COOPERAZIONE

COOPERAZIONE. - I. LA C. AL MALE O AL PECCATO.

I. Nozione e divisioni

C. etimologica mente si riallaccia al verbo latino « cooperor » simul operor » e dà subito l’idea di concausa.

La c. si può avere nel bene e nel male: in ambedue i casi suppone sempre l’atto esterno, o almeno la comunicazione ad altri delle proprie intenzioni.

Per c. però i teologi moralisti intendono solo la complicità nella colpa altrui o l’aiuto, anche solo negativo, prestato ad altri nel commettere un’azione peccaminosa.

Sotto il nome di c. non viene quindi propriamente lo scandalo, perché, mentre lo scandalo provoca la colpa di altri, la c. nel peccato altrui si aggiunge ad esso e in genere lo presuppone.

La c. può rivestire la forma di comando, di consiglio, di approvazione e lode del male. Si può essere cooperatori al male con il silenzio, la non resistenza, l’occultamento, la partecipazione positiva all’azione, il patrocinio, il favoreggiamento, che può avere numerosi aspetti. Si parla propriamente di c., quando l’azione od omissione del cooperatore ha un carattere secondario nei confronti di un agente principale; ma si è soliti parlare di c. anche nei confronti dello stesso agente principale. Spesso in pratica non è facile distinguere tra scandalo e c. al peccato, specie quando la c. si attua sotto forma di consiglio.

La c. può essere positiva o negativa, a seconda che si tratti di azione o di omissione. I cooperatori positivi, complici nella colpa o fisicamente o moralmente, possono in forma maggiore o minore dare il loro concorso all’esecuzione o a modo di autore principale, di induttore o di semplice coadiutore. Si può concorrere all’azione cattiva o direttamente (socio) o indirettamente (partecipe). La c. diretta, secondo che concorra più o meno direttamente all’azione, si chiamerà prossima o remota.

Questo rapporto di prossimità maggiore o minore si deve intendere, trattandosi di problemi morali, non già nel senso di distanza materiale da calcolarsi in base al numero di membri intermedi, ma secondo l’importanza che l’azione accidentale riveste di fronte a quella capitale, che è il peccato dell’altro.

Di grande rilievo è la distinzione tra c. formale e materiale. La c. è formale, quando abbraccia anche il peccato, consentendo ad esso; rimane invece puramente materiale, quando ripudia il peccato in sé e consiste in un'azione accidentale in rapporto più o meno prossimo con il peccato altrui. Chi, ad es., liberamente tiene la scala su cui sale il ladro, coopera formalmente al furto: chi lo fa costruttori da una grave minaccia, fa un atto puramente materiale.

La c. può essere formale o esplicitamente per intenzione stessa dell'agente, o implicitamente quando, anche senza l'intenzione del cooperatore, l'azione di lui per natura sua è ordinata a servizio del peccato altrui e non ammette un fine buono.

2. Malizia della c

La c. formale è doppiamente peccaminosa, perché oltre al consenso al peccato altrui, comprende in più una colpa contro la virtù della carità ed a volte anche contro quella della giustizia. È dunque sempre ed in tutti i casi vietata.

Una c. materiale che sia con l'atto peccaminoso in una relazione così stretta, che solo per essa l'azione diviene possibile, è da equipararsi alla c. formale implicita. Se invece la c. materiale sta in rapporto più largo con l'azione principale, può essere lecita, purché esistano alcune condizioni: l'azione del cooperatore, non prossima, deve in sé essere lecita o almeno moralmente indifferente, deve avvenire per motivi seri in modo che il rifiuto di essa appaia moralmente impossibile; non si deve inoltre in nessuna maniera approvare il peccato dell'altro.

L'esistenza di queste condizioni deve essere accertata nei singoli casi con un giudizio molto ponderato, che tenga conto di tutte le circostanze. Soprattutto i motivi che scusano la c. devono essere tanto più gravi, quanto maggiore è il peccato a cui, sia pure materialmente, si dà occasione, quanto maggiori probabilità si hanno che, astendosi il cooperatore materiale dall'azione, l'altro non pecchi; quanto più stretta sia la relazione all'atto peccaminoso, e minore sia la necessità o il diritto di porre l'atto o l'omissione che è poi c. materiale.

Trattandosi qui di necessità spirituale del prossimo, si devono tener presenti ancora i principi che regolano questa materia e vedere quello che uno è tenuto a prestare secondo il grado di necessità spirituale del prossimo.

La c., remotamente congiunta con l'azione principale, che facilmente, mancando uno, può essere prestata da un altro, è da ritenersi lecita, se non intervenga lo scandalo. Una c. remota, non necessaria, è lecita anche per un incomodo mediocre. Una c. più vicina, o una c. remota, ma necessaria è lecita per grave incomodo. L'evitare un male maggiore è da ritenersi sufficiente causa scusante in caso di c. materiale. Cooperare materialmente ad un peccato grave, in tali condizioni, che l'aiuto prestato abbia un nesso notevole con l'azione principale o peggio ancora sia ad essa indispensabile, non è lecito se non per un grave incomodo proprio, il quale deve essere gravissimo, se si verificano le due cose insieme, o se ne consegue un grandissimo danno ai terzi. Se poi questo terzo è la Chiesa o lo Stato, la c. materiale può essere del tutto illecita per esigenze superiori del bene comune.

La c. indiretta è lecita, quando si tratti di prevenire un incomodo proprio ugualmente grande, perché la carità non esige di evitare un danno altrui a così alto prezzo.

Tuttavia i genitori, superiori ed altri aventi speciali obblighi, soggiacciono in proposito ad oneri più gravi degli altri.

Casi di c. al peccato possono presentarsi a tutte le categorie. Sono più esposti però le persone di servizio, che hanno un contratto di locazione di opere; i commercianti e i pubblici esercenti, in particolare, per il loro continuo contatto con il pubblico; gli editori, i tipografi, i giornali e gli scrittori; gli imprenditori di teatro o di cinema, e più ancora la gente del teatro e del cinema; gli osti o gli albergatori; i professionisti ed in particolare i medici, i magistrati ed i giudici; gli uomini di governo, e deputati, cui è commessa la potestà legislativa ed i loro elettori. Di tutti costoro e dei casi più singolari si parla alle singole voci.

Va solo qui notato che questa, della c. al male, specie la c. materiale è una grave questione che presenta tanti svariati aspetti di difficile soluzione, ed è tuttavia di quotidiana applicazione. Non solo i tardivi teologi moralisti, se ne preoccuparono e ne scrissero, ma fin dai primi tempi questioni del genere tennero impegnati i Padri e gli scrittori cristiani. Basti ricordare Tertulliano, che in proposito ebbe delle tesi piuttosto rigide (cf. il De corona), Clemente Alessandrino e s. Agostino (In Ps. 18, e 2, 13; Serm., 88, 19).

Problemi che angustiavano i primi cristiani tornano ad affacciarsi anche oggi nel mondo missionario e fuori, sulla liceità, ad es., per un cristiano di fabbricare statue e immagini degli dèi, i loro templi, ecc.: lo stesso si ripete per i cattolici nei confronti degli eretici. E il magistero ecclesiastico continua a pronunziarsi uniformemente, valutando i singoli casi in base ai principi esposti (S. Congregazione di Propaganda Fide, 8 genn. 1851; S. Officio, decreti 14 genn. 1818, 15 marzo 1848, 31 genn. 1872, 26 marzo 1885, 26 luglio 1888, 15 giugno 1889, 12 dic. 1898) e combattendo l'indifferentismo odierno, che vorrebbe considerare con occhio uguale verità ed errore.

Molti nuovi casi di c. hanno creato le legislazioni laiche moderne per magistrati, funzionari, ecc., nell'applicazione, ad es., divorzio (v.), sulla scuola laica (v. SCUOLA), sulla confusa di beni ecclesiastici (v. SCUOLA). Spesso le questioni sono rese ancor più ardue dal sopravvenire di speciali condizioni di dipendenza o dalla posizione economica delle persone in questione. Al lume dei principi esposti la coscienza del cristiano dovrà orientarsi, quando manchi un più diretto intervento del magistero ecclesiastico.

3. C. al danno. - I principi che regolano il risarcimento dei danni intercorsi in tema di c. restituzione (v.). La materia della c. illecita forma a volte oggetto di particolari sanzioni in foro esterno, ed allora la c. al peccato diventa c. al delitto (v. sotto). Per le interferenze tra c. ed occasione di peccato, V. OCCASIONE DI PECCATO.

Oltre il danno materiale, c'è spesso il danno spirituale, come conseguenza della c. Anche questo è da ripararsi nei limiti del possibile, e ciò per giustizia, quando si tratti di persone che per ufficio dovevano provvedere all'incremento spirituale di quell'anima che invece danneggiarono con la c.; o di persone che usarono mezzi ingiusti o formalmente cooperarono all'ingiuria. Del resto la carità esige, e in caso di scandalo assolutamente, che il danno si ripari nei limiti del possibile.

