in particolare nelle aste giudiziarie e specialmente nelle vendite coattive dei pegni che si sogliono fare periodicamente nei Monti di pietà.
Frode e ingiustizia può aversi anche da parte del pubblico banditore o direttore dell'asta, specialmente quando egli non dia ad essa la pubblicità dovuta o la differisca di proposito a tempo meno propizio allo scopo di limitare il numero dei concorrenti e favorirne così altri, oppure, allo stesso scopo, giochi d'astuzia per aggiudicare la cosa al suo favorito prima del tempo comunemente consentito.
BIRL.: G. Cesaro-Cosolo, Trattato dell'espropriazione forzata contro il debitore, II, Torino 1911, p. 580; III, ivi 1912, p. 420 sgg.; N. Garrone, La scienza del commercio, II, Milano 1922, p. 355 sgg.; L. Mortara, Commentario del Codice e delle leggi di procedura civile, 5ª ed., ivi 1923, p. 236 sgg., 369 sgg.; B. Windscheid, Diritto delle Pandette, trad. e note di C. Padda ed E. Bensa, II, Torino 1930, p. 196 sgg.; F. Carnelutti, Lezioni di diritto processuale civile. Processo di esecuzione, II, Padova 1931, p. 325 sgg.; L. Mattiolo, Trattato di diritto giudiziario civile, 5ª ed., Torino 1933, V, n. 789 sgg., VI, n. 215 sgg.; M. T. Zanzucchi, Diritto processuale civile secondo il nuovo codice, II, II, Il procedimento di esecuzione, Milano, 1941.
Zaccaria da San Mauro