LEGATO PIO. - Il l. p. è un legato modale, nel quale il modus è uno scopo pio di beneficenza o di religione.
I. NOZIONE
Per un processo involutivo che ha portato a confondere il l. p. con i rapporti simili a cui può dar luogo, questo termine assume nel linguaggio giuridico due altri significati, ampliativo l'uno, restrittivo l'altro. In un significato tutto particolare, molto ampio e generico, per l. p. s'intende ogni forma di lascito avente di mira uno scopo pio di religione o di beneficenza, ivi compreso il semplice onere imposto dal testatore all'erede o al legatario allo stesso fine. Si giunge anzi ad attribuire la denominazione di legata pia ad ogni disposizione di beni effettuata ad pias causas, portando il l. p. ad equivalere al generico concetto canonistico di causa pia (cann. 1513, 1421, 1473, 1653 § 4) e di pia volontà, la cui disciplina è data, per la parte generale, nei cann. 1513-1517 e, per la parte speciale, nei cann. 1489-94, 1544-51, ivi comprese le sottospecie di istituzione e fondazione pia, le disposizioni fiduciarie e fidecommissarie e le donazioni mortis causa.Per contrario, in senso strettissimo, evidentemente coartativo, per l. p. s'intende il solo legato a scopo di religione, gravato cioè da un onere il cui contenuto è un atto di culto (determinate preghiere, novene, rosari, celebrazione di Messe, funzioni sacre, feste
religiose, ecc.). In questo senso, assume pure la denominazione di legato o disposizione per l'anima, la cui figura tipica e prevalente è data dal legato di Messe in suffragio dei trapassati.
II. FORME VARIE GIURIDICHE E STORICHE
Giuridicamente, oltre che storicamente, il l. p., preso nel senso più ampio, suole essere considerato sotto tre diversi aspetti, a seconda dei tre diversi mezzi di cui si può avvalere il disponente nel perseguimento di uno scopo pio: come semplice onere imposto dal testatore all'erede o al legatario (l. p. in senso improprio), come vero legato modale (legato in senso proprio), come fondazione autonoma. Il vero l. p. si ha soltanto nel secondo caso.1. Come semplice onere. - Qui non si dovrebbe parlare di legato. A differenza di quanto avviene nel l. p. in senso proprio, qui non si dà differenziazione specifica di beni in ordine allo scopo pio, il modus (l'onere pio) risulta meramente accessorio all'istituzione di erede o al legato, accessorio cioè alla disposizione principale intesa anzitutto a beneficiare l'erede o il legatario; non si può parlare di autoassorbimento e neppure è richiesta necessariamente la determinazione della persona dell'onorato che, eseguendo lo scopo pio (celebrando, ad es., le Messe), resti avvantaggiato dal peso. Siamo nel campo generico della pia voluntas (can. 1513 segg.).
2. Come vero legato modale. - Il pio disponente segrega dalla massa del suo patrimonio un complesso di beni singolarmente individuati e il destino allo scopo pio da lui voluto, incaricando dell'esecuzione della sua volontà un preesistente soggetto di diritto, persona fisica o morale, a favore del quale dispone l'attribuzione patrimoniale. Costui acquista la proprietà di tali beni, ma senza l'utile, poiché l'esecuzione del modus ne assorbe per intero l'utilità economica, determinando di conseguenza l'autoassorbimento del legato.
In forza del vincolo ad piam causam, l'entità patrimoniale così differenziata, benché inserita nel patrimonio di un preesistente soggetto, acquista una fisionomia propria e una propria autonomia anche di fronte agli altri beni del soggetto stesso a cui inerisce, ed assume, come tale, varie forme e denominazioni. Compare, canonicamente, nella figura della fondazione pia, quando la destinazione dei beni è a favore di persone giuridiche ecclesiastiche con l'onere, in perpetuum vel in diuturnum tempus, di impiegare i relativi redditi in celebrazione di Messe, in funzioni di culto o in opere di pietà e di carità (cann. 1544-51). La fondazione pia si differenzia dal l. p., che ne è una sottospecie, in quanto in essa il soggetto investito dei beni è sempre una persona morale ecclesiastica, per cui i beni stessi diventano ecclesiastici in senso stretto; mentre invece nel semplice l. p. l'attribuzione può essere fatta anche ad un soggetto laico, persona fisica o giuridica, restando ai beni il carattere della laicità, come si verifica, ad es., nella cappellania laicale. Si differenzia inoltre per il carattere della durabilità che le è proprio per natura, mentre il l. p. può essere tanto perpetuo quanto temporaneo, a seconda che l'esecuzione dell'onere si esaurisca in una o più prestazioni numericamente definite, oppure impegni a prestazioni periodiche in indefinito o almeno per lungo tempo.
Se la destinazione dei beni è fatta per un'opera di carità (per l'assistenza ai poveri, per opere pie, ospedali, orfanotrofi, ricrestori, ecc.) la pia disposizione assume il nome di legato di beneficenza o disposizione per i poveri; se è diretta, invece, a scopi di culto e di religione (celebrazioni di S. Messe, novene, ottavari sacri, funzioni e feste religiose, ecc.), si ha il legato o disposizione per l'anima. Forma tipica del legato pro anima, rappresentante la massa più cospicua delle odierne disposizioni pie, è, come si è visto, il legato di Messe, detto pure fondazione di Messe quando l'onere relativo grava, in perpetuum vel in diuturnum tempus, sull'entità patrimoniale assegnata (cann. 826 § 3, 1551 § 2). Se la celebrazione delle Messe è stata disposta con determinazione del luogo (chiesa, oratorio, cappella, altare), si ha la cappellania laicale, quale sottospecie del l. p.; se è stata disposta con deter-
minazione del tempo, si avrà la cappellania quotidiana, mensile, trimestrale, ecc. oppure l'anniversario.
Forme storiche del l. p. a scopo di beneficenza e di culto sono: il praestimonium, quando il legato è istituito a sostegno di studenti indirizzati alla carriera ecclesiastica o di altri che si dedicano alla propagazione della fede; la praeceptoria o commenda (ordinum militarium), quando è rivolto a beneficio di religiosi o di cavalieri laici dediti ad opere di carità o alla milizia in difesa della fede; il salarium, se è inteso a stipendiare i vari inservienti laici della chiesa, i sagrestanti, i cantori, il piccolo clero, i sediari, ecc.
3. Come fondazione autonoma. — Invece di incaricare altri di provvedere o far provvedere all'adempimento della pia volontà, il testatore può destinare un patrimonio autonomo per la fondazione di una nuova persona giuridica che avrà come fine istituzionale l'adempimento dello scopo pio. La disposizione pia si esaurisce, qui, nell'assegnazione del patrimonio che formerà il substrato economico del nuovo ente, il quale sarà tale in seguito al riconoscimento della competente autorità. Essa rientra nel genere del lascito pio e si differenzia dal l. p. e dalla pia fondazione per la dichiarata volontà del disponente intesa alla costituzione della causa pia come persona giuridica. Appartengono a questa categoria il beneficio ecclesiastico, il beneficio semplice e la cappellania ecclesiastica (v. BENEFICIO ECCLESIASTICO; CAPPELLANIA).
III. NATURA GIURIDICA
Finora la dottrina era stata unanime nel riconoscere nel l. p. (preso in senso proprio) un vero legato sub modo, ossia una donazione modale per atto di ultima volontà. Questa teoria è oggi contrastata da una corrente che, assimilando e spersonalizzando i l. p. nell'unica categoria delle disposizioni per l'anima, li classifica come semplici oneri, ossia obbligazioni di carattere personale a carico del legatario o dell'erede e dei loro aventi causa. Il legislatore italiano sembra si sia ispirato a questa corrente dettando il secondo comma dell'art. 629 Cod. civ. Si insiste a voler vedere nel l. p. una disposizione semplicemente accessoria all'istituzione di erede e al legato, e non una disposizione indipendente, capace di vita propria, anche in difetto di altre disposizioni testamentarie. Si afferma, inoltre, che dal l. p. esula il concetto di liberalità, ritenuta essenziale per il legato modale, poiché il peso o è direttamente nell'interesse del solo disponente, oppure, se è a beneficio di un terzo, è tale per costui solo necessarie mentre lo è principaliter per il testatore. Si tratta di argomenti facilmente confutabili che non pare intaccino l'opinione tradizionale. Sembra, tuttavia, di dover utilmente distinguere: si danno disposizioni pie (l. p. in senso improprio) che in pratica risultano come semplici oneri; ma si danno pure disposizioni pie (l. p. in senso proprio) che presentano i caratteri di veri e propri legati modali e che instaurano un vero rapporto obbligatorio tra l'onoreto e il soggetto onorato.È da osservare inoltre che, talora, in tema di natura giuridica delle disposizioni pie, si confonde il negozio determinante (atto del disponente) col rapporto successivo, determinantes tra l'onoreto e il terzo avvantaggiato dall'onore, il quale è indubbiamente un vero rapporto obbligatorio. Così, ad es., si comprende come il l. p. nella forma di pia fondazione sia stato definito dal legislatore canonico (can. 1544 § 2) un contratto innominato della categoria do ut facias, una volta avvenuta l'accettazione da parte del legatario.
IV. PERSONALITÀ GIURIDICA
È pure discussa la questione se al l. p. competta la qualifica di persona giuridica. La soluzione affermativa, sostenuta in passato in base alla dottrina romano-canonistica, deve ritenersi in gran parte frutto della suaccennata confusione tra il concetto di l. p. e i concetti di causa e istituzione pia (persone giuridiche). Il fatto che il l. p. risultasse costituito da una quota di beni differenziati dalla massa del disponente e non assimilati, in forza del vincolo ad pias causas, dal patrimonio del soggetto dell'attribuzione, portava a considerare il legato stesso, alla stregua della istituzione pia, quale entità autonoma provvista di propria personalità. Si aggiunga, inoltre, che il fenomeno dell'autoassorbi-mento (specialmente quando onorato e onorato era lo stesso ente ecclesiastico), facendo prevalere nel legatario la figura dell'onoreto, si prestava a far considerare costui, più che un proprietario, un semplice esecutore della pia volontà.
Oggi questa tesi è ormai abbandonata, tanto per il l. p. in genere, quanto per le sottospecie di fondazione pia e di cappellania laicale. In realtà si tratta di gruppi di beni che si inseriscono nel patrimonio di preesistenti soggetti di diritto, i quali ne acquistano per conseguenza la proprietà, per cui, pur mantenendo una certa autonomia in forza della speciale destinazione a cui sono vincolati, vengono ad essere oggetto e non soggetto di diritto. È risaputo, del resto, che l'autonomia non implica concettualmente la personalità, pur essendone il presupposto necessario. Sta di fatto che in diritto canonico l'accettazione del legato da parte di un ente ecclesiastico (can. 1546) è considerata acquisto legittimo da parte dell'ente stesso, per cui i beni legati fiunt stricto sensu ecclesiastica (can. 1497 § 1; S. Congregazione Concilio 27 apr.-2 maggio 1927, in AAS, 20 [1928], p. 363) e non possono essere alienati se non nei modi richiesti per i beni ecclesiastici (cann. 1530-33). Nel difetto di personalità sta appunto la principale caratteristica che distingue i l. p., comprese le fondazioni pie e le cappellanie laicali, dalle pie istituzioni, dai benefici semplici e dalle cappellanie ecclesiastiche.
