LICITAZIONE. - È l'offerta di un prezzo fatta da più persone che prendono parte, in gara tra loro, ad una vendita all'asta o pubblico incanto. Il termine (dall'arcaico latino licitari) si riferisce propriamente all'azione di chi offre all'asta in concorso con altri, ma nel comune linguaggio giuridico è sinonimo di asta o incanto, per indicare quello speciale procedimento di vendita che si effettua nella forma tipica della pubblica gara aperta simultaneamente fra più concorrenti, previa la necessaria pubblicità, con l'obbligo, da parte di chi ha preso l'iniziativa, di aggiudicare la cosa al miglior offerente.
I. Dottrina generale
Benché nel suo significato originale e prevalente il procedimento sia tipico del contratto di compravendita, esso si applica pure ad altre figure contrattuali, quali, ad es., l'appalto pubblico o privato di opere e di servizi, la locazione di cose, la locazione di opera e anche di opere.Secondo la migliore e prevalente dottrina, il negozio contrattuale si inizia con la dichiarazione di apertura, avente il valore di offerta di vendita, ossia di proposta di contratto in incertum personam, e si perfeziona con l'offerta d'acquisto, dichiarata dal singolo concorrente, che equivale all'accettazione del compratore. Ad ogni offerta d'acquisto corrisponde, quindi, un distinto contratto, stipulato tuttavia sotto la condizione (sospensiva) che altri in seguito non offra un prezzo più favorevole. Ne segue che una volta dichiarata l'offerta da parte del compratore, il proponente non ha più diritto a recedere. Altri, con minore fondamento, ritiene che la dichiarazione d'apertura non sia una proposta di contratto, ma un invito a proposte di contratto: queste si avrebbero, per contrario, nelle singole offerte dei concorrenti e il negozio si perfezionerebbe con l'aggiudicazione finale, equivalente all'accettazione, da parte di chi istituisce l'incanto. Questi, pertanto, non resterebbe vincolato in forza della dichiarazione d'apertura, e prima dell'aggiudicazione, avrebbe sempre diritto al recesso.
Alcuni scrittori ammettono invece la possibilità dell'una e dell'altra interpretazione, a seconda della diversa intenzione del proponente: questione di fatto, quindi, da risolversi per ogni singolo caso.
Per poter offrire all'asta è necessaria la stessa capacità giuridica che è richiesta per ogni altro contratto. Gli incapaci possono licitare a mezzo di rappresentanza.
L'asta si distingue in volontaria e forzata (giudiziaria), a seconda che l'apertura relativa è fatta spontaneamente dal proprietario della cosa, oppure è imposta dal potere esecutivo a norma di legge. Tra le due, qualche autore inserisce l'asta necessaria, fatta o lega, ma non su richiesta dei creditori (ad es., la vendita dei beni dei minori e degli interdetti o inabilitati). La forma dell'asta non ha rilievo dal lato sostanziale. I sistemi più comunemente usati sono: per pubblico banditore, quando le offerte vengono fatte dai concorrenti, in concorso tra loro, in forma verbale pubblica; a candela vergine, quando, dopo l'ultima offerta, il consumo di una o più candele determina l'aggiudicazione definitiva al vincitore; a offerte verbali segrete, comunicate riservatamente a chi dirige la vendita; a offerte segrete scritte, presentate in plico chiuso; a sistema olandese, quando le offerte vengono fatte da chi promuove l'asta partendo da un prezzo base massimo e diminuendolo gradatamente.
L'istituto è molto antico. Già in uso presso vari popoli e recepito nelle leggi di Atene, ebbe larga applicazione nel diritto romano, non solo per le esecuzioni coatte, ma anche per le vendite volontarie. Tali vendite si dicevano fatte sub hasta, con riferimento alla lancia che il magistrato faceva piantare sul luogo dell'operazione. L'azione di chi vi concorreva con offerte era detta
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licitatio, cioè gara. Gli usi e statuti medievali mantenero
all'asta la fisionomia romana; dal sec. xvii in poi le aste
e pubbliche licitazioni divennero in Europa di uso assai
comune, specialmente nel movimento commerciale.
