CONTUMACIA. - Si ha la c. nel processo ogni qual volta una delle parti, contravvenendo all'onere della comparizione, resta assente e quindi del tutto inattiva.
Si deve trattare, come si vede, di totale astensione della parte da ogni attività processuale e non di una qualsiasi forma di inattività parziale - quale ad es., può aversi nel caso in cui una parte, dopo essersi inizialmente costituita in giudizio, si astenga dal prestare il proprio consenso alla formazione di determinati atti processuali - poiché in tal caso le sanzioni a carico dell'assente saranno quelle speciali stabilite dal CIC e di c. si potrà parlare soltanto eccezionalmente, nei limiti cioè consentiti dallo stesso CIC (can. 1848).
È evidente che possono essere contumaci sia l'attore o il convenuto, che entrambi.
La c. è vera o fittizia, secondo che essa sia volontaria o meno.
La c. dell'attore per sé dovrebbe essere considerata più grave di quella del convenuto, dal momento che è l'attore che promuove la causa. Ciò nondimeno le sanzioni penali comminate dal CIC per la repressione della c. riguardano solamente il convenuto (can. 1845), dato che il motivo della disubbidienza al giudice resta caratteristicamente insito - secondo l'elaborazione tradizionale canonistica dell'istituto -
nel concetto di c. e che, da un punto di vista penalistico, la disubbidienza del convenuto assume per la legge canonica una maggiore gravità che non quella dell'attore.
La dichiarazione di c. è oggetto di causa incidentale e deve essere fatta dal giudice su istanza di parte, a meno che non si tratti di cause criminali o di cause riguardanti, in genere, il bene pubblico. Per questo genere di cause, infatti, essa è fatta di ufficio.
Il giudice può senz'altro dichiarare la c. del convenuto quando questi – una volta che sia stato legittimamente citato – non sia, senza giusta causa, comparso in giudizio né di persona né mediante un suo procuratore (can. 1842) oppure quando, durante il giudizio, esso, pur essendo inizialmente comparso, si sia disinteressato del giudizio medesimo (can. 1848).
Per effetto della dichiarazione di c. : 1) nessun ulteriore atto processuale sarà più notificato al convenuto; 2) quest'ultimo perderà il diritto all'appello, a meno che non abbia più paragrafo la c.; 3) ed inoltre (sempreché non abbia paragrafo la c.) dovrà sopportare le spese degli atti che per la sua c. siano stati compiuti, anche se l'istanza attrice sia stata respinta, e dovrà altresì corrispondere, se il giudice ne ritenga il caso, una indennità all'altra parte (can. 1851 § 1).
L'c. viene dichiarata con sentenza interlocutoria o con decreto, da notificarsi al continuare affinché questi possa soprattutto purgare la c. nel termine, all'uopo, stabilito dal giudice. Una volta dichiarata la c. del convenuto, il giudice proseguirà nel giudizio secondo le comuni norme processuali.
Il giudice può però reprimere la c., anziché ricorrendo al rimedio processuale della «dichiarazione» con le relative conseguenze, applicando delle sanzioni penali (can. 1845 § 1). Questa seconda soluzione non può, peraltro, essere adottata se non ricorre una precisa dichiarazione, e cioè che la citazione sia stata ripetuta con la espressa comminatoria delle pene alle quali il convenuto, con la eventuale sua c., si espone (can. 1845 § 2).
Dopo la dichiarazione della sua c., al convenuto che non voglia subire le conseguenze di quest'ultima, restano due strade: o quella della tardiva comparizione o quella della cosiddetta restitutio in integrum ad appellandum.
Mediante la comparizione tardiva, che potrà avvenire fino alla definizione della causa (can. 1846), il convenuto rileva il giudizio nello stato preciso in cui si trova. Se poi egli dimostra che la sua c. non è stata volontaria, può ottenere che ne sia revocata a tutti gli effetti la dichiarazione e quindi si deve anche liberato dall'obbligo delle spese degli atti compiutisi in dipendenza della sua c. e di essere ammesso alla restitutio in integrum per gli atti processuali compiutisi nella sua assenza e dai quali gli sia potuto derivare danno. Così pure può ottenere che siano annullate le sanzioni penali eventualmente inflitte.
Ma, come si è detto, il convenuto che purga la c. può essere restituito in integro per l'appello, qualora la causa sia stata già decisa. È il giudice che ha pronunciato la sentenza che dispone di questa speciale restitutio in integrum ed il relativo termine per proporla è quella di tre mesi dall'intimazione della sentenza.
Anche l'attore può essere dichiarato continuamente. Però, perché questo avvenga, è necessario che la citazione di esso sia stata ripetuta. La legge infatti ritiene essere meno probabile la c. dell'attore rispetto a quella del convenuto, dato che la lite è stata promossa da quello e da non quest'ultimo.
Per effetto della dichiarazione di c. dell'attore, questi decade dal diritto di proseguire l'istanza giudiziale, in quanto si presume che egli abbia rinunciato, mentre è fatta salva al promotore di giustizia o al difensore del vincolo la facoltà di sostituirsi a lui e fare così propria la istanza giudiziale e proseguirla (can. 1850 § 2), ove trattasi di cause riguardanti il bene pubblico. L'attore può però comparire tardivamente ed a fortiori proporre appello e domanda di restitutio in integrum avverso la sentenza (can. 1846, 1847 e 1849).
La dichiarazione di c. dell'attore offre al convenuto quattro distinte possibilità: 1) egli può cioè chiedere, in primo luogo, al giudice di essere autorizzato a recedere dal giudizio in modo che, così, la citazione viene a perdere nei suoi confronti qualsiasi efficacia (can. 1646 e 1647); 2) può poi chiedere che siano chiarati nulli tutti gli atti compiuti nel giudizio, realizzandosi così la cosiddetta absolutio ab osservanza iudicii; 3) può inoltre chiedere di essere definitivamente assolto dalla domanda attrice e munirsi così per il futuro della exceptio rei iudicata; 4) può infine chiedere che il giudizio prosegua nei modi normali e sia definito con regolare sentenza, soluzione quest'ultima che viene per lo più adottata quando il convenuto intenda ottenere non tanto una semplice pronuncia assolutoria quanto il riconoscimento giudiziale di suoi diritti.
Oltre alla c. dell'una o dell'altra delle parti, può darsi la c. di entrambe. Allora, se non è avvenuta la contestazione della lite la citazione non avrà alcun effetto processuale, mentre conserverà la sua efficacia relativamente al diritto sostanziale (cf. can. 1725 n. 4). Se invece la contestazione è già avvenuta, il processo può cadere per effetto della perenzione oppure può senz'altro essere dichiarata la c. delle parti.
Quando entrambe le parti sono contumaci, tutte e due restano obbligate in solido alle spese di lite (can. 1851 § 2), mentre d'altro canto ognuna di esse può comparire tardivamente, con le conseguenze che si sono sopra indicate.
In senso notevolmente diverso si parla di c. nel diritto penale, in materia di censura (v. CENSURA).