LICENZA. - Grado accademico che le università e facoltà ecclesiastiche concedono agli studenti ecclesiastici o laici che, compiuti gli studi richiesti nella rispettiva disciplina, hanno dato prova di essere idonei ad insegnare nelle scuole che non conferiscono i gradi accademici.
Sorta più o meno contemporaneamente verso la prima metà del sec. XIII nelle maggiori università medievali, soprattutto di diritto e di teologia, con fini tra loro analoghi, solo attraverso un lento sviluppo divenne un istituto distinto dal dottorato, del quale costituì in seguito, e costituisce tuttora, un gradino. Attualmente è regolata dalla cost. Deus scientiarum Dominus, del 24 maggio 1931, dalle Ordinaciones della S. Congregazione dei Seminari e delle Università degli studi del 12 giugno 1931, e nella Dichiarazione della medesima del 23 maggio 1948; ed è indispensabile per poter ascendere, generalmente dopo un solo anno, al dottorato. Possono conferirla esclusivamente le facoltà canonicamente erette e in tutte le discipline laurea (v.), secondo i rispettivi statuti resi conformi ai citati documenti apostolici. La 1. viene conferita unicamente in nome del sommo
pontefice o, durante la sede vacante, della S. Sede. A differenza di quanto avviene per la laurea, non si conferisce 1. ad honorem.
Per conseguire la 1. si richiedono: 1) il felice esito negli esami di tutte le singole discipline proprie del grado, per le quali è richiesta assolutamente la frequenza; senza esami e senza la detta frequenza (protratta almeno per i due terzi dell'anno o del semestre, qualora l'anno sia diviso in semestri scolastici distinti) il conferimento del grado è invalido di diritto; ciò vale anche per coloro che passano legittimamente ad altra facoltà; 2) un esame particolare da farsi alla fine del corso che precede immediatamente la 1. stessa e comprendente più discipline scolastiche (per la teologia, il diritto canonico e la filosofia detto esame deve comprendere tutte le materie specificamente proprie delle rispettive tre facoltà); 3) la prestazione di un breve lavoro scritto che dimostri la capacità del candidato al lavoro scientifico; 4) un esame scritto su qualche punto scelto da una qualunque delle materie di tutto il corso scolastico; 5) la partecipazione alle cosiddette esercitazioni pratiche, ossia a lavori di investigazione scientifica sotto la guida di un professore. Per ricevere l'attestato della 1. il candidato deve emettere a norma del can. 1.406 § 1 n. 8 del CIC la professione di fede. Va tenuta presente la Dichiarazione del 23 maggio 1948 che - partendo dalla constatazione del fatto che per la 1., come regolata dalla costituzione di Pio XI e delle Ordinaciones del 1931, è praticamente richiesto quanto prima del 1931 era proprio della laurea - concede alla medesima 1., conseguita dopo d'allora, tutti gli effetti giuridici che fino allora produceva la stessa laurea. Questa è tuttavia ancora indispensabile per chi è designato professore in una facoltà che conferisce i gradi accademici; per gli uditori della S. R. Rota a norma del can. 1598 § 2 del CIC. Pertanto in tutti i casi nei quali il CIC richiede la laurea (generalmente per alcuni uffici e beneficii ecclesiastici) basta oggi la sola 1. (v. LAUREA).