II. Diritto civile e canonico
Nel diritto ita- liano la vendita per pubblico incanto è tipica, per quanto non esclusiva, nelle vendite forzate in esecuzione di sentenze giudiziali, in particolare nelle espropriazioni coattive mobiliari (artt. 534-40 Cod. proc. civ.) e immo- biliari (artt. 576-91), nelle vendite coattive di cose gra- vate da pegno o da ipoteca (art. 602), nelle vendite di immobili per scioglimento di comunioni (art. 788), nei procedimenti di liberazione di immobili da ipoteca (art. 795), nelle esecuzioni coattive per inadempimento del compratore (art. 1515 Cod. civ.) e nelle liquidazioni fallimentari (artt. 106, 108 del Testo unico delle dispo- sizioni sulla disciplina del fallimento). È prevista pure in talune vendite a carattere non esecutivo, per es., nella vendita dei beni dei minori, degli interdetti o inabilità (artt. 748, 733 Cod. proc. civ.).Nelle esecuzioni mobiliari l'incanto viene effettuato
con il sistema delle offerte scritte o verbali, sul prezzo
base preventivamente fissato, con il giorno e l'ora, dal
giudice di esecuzione (art. 537). Nelle esecuzioni immo-
biliari, invece, esso ha luogo innanzi al giudice, nella
sala delle udienze, con il sistema della candela vergine.
Dopo ciascuna offerta si accendono successivamente fino
a tre candele che durino ciascuna un minuto ca. Quando
la terza candela si è spenta senza che sia fatta una mag-
giore offerta, l'immobile è aggiudicato all'ultimo offe-
rente. L'incanto si dice andato «deserto», quando non
è stata inoltrata offerta alcuna (art. 581).
Le vendite volontarie all'asta pubblica sono disci-
plinate da norme proprie contenute nel Regolamento di
contabilità generale dello Stato (R. D. 23 maggio 1924,
n. 824). L'avviso d'asta, previo decreto di autorizzazione,
deve essere pubblicato almeno 15 giorni prima della data
fissata per l'incanto, e deve essere notificato nella sede
dell'autorità che procede e nel Comune dove sono i beni.
Le private sono disciplinate dall'art. 89 del citato De-
creto-Regolamento. Tra le numerose norme dettate in
proposito dal legislatore, meritano particolare rilievo le
sanzioni contemplate nel Codice penale, a tutela della
moralità e sincerità delle aste, contro chiunque, con vio-
lenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o
altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nelle
aste pubbliche o anche nelle private debitamente auto-
rizzate (art. 353), nonché contro chiunque per danaro o
per altra utilità a lui o a altri dati o promessi, si astiene
dal concorrervi (art. 354).
Nel CIC il procedimento di vendita per asta è pre-
visto per le alienazioni dei beni ecclesiastici (can. 1531
§ 2) e per le locazioni di fondi (can. 1541 § 1). Nel caso
di alienazione, è fatto tassativo divieto di aggiudicare la
cosa sulla base di un prezzo che sia inferiore a quello
fissato dai periti nella stima all'uopo richiesta (can. 1531
§ 1, 1530 § 1 n. 1). Per il resto, le norme dettate in mar-
teria dal legislatore civile devono ritenersi valevoli anche
per l'ordinamento canonico, in base al prescritto del
can. 1529 che le canonizz. In regime concordatario, per
le alienazioni dei beni beneficiari in genere, si applica
il procedimento per asta pubblica oppure per l. privata
(cf. Regolamento 2 dicembre 1929, esecutivo della legge
27 maggio 1929, n. 848).
III. Teologia morale
La liceità morale del pro- cedimento per asta o incanto, oltre che nella consuetu- dine universale e nella comune dottrina di tutti i mora- listi, trova il suo fondamento nell'oggettivo criterio di giustizia a cui si informa. Il prezzo, infatti, risultante dalla gara, con l'offerta del quale l'ultimo licitatore si aggiudica la cosa, è realmente giusto anche se in realtà sorpassa il sommo o è inferiore al minimo, sia perché all'offerta della cosa libera e spontanea, da una parte, corrisponde l'offerta, altrettanto libera e spontanea del prezzo, dall'altra; sia perché la condizione di rischio, a cui liberamente si affidano i contraenti, è in realtà uguale da ambo le parti, poiché da ambo le parti la speranza del lucro bilancia il pericolo del danno. Il criterio può risul-tare alquanto problematico quando si tratti di asta for-
zata, nella quale il venditore conto non è per verità
libero e consenziente. La difficoltà tuttavia è più che
altro teoretica, poiché in pratica tanto la legge quanto
l'esecutore di essa tutelano, entro i limiti dell'onestà e
della giustizia, i diritti del venditore forzato con diverse
garanzie, prima fra tutte quella riguardante la determi-
nazione del prezzo d'apertura (prezzo base), che non
può scendere oltre il minimo del valore reale della cosa,
valore che in molti casi, specialmente quando si tratti
di cose preziose o di rilevante valore, si è tenuti a fissare
in base a stima peritale d'ufficio.
L'obbligazione giuridica e morale, che si concretizza
nel rapporto creatosi fra i due contraenti, importa, da
parte del venditore, che questi debba aggiudicare la cosa
all'ultimo offerente anche se il prezzo offerto è inferiore
all'infimo, e, da parte del compratore, l'obbligo di sbor-
sare il prezzo offerto anche se esso sorpassa in realtà il
massimo del valore. Salvo legge o consuetudine in con-
trario, oppure salvo prezzo base preventivamente fissato,
non è lecito al venditore ritirare la cosa quando non sia
stato raggiunto il prezzo desiderato.
La moralità del contratto esige inoltre l'esclusione di
ogni frode. Per questo non è lecito al venditore indurre
falsi licitatori al solo scopo di aumentare il prezzo, senza
vera intenzione di comperare: i concorrenti, infatti, hanno
diritto di esigere che il prezzo resti determinato in base
a libera gara e non a mezzo di frode. Nulla vieta tuttavia
che il venditore stesso si aggreghi ai concorrenti, o per
se stesso o per mezzo di rappresentante, allo scopo di
riscattare la sua cosa, specialmente quando si tratti di
asta forzata nella quale i venditori sono in realtà i credi-
tori più che il padrone stesso.
Da parte del compratore si ha frode e ingiustizia
ogni volta che con mezzi illeciti si impedisce agli altri
di concorrere o di offrire un prezzo maggiore, special-
mente quando ciò porti all'accaparcamento della cosa per
un prezzo che sia al di sotto dell'infimo del valore reale.
Ciò offende la giustizia, oltre che la carità, sia nei riguardi
di coloro che vengono impediti dal concorrere, sia nei
riguardi del venditore che viene ingiustamente privato
del suo maggior lucro. Non è tuttavia mezzo illecito l'uso
della preghiera e dell'esortazione per indurre altri a de-
sistere dal concorrere: anzi, secondo la prevalente dot-
trina dei moralisti, la stessa deduzione in patto di una
tale astensione non può essere ritenuta mezzo illecito,
poiché, dipendendo il concorso dalla libera volontà dei
singoli, è chiaro che questi non ledono positivamente il
diritto di alcuno se liberamente convengono tra di loro
di non concorrere, tanto più che il patto di astensione
stretto fra alcuni non impedisce in verità che altri pos-
sano liberamente concorrere. In pratica, però, è certo
che si offende per lo meno la carità, qualora il patto
costringa moralmente il venditore bisognoso a cedere la
sua cosa per un prezzo notevolmente inferiore all'infimo
giusto. Ciò può verificarsi in particolare nelle aste giudi-
ziarie e specialmente nelle vendite coattive dei pegni
che si sogliono fare periodicamente nei Monti di pietà.
Frode e ingiustizia può aversi anche da parte del
pubblico banditore o direttore dell'asta, specialmente
quando egli non dia ad essa la pubblicità dovuta o la
differisca di proposito a tempo meno propizio allo scopo
di limitare il numero dei concorrenti e favorirne così
altri, oppure, allo stesso scopo, giochi d'astuzia per ag-
giudicare la cosa al suo favorito prima del tempo comu-
nemente consentito.
Zaccaria da San Mauro