LEGGE DELLE CITAZIONI. - Nome con cui viene designata parte di una costituzione emanata a Ravenna nel 426 da Valentiniano III, costituzione che, nel suo complesso, si proponeva di disciplinare tutte le fonti del diritto.
Per la parte che qui interessa essa stabiliva che si potessero citare nei processi, con valore legislativo, i pareri espressi da cinque giuristi: Papiniano, Paolo, U. Piano, Modestino e Gaio, che erano stati tutti, ad eccezione di quest'ultimo, muniti del ius respondendi (cioè della facoltà di emettere responsi in nome dell'imperatore). La costituzione prescriveva inoltre che si potessero citare anche le opinioni dei giuristi richiamati dai cinque anzidetti, purché la citazione fosse confermata dalla collazione del testo originale, cosa assai difficile in quell'epoca.
Il giudice doveva attenersi all'opinione dei cinque giuristi quando questa fosse unanime; in mancanza della unanimità egli doveva seguire il parere dalla maggioranza; in caso di parità numerica a favore di tesi opposte, egli doveva conformarsi a quella che fosse condivisa da Papiniano. Quando non si verificasse alcuno di questi tre casi, il giudice era libero di seguire l'opinione che rientesse migliore.
La costituzione dimostra quale fosse il grado di decadenza della cultura giuridica del tempo, dato che la soluzione della controversie veniva a dipendere da un criterio automatico, costituito dai pareri dei cinque giu
Di questa legge fu detto che era "monumento di sapienza giuridica, e, soprattutto, di sapienza politica". Una facile osservazione pregiudiziale si impone: che non si può legiferare sui diritti di un sovrano, riconosciuto tale, senza il suo assenso; altrimenti questo sovrano, soggetto ad una legge che egli non riconosce, e resa esecutiva senza la sua accettazione, è in realtà un suddito. La legge non aveva poi il pregio della vantata originalità: tutti i mutamenti avvenuti nel regime politico di Roma, dalla fine del sec. XVIII al 1870, furono ufficialmente annunziati con l'intenzione di abbattere bensì il potere temporale, ma di garantire l'esercizio del potere spirituale. La legge, che era già nata quando, nel 1810, si era fissata la posizione del Papa nell'incorporazione di Roma all'Impero francese. Analoghi propositi di guarantiglie affiorano nella Repubblica romana.
Anche dal punto di vista della tecnica giuridica, la legge non ha le doti della chiarezza e della precisione che sarebbero richieste da una legge "monumento" (basta osservare che vi si parla del "consueto" numero di guardie, che non è precisata la natura giuridica della dotazione dell'antina rendita di L. 3.225.000 e non è precisato a qual titolo il Pontefice continua a godere dei Palazzi Apostolici). Si arrivò a sostenere che le oscurità giuridiche erano intenzionali, perché la legge fosse monumento di sapienza politica nella sua elasticità. Intanto, anche giuristi che non avevano pregiudizi contro la Chiesa, come C. Calisse, osservavano: "Se il Vaticano non è stato mai occupato, non per questo non è esso territorio nazionale: l'occupazione ne è stata fatta per legge la quale, dichiarando annessa al Regno la città di Roma, non ne eccettuò alcuna parte, e ripetutamente invece, con varie disposizioni, ha dimostrato che la sovranità dello Stato si estende anche sulla residenza pontificia" (Dir. Ecc., Firenze 1923, p. 93). Il che mostra che la sovranità del Papa era talmente sui generis che non soltanto non si esercitava su nessun territorio, ma non era accompagnata neanche da un palmo di terreno che fosse di sua piena e assoluta proprietà! Il governo italiano comprese tuttavia che, entrando in Roma, si addossava la responsabilità di sostituirsi alle garanzie territoriali che sopprimeva, mentre assumeva l'ufficio di negotiorum gestor di tutta la cattolicità per quel che riguardava la sicurezza e la dignità del Papa. Il contegno dell'Italia ufficiale, che occupata Roma si fermò sulla soglia del Vaticano, non fu dovuto al fatto di avere promulgato la L. delle g., ma alle condizioni di fatto che le imposte e le permiere di sentire, fino ad un certo punto, il valore dell'impegno che aveva preso nei confronti delle potenze e dei popoli cattolici di tutto il mondo. In realtà, un vero esperimento delle guarantiglie non fu fatto fino alla guerra 1914-18, durante la quale esse si dimostrarono parzialmente inefficaci, e, sopra un punto sostanziale, inoperanti. La clausura volontaria che il papa Pio IX si inflisse fu bene ispirata, perché il mondo diplomatico, di fronte a qualunque offesa gli fosse toccata se fosse uscito dal Vaticano, si sarebbe mostrato indifferente, e forse avrebbe rimproverato il vecchio Papa di andare a cercare incidenti, percorrendo da pretendente le vie di una città