CONTRATTUALISMO

CONTRATTUALISMO. - La dottrina, che riporta nel contratto il fondamento della società e dello Stato, ha origini molto antiche, trovandosi enunciata, in forme embrionali, già da alcuni sofisti (Licoffone, ad es., definiva la legge come una convenzione, sovvogno, a garanzia dei diritti reciproci) e poi da Epicuro (che concepiva simultaneamente il diritto come un accordo su ciò che è utile: σύμβολον τοῦ συμφέροντος); ma nel corso dei secoli assunse significati assai vari. Nelle concezioni ora ricordate, e in alcune altre successive, il contratto appare come un atto di arbitrio, determinato dall'interesse individuale. Ma risale del pari all'antichità classica il concetto che la convivenza sociale e politica implica nei suoi componenti un consenso, che ha per base non il semplice arbitrio, bensì una superiore necessità, ossia una legge della natura (v. , ad es., Cicerone, De republica, I, 25). Questo concetto si è opposto, con ragione, al primitivo c.; ma ha pure servito più tardi per l'elaborazione e lo sviluppo della stessa dottrina contrattualista, in un senso più elevato.

A favorire la formazione e la diffusione dell'idea del contratto sociale, nelle sue due forme di pactum unionis e di pactum subiectionis, concorsero specialmente la tradizione di un primitivo «stato di natura», anteriore allo «stato di società», che si concepiva pertanto come effetto di un passaggio deliberato; e l'altro tradizione, vivissima tra i giuristi, secondo la quale l'autorità imperiale, quale esisteva ancora nel medioevo, avrebbe tratto il suo titolo di legittimità dalla trasmissione, volontariamente compiuta dal popolo romano con la lex regia, dei suoi poteri sovrani all'imperatore (v. fr. I Dig. I, 4).

Si vennero così delineando gli schemi per le costruzioni teoretiche della società e dello Stato, come vincoli deliberatamente accettati in sostituzione dell'isolamento e dell'assoluta libertà od anarchia, che avrebbero contraddistinto l'età primitiva. Secondo alcuni autori, ad es. l'Althusio (Politica methodica di gesta [1603]) e il Pufendorf (De iure naturae et gentium [1672]), il patto di unione sociale e quello di costituzione politica sarebbero due atti distinti e consecutivi; secondo altri, invece, ad es., Hobbes (De iure civili [1642]); Leviathan [1651]) e Rousseau (De iure sociali [1762]), sarebbero simultanei o si ridurrebbero un solo.

In siffatti schemi poté trovar posto la maggiore varietà di dottrine. Lo stato di natura fu rappresentato talvolta come una condizione di innocenza e felicità, tal altra di licenza sfrenata e gravida di pericoli; correlativamente a ciò, l'uscita da esso fu considerata talvolta come una decadenza (connessa anche col processo originale), tal altra invece come un processo verso una più alta e ragionevole forma di vita (in questo senso, ad es., Spinoza, Tractatus theologico-politicus [1670], cap. 16). Differenze notevolissime si ebbero anche nella definizione delle clausole del supposto contratto (specialmente nel suo aspetto propriamente politico, e cioè come pactum subiectionis): in quanto che alcuni autori (ad es., Althusio e Rousseau) sostengono che, sottoponendosi ad un governo, il popolo avrebbe tuttavia conservato la sua originaria sovranità, con i conseguenti diritti, in specie per il caso che il contratto fosse successivamente violato dall'altra parte (onde la giustificazione del tirannicidio, sostenuta dai monarchami, ad es., dal gesuita G. Mariana [De rege et regis institutione, 1599]); altri per contro (ad es., Hobbes) intesero il contratto come una rinuncia definitiva ed irrevocabile alla sovranità e ai diritti naturali degli individui e del popolo. Si tentò, in generale, di costruire un tipo ideologico uniforme di contratto sociale (o nel senso di garantire certe libertà popolari e individuali, o nel senso di giustificare l'assolutismo); la formula del contratto divenne così uno strumento dialettico per esercitare il razionalismo politico; il che spiega come la maggior fioritura di dottrine contrattualiste si ebbe nelle età rivoluzionarie (specialmente nei secc. XVII e XVIII). Non mancò tuttavia qualche autore, anche di notevole importanza come il Grozio, che attribuì al contratto sociale un contenuto empiricamente variabile («populus eligere potest qualem vult gubernationis formam»: De iure belli ac pacis, 1625, I, cap. 3, § 8; cf. Proleg., § 15), e ciò in apparenza per riguardo a certi dati dell'esperienza, però in realtà per coesistenza, con un presunto consenso, qualsiasi regime politico esistente.

