LEGGE DELLE CITAZIONI. - Nome con cui viene designata parte di una costituzione emanata a Ravenna nel 426 da Valentiniano III, costituzione che, nel suo complesso, si proponeva di disciplinare tutte le fonti del diritto.
Per la parte che qui interessa essa stabiliva che si potessero citare nei processi, con valore legislativo, i pareri espressi da cinque giuristi: Papiniano, Paolo, Ulpiano, Modestino e Gaio, che erano stati tutti, ad eccezione di quest'ultimo, muniti del ius respondendi (cioè della facoltà di emettere responsi in nome dell'imperatore). La costituzione prescriveva inoltre che si potessero citare anche le opinioni dei giuristi richiamati dai cinque anzidetti, purché la citazione fosse confermata dalla collazione del testo originale, cosa assai difficile in quell'epoca.
Il giudice doveva attenersi all'opinione dei cinque giuristi quando questa fosse unanime; in mancanza della unanimità egli doveva seguire il parere dalla maggioranza; in caso di parità numerica a favore di tesi opposte, egli doveva conformarsi a quella che fosse condivisa da Papiniano. Quando non si verificasse alcuno di questi tre casi, il giudice era libero di seguire l'opinione che ritenesse migliore.
La costituzione dimostra quale fosse il grado di decadenza della cultura giuridica del tempo, dato che la soluzione della controversia veniva a dipendere da un criterio automatico, costituito dai pareri dei cinque giu-
giuristi, costituenti una specie di collegio, il che valse alla I. delle c. il nome di «tribunale dei morti».
La I. delle c. fu inserita nel Codex Theodosianus (I, 4, 3) e nel primo Codex fatto compilare da Giustiniano (v. CORPUS IURIS CIVILIS).