dove era stato sovrano. Ad ogni modo, con questa clausura cominciò a mancare l'occasione di applicare quella parte della legge che costituiva il vero onere del governo italiano, cioè il pareggiamento, sia pure dal solo punto di vista degli onori sovrani, del Papa al re. A Roma non vivevano due sovrani, come le guarantiglie contemplavano, ma un sovrano che stava al Quirinale e l'augusto Occupante del Vaticano, cioè in pratica di una casa di cui non aveva neanche la proprietà. L'Occupante era libero di scrivere, di parlare, di ricevere numerosissima gente, di fare, insomma, tutto quanto poteva fare un qualunque cittadino italiano. La legge servì, è vero, a permettere che un corpo diplomatico fosse accreditato presso la S. Sede, ma tutti sentivano che la presenza e i privilegi di questo corpo diplomatico dipendevano e dipendono da una tradizione millenaria e dalla potenza di stati stranieri, che non avrebbero rinunciato al loro diritto: così che la L. delle g., registrando i doveri del Regno verso quel corpo diplomatico, non poteva presumere di aver creato in quegli Stati il corrispondente diritto e la sua esercitabilità. Tanto è vero che le visite al Papa fatte da alcuni sovrani esteri, ospiti del Quirinale, ebbero luogo in forme e con funzioni diplomatiche non contemplate dalla L. delle g., che non aveva il potere di regolare i rapporti tra questi sovrani e la S. Sede. In questo punto dei rapporti con sovrani e Stati esteri, che fu l'unico in cui la parte della legge relativa alle prerogative del Sommo Pontefice ebbe occasione di essere applicata, la legge stessa non fu che un pleonasma. Se si aggiunge che il Papa non rispose la dote assegnatagli, si vede come anche per questo punto le guarantiglie non operarono. Si dirà che c'era, per quanto raramente applicato, l'articolo che puniva le offese al Papa come le offese al re; ma bisogna ricordare che quell'articolo esisteva anche prima del 1870 nella legislazione italiana che puniva le offese ai sovrani esteri. Il Papa cioè visse, durante l'impero di quella legge, quasi per intero sotto il diritto comune, interno e internazionale, cioè due categorie di diritto indipendenti e antecedenti alla L. delle g. Perché la legge si mostrasse operante si sarebbero dovuti verificare tre eventi: 1) che il Papa fosse uscito dal Vaticano; 2) che avesse accettato la dotazione; 3) che l'Italia si fosse trovata coinvolta in una guerra. I primi due casi non si avverarono; e quando la salma di Pio IX, la notte del 13 luglio 1881, fu portata fuori del Vaticano per essere sepolta a S. Lorenzo al Verano, la legge si dimostrò clamorosamente inoperante. Allorché si verificò il terzo evento, con la prima guerra mondiale, tutto il buon volere delle due alte parti valse soltanto a ovattare, con perfetto stile diplomatico, il fatto che le guarantiglie non funzionavano, perché gli agenti diplomatici degli Imperi centrali accreditati presso la S. Sede furono costretti a rifugiarsi nella Repubblica elefica.
La L. delle g. che, contrariamente alle previsioni, non espose mai lo Stato italiano a prestare quegli onori, a sborsare quelle somme ed a subire quei pericoli, di cui la sinistra si era confusamente ma spiegabilmente allarmata, offrirono a tutti i ministri dell'Interno, compresi i più legati alla sinistra stessa, il vantaggio di giustificare in una volta sola, e a nome di essa legge, tutti i provvedimenti di polizia, che sarebbero stati indispensabili in Piazza S. Pietro anche in mancanza delle guarantiglie. I quali provvedimenti avrebbero incontrato volta per volta interpellanze e critiche anticlericali, se il governo italiano avesse presi senza potersi trincerare dietro un obbligo speciale e costante. Ecco il grande servizio che le guarantiglie, con la loro solo parvenza, resero ai vari ministri; ecco perché nessuno di essi pensò mai di applicare dal banco del governo quei propositi di abolizione che aveva forse formulato dal suo banco di deputato. La legge non impedì che fossero soppresse a Roma 134 comunità residenti, abolite le facoltà teologiche nelle università, tutto l'insegnamento religioso nelle scuole secondarie (che fu intralciato anche in quelle elementari), misconosciuto al sacramento del Matrimonio, ordinata la leva dei chierici, la licenziate le opere per le congregazioni di carità. Eppure il periodo che va dal 1871 al 1929 segna anni fulgidi per il papato, e - sia pure con qualche brusca interruzione, come nel 1898 - una progressiva distensione nei rapporti tra Stato e Chiesa. Effetti felici, indubbiamente; ma che piuttosto che essere attribuiti alla L. delle g., furono dovuti al prudente e paterno contegno dei Papi, al senno e al tatto politico dei governanti e alla coscienza dei cattolici italiani.