LEGGI BARBARICHE

LEGGI BARBARICHE. - S'intendono per l. b. in senso stretto, LEGGI ROMANO-BARBARE (v.), quelle leggi (dette anche germaniche o popolari) che i popoli barbari, stanziatisi nelle varie parti d'Europa al cadere del mondo antico, dettarono a se stessi riducendo in scritto, e spesso successivamente arricchendo, le antiche consuetudini, le quali rimasero, come per l'addietro, valide soltanto per gli appartenenti ai popoli rispettivi.

A questa codificazione, che si svolse essenzialmente tra la fine del sec. V e i primi del sec. IX, i barbari furono spinti sia dal desiderio d'imitare i più civili ordinamenti delle genti romane o romanizzate con le quali era venuti in contatto, sia dalla necessità d'armonizzare le primitive costumanze con le nuove condizioni di vita sociale, economica, religiosa, a cui s'erano dovuti piegare, per effetto di quei contatti, al loro stesso stabilirsi nelle sedi di comunità. Non è un caso che tutte le l. b., tolte quelle d'alcuni popoli ch'ebbero stanca nell'estremo settentrione, siano scritte in latino: in un latino, la cui rozzetta, giustificata dalle basse condizioni della cultura letteraria e anche dalla difficoltà d'esprimere concetti peculiari del mondo germanico, va di pari passo con l'ingenuità di tutta la tecnica legislativa, in cui l'incapacità all'astrazione concettuale e all'ordinamento sistematico si rivela in forme vistose.

Ma le caratteristiche germaniche si manifestano soprattutto nel contenuto sostanziale delle l. b.: nel diritto delle persone, dove non si concepisce altro soggetto di diritti e d'obblighi che l'individuo fisico; nel diritto di famiglia, che si fonda sopra una concezione patrimoniale del matrimonio; nel diritto successorio, che ignora il testamento, proiezione della volontà umana oltre la morte; nei diritti reali, riguardo ai quali non si tiene conto dell'animus ma solo del rapporto materiale tra l'uomo e la cosa; nel diritto delle obbligazioni, dominato da for

malità esteriori necessarie al sorgere del vincolo; nel diritto penale (oggetto principale delle l. b., come in genere d'ogni legge primitiva), che si risolve in una minuziosa casistica intorno alla valutazione materiale del danno, altro non interessando; nel diritto processuale, che rimette le decisioni non alla scienza e alla coscienza del giudice giudizio di Dio (v.). E ancora più che questi caratteri concreti, germanico è il fondamento giuridico da cui le l. b. ripetono la loro efficacia: il consensus populi, che giustifica il nome di pactus portato da qualcuno di esse, e che tutte le distaccate nettamente dalla concezione autoritaria delle fonti del diritto, portata al parossismo dal diritto romano del basso Impero.

La classificazione più comune delle l. b. ha per fondamento i gruppi etnici: franco, svevo e sassone per i Germani occidentali; gote e scandinavo per gli orientali.

Le leggi scandinave (svedesi, norvegesi, danesi, islandesi) furono messe in scritto tardi e non risalgono in genere oltre il sec. XII. La loro importanza è nell'essere specchio fedele delle originarie costumanze germaniche, conservate in più pure in quei territori appartati.

Al gruppo gote appartengono le leggi dei tre popoli (Visigoti, Burgundi, Ostrogoti) a cui si devono anche le leggi romano-barbare. Di questi, gli Ostrogoti non ebbero leggi che valessero esclusivamente per essi o che, a ogni modo, uscissero fuori degli schemi consueti della legislazione romana; laddove assai diverso è il caso dei Visigoti e dei Burgundi.

I Visigoti (Spagna e Gallia meridionale) ebbero leggi proprie redatte in scritto, primi fra tutti i barbari, fin dalla metà del sec. V; se i testi più antichi sono perduti, rimangono tuttavia frammenti della raccolta del re Eurico (467-85) nella revisione che ne fece il re Loevigildo (568-86) e che fu presa a modello da altre legislazioni barbariche; l'attribuzione a Eurico d'ulteriori frammenti, detti guadenziani dal nome dello scopritore A. Gaudenzi, è molto contrastata. Ma per Lex Visigothorum s'intende quella, ampia e completa più d'ogni altro codice barbarico, che Chandisvindo cominciò e Recessvindo pubblicò, forse nel 654, col titolo di Liber iudiciorum. Riveduta e accresciuta in seguito da altri re (Vamba, Ervig, Egica, Vitiza) essa contiene, accanto a una scelta di costituzioni antiquae della raccolta d'Eurico e Loevigildo, altre costituzioni più recenti, dovute a Reccaredo I, a Sisebute, a Chindasvindo, a Recessvindo. Con la pubblicazione di questa legge, della quale è una traduzione in volgare con adattamenti il Fuero juzgo d'ugentesse, testo capitale del diritto spagnolo, furono abrogate sia le leggi visigote preesistenti sia il diritto romano della Lex Romana Visigothorum.