V. LEGISLAZIONE CANONICA
Poiché secondo il CIC il l. p. è considerato una sottospecie delle pie volontà e compare di preferenza nella forma di pia fondazione, vanno applicate, nei suoi riguardi, tanto le norme dei cann. 1513-17, quanto quelle successive dei cann. 1544-51.Analitto la capacità dei soggetti a disporre dei propri beni a scopo pio è determinata sulla base del solo diritto naturale e canonico (can. 1513 § 1). È considerata quindi valida ogni liberalità a scopo pio, purché il disponente non ne sia inibito per diritto naturale (gli incapaci di atto umano e libero, can. 88 § 3) oppure per legge ecclesiastica (i regolari dopo i voti solenni, cann. 581-82; i novizi durante il noviziato, can. 568). Non hanno rilievo, di conseguenza, le limitazioni circa la capacità di testare e di donare imposte dalla legge civile (art. 591 Cod. civ.).
Quanto alla forma, le modalità richieste in proposito dalle leggi civili sono considerate ad probationem, non ad validitatem. Ne è prescritta bensì, per quanto possibile, l'osservanza, ma anche in difetto di esse, la liberalità a scopo pio è dichiarata ugualmente valida, anche se informe, per cui gli eredi inadempienti devono essere ammoniti del dovere che loro incombe (can. 1513 § 2; cf. c. 4, X, 3, 26 con l'annessa glossa « nudis verbis »).
È prescritto, inoltre, che l'adempimento dei l. p. e pie volontà venga eseguito diligentissime, per quanto riguarda sia il conferimento delle prestazioni dovute, sia l'amministrazione ed erogazione dei beni legati (can. 1514). Esecutori di diritto di ogni pia volontà sono gli Ordinari, che esercitano il conseguente diritto di vigilanza mediante visita di controllo ed esigendo esatto rendiconto dagli esecutori delegati da loro nominati. Eventuali clausole contrarie a questo diritto, contenute nell'atto di ultima volontà, si considerano come non apposte, ossia vitiantur sed non vitiant (cann. 1515-47). Contro gli inadempienti sono previste opportune sanzioni e penalità (can. 2348).
I chierici e religiosi che avessero ricevuti beni per via di fiducia (il che si verifica, normalmente, ogni qualvolta sono nominati legatari per uno scopo pio) sono tenuti ad informarne il proprio Ordinario, il quale provvederà alla collocazione dei beni e alla fedele esecuzione della fiducia (cann. 1515, 1516).
Ogni riduzione o commutazione degli oneri pii, gravanti i legati, è riservata alla S. Sede, a meno che il disponente non abbia esplicitamente investito di tale facoltà l'Ordinario, oppure il provvedimento si sia reso indispensabile per incolpevole diminuzione dei redditi o per impossibilità, comunque sopravvenuta, di eseguire la pia volontà. È fatta eccezione, in ogni caso, per la riduzione degli oneri di Messa, che resta di esclusiva competenza della S. Sede (cann. 1517, 1551).
I redditi di un l. p. diretto a sovvenzionare l'istruzione di chierici, s'intendono devolvibili pure a favore dei seminaristi non ancora tonsurati (can. 1362). Le cause per le vertenze in materia di l. p. hanno come foro necessario quello dell'Ordinario del testatore (can. 1360 n. 4).
VI. IL L. P. NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA. - In materia di l. p. e pie volontà, il diritto italiano preconcordatario è ispirato, come in altri settori, all'eversismo. Con la legge 15 ag. 1867 n. 3848, art. 1 n. 6, nella soppressione generale di tutte le preesistenti istituzioni e fondazioni a scopo di culto « con carattere di perpetuità », erano stati espressamente compresi « i l. p. per oggetto di culto » e le pie fondazioni « quando anche non erete in titolo ecclesiastico ». Poiché tuttavia gli oneri rispettivi erano stati conservati a carico di coloro che avessero avuto titolo a rivendicare i beni delle singole dotazioni (art. 5, legge 1867, n. 3848), la soppressione ebbe in realtà il carattere di una trasformazione della natura degli oneri, che da reali divenivano puramente personali.
Allo scopo d'impedire il rinascere di tali istituzioni, il Cod. civ. del 1865, negli artt. 833 e 1075, dichiarava nulli i legati e in genere le disposizioni pie ordinate al fine d'istituire o dotare « benefici semplici, cappellanie laicali od altre simili fondazioni ». Inoltre nell'art. 831 erano dichiarate nulle le disposizioni per l'anima (compresi quindi i l. p.), « espresse genericamente ».
Erano invece dichiarate valide le disposizioni a favore dei poveri « anche se espresse genericamente » (art. 832) e se ne devolvevano i beni a favore del locale istituto di pubblica beneficenza (ex Congregazione di carità, oggi Ente comunale di assistenza, legge 3 giugno 1937, n. 847).
Già prima della recente codificazione, gli eccezionali divieti di cui agli artt. 833, 1075 del cod. 1865, si ritenevano abrogati, per incompatibilità, dall'art. 29 d) del Concordato, nel quale è detto che « sono ammesse le fondazioni di culto di qualsiasi specie, purché consti che rispondano alle esigenze religiose della popolazione e non ne derivi alcun onere finanziario allo Stato »; né poteva aver luogo l'applicazione dell'art. 1 della legge 15 ag. 1867 dopo che nel citato articolo del Concordato era stata espressamente prevista la riconoscibilità anche delle « fondazioni già esistenti di fatto ». A conferma di tutto ciò, il codice del 1942 non riporta gli artt. 833 e 1075 del vecchio codice e neppure ne riproduce il contenuto.
Nel vigente diritto, quindi, nulla osta alla validità del l. p. diretto a porre in essere una fondazione pia di qualsiasi specie. L'eventuale concessione della personalità è tuttavia subordinata alle due condizioni di cui al già citato art. 29 del Concordato (cf. artt. 4-5 legge 27 maggio 1929 n. 848; art. 17 Regol. 2 dic. 1929 n. 2262).
Inoltre, in forza dell'art. 629, che ha sostituito l'art. 831 del vecchio codice, le disposizioni per l'anima (legati di culto) sono dichiarate valide « qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine ». Alla determinazione del soggetto onerato provvede la legge stessa, stabilendo, a scanso d'incertezze, che le disposizioni a favore dell'anima, comunque formulate, « si considerano come un onere a carico dell'erede o del legatario ». È stato osservato che tale dichiarazione, ritenuta in genere una esplicita definizione in materia, si trova spesso in contrasto con la vera natura giuridica delle disposizioni stesse.
Per l'adempimento dell'onere pio è previsto che possa agire « qualsiasi interessato », il quale potrà pure, in caso d'inadempimento, chiedere la risoluzione della disposizione testamentaria (art. 629, 648); formola molto larga e tale da includere, a nostro avviso, anche l'autorità ordinaria diocesana quando si tratti di legati e fondazioni pie accettati a norma del can. 1546. Resta tuttavia il principio che qualora mancasse del tutto l'interessato a richiedere l'adempimento, l'onere rimane civilmente incoercibile, restando al rapporto il carattere di obbligazione naturale. In ogni caso, è data facoltà al testatore di designare una persona che curi l'esecuzione della disposizione, si abbia o non si abbia, nell'atto di disposizione pia, designazione della persona dell'interessato all'adempimento (art. 629).
Sottostanno, invece, alla comune disciplina civilistica le disposizioni pie non di culto, i legati cioè e i lasciti pii in genere a favore di enti o persone fisiche per opere di carità e di beneficenza. È da osservare soltanto che « le disposizioni a favore dei poveri, e altre simili, espresse genericamente », senza determinazione cioè dell'uso o dell'istituto beneficiario, o che l'esecutore indicato non possa o non voglia accettare, s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo e i relativi beni sono devoluti all'Ente comunale di assistenza (art. 630).
La disposizione pia, di qualsiasi specie, non può gravare la quota dei legittimari (art. 549). L'ente a favore del quale essa viene effettuata, deve essere riconosciuto: in caso diverso, la disposizione resta inefficace se, entro un anno dal giorno in cui il testamento è divenuto eseguibile, non sarà stata inoltrata domanda di riconoscimento (art. 600).