CONTRATTO DI LAVORO. – Nell'antica società romana, in cui i servizi manuali erano prestati dagli schiavi (operae illiberales), considerati come resi, il rapporto di lavoro era concepito come una sottospecie della locazione di cose, mentre il lavoro intellettuale, il solo ritenuto degno dell'uomo libero (operae liberales), era oggetto di un rapporto diverso (mandato), presunto a titolo gratuito. Abolita la schiavitù, la concezione romana del lavoro subordinato, tramandatasi attraverso l'età di mezzo per la forza di conservazione caratteristica dei concetti giuridici, trovò, nella società capitalistica moderna, una nuova giustificazione nella dottrina del liberalismo economico ottocentesco, che considera il lavoro come una merce qualsiasi, soggetto al giuoco della domanda e dell'offerta.
Lo sviluppo della lotta di classe, che ha determinato il crollo dei principi dell'economia classica, avviando la società statale verso forme di economia regolata; l'avvento di nuove dottrine economiche, fra cui quella cristiana, nata nel solco della Rerum Novarum; la conseguente graduale elevazione sociale-politica della classe lavoratrice; queste, in sintesi, le ragioni per cui, nella nuova legislazione, il rapporto di lavoro si è disimpegnato dallo schema della locazione, ed è assunto ad istituto giuridico autonomo. Finalmente, la Costituzione della Repubblica italiana, in vigore dal 19° genn. 1948, dopo aver posto a base dello Stato il lavoro (art. 1), ampiamente inteso «in tutte le sue forme ed applicazioni» (art. 35), qualificando così come titolo di partecipazione alla direzione della comunità statale, ha attribuito rilevanza costituzionale ai principi fondamentali cui deve ispirarsi la disciplina del c. di l.
I. C. INDIVIDUALE DI L. – Il prestatore di lavoro si obbliga, mediante un corrispettivo, a mettere a disposizione del datore di lavoro la propria energia lavorativa, alle dipendenze e sotto la direzione del datore medesimo (Codice civile, art. 2094). La subordinazione o dipendenza del lavoratore dal datore è la nota fondamentale del rapporto, e il criterio che lo distingue dal contratto d'opera (Codice civile, art. 2222). Il primo ha per oggetto l'utilità inerente ad una attività lavorativa subordinata, il secondo, invece, ha per oggetto il risultato di un lavoro autonomo: nell'un caso il rischio di lavoro, sia per quanto riguarda il risultato, sia per i pregiudizi che dal lavoro possono derivare alla persona del lavoratore, incide sul datore; nell'altro, viceversa, il rischio è a carico di chi si è obbligato a compiere l'opera o il servizio.
Teoricamente, il carattere della subordinazione si spiega come logica conseguenza dell'originaria indeterminata (nei limiti della qualifica del lavoratore contrattualmente stabilita) del contenuto delle prestazioni, in cui si svolgerà il rapporto: tale contenuto sarà successivamente determinato dal datore (Codice civile, art. 2103), e ciò implica appunto, da parte di quest'ultimo, un potere di direzione dello svolgimento dal rapporto medesimo. Ma, nella normalità dei casi (non sempre: si pensi al lavoro
domestico), l'elemento della subordinazione si collega, più significativamente, al concetto d'impresa, esprime cioè l'immissione del prestatore di lavoro nell'impresa di cui il datore è capo (Codice civile, art. 2086), e ciò equivale a dire che, di regola, il datore di lavoro è un imprenditore (Codice civile, art. 2082). In omaggio al principio della soggettività del lavoro nell'economia, il nuovo Codice pone ripetutamente in rilievo la funzione, nel c. di, di inserimento del lavoratore nell'impresa, e non nell'azienda, che è l'oggetto della prima: sia chiamando il prestatore di lavoro «collaboratore dell'imprenditore», sia definendo l'azienda come organizzazione esclusivamente di beni e non anche di lavoro (Codice civile, art. 2555). Oggi, il principio della collaborazione dei lavoratori alla gestione dell'azienda è diventato una direttiva costituzionale (art. 46 della Costituzione), e si avvia a prendere forme più concrete nei «consigli di gestione».