Ai Burgundi (Borgogna) diede il re Gundobada (474-516) una legge che si disse in origine Liber constitutioum e poi comunemente, oltre che Lex Burgundionum, anche Lex Gundobada o Lex Gumbata dal nome dell'autore. Perdutasi nella stesura originale, si conosce oggi nella forma riveduta e rimaneggiata ampiamente dal re Sigismondo (516-24).

Il gruppo franco comprende la Lex Salica, la Lex Ribuaria e la Lex (o Ewa) Chamavorum.

La legge salica, che doveva rimanere il testo fondamentale di tutto il diritto franco, fu scritta una prima volta ai tempi, pare, di re Clodoveo (Pactus legis Salicae); una seconda, forse sotto Carlomagno, in una forma più completa e meno scorretta (Lex Salica emendata). Redatta, come le altre leggi, in latino, è accompagnata in alcuni codici da glosse dette malbergiche, che danno spiegazioni del testo con parole franche. La costituzione del Sacro Romano Impero sotto la guida dei Franchi accrebbe la diffusione e l'autorità della legge salica anche fuori di Francia; e sono in sostanza uno sviluppo del diritto salico gli stessi capitolari carolingi, che per altro si staccano dalle leggi popolari per il loro diverso fondamento giuridico.

La legge dei Ripuari (medio Reno), pervenuta in una tarda redazione dell'età carolingia, fu composta in più tempi (e ne resta traccia nella sua forma definitiva), lungo i secc. VI-VII; risenti fortemente dell'influsso salico. La legge dei Camavi (basso Reno), brevissima, non fu scritta se non ai primi del sec. IX per ordine di Carlomagno.

Rientrano nel gruppo svevo la *Lex Alamannorum* (Svevia e odierna Svizzera) e la *Lex (o Pactus) Baizaviorum* (Baviera). Ebbero l’una e l’altra varie redazioni. Quelle definitive, prescindendo da un’ultima revisione carolingia, risalgono alla prima metà del sec. VIII e sono dovute: per gli Alamanni, al duca Lanfredo (709-30), che la sostituì a un *Pactus Alamannorum* anteriore di più d’un secolo; per i Bavari, al duca Odilone (744-48).

Appartengono infine al gruppo sassone la *Lex Saxonium*, la *Lex Frisionum*, le *Leges Anglo-Saxonum*, la *Lex Anglorum et Werinorum hoc est Thurlingorum* (attribuita da alcuni al gruppo franco per le affinità con la legge ripuaria), e inoltre, ma con suoi caratteri peculiari, l’*Edictus Langobardorum*.

La legge dei Sassoni, che spicca tra le altre per la severità delle sue disposizioni penali, e la legge dei Frisi o Frisoni, che similmente si distingue per la minuziosità di tali disposizioni, sono tutt’e due del sec. VIII, e la loro stesura definitiva si deve a Carlomagno. Per ordine di questo fu pure messa in scritto la legge degli Angli e Verini (Turingia), ch’è la più breve di tutte. Fanno parte per se stesse, anche per ragioni geografiche e linguistiche, le leggi degli Anglosassoni (Inghilterra), pubblicate dal sec. VI in poi per opera di vari re.

Ma soprattutto si stacca dagli altri il diritto longobardo, l’unico applicato diffusamente e per lungo tempo in terra italiana, il quale ebbe rapporti tutti particolari coi diritti romano e canonico e ne subì influssi sempre crescenti. Quando calarono in Italia da conquistatori nel 568, i Longobardi non avevano leggi scritte. Tre quarti di secolo dovettero passare, perché un re dei Longobardi, Rotari, sentisse il bisogno di mettere finalmente in scritto le consuetudini (*cacarfidae*) dei suoi barbari, com’egli fece emanando il 22 nov. 643 un *Edictus* di 388 capitoli, relativamente ben ordinato e compiuto, che trattava successivamente dei reati, del diritto di famiglia ed ereditario, dei diritti reali, delle obbligazioni, della procedura. L’opera legislativa di Rotari fu continuata da alcuni dei suoi successori, che aggiunsero all’*Edictus* altri capitoli: 9 Grimoaldo nel 668, 153 Liutprando tra il 713 e il 735, 8 Rachi nel 746, 22 Astolfo nel 750 e 754. Ma quella che nell’aspetto formale è continuazione, nella sostanza è evoluzione: nel corso d’un secolo, un diritto in origine essenzialmente germanico viene accogliendo sempre di più, soprattutto con Liutprando, gli*influssi* dell’etica della Chiesa e del diritto romano, dalla Chiesa accettato e fatto proprio; influssi che si manifestano non solo in reminiscenze formali di testi biblici e giustiniani (o pregiustiniani), ma, quel che più conta, in istituti concreti, quale il matrimonio, spiritualizzato per mezzo della *subarhatio cum anulo*, o il testamento, introdotto dapprima a fin di permettere le disposizioni *pro anima*. Compleano il quadro della legislazione longobarda, pur restando fuori dell’*Edictus*, alcuni minori provvedimenti, dovuti in parte ai re (tra gli altri il *Memoratorium de mercedibus magistri communicorum*, sulle mercedi dei maestri muratori, e la *Notitia de actoribus regis*, del 733, per gli amministratori delle corti regie), e in parte, dopo la caduta del regno, ai principi longobardi di Benevento, Arechi (774) e Adelchi (866).

L’*unificazione* dell’Europa occidentale nel S. Romano Impero (800) e la redazione scritta delle ultime consuetudini barbariche non codificate, ordinata da Carlomagno (802), segnarono la fine del periodo produttivo delle leggi popolari. Ma non ne provocarono la decadenza dall’uso: legate al principio della personalità del diritto, esse sopravvissero a lungo alla cessazione dei singoli regni indipendenti e al mutato indirizzo della legislazione, che nei capitolari franchi tornava a essere autoritaria e soprannazionale. S. Agobardo di Lione, deprecando i danni d’una tale molteplicità di leggi in un unico Impero, proponeva a Ludovico il Pio d’adottarne una sola: la franca. Quell’idea d’unità aveva un avvenire grandissimo: ma a un’altra legge, alla romana, sarebbe spettato il destino d’attualità nella cristianità medievale.

Raccolte più o meno complete delle 1. b. si devono al Sichard (1530), al Herold (1557), al Du Tillet (1573), al Lindenborg (1613), al Baluze (1677), al Georgisch (1738), al Canciani (1781-92), al Walter (1824). La sezione delle *Leges dei Monumenta Germaniae historica* contiene di quasi tutte le 1. b. un’edizione critica, nella più gran parte dei casi definitiva; su questa si modellano edizioni di minori pretese, come le collezioni dei *Fontes iuris Germanici antiqui* e dei *Germanenrechte*.

BIBL.: O. Stobbe, *Geschichte der deutschen Rechtsquellen*, I, Braunschweig 1860, p. 6 sgg.; A. Gaudenzi, *Un’antica compi* *lazione di diritto romano e visigoto con alcuni frammenti delle leggi di Eure, Bologna 1866; id., *Tre nuovi frammenti dell’editto di Eure*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 6 (1883), p. 234 sgg.; P. del Giudice, *Studi di storia e diritto*, Milano 1889, p. 362 sgg.; G. Tamassia, *Le fonti dell’editto di Rotari*, Pisa 1889; H. Brunner, *Deutsche Rechtsgeschichte*, I, 2a ed., Lipsia 1906, p. 412 sgg.; F. Schupfer, *Le fonti: leggi e scienza*, 4a ed., Città di Castello 1908, p. 51 sgg.; P. del Giudice, *Nuovi studi di storia e diritto*, Milano 1913, p. 304 sgg.; E. Besta, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell’Impero romano al secolo decimo-quinto*, I, 1v. 1923, pp. 26 sgg., 77 sgg., 125 sgg.; F. W. von Rauchhaupt, *Geschichte der spanischen Gesetzesquellen*, Heidelberg 1923, p. 20 sgg.; H. Brunner, *Abhandlungen zur Rechtsgeschichte*, I, Weimar 1931, p. 369 sgg.; C. Giardina, *L’editto di Rotari e la codificazione di Giustiniano*, in *Studi di storia e diritto in onore di E. Besta*, III, Milano 1939, p. 71 sgg. Piero Fiorelli