LAUREA

LAUREA. - È il titolo che si consegue dopo che si sono frequentati i corsi di una facoltà universitaria e superati i rispettivi esami mediante la pubblica discussione (nelle università italiane) e la pubblicazione della tesi detta appunto di l. (nelle

università e facoltà ecclesiastiche, eccezione fatta per le tre sezioni di musica sacra).

La l. rilasciata nelle università italiane è un titolo esclusivamente accademico, in quanto, senza un apposito esame di abilitazione, non apre la via all'insegnamento e all'esercizio di una professione.

Dopo la cost. Deus scientiarum Dominus del 24 maggio 1931 e le Ordinaciones annesse della S. Congregazione degli Studi e delle Università (12 giugno 1931), nelle scienze ecclesiastiche la l. si ha nelle seguenti discipline: teologia (dopo un corso di almeno 5 anni); filosofia (4 anni), diritto canonico (3 anni); utrumque ius (4 anni); S. Scrittura (a un minimo di due anni di distanza dalla licenza che si può ottenere solo dopo due anni di studi) scienze orientali (3 anni); archeologia cristiana (3 anni); storia ecclesiastica (3 anni); missionologia (3 anni); centro gregoriano (3 anni); composizione di musica sacra (5 anni); organo (4 anni).

Anche in materie ecclesiastiche si dà la cosiddetta l. honoris causa, ma solo per concessione espressa della S. Sede da darsi volta per volta (art. 40 della cost. cit.). Il diritto di conferire la l. è riservato con esclusiva alle università e facoltà approvate dalla S. Sede (can. 1377 § 1, art. 6 della cost. cit.). La costituzione l'ultimo grado accademico e pertanto non può licenza (v.) nella rispettiva materia (art. 39); essa va sempre data a nome del sommo pontefice regnante, o, in tempo di vacanza, a nome della S. Sede (art. 35 cost.).

Oltre alle facoltà dipendenti dalla S. Sede vi sono in alcuni paesi facoltà teologiche dipendenti dallo Stato; esse mancano in Italia, tuttavia lo Stato italiano, a norma dell'art. 40 del Concordato, riconosce le l. in teologia rilasciate da facoltà teologiche approvate dalla S. Sede, anche agli effetti scolastici.

La l., oltre al diritto all'insegnamento e al titolo di dottore, comporta il privilegio dell'anello con gemma e il berretto dottorale a quattro pizzi, non però durante le funzioni sacre. Ai laureati compete inoltre la preferenza nei confronti degli altri, a parità di condizioni, nella scelta per i vari uffici ecclesiastici (can. 1378).

La l. finora richiesta o almeno desiderata nei can. 331 § 1 n. 3 (per la nomina a vescovo), 320 § 2 (abati e pretati nullius), 367 § 1 (vicari generali), 396 § 3 (prima dignità nel Capitolo cattedrale), 399 § 1 (canonico teologo e penitenziere), 404 § 2 (canonici), 434 § 2 (vicari capitolari), 1366 § 1 (professori di materie teologiche, filosofiche e giuridiche), 1573 § 4 (ufficiale e vice-ufficiali), 1589 § 1 (promotore di giustizia e difensore del vincolo), 1657 § 2 (avvocati), oggi di diritto viene supplita dalla sola licenza rispettiva, a norma della dichiarazione della S. Congregazione degli Studi e delle Università del 23 maggio 1948. Rimane tuttora necessaria per i professori delle università e facoltà che hanno diritto di conferire i gradi accademici; inoltre per gli uditori della S. Romana Rota è indispensabile, a norma del can. 1598 § 2, la l. in utroque iure.

BIBL.: Ch. Lefebvre, Docteur, in DDC, IV. coll.: 1325-36; cost. apost. Deus Scientiarum Dominus del 24 maggio 1931, in AAS, 23 (1931), pp. 241-62; S. Congregazione degli Studi e delle Università, Ordinamenti, del 12 giugno 1931, ibid., pp. 263-280; P. Dezza, De effettibus iuridicis licentiae et laureae, in Periodica de re mor., lit., can., 37 (1948), pp. 278-83.

Lorenzo Simeone