Un sottile equivoco viziava, in maggiore o minor misura, tutte queste dottrine, perché esse attribuivano promiscuamente al supposto contratto il significato di un fatto storico e quello di un principio razionale o di un ideale da raggiungere. Nel primo senso, la tesi è certamente del tutto erronea, poiché è fuori di dubbio che si la convivenza umana in genere, come in specie l'organizzazione politica, non ha avuto origine da accordi deliberati. La confutazione della teoria sotto questo aspetto è perciò tanto facile quanto perentoria, e fu mille volte ripetuta, specialmente durante il sec. XIX, quando già la stessa teoria aveva subito un processo di correzione interna, e nel suo primo e letterale significato era stata interamente abbandonata.

Nell'ambiguità delle formule pseudostoriche si celava però un assunto teoretico importantissimo, e cioè un tentativo di risolvere razionalmente il problema dei rapporti tra l'individuo e lo Stato. Si mirava soprattutto a definire i limiti giuridici dei poteri pubblici, inserendo nella stessa compagine dello Stato un sistema di garanzie dei diritti individuali. Fu questa la grande funzione adempiuta, pure attraverso i suoi innegabili errori, dalla scuola del diritto naturale, che ebbe appunto nella teoria del contratto sociale una delle più caratteristiche sue espressioni. Questo schema fittizio servì ad essa, si direbbe quasi, d'impalcatura per la costruzione del moderno «Stato legittimo» o «diritto». I sostenitori della tesi contrattualista divennero in verità sempre più consapevoli del significato meramente ipotetico o «regolativo» di questo argomento dialettico; il progresso in tale consapevolezza è visibile chiaramente nel Locke (Two Treatises of Government, 1689), e più ancora nel Rousseau, nonostante la persistente anfibolgia delle loro espressioni.

Col Kant la mitologia del contratto sociale c'era atto empirico è apertamente rigettata, ed è affermato il valore di tale idea solamente come principio speculativo (Über den Gemeinschaft: «Das mag in der Theorie richtig sein», ecc. [1793], II; Metaphi. Anfangsgründe der Rechtslehre [1797], § 47). Similmente, prima ancora del Kant, l'abate siciliano N. Spedalieri dichiarava fondamento della società civile il contratto, non come fatto, ma come diritto (De iuris del l'uomo [1791], I, cap. 12); e nel medesimo senso si esprimeva anche il Fichte (Beitrag zur Berichtigung der Urtheile des Publikums über die französische Revolution [1793]).

Poco dopo, G. D. Romagnosi accettava pure la formula del contratto sociale, per significare la «legge naturale della società». «Allontanata l'idea d'un contratto fittizio – egli avvertiva – sottentra l'idea di volontà doverosa perpetua» (Istituzioni di civile filosofia ossia di giurisprudenza teorica, ed. postuma [1839], IV, cap. 1). Erano tratti così in piena luce i motivi di vero impliciti nelle dottrine anteriori, e già emersi soprattutto in quella del Rousseau: secondo la quale il contratto sociale non solo non può concludersi né modificarsi ad arbitrio, ma non richiede neppure alcuna manifestazione estrinseca di consenso, poiché risulta direttamente, come una necessità categorica, dalla stessa costituzione dell'umana natura. Così intesa e pervenuta al termine del suo sviluppo, la teoria contrattualista si ricongiunge e concilia sostanzialmente con la concezione classica del fondamento naturale della società e dello Stato.

Tuttavia le opposizioni contro quella teoria rimasero sempre vive, non solo da parte degli avversari del diritto naturale, ma anche per diverse argomentazioni, rivolte però in gran parte contro le forme inferiori e superate della dottrina (v. , ad es., le critiche del Taperelli, Saggio teoretico di diritto naturale appoggiato sul fatto, Palermo 1840-41, 8a ed. [Roma 1949], I, diss. 2a, cap. 10, e quelle del Vareilles-Sommieres, Les principes fondamentaux du droