LEGATO PIO. - Il 1. p. è un legato modale,
nel quale il modus è uno scopo di beneficenza
o di religione.
III. Natura giuridica
IV. Personalità giuridica.V. Legislazione canonica
VI. Il 1. p. nella legislazione italiana.I. Nozione
Per un processo involutivo che ha portato a confondere il 1. p. con i rapporti similari a cui può dar luogo, questo termine assume nel lin- guaggio giuridico due altri significati, ampliativo l'uno, restrittivo l'altro. In un significato tutto particolare, molto ampio e generico, per 1. p. s'intende ogni forma di lascito avente di mira uno scopo più di religione o di beneficenza, ivi compreso il semplice onere im- posto dal testatore all'erede o al legatario allo stesso fine. Si giunge anzi ad attribuire la denominazione di legata pia ad ogni disposizione di beni effettuata ad pias causas, portando il 1. p. ad equivalere al ge- nerico concetto canonistico di causa pia (can. 1513, 1421, 1473, 1653 § 4) e di pia volontà, la cui disci- plina è data, per la parte generale, nei can. 1513- 1517 e, per la parte speciale, nei can. 1489-94, 1544-51, ivi comprese le sottospecie di istituzione e fondazione pia, le disposizioni fiduciarie e fide- commissarie e le donazioni mortis causa.Per contrario, in senso strettissimo, evidentemente
coartativo, per 1. p. s'intende il solo legato a scopo
di religione, gravato cioè da un onere il cui contenuto
è un atto di culto (determinate preghiere, novenze,
rosari, celebrazione di Messe, funzioni sacre, feste
religiose, ecc.). In questo senso, assume pure la de-
nominazione di legato o disposizione per l'anima,
la cui figura tipica e prevalente è data dal legato di
Messe in suffragio dei trapassati.
II. FORME VARIE GIURIDICHE E STORICHE
Giuridi- camente, oltre che storicamente, il 1. p., preso nel senso più ampio, suole essere considerato sotto tre diversi aspetti, a seconda dei tre diversi mezzi di cui si può av- valere il disponente nel perseguimento di uno scopo pio: come semplice onere imposto dal testatore all'erede o al legatario (1. p. in senso improprio), come vero legato modale (legato in senso proprio), come fondazione auto- noma. Il vero 1. p. si ha soltanto nel secondo caso.1. Come semplice onere
Qui non si dovrebbe par- lare di legato. A differenza di quanto avviene nel 1. p. in senso proprio, qui non si dà differenziazione specifica di beni in ordine allo scopo pio, il modus (l'onere pio) risulta meramente accessorio all'istituzione di erede o al legato, accessorio cioè alla disposizione principale intesa anzitutto a beneficare l'erede o il legatario; non si può parlare di autoassorbimento e neppure è richiesta neces- sariamente la determinazione della persona dell'onorato che, eseguendo lo scopo pio (celebrando, ad es., le Messe), resti avvantaggiato dal peso. Siamo nel campo generico della pia voluntas (can. 1513 sgg.).2. Come vero legato modale
Il pio disponente se- grega dalla massa del suo patrimonio un complesso di beni singolarmente individuati e li destina allo scopo pio da lui voluto, incaricando dell'esecuzione della sua volontà un preesistente soggetto di diritto, persona fisica o mo- rale, a favore del quale dispone l'attribuzione patrimo- niale. Costui acquista la proprietà di tali beni, ma senza l'utile, poiché l'esecuzione del modus ne assorbe per intero l'utilità economica, determinando di conseguenza l'autoassorbimento del legato.In forza del vincolo ad piam causam, l'entità patr-
moniale così differenziata, benché inserita nel patrimonio
di un preesistente soggetto, acquista una fisionomia pro-
pria e una propria autonomia anche di fronte agli altri
beni del soggetto stesso a cui inerisce, ed assume, come
tale, varie forme e denominazioni. Compare, canonica-
mente, nella figura della fondazione pia, quando la de-
stinazione dei beni è a favore di persone giuridiche
ecclesiastiche con l'onere, in perpetuum vel in diuturnum
tempus, di impiegare i relativi redditi in celebrazione di
Messe, in funzioni di culto o in opere di pietà e di carità
(cann. 1544-51). La fondazione pia si differenzia dal
1. p., che ne è una sottospecie, in quanto in essa il sog-
getto investito dei beni è sempre una persona morale
ecclesiastica, per cui i beni stessi diventano ecclesiastici
in senso stretto; mentre invece nel semplice 1. p. l'atti-
buzione può essere fatta anche ad un soggetto laico,
persona fisica o giuridica, restando ai beni il carattere
della laicità, come si verifica, ad es., nella campel-
lania laicale. Si differenzia inoltre per il carattere della
durabilità che le è proprio per natura, mentre il 1. p.
può essere tanto perpetuo quanto temporaneo, a seconda
che l'esecuzione dell'onore si esaurisca in una o più
prestazioni numericamente definite, oppure impegni a
prestazioni periodiche in indefinito o almeno per lungo
tempo.
Se la destinazione dei beni è fatta per un'opera di
carità (per l'assistenza ai poveri, per opere pia, ospedali,
orfanotrofi, ricreatori, ecc.) la pia disposizione assume il
nome di legato di beneficenza o disposizione per i poveri;
se è diretta, invece, a scopi di culto e di religione (cele-
brazioni di S. Messe, novenze, ottavari sacri, funzioni e
feste religiose, ecc.), si ha il legato o disposizione per
l'anima. Forma tipica del legato pro anima, rappresentante
la massa più cospicua delle odierne disposizioni pia, è,
come si è visto, il legato di Messe, detto pure fondazione
di Messe quando l'onere relativo grava, in perpetuum vel
in diuturnum tempus, sull'entità patrimoniale assegnata
(cann. 826 § 3, 1551 § 2). Se la celebrazione delle Messe
è stata disposta con determinazione del luogo (chiesa,
oratorio, cappella, altare), si ha la cappellania laicale,
quale sottospecie del 1. p.; se è stata disposta con deter-
minazione del tempo, si avrà la cappellania quotidiana, mensile, trimestrale, ecc. oppure l'anniversario.
Forme storiche del 1. p. a scopo di beneficenza e di culto sono: il praestimonium, quando il legato è istituito a sostegno di studenti indirizzati alla carriera ecclesiastica o di altri che si dedicano alla propagazione della fede; la praeceptoria o commenda (ordinum militarium), quando è rivolto a beneficio di religiosi o di cavalieri laici dediti ad opere di carità o alla milizia in difesa della fede; il salarium, se è inteso a stipendiare i vari inservienti laici della chiesa, i sagrestani, i cantori, il piccolo clero, i sediari, ecc.
3. Come fondazione autonoma
Invece di incaricare altri di provvedere o far provvedere all'adempimento della via volontà, il testatore può destinare un patrimonio autonomo per la fondazione di una nuova persona giuridica che avrà come fine istituzionale l'adempimento dello scopo di. La disposizione più si esaurisce, qui, nell'assegnazione del patrimonio che formerà il substrato economico del nuovo ente, il quale sarà tale in seguito al riconoscimento della competenza autorità. Essa rientra nel genere del lascito più e si differenzia dal 1. p. e dalla più fondazione per la dichiarata volontà del disponente intesa alla costituzione della causa più come persona giuridica. Appartengono a questa categoria il beneficio ecclesiastico, il beneficio semplice e la cappellania ecclesiastica (v. BENEFICIO ECCLESIASTICO; CAPPELLANIA).III. NATURA GIURIDICA
Finora la dottrina era stata unanime nel riconoscere nel 1. p. (preso in senso proprio) un vero legato sub modo, ossia una donazione modale per atto di ultima volontà. Questa teoria è oggi contrastata da una corrente che, assimilando e spersonalizzando il 1. p. nell'unica categoria delle disposizioni per l'anima, la classifica come semplici oneri, ossia obbligazioni di carattere personale a carico del legatario o dell'erede e dei loro aventi causa. Il legislatore italiano sembra sia ispirato a questa corrente dettando il secondo comma dell'art. 629 Cod. civ. Si insiste a voler vedere nel 1. p. una disposizione semplicemente accessoria all'istituzione di erede e al legato, e non una disposizione indipendente, capace di vita propria, anche in difetto di altre disposizioni testamentarie. Si afferma, inoltre, che dal 1. p. esula il concetto di liberalità, ritenuto essenziale per il legato modale, poiché il peso è direttamente nell'interesse del solo disponente, oppure, se è a beneficio di un terzo, è tale per costui solo accessorio mentre lo è principaliter per il testatore. Si tratta di argomenti facilmente confutabili che non pare intaccino l'opinione tradizionale. Sembra, tuttavia, di dover utilmente distinguere: si danno disposizioni più (1. p. in senso improprio) che in pratica risultano come semplici oneri; ma si danno pure disposizioni più (1. p. in senso proprio) che presentano i caratteri di veri e propri legati modali e che instaurano un vero rapporto obbligatorio tra l'onorato e il soggetto onorato.È da osservare inoltre che, talora, in tema di natura giuridica delle disposizioni più, si confonde il negozio determinante (atto del disponente) col rapporto successivo, determinante tra l'onorato e il terzo avvantaggiato dall'onore, il quale è indubbiamente un vero rapporto obbligatorio. Così, ad es., si comprende come il 1. p. nella forma di più fondazione sia stato definito dal legislatore canonico (can. 1544 § 2) un contratto innominato della categoria do ut facias, una volta avvenuta l'accettazione da parte del legatario.
IV. PERSONALITÀ GIURIDICA
È pure discussa la questione se al 1. p. competa la qualifica di persona giuridica. La soluzione affermativa, sostenuta in passato in base alla dottrina romano-canonistica, deve ritenersi in gran parte frutto della successiva confusione tra il concetto di 1. p. e i concetti di causa e istituzione più (persone giuridiche). Il fatto che il 1. p. risultasse costituito da una quota di beni differenziati dalla massa del disponente e non assimilati, in forza del vincolo ad pias causas, dal patrimonio del soggetto dell'attribuzione, portava a considerare il legato stesso, alla stregua della istituzione più, quale entità autonoma provvista di propria personalità. Si aggiunge, inoltre, che il fenomeno dell'autosorbimento (specialmente quando onerato e onorato era lo stesso ente ecclesiastico), facendo prevalere nel legatario la figura dell'onorato, si prestava a far considerare costui, più che un proprietario, un semplice esecutore della più volontà.
Oggi questa tesi è ormai abbandonata, tanto per il 1. p. in genere, quanto per le sottospecie di fondazione più e di cappellania laicale. In realtà si tratta di gruppi di beni che si inseriscono nel patrimonio di preesistenti soggetti di diritto, i quali ne acquistano per conseguenza la proprietà, per cui, pur mantenendo una certa autonomia in forza della speciale destinazione a cui sono vincolati, vengono ad essere oggetto e non soggetto di diritto. È risaputo, del resto, che l'autonomia non implica concettualmente la personalità, pur essendone il presupposto necessario. Sta di fatto che in diritto canonico l'accettazione del legato da parte di un ente ecclesiastico (can. 1546) è considerata acquisto legittimo da parte dell'ente stesso, per cui i beni legati fiunt stricto sensu ecclesiastica (can. 1497 § 1; S. Congregazione Concilio 27 apr.-2 maggio 1927, in AAS, 20 [1928], p. 363) e non possono essere alienati se non nei modi richiesti per i beni ecclesiastici (can. 1530-33). Nel difetto di personalità sta appunto la principale caratteristica che distingue i 1. p., comprese le fondazioni più e le cappellanie laicali, dalle più istituzioni, dai benefici semplici e dalle cappellanie ecclesiastiche.
V. LEGISLAZIONE CANONICA
Poiché secondo il CIC il 1. p. è considerato una sottospecie delle più volontà e compare di preferenza nella forma di più fondazione, vanno applicate, nei suoi riguardi, tanto le norme dei can. 1513-17, quanto quelle successive dei can. 1544-51.Anzitutto la capacità dei soggetti a disporre dei propri beni a scopo più è determinata sulla base del solo diritto naturale e canonico (can. 1513 § 1). È considerata quindi valida ogni liberalità a scopo più, purché il disponente non ne sia inibito per diritto naturale (gli incapaci di atto umano e libero, can. 88 § 3) oppure per legge ecclesiastica (i regolari dopo i voti solenni, can. 581-82; i novizi durante il noviziato, can. 568). Non hanno rilievo, di conseguenza, le limitazioni circa la capacità di testare e di donare imposte dalla legge civile (art. 591 Cod. civ.).
Quanto alla forma, le modalità richieste in proposito dalle leggi civili sono considerate ad probationem, non ad validitatem. Ne è prescritta bensì, per quanto possibile, l'osservanza, ma anche in difetto di esse, la liberalità a scopo più è dichiarata ugualmente valida, anche se informe, per cui gli eredi inadempienti devono essere ammortiti del dovere che loro incombe (can. 1513 § 2; cf. c. 4, X, 3, 26 con l'annessa glossa «nudis verbis»).
È prescritto, inoltre, che l'adempimento dei 1. p. e più volontà venga eseguito diligentissime, per quanto riguarda sia il conferimento delle prestazioni dovute, sia l'amministrazione ed erogazione dei beni legati (can. 1514). Esecutori di diritto di ogni più volontà sono gli Ordinari, che esercitano il conseguente diritto di vigilanza mediante visita di controllo ed esigendo esatto rendiconto dagli esecutori delegati da loro nominati. Eventuali clausole contrarie a questo diritto, contenute nell'atto di ultima volontà, si considerano come non apposte, ossia vitiantur sed non vitiant (can. 1515-47). Contro gli inadempienti sono previste opportune sanzioni e penalità (can. 2348).
I chierici e religiosi che avessero ricevuti beni per via di fiducia (il che si verifica, normalmente, ogni qualvolta sono nominati legatari per uno scopo più) sono tenuti ad informarne il proprio Ordinario, il quale provvederà alla collocazione dei beni e alla fedele esecuzione della fiducia (can. 1515, 1516).
Ogni riduzione o commutazione degli oneri più, garantiti i legati, è riservata alla S. Sede, a meno che il disponente non abbia esplicitamente investito di tale facoltà l'Ordinario, oppure il provvedimento si sia reso indispensabile per incolpevole diminuzione dei redditi o per impossibilità, comunque sopravvenuta, di eseguire la più volontà. È fatta eccezione, in ogni caso, per la riduzione degli oneri di Messa, che resta di esclusiva competenza della S. Sede (can. 1517, 1518).
I redditi di un l. p. diretto a sovvenzionare l'istruzione di chierici, s'intendono devolvibili pure a favore dei seminaristi non ancora tonsurati (can. 1362). Le cause per le vertenze in materia di l. p. hanno come foro necessario quello dell'Ordinario del testatore (can. 1560 n. 4).
VI. IL L. P. NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA. — In materia di l. p. e pio volontà, il diritto italiano preconcordato è ispirato, come in altri settori, all'eversismo. Con la legge 15 ag. 1867 n. 3848, art. 1 n. 6, nella soppressione generale di tutte le preesistenti istituzioni e fondazioni a scopo di culto e con carattere di perpetuità, erano stati espressamente compresi «i l. p. per oggetto di culto e le pio fondazioni «quando anche non erette in titolo ecclesiastico». Poiché tuttavia gli oneri rispettivi erano stati conservati a carico di coloro che avessero avuto titolo a rivendicare i beni delle singole dotazioni (art. 5; legge 1867, n. 3848), la soppressione ebbe in realtà carattere di una trasformazione della natura degli oneri, che da reali divenivano puramente personali.
Allo scopo d'impedire il rinascere di tali istituzioni, il Cod. civ. del 1865, negli artt. 833 e 1075, dichiarava nulli i legati e in genere le disposizioni pio ordinate al fine d'istituire o dotare «benefici semplici, cappellani, laicali od altre simili fondazioni». Inoltre nell'art. 831 erano dichiarate nulle le disposizioni per l'anima (compresi quindi i l. p.), «espresse genericamente».
Erano invece dichiarate valide le disposizioni a favore dei poveri «anche se espresse genericamente» (art. 832) e se ne devolvevano i beni a favore del locale istituto pubblico beneficenza (ex Congregazione di carità, oggi Ente comunale di assistenza, legge 3 giugno 1937, n. 847).
Già prima della recente codificazione, gli eccezionali divieti di cui agli artt. 833, 1075 del cod. 1865, si ritenevano abrogati, per incompatibilità, dall'art. 29 d) del Concordato, nel quale è detto che «sono ammesse le fondazioni di culto di qualsiasi specie, purché consti che rispondano alle esigenze religiose della popolazione e non ne derivi alcun onere finanziario allo Stato»; né poteva aver luogo l'applicazione dell'art. 1 della legge 15 ag. 1867 dopo che nel citato articolo del Concordato era stata espressamente prevista la riconoscibilità anche delle fondazioni già esistenti di fatto». A conferma di tutto ciò, il codice del 1942 non riporta gli artt. 833 e 1075 del vecchio codice e neppure ne riproduce il contenuto.
Nel vigente diritto, quindi, nulla osta alla validità del l. p. diretto a porre in essere una fondazione di qualsiasi specie. L'eventuale concessione della personalità è tuttavia subordinata alle due condizioni di cui al già citato art. 29 del Concordato (cf. artt. 4-5 legge 27 maggio 1929 n. 848; art. 17 Regol. 2 dic. 1929 n. 262).
Inoltre, in forza dell'art. 629, che ha sostituito l'art. 831 del vecchio codice, le disposizioni per l'anima (legati di culto) sono dichiarate valide «qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine». Alla determinazione del soggetto onerato provvede la legge stessa, stabilendo, a scopo d'incertezze, che le disposizioni a favore dell'anima, comunque formulate, «si considerano come un onere a carico dell'erede o dei legatario». È stato osservato che tale dichiarazione, ritenuta in genere una esplicita definizione in materia, si trova spesso in contrasto con la vera natura giuridica delle disposizioni stesse.
Per l'adempimento dell'onere pio è previsto che possa agire «qualsiasi interessato», il quale potrà pure, in caso d'inadempimento, chiedere la risoluzione della disposizione testamentaria (art. 629, 648); formula molto larga e tale da includere, a nostro avviso, anche l'autorità ordinaria diocesana quando si tratti di legati e fondazioni pio accettati a norma del can. 1546. Resta tuttavia il principio che qualora mancasse del tutto l'interessato a richiedere l'adempimento, l'onere rimane civilmente incoercibile, restando al rapporto il carattere di obbligazione naturale. In ogni caso, è data facoltà al testatore di designare una persona che curi l'esecuzione della disposizione, si abbia o non si abbia, nell'atto di disposizione pia, designazione della persona dell'interessato all'adempimento (art. 629).
Sottostanno, invece, alla comune disciplina civilistica le disposizioni pio non di culto, i legati cioè e i lasciti pii in genere a favore di enti o persone fisiche per opere di carità e di beneficenza. È da osservare soltanto che «le disposizioni a favore dei poveri, e altre simili, espresse genericamente», senza determinazione cioè dell'uso o dell'istituto beneficiario, o che l'esecuzione indicato non possa o non voglia accettare, s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo e i relativi beni sono devoluti all'Ente comunale di assistenza (art. 630).
La disposizione pia, di qualsiasi specie, non può gravare la quota dei legittimati (art. 549). L'ente a favore del quale essa viene effettuata, deve essere riconosciuto: in caso diverso, la disposizione resta inefficace se, entro un anno dal giorno in cui il testamento è divenuto eseguibile, non sarà stata inoltrata domanda di riconoscimento (art. 600).