CORPUS IURIS CIVILIS. — Fin dall'epoca dei Glossatori è invalso l'uso di indicare con questa espressione le varie parti della legislazione giustiniane, che viene distinta così dal Corpus iuris canonici.
La legislazione giustiniane è raccolta nelle seguenti quattro collezioni: Digesta o Pandectae, Institutiones, Codex (repetitae praelectionis), Novellae (constitutiones). Il compito di raccogliere leges e iura, cioè le costituzioni degli imperatori e i testi della giurisprudenza romana, fu merito insigne di Giustiniano I (v.), imperatore d'Oriente dal 527 al 565. Allo stesso compito fu inadeguata, un secolo prima, Teodosio II (v.).
Le circostanze erano straordinariamente favorevoli, ma Giustiniano seppe genialmente approfittarne. Rifiutò erano le scuole di diritto, principalmente quelle di Berito e di Costantinopoli nel sec. V e nel principio del sec. VI; a lato dell'Imperatore, come quaestor sacri palatii stava un uomo di altissimo valore, Tribonian; ma né il rifiorire delle scuole, né la possibilità di disporre delle eccezionali attitudini di un dottissimo studioso, né la esigenza stessa, sempre più urgente, di un'opera legislativa più adatta alle mutate condizioni sociali, sarebbero valse, se Giustiniano non avesse voluto ricostruire con le armi, con la politica ecclesiastica, con la legislazione, l'unità dell'Impero.
Il piano dell'opera legislativa non era probabilmente elaborato ancora in modo completo, quando, con la cost. Haec quae necessario del 13 febbr. 528, l'Imperatore nominava una commissione (presieduta da Giovanni, allora quaestor sacri palatii, e di cui facevano parte Tribonian e Teofilo) con l'incarico di trarre dai tre codici preesistenti (Gregoriano, Ermogeniano, Teodosiano) e dalle costituzioni posteriori un nuovo codice, pubblicato il 7 apr. 529 con la cost. Stumma reipublicae, rimasto in vigore quattro anni appena e a noi non pervenuto. Un frammento di questo Codex, conservato in un papiro recentemente scoperto (pap. Ox. n. 1814), contiene, fra altre costituzioni dei titt. 11-16 del primo libro, proprio la costituzione chiamata legge delle citazioni; il che ha fatto giustamente pensare al de Francisci e al Bonfante che Giustiniano, appena salito al trono, non si scostasse ancora dal programma che ispirava la costituzione teodossiana. Il grande proposito maturò più tardi, e provocò la cost. Deo auctore del 15 dic. 530, che ordinava la compilazione del Digesto.
I. «Digesta» o «Pandectae». — Sono la compilazione della giurisprudenza, fatta da una commissione, di cui erano membri, sotto la presidenza di Tribonian, quattro professori (Teofilo e Cratino di Costantinopoli, Doroteo e Anatolio di Berito) e inoltre Costantino, comes sacrarum largitionum, e undici avvocati del foro di Costantinopoli. Risultano di frammenti estratti dalle opere dei principali giureconsulti romani, ordinati in 50 lit. di ineguale misura, ciascuno dei quali (ad eccezione di tre: XXX, XXXI, XXXII, che espongono la materia dei legati e dei fedecomnessi) è diviso nuovamente in titoli, intestati con una rubricia. Dentro i titoli, i frammenti dei giureconsulti
si susseguono apparentemente senza un ordine sistematico: ogni frammento ha la sua inscriptio contenente il nome del giureconsulto e l'indicazione dell'opera originaria e del relativo libro: per comodità di riferimento, la scuola ha diviso poi i frammenti più lunghi in principium e paragrafi. Opera ardua e di ampio disegno, fu portata a termine con celerità straordinaria: pubblicata con la cost. Tanta, il 16 dic. 533, entrò in vigore il 30 dic. successivo.
L'ordine della materia coincide, nelle grandi linee almeno, con quello dell'edictum perpetuum di Salvio Giuliano. Uno studioso tedesco, il Bluhme, constatò oltre un secolo fa, quand'era appena ventitreenne, che in tutti i titoli del Digesto i frammenti si seguono con un ordine prestabilito che si può ricondurre all'esistenza di quattro diverse serie di opere. Non tutte le serie sono rappresentate in ciascun titolo, né costante è l'ordine secondo cui i frammenti vi si dispongono, ma ogni titolo presenta distinte le serie che hanno concorso a formarlo. Il Bluhme chiamò queste serie «masse», e diede a ciascuna il nome rispondente al tipo dell'opera giuridica che vi prevale: «masse sabiniana» chiamò quella costituita quasi tutta di opere relative al ius civile, dal nome del grande giurista che elaborò per primo il ius civile in un vero sistema; «masse edittale», quella di cui sono parte fondamentale i commenti dell'editto; «masse papinianica», quella in cui predominano le opere di casistica, tra le quali hanno un primo posto quello di Papiniano; infine, «appendice» chiamò un'ultima massa, costituita per lo più di opere meno accessibili o più antiquate, perché queste opere sarebbero pervenute nelle mani dei compilatori in un secondo tempo a lavoro già iniziato.
Molto si disputa se i compilatori del Digesto abbiano estratto proprio essi, per primi e sempre, dalle opere originali della giurisprudenza i vari frammenti, o si siano valsi di preesistenti compilazioni.
Probabilmente le opere, che Giustiniano nella cost. Omnem ricorda come partes delle leges, che venivano studiate nelle scuole postclassiche, con i nomi di prima pars legum (ταπρωτα), pars de iudiciis, pars de rebus, quattuor libri singulares, senza indicazione di autore, erano compilazioni private. In quale misura, peraltro, il lavoro della commissione giustiniana sia stato agevolato da compilazioni postclassiche, non è ancora oggi possibile dire. La costituzione del 426, la quale limitava a cinque il numero dei giuristi alle cui opere il giudice doveva riferirsi nella applicazione del diritto, non soltanto doveva orientare verso queste opere l'attenzione dei pratici, ma doveva indurre a fare di parte di queste opere la base dell'insegnamento scolastico. Può darsi, pertanto, che in tale condizione di cose, da tutte o dalle più notevoli opere dei cinque, dopo che erano diventate testo legislativo, si ricavasse una privata compilazione.
Certo, non possono non impressionare le constatazioni seguenti: 1) la larghissima parte (ca. 11/15) che in cinque giuristi della costituzione teodosiana hanno nei Digesta giustiniane; 2) il modo con il quale la restante parte (ca. 4/15) è distribuita: questa è quasi tutta occupata da estratti di opere di altri sette giuristi (Cervidio Scevola, Pomponio, Giuliano, Marciano, Giavoleno, Arcano, Marcello) che, sommati con quelli ricavati dalle opere dei cinque giuristi della costituzione teodosiana, formano ca. 11/12 del Digesto; 3) la qualità delle opere più largamente spogliate degli altri giuristi non compresi fra i cinque: cioè opere sistematiche (libri ad Sabinum, libri ad edictum, digesta); o elementari (libri di institutiones e di regulae), o di casistica (responsa, quaestiones), o anche speciali su materie particolarmente importanti (libri ad legem Iuliam et Papiam, fideicommissorum, de iudiciis publicis, de appellationibus, ecc.): opere tutte, che erano certamente più a disposizione degli interpreti dell'editto postclassica, e che avevano nelle forme dei cinque un addentellato sostanziale e formale insieme, in quanto contenvano la stessa materia e portavano lo stesso titolo; 4) lo spoglio insignificante di molte opere, sia appartenenti ai cinque giuristi della costituzione teodosiana, sia ad altri; spoglio insignificante, che sembra escludere la lettura diretta di queste opere da parte della commissione legislativa; 5) il modo con cui questa commissione fu composta: di sedici persone (escluso Tribonian), undici furono scelte fra gli avvocati della prefettura d'Oriente; due erano magistrati (in Cratino tale qualità era preponderante in confronto dell'altra di professore); i quattro professori pertanto si riducevano solamente a tre. Commissione in sommo grado inadatta, nella sua grande maggioranza, allo spoglio di un materiale immenso che, svalorato dalla costituzione teodosiana, non doveva essere più nelle mani dei pratici; 6) la enorme brevità del tempo in cui la compilazione del Digesto fu compiuta, tre anni. E, mentre ancora ferveva il lavoro per questa compilazione, Tribonian con due dei tre professori (Teofilo e Doroteo) iniziava e portava a compimento le Institutiones; 7) la trasgressione dell'ordine dato dall'Imperatore di non adoperare se non giuristi imperiali, muniti del ius respondendi (esistono 535 frammenti di Gaio che il ius respondendi non ebbe mai), messa in relazione con la circostanza che Gaio era uno dei cinque giuristi della costituzione teodosiana; 8) la distribuzione della materia contenuta nel Digesto in tre distinte masse, rispecchianti la parallela distribuzione della materia che formava oggetto dell'insegnamento scolastico pregiustiniano.
II. «INSTITUTIONES». — Mentre si attendeva ancora alla compilazione del Digesto, l'Imperatore incaricava Tribonian, Teofilo e Doroteo di preparare un elemento trattatello scolastico che sostituisse le Iustizioni di Gaio. Nel sistema e nella divisione in quattro libri i compilatori seguirono il modello gaiano, ma attinsero, obbedendo alle istruzioni imperiali, anche ad altre Institutiones classiche (di Fiorentino, di Marciano, di Ulpiano), alla parafrasi gaiana nota con nome di res cottidianae o aurea, agli stessi Digesta, allora già quasi compiuti. Vi aggiunsero, derivandola del Codice pubblicato nel 529 o dalle costituzioni emanate negli ultimi anni, notizia delle innovazioni introdotte da Giustiniano e premisero spesso indicazioni circa lo stato interiore del diritto e il suo svolgimento.
I quattro libri sono divisi in titoli portanti ciascuno una rubrica in cui è indicata la materia in ciascun titolo trattata; ma, a differenza di quanto era avvenuto per il Codex e si faceva per i Digesta, nel titolo i singoli passi sono riferiti senza indicazione delle fonti onde derivano, e costituiscono una esposizione continuata in cui è l'Imperatore stesso che parla. Pubblicate il 21 nov. 533 con la cost. Imperatoriam maiestatem, entrarono in vigore il 30 dic. successivo insieme con i Digesta.
III. «CODEX REPETITAE PRAELECTIONIS». — È la nuova edizione della compilazione delle costituzioni imperiali resasi necessaria dopo la raccolta ufficiale dei iuris. La preparazione dei Digesta era stata preceduta da un gruppo di costituzioni, intese a risolvere altrettante questioni controverse: se esse furono emanate per additare ai compilatori dei iuris una soluzione certa, o per dare norma ai pratici che attingevano ai iuris conformemente alla codificazione teodosiana, come par più probabile, è discusso. Sembra che con il nome di quinquaginta decisiones venissero raccolte in volume nello stesso tempo in cui veniva ordinata la compilazione dei Digesta.
Inoltre, molte altre costituzioni furono emanate negli anni 531 e 532 per risolvere questioni nuove che nel corso della compilazione si presentavano, e sono quelle che si chiamano, usando delle parole stesse di Giustiniano, le costituzioni ad commodum propositi operis pertinentes.
Ciò rendeva necessaria una nuova edizione del Codice per inserirvi le costituzioni nuove ed eliminare tutto quanto della prima edizione vi poteva contraddire. La nuova edizione fu affidata a Tribonian, a
corpus iuris civilis
656
credata falsa: l'opinione oggi dominante è che sia stata preparata in Italia proprio nel sec. XI. Le Novelle non vi sono optimato come nella precedente raccolta: le latine sono riferite nel testo originale, le greche in una traduzione latina non sempre fedele. Migliore di tutte è una collezione contenente tutte le Novelle, latine e greche, nella lingua originale, non anteriore al 575: essa comprende 168 Novelle, delle quali 158 di Giustiniano; le altre dei suoi successori, specialmente di Giustino II e di Tiberio II. Mentre le varie parti della compilazione giustiniane, Institutiones, Digesta, Codex, benché entrate in vigore in tempi diversi (il 30 dic. 533, la due prime; il 29 dic. 534, la terza), si considerano nel loro organico complesso come un codice unico emanato nello stesso giorno, le Novelle derogano alle norme sancite nella compilazione e, tra Novella e Novella, la più recente deroga alla più antica.
V. Manoscritti ed edizioni
Il manoscritto più antico e autorevole dei Digesta è quello che oggi si conserva nella biblioteca Mediceo-Laurezziana di Firenze e di cui è stata fatta una riproduzione fototipica. È noto sotto il nome di Florentina o littera Florentina, perché nel 1406 fu preso dai Florentini come bottino nella guerra contro Pisa, dove era fin dal sec. XII. Appartiene al VI o al più tardi al sec. VII: posteriore di poco, quindi, alla compilazione giustiniane. Altri manoscritti, d'origine assai recente (dei sec. XI e seguenti), vanno sotto il nome di littera Bononiensis o Vulgata: son dovuti al rifiorire dello studio del diritto romano nella Università di Bologna e risalgono ad un esemplare che dovette essere trascritto dalla Florentina, ma con correzioni tratte da altro manoscritto, pur esso antico: perciò la lezione del manoscritto della Florentina può essere opportunamente corretta se i manoscritti della Vulgata si accordano su altra lezione.Delle Institutiones si hanno manoscritti che non risalgono oltre il sec. IX: uno dei più importanti è conservato nella biblioteca di Torino.
Del Codex repetitae praelectionis un manoscritto antichissimo coevo alla littera Florentina dei Digesti andò quasi tutto perduto: una piccola parte soltanto (Codex respitatus veronese) si è salvata. Altri manoscritti sono a Pistoia, a Cassino, a Parigi, ecc.
Una ricca tradizione manoscritta ha ciascuna delle varie collezioni di Novellae: il manoscritto più celebre è posseduto dalla biblioteca di S. Marco in Venezia.
Le vecchie edizioni si facevano in 5 voll., seguendo la divisione fatta dai glossatori. Il primo conteneva il Digestum vetus (II. I-XIV, 2); il secondo, il Digestum inforitatum (II. XXIV, 3; XXXVIII); il terzo, il Digestum novum (II. XXXIX-L); il quarto, i primi nove libri del Codex; il quinto, finalmente, gli ultimi tre libri del Codex, le Institutiones, la versione vulgata (Authenticum) delle Novellae divisa in nove collezioni; inoltre due libri di diritto feudale che, insieme ad alcune leggi dell'Impero, formavano la decima collezione. Fra queste occupano un posto insigne le edizioni glossate.
Nel sec. XIII il grande Accursio raccolse le glosses sparse nei vari manoscritti, ne cavò il meglio, aggiunse del suo, e ne uscì la «glossa ordinaria». Le edizioni glossate del C. i. contengono appunto la «glossa ordinaria».
La prima edizione critica delle singole fonti, compiuta dopo la collazione di più manoscritti e con severo acume, è quella dell'olandese Gregorio Aloandro (1529-31); la prima edizione con il titolo C. i. c. fu fatta da Diognasio Gotofredo nel 1583; un notevole progresso rappresenta quella del Gabaure e dello Spangenberg (1776-97), dove sono raccolti i risultati di due secoli di lavoro della scuola olandese. Alla fine del secolo scorso appartengono la magistrale edizione dei Digesta curata dal Mommsen in due volumi (1868-70), eseguita sul manoscritto fiorentino nuovamente riscontrato, e quella pur tanto pregevole del Codex curata da P. Krüger (1877), nonché l'edizione, scolastica di tutto il C. i. c., per la quale il Mommsen prima, e P. Krüger poi, curarono i Digesta (1581 ed., 1928), P. Krüger, le Institutiones e il Codex (1608 ed., 1929), lo Schöll e il Kroll le Novellae (1588 ed., 1928). Una bella edizione critica dei Digesta, in formato maneggevole, è quella italiana, finita di pubblicare a Milano nel 1931.
Corpus iuris civilis - Giustiniano in atto di consegnare il Codice a Tribunano. Affresco su disegno di Raffaello (ca. 1509). Vaticano, stanza della Segnatura.
Doroteo e tra avvocati. In meno di un anno fu anch'essa compiuta. Pubblicata il 16 nov. 534 con la costituzione Cordi, entrava in vigore il 29 dic. successivo.
Il Codice è diviso in 12 II.: il I contiene la disciplina dei rapporti tra Stato e Chiesa, la trattazione delle fonti del diritto e degli officia delle varie magistrature; il II-VII riguardano il diritto privato esposto secondo l'ordine edittale; il IX, il diritto penale; il X-XII, il diritto amministrativo e finanziario. I libri sono divisi in titoli, ciascuno con la sua rubrica; dentro i singoli titoli le costituzioni sono ordinate cronologicamente, ciascuna con una inscriptio, contenente il nome dell'imperatore e la indicazione del destinatario, e con una subscriptio che porta la data; le più ampie, come i frammenti dei Digesta, furono nella scuola divisa in principium e paragrafi.
IV. «Novellae» (constitutiones). — Sono le nuove costituzioni emanate dopo aver condotto a termine la raccolta dei iura e delle leges dal 535 al 565. Pubblicate parte in latino e parte in greco, sono soprattutto numerose negli anni dal 535 al 546 in cui Triboniani morì, e sono costituzioni talvolta molto ampie, in gran parte innovatrici, specialmente quelle che riguardano il matrimonio e la successione legittima.
Il proposito, da Giustiniano manifestato più volte, da fare delle Novelle una raccolta ufficiale, non fu attuato mai: se ne hanno soltanto raccolte private. Di queste la più antica (intorno al 555) sembra l'Epitome Iuliani, cosiddetta dal nome del raccoglitore, un Giuliano, forse professore a Costantinopoli; contiene il riassunto latino di 122 Novelle. Collezione più ampia contenente 134 Novelle (le costituzioni fino al 556) è quella che va sotto il nome di Authenticum: curioso nome applicato a questa raccolta dal fatto che, a torto, nel sec. XI la scuola bolognese l'aveva
VI. OSSERVAZIONI GENERALI DI SINTESI
La complazione giustiniane non contiene tutto diritto romano puro. Non pochi testi si erano già andati alterando nell’età post-dioelciziana; moltissimi furono alterati dai compilatori giustiniani, i quali, peraltro, assai spesso dovettero avere la possibilità di utilizzare glosse dell’età post-dioelciziana esistenti in gran numero attorno ai testi classici e non ancora assorbite dai testi medesimi. Che i passi della giurisprudenza romana e i testi delle costituzioni imperiali accolti nella compilazione giustiniane siano stati mutati dai compilatori liberamente per adattarli alle circostanze nuove, risulta da dichiarazioni esplicite dello stesso Giustiniano. Soprattutto nella costituzione (§ 10) l’Imperatore ricorda di aver dato ai commissari la più larga facoltà a questo riguardo: «... si quid in legibus eorum vel supervacuum vel imperfectum vel minus idoneum visum est, vel adiectionem vel deminutionem necessariam accipiat et rectissimis tradatur regulis... multa et maxima sunt, quae propter utilitatem rerum transformata sunt».Cosicché nei Digestae, nelle Institutiones, interpolazioni (v.), o, come usava dire un tempo, molti emblemata Triboniani.
Nell’età post-dioelciziana il diritto romano risente via via, sempre più vasta e potente, l’influenza di molteplici fattori nuovi, che inseriscono nel sistema nuove norme e nuovi istituti, eliminano norme romane e istituti romani.
Principi e concetti nuovi, che si sovrappongono ai principi e ai concetti romani, erompono già subito nella legislazione di Costantino: cioè dell’Imperatore «novator turbatorque priscarum legum et moris antiqui recepti», come amm. definita Ammiano.
La compilazione giustiniane, che sopraggiungeva dopo ca. due secoli e mezzo, doveva rispecchiare la evoluzione del diritto romano, non più rettilinea, a cominciare dall’età di Costantino, come avrebbe potuto essere una continuativa evoluzione interna, ma disorganica e scomposta e complessa, giacché dal principio del sec. IV a quasi la metà del VI aveva proceduto sotto la spinta di nuovi fattori esterni, che erano nuove formidabili forze entrate in gioco. Per rispecchiarli, occorrevano interpolazioni sostanziali imponenti.
Questi fattori si possono ridurre ai seguenti:
1) Il cristianesimo. L’influenza del cristianesimo sul diritto romano giustiniane, benché negata, o almeno troppo scarsamente ammessa, da qualche solitario scritto, è immensa. 2) La nuova costituzione politica, sociale, economica dell’Impero che dopo Diocleziano ha nell’Oriente il suo centro di gravità. Se il principio è in un certo senso la continuazione dell’antica Repubblica, l’Impero costantiniano è l’inizio di una nuova era. La nuova costituzione rappresenta in veste romana un rivolgimento profondo, in cui la romanità persice annegata nello spirito ellenistico e orientale: la monarchia assoluta è integrata con un ordinamento in aperto contrasto con gli ordini romani. 3) I diritti provinciali. Quando la costituzione di Antonino Caracalla estese a tutti, o quasi, gli abitanti dell’Impero la cittadinanza romana e, conseguentemente, impose ad essi il diritto romano, nell’Oriente romano fino al Tigri e all’Eufrate e alle catenate del Nilo si era diffusa largamente la civiltà ellenica e con essa il diritto greco: sostanzialmente lo stesso vigeva in Atene e a Damasco, in Antiochia e a Ermopoli o in Tebe egiziana. Come, essendo le antiche varietà dialettali, la comune lingua degli Elleni serviva al traffico e alla cultura in tutto l’Oriente, così, composto e dimenticato le secondarie differenze locali, il diritto generale degli Elleni regolava i rapporti della vita privata per quella vasta distesa di terre e di mari. La legislazione imperiale da Caracalla fino a Diocleziano lotta tenacemente per l’applicazione del diritto romano nelle province; ma la legislazione di Costantino apre vie e tempi nuovi, e un tumulto di nuove norme irrompe nel sistema giuridico romano. 4) L’empirismo della decadenza. Nell’epoca romano-ellenica, come in ogni epoca di decadenza giuridica, mere considerazioni empiriche inducono gravi mutamenti nel campo del diritto. Sono queste considerazioni empiriche, espiranti talvolta con le nuove correnti etiche cristiane, che fanno rescindere i negozi a titolo oneroso quando, pur conchiusi con l’osservanza di tutte le norme che l’ordinamento giuridico prescrive, nella pratica esecuzione rivelano uno squilibrio troppo grave tra prestazione e controprestazione. 5) Lo spirito e la preparazione dottrinale dei giuristi dell’Oriente greco. Verso la fine del sec. IV si svilupparono numerosi focolari di studi nelle province orientali dell’Impero: in Alessandria, Antiochia, Cesarea, Costantinopoli, Berito. Questa città, già celebrata nel 239 come la scuola del diritto (παιδευτήριον τῶν νόμων), è considerata in seguito la madre del diritto (μετὰ τῶν νόμων) e i suoi maestri sono esaltati come eroi (ἠρωτῶν) e maestri del mondo (διδάσκαλοι τῆς οἰκονομίας): alcuni, quali Cirillo, Patricio, Donnino, Demostene, Eudossio, Leonzio, furono ricordati per secoli nella tradizione dottrinale bizantina. Ma questi maestri, a cui era toccato il compito di interpretare il diritto romano, portano nella interpretazione di questo diritto, non disgiunta necessariamente dalla illustrazione della sua pratica applicazione, un nuovo spirito e nuovo metodo.
Le nuove norme si fissarono nel diritto romano: a) attraverso la legislazione imperiale, da Costantino in poi; b) attraverso la prassi del foro (usus iudiciorum), e attraverso la prassi notarile e privata, cioè quella longa consuetudo, a cui accenna Giustiniano stesso nella costituzione Deo auctore (§ 10): usus iudiciorum e longa consuetudo, per cui norme e istituti romani, per disapplicazione, decadere, o norme e istituti greci, per la frequenza costante della loro applicazione, riuscirono a prevalere; c) attraverso l’insegnamento scolastico.
L’architettura romana nella compilazione giustiniane è dominante: l’elemento fondamentale resta pur sempre il diritto nazionale romano; ma questo diritto è anche profondamente trasformato.
Fu, ad ogni modo, l’Oriente che salvò i destini del diritto romano. Dopo l’improvviso silenzio della giurisprudenza classica nella seconda metà del sec. III, la povertà degli studi fu fenomeno generale dell’Occidente e dell’Oriente: Claudio Mamertino, Ammiano Marcellino, Teodosio II e Valentiniano III ne fanno testimonianza diretta e sicura. Ma nell’Oriente le scuole presto rifiorirono e prepararono la via alla grande opera legislativa di Giustiniano.
Uomini della teoria più che della pratica, ricchi di dottrina e di pazienza, i maestri bizantini, pur concentrando il loro maggiore studio sulle opere dei cinque giuristi ricordati nella costituzione teodosiana, spaziarono anche un po’ fuori, invogliati dalla loro stessa educazione filosofica e dal loro ardore dialettico; si provarono a comporre gli elementi vecchi e nuovi, cioè romani, ellenistici e cristiani, in un sistema necessariamente eterogeneo, ma tale da far sentire che una elaborazione dottrinale vi era pur dentro e si affermava nelle concezioni nuove, nelle nuove generali idee, nelle nuove classificazioni.
L’opera giustiniane ebbe anche per base il fervido lavoro di questi maestri dei secc. v-vi; ma, nonostante i molti aggiornamenti, doveva riuscire necessariamente un’opera di compilazione più che di legislazione: fortuna, se la si guarda sotto altri aspetti; pessima, se la si guarda sotto l’aspetto legislativo, giacché nacque, in notevole parte, già superata dai tempi; in notevole parte, più storia che dottrina.
Per cercare il diritto vigente all’età di Giustiniano non raramente bisogna guardare fuori dei Digestae: scoprirlo nelle costituzioni personali del legislatore dentro il Codex e soprattutto nelle Novellae.
Ma la romanità, così potentemente e misticamente sentita da Giustiniano, venuto da quell’Illiria che nel sec. III aveva dati i soli uomini capaci di fronteggiare la grande crisi (Aureliano, Probo, Diocleziano), giovò alla