BIBL.: Oltre ai testi di teologia morale, cf. E. Waffelaert, Etude sur la coopération au mal surtout en matière politique et religieuse, 2a ed., Bruges 1892; A. Sleumer, Die Mittkirung zur fremden Stunde, Limburg a. d. L. 1907; B. Oletti, s. V. JUS PONTIFICIUM, 3a ed., Roma 1912, coll. 1390-1407, nn. 1600-1615; E. Dubhanehy, s. V. in DTHC, III, coll. 1762-70; O. Schilling, Theologia moralis, II. Rottemburg 1940, pp. 322-321, nn. 362-63; G. Frassinetti, Compendio della teologia morale di s. Alfonso M. de' Liguori, 11a ed., tratt. IV, Del primo precetto del decalogo, cap. 2, diss. 5a; sulla c. al peccato, Torino 1944, pp. 124-126; S. Willems, De restitutione facienda pro damnificazione materialiter iniusta, in Collationes Bruggenses, 38 (1048), pp. 14-22; id., De variis modis cooperandi ad lesionem iuris, ibid., pp. 101-105; id., De restitutione facienda a cooperatoribus negativis, ibid., pp. 105-111; id., De restitutione facienda per mandatum aut iussionem, ibid., pp. 186-91; id., De restitutione facienda a cooperatore consulente-consentiente-palpone-receptante, ibid., pp. 278-288; id., De restitutione facienda a cooperatoribus positivi stricto sensu, ibid., pp. 362-69; W. I. King, Moral aspects of dishonesty in public office, Washington 1949, pp. 96-97, 105, 109, 144.

II. LA C. NEL DELITTO. — Si ha c. o concorso in un reato, quando questo è opera di due o più persone (concorrenti o complici).

I concorrenti si dicono: a) principali o secondari (questi, anche complici in senso stretto), a seconda dell'influenza che la loro opera ha avuto l'esecuzione del reato (il criterio di distinzione non è costante nella dottrina e nelle legislazioni); b) materiali o morali, secondo che hanno svolto un'attività fisica o soltanto morale per il compimento del reato (il concorso morale può consistere nel mandato, nel comando, nella coazione, nell'istigazione, nel consiglio).

Non si ha concorso nel caso in cui più persone si accordano per commettere un reato e poi questo non sia commesso (neanche tentato); e parimenti nel caso in cui taluno istiga un altro a commettere un reato, senza che poi l'istigato compia o almeno tenti di compiere il reato. In alcuni casi l'accordo o l'istigazione, non seguiti da effetto, possono peraltro costituire essi stessi un reato.

Ugualmente non si ha c. nel reato, quando taluno, senza alcuna intesa precedente al reato, aiuta l'autore di questo a sfuggire alle ricerche dell'autorità, o ad assicurarsi il profitto del reato (favoreggiamento), oppure fa l'apologia del reato commesso (apologia di reato), o partecipa al profitto del reato (ricettazione).

Mentre il vigente Codice penale italiano (artt. 110-119) stabilisce che tutti i concorrenti nel reato soggiacciono alle pene stabilite per l'autore, salvo talune eccezioni, il CIC invece gradua la responsabilità e la pena, secondo l'entità dell'opera svolta.

Stabilisce infatti che, salvo che vi sia per taluno qualche circostanza aggravante o attenuante, hanno pari responsabilità penale, e quindi soggiacciono alla pena stabilita dalla legge per l'autore del reato: 1) tutti i coautori del reato (e ciò anche nei cosiddetti reati bilaterali, quali l'adultore e l'incesto, o in quelli collettivi, quali la cospirazione) e i mandanti; 2) gli istigatori e gli altri complici, se senza il loro concorso il reato non sarebbe stato commesso (cann. 2209 § 1-3, 2231). Hanno invece responsabilità attenuata, e sono quindi puniti con pena minore, tutti i complici la cui opera non è stata determinata, quelli, cioè, senza il cui concorso il reato sarebbe stato ugualmente commesso (cann. 2209 § 4 e 2231). Tali regole, com'è ovvio, non si applicano nei casi in cui la legge preveda come figura distinta di reato qualche forma di complicità (cann. 2331).

Sono poi puniti con pena minore, o anche vanno esenti da pena, quei complici che, prima che il reato sia commesso, hanno ritrattato rispettivamente in modo parziale o totale il loro concorso (cann. 2209 § 5).

Coloro che prestano opera negativa, limitandosi cioè a non impedire il reato, quando avrebbero l'obbligo di impedirlo, sono soggetti a responsabilità e quindi a pena proporzionata alla gravità dell'obbligo (cann. 2209 § 6).

Anche il CIC, conformemente ai principi del diritto penale moderno, esclude che siano considerati casi di concorso nel reato il favoreggiamento, l'apologia, la ricettazione (cann. 2209 § 7). L'istigazione, nel caso che non abbia effetto, è equiparata al reato tentato (cann. 2212 § 3).

BIBL.: V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, II, Torino 1933, pp. 406-94; Wernz-Vidal, VII, pp. 126-47 e 211; I. Chelodi-P. Cipriotti, Ius canonicum de delictis et poenatis, 5ª ed., Vicenza-Trento 1943, pp. 16-18. Pio Cipriotti.