I prestatori di lavoro si distinguono in due categorie: impiegati e operai, e corrispondentemente il c. di. I. si specifica come contratto d'impiego (privato) e contratto di mano d'opera. I dirigenti amministrativi o tecnici, che il Codice sembra raccogliere in una terza categoria, non sono in realtà se non impiegati qualificati da funzioni direttive.
Il criterio discriminante fra le due categorie si ha dall'art. 1 della legge sull'impiego privato (R. Decreto 13 del 1924, n. 1825, richiamato dall'art. 95 disp. att. Codice civile), e si puntualizza non tanto nella natura prevalentemente intellettuale o manuale dell'attività lavorativa, quanto nel carattere collaborativo dell'attività dell'impiegato, a differenza delle prestazioni di semplice mano d'opera dell'operaio. Tale criterio sembra contraddetto dagli artt. 2094 del Codice civile e 46 della Costituzione, già ricordati, ove tutti i prestatori di lavoro, compresi quindi gli operai, sono proposti come collaboratori dell'imprenditore. Ma, in verità, qui la «collaborazione» è assunta nel significato ampio e generico di cooperazione al conseguimento dello scopo economico dell'impresa e soprattutto in funzione di un programma sociale-politico di composizione dei conflitti tra capitale e lavoro sul piano dell'impresa, e non soltanto, al di fuori, sul piano sindacale; mentre la collaborazione di cui parla l'art. 1 del R. Decreto citato ha il significato specifico e proprio di collaborazione con l'imprenditore all'organizzazione tecnica e amministrativa dell'impresa, e quindi l'impiegato è soggetto dell'organizzazione. L'operaio, invece, collabora nell'impresa organizzata e quindi è oggetto dell'attività organizzativa dell'imprenditore e dei suoi impiegati.
Quanto alla disciplina giuridica del rapporto di lavoro, si deve accennare al punto più importante, la retribuzione o salario del prestatore (che più specificamente assume il nome di stipendio nel caso di impiegato).
Il salario, di cui la nuova Costituzione ha affermato la funzione familiare e previdenziale (artt. 36 e 38), è costituito, di regola, da una somma di danaro (salario nominale) e pertanto dà luogo ad una obbligazione pecuniaria, soggetta al principio nominalistico (Codice civile, art. 1277), che viene però corretto con accorgimenti vari, quali la cosiddetta scala mobile, intesa ad adeguare il salario al costo della vita, e cioè alle oscillazioni del potere di acquisto della moneta. La legge (Codice civile, art. 2099) consente che la retribuzione possa avvenire anche, in tutto o in parte, mediante prestazioni in natura (salario reale), ma si deve ritenere trattasi di una forma eccezionale, e comunque non esclusiva, ma integrativa della retribuzione in danaro.
La misura minima del salario è sottratta al dibattito dei singoli contraenti, e preventivamente fissata dal collectivo di l., stipulati dalle associazioni professionali della categoria, con efficacia vincolante per tutti gli iscritti alle associazioni medesime, secondo i principi della rappresentanza. Ma quando siano stipulati da un collegio sindacale, in cui siano rappresentati, in proporzione dei rispettivi iscritti, tutti i sindacati riconosciuti della categoria, la nuova Costituzione (art. 39) attribuisce ai contraenti collettivi efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alla categoria, anche se non iscritti ai sindacati; in tal caso il c. collettivo di l. è solo formalmente un contratto; sostanzialmente è un fonte di norme giuridiche.
Il C. COLLETTIVO DI L. - Contratto posto in essere da un'organizzazione di prestatori d'opera, con o senza personalità giuridica, e da un imprenditore o un'organizzazione di imprenditori, con o senza personalità giuridica, e che ha per oggetto la disciplina di rapporti contrattuali futuri ed incerti, e precisamente dei rapporti di lavoro subordinato intercorrenti tra i prestatori d'opera, rappresentati dall'organizzazione operaia stipulante, con il singolo imprenditore stipulante o con gli imprenditori rappresentati dall'organizzazione padronale stipulante.
Come l'organizzazione sindacale, così il c. collettivo di l. è, dal punto di vista generale, una manifestazione della tendenza contemporanea dei gruppi organizzati a sostituire le loro volontà, portatrice di interessi collettivi, alla volontà generale dello Stato e a quella particolare dei singoli. Di qui il noto fenomeno della crisi della legge e del contratto, considerati come fonte esclusiva, dal punto di vista dei soggetti che soggettivo, della disciplina dei rapporti sociali; fenomeno accompagnato dal progressivo affermarsi di nuove forme giuridiche intermedie, quali sono i contratti normativi, tra cui viene anche ad inquadrarsi il c. collettivo di l.
Dal punto di vista particolare, il c. collettivo di l. intende assicurare che le condizioni pattuite dal singolo prestatore d'opera e dal singolo imprenditore, non scendano al disotto di un determinato livello oggettivamente prestabilito: di modo che, alla funzione economica, propria del contratto normativo in generale che è quella di assicurare una standardizzazione nella disciplina contrattuale di determinati rapporti, il c. collettivo di l. aggiunge la funzione sociale di rappresentare un livello minimo di condizioni garantite al contraente economicamente più debole. Da ciò la naturale tendenza del c. collettivo di l., considerato nei suoi effetti, ad uscire dal quadro delle pattuizioni contrattuali e ad entrare in quello delle disposizioni obiettive. Il problema di giustificare l'effi
nienza obbligatoria, e anzi l'applicabilità di diritto, erga omnes, del c. collettivo di l., anche nel silenzio o nel dissenso dei singoli interessati, soci o non soci, delle organizzazioni stipulanti, ha ripetutamente richiamato l'attenzione della dottrina (non solo italiana), ma i risultati ottenuti, sulla base del diritto comune tradizionale, non sono mai stati convincenti. Tanto che il problema è stato risolto, in tutti i paesi industrialmente e socialmente progrediti, con l'adozione, soprattutto dopo la prima guerra mondiale, di apposite norme legislative, le quali hanno dato al c. collettivo di l. una disciplina adeguata alle sue finalità economico-sociali.
Considerando nel complesso le leggi adottate dai singoli paesi, si può dire che (salvo la Gran Bretagna, in cui il c. collettivo di l. è un gentleman's agreement, la cui applicazione è soprattutto garantita, in pratica, dalla autorità delle organizzazioni sindacali) esse si uniformano di regola alla direttiva di stabilire espressamente l'applicabilità di diritto del c. collettivo di l. (salvo il caso di condizioni più favorevoli) e di predisporre un sistema attraverso il quale il c. collettivo di l. possa, ricorrendo
le condizioni espressamente stabilite, estendere la sua efficacia a tutta la categoria padronale ed operaia interessata. Tale estensione può avvenire: sia in ogni caso, per espressa disposizione di legge (Russia, Codice del lavoro, art. 16; Portogallo, Statuto del lavoro [1938], art. 33; Spagna, Carta del lavoro [1938], parti 3° e 13°; ecc.); sia caso per caso, in virtù di un atto della pubblica amministrazione (Francia, legge 23 dic. 1946; Olanda, legge 25 maggio 1937; Svizzera, legge federale 10 ott. 1941; ecc.), oppure di un atto arbitrale o di conciliazione (Australia, legge federale 22 giugno 1928; Nuova Zelanda, legge 8 giugno 1936; ecc.).
In Italia il c. collettivo di l. ha avuto, nel quadro dell'ordinamento corporativo fascista, specifica disciplina nella legge 3 apr. 1926, n. 563, e nelle varie leggi che l'hanno seguita. Il c. collettivo di l. poteva essere stipulato solo dalle associazioni di datori di lavoro e di lavoratori giuridicamente riconosciute ed investite per legge della rappresentanza di tutta la rispettiva categoria; oppure, su loro delega o in assenza di loro accordo, dalla corporazione interessata o dalla magistratura del lavoro. Il c. collettivo di l. doveva, sotto pena di nullità, contenere la disciplina di determinati elementi del rapporto di lavoro, ed era sottoposto ad un controllo di legittimità e di merito attraverso la procedura del deposito e della pubblicazione. Una volta pubblicato, esso valeva come una vera e propria legge di categoria, e la sua osservanza era garantita da un triplice ordine di sanzioni: disciplinari, civili e penali.
Le principali disposizioni della disciplina data, dal 1926 in poi, al c. collettivo di l. sono state trasfuse nel Codice civile (art. 2067 sgg.) entrato in vigore nel 1942: tra le disposizioni codificate, particolare importanza riveste quella dell'art. 2077, il quale conferma positivamente la cosiddetta applicazione automatica dell'istituto in esame, nel senso che i precetti in esso contenuti sostituiscono le cure di emergenti pattuizioni dei contratti individuali compresi entro il campo di applicazione del c. collettivo di l., a meno che tali pattuizioni risultino più favorevoli al prestatore d'opera.
Ordinanze del governo militare alleato confermano successivamente (ossia dal 1943 al 1945) l'abolizione del sistema corporativo fascista, già in parte attuata dopo il 24 luglio 1943, di modo che vennero meno i presupposti della suesposta disciplina e, in particolare, le associazioni professionali investite della rappresentanza legale di tutta la categoria. Il D. L. L. 23 nov. 1944, n. 369, il quale confermò e specificò le suddette ordinanze, stabilì tuttavia che i c. collettivi di l. statuiti dalle organizzazioni fasciste seguitassero a valere come norme, sino alla loro sostituzione con nuove pattuizioni collettive.
La struttura giuridica delle attuali organizzazioni sindacali è, per ora, quella di associazioni di diritto privato e di fatto, che non hanno giuridicamente alcun mezzo per vincolare i non soci e, in un certo qual senso, anche gli stessi soci; l'osservanza dei c. collettivi di l. nel fatto tempo concordati a quasi integrale sostituzione di quelli formati in regime fascista, è basata unicamente su considerazioni di opportunità sociale o politica: il che rende necessaria l'adozione di nuove norme legislative.
La Costituzione italiana entrata in vigore il 10 genn. 1948 contiene infatti le direttive per tale legislazione: l'art. 39, dopo aver stabilito che i sindacati acquistano la personalità giuridica per mezzo della registrazione presso uffici locali o centrali, dispone che i sindacati registrati «possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare c. collettivo di l. con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce». Si è quindi voluto esplicitamente affermare la possibilità che il c. collettivo di l. spieghi i suoi effetti quale norma di categoria, diventando, in quanto proporzionale manifestazione della volontà della maggioranza, legge per la generalità.
Più precisamente, la Costituzione viene ad ammettere due forme di c. collettivo di l.: contratti stipulati da singole associazioni registrate, la cui efficacia non potrà estendersi oltre il campo dei soci, e la cui osservanza sarà garantita dalle sanzioni generalmente predisposte in materia di obbligazioni contrattuali; e contratti formati dalle varie associazioni registrate eventualmente esistenti per la categoria interessata, la cui efficacia si estenderà a tutti gli appartenenti alla categoria, e la cui osservanza potrebbe essere garantita da un più rigoroso sistema di sanzioni. Mentre la prima forma di c. collettivo di l. verrà a porsi accanto ai regolamenti d'azienda ed ai contratti individuali, quale fonte subdettiva, la seconda (posta in essere in virtù di una funzione regolamentare, delegata dallo Stato ad enti di diritto privato) verrà a porsi accanto alle leggi ed ai regolamenti, quale fonte obiettiva per la disciplina dei rapporti contrattuali di lavoro subordinato.
Dal punto di vista degli orientamenti della dottrina sociale d'ispirazione cristiana, il c. collettivo di l. è sempre stato considerato come efficace strumento di pacificazione tra capitale e lavoro, e di tutela dei legittimi interessi della classe lavoratrice. Tale dottrina non può quindi che essere favorevole alla possibile trasformazione del c. collettivo di l. in norma obiettiva; essa intende però (in opposizione agli ordinamenti corporativi a base autoritaria) salvaguardare in ogni caso il principio della libertà sindacale, ed ammettere quindi (come è ammesso dalla nuova Costituzione italiana) alla stipulazione dei c. collettivi di l. le varie associazioni professionali eventualmente esistenti per una determinata categoria.
Luisa Riva Sanseverino