LEGITTIMAZIONE AGLI ATTI GIURIDICI

LEGITTIMAZIONE AGLI ATTI GIURIDICI. - La 1. agli a. o negozi g. (atto o negozio giuridico sia nel CIC che nel Codice civile italiano sono usati promiscuamente), consiste nella qualità del soggetto (uno degli elementi principali del negozio giuridico stesso) di poter validamente manifestare, e con effetto, la propria volontà, o direttamente e personalmente o mediante altra persona da lui medesimo direttamente o indirettamente scelta (non quindi per scelta avvenuta in sola forza di legge) rispetto ad una determinata situazione giuridica.

Questa 1. che equivale all'adeguazione del soggetto stesso considerato in senso formale (rivestito cioè non solo di capacità giuridica o di diritto ma anche di capacità di agire [V. CAPACITÀ]) rispetto all'altra parte interessata nel negozio giuridico, non necessariamente coincide con la 1. in senso sostanziale (capacità di diritto o giuridica), benché ordinariamente in concreto sia la medesima persona che, rivestita di capacità giuridica, agisce direttamente in suo nome, con suoi mezzi e nel suo interesse avendo pure la capacità, ossia la 1. ad agire. La 1. agli a. g. quindi, per sé, si riferisce esclusivamente alla capacità di agire; essa può essere attribuita al medesimo soggetto che ha la capacità giuridica, o essere da questo (o da altri per lui in forza di legge) demandata a un rappresentante, o essere concessa a un sostituto. Vi è poi una 1. agli a. g. che si può chiamare negoziale (corrispondente alla capacità di compiere atti e negozi giuridici sia inter vivos sia mortis causa), e una che si può chiamare processuale (capacità di stare in giudizio sia come attore che come convenuto, e tanto nel proprio che nell'altrui interesse).

Per quanto ogni persona sia per diritto naturale soggetto di vari e veri diritti, è chiaro che non tutti possono esercitare questi diritti o farli personalmente valere; e ciò non solo per legge positiva ma anche per legge naturale. I requisiti, infatti, indispensabili a che uno sia a ciò legittimato, sovente mancano per cause stesse naturali (come, p. es., in chi non ha raggiunto un sufficiente uso di ragione, o lo ha perduto in seguito o lo ha solo ad intervalli) mancando la possibilità, per così dire, fissa di manifestare una propria volontà; in più sovente mancano pure qualità che la legge richiede allo scopo di salvaguardare tanto l'interesse proprio di chi viene privato del diritto ad agire personalmente (caso tipico la mancanza di 1. agli a. g. nei minorenni), quanto l'interesse, alle volte maggiore, del bene comune. Pertanto quando un soggetto ha tutti i requisiti di diritto naturale e di diritto positivo a difendere i propri interessi e manifestare giuridicamente la propria volontà si dice che è legittimato agli atti o negozi giuridici. Anche in materia processuale, quando il soggetto è rivestito di tutti i presupposti necessari per poter proporre un'azione, si dice che esso è legittimato a proporre (1. attiva); quando ha anche quelli richiesti per poterla dirigere contro il convenuto, si dice che è legittimato a proporre contro il convenuto o reo presunto (1. passiva).

Nei casi nei quali il soggetto non è legittimato ad agire, la legge naturale o positiva determina chi deve farne le veci; ma può egli stesso (il soggetto), anche quando è legittimato ad agire, scegliere altri che agiscano in sua vece (caso tipico quello del procuratore). Prescindendo dalla legge naturale, generalmente confermata esplicitamente dalle leggi positive (p. es., nel caso della patria potestà dei genitori), si possono avere due principali figure di legittimati agli atti giuridici altrui, ossia il rappresentante e il sostituto. Sia l'uno che l'altro possono

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trovarsi nei negozi o atti giuridici sostantivi e in quelli processuali. Sono figure completamente distinte; il rappresentante infatti esercita o difende un diritto non solo altrui ma anche in nome altrui, il sostituto invece difende beni un diritto altrui ma in nome proprio e grazie all’azione che a lui medesimo compete. Ed è ovvio che diverse sono le qualità richieste alla l. nell’uno e nell’altro.

Tanto nel CIC che nella legislazione italiana vari sono i casi di difetto di l. ad agire; generalmente essi sono rappresentati dalle circostanze di età, di sesso, di infermità mentale, di legittimità di natali, di personalità fisica o solo morale, di cittadinanza o di battesimo, di pene restrittive, ecc.

Comunque è da notare particolarmente che la l. agli a. g. va considerata in colui che di fatto, nei modi ammessi dalla legge, esprime, tanto nei negozi giuridici che in atti processuali, la sua volontà, sia o meno egli stesso il titolare del diritto medesimo. Per la l. della prole, V. PROLE.

BIBL.: F. CARNELI, Teoria generale del diritto, Roma 1940, p. 318 seq.; F. ROBERTI, De processibus, I, 1914, p. 540 seq.; P. Cipriotti, Lezioni di diritto canonico, Parte generale, Padova 1942, p. 149 seq.; L. BARASSI, Istituzioni di diritto civile, Milano 1945, p. 127 seq.; A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Padova 1950, pp. 41, 121, 166, 624, 624, 625, 647, 650.

Lorenzo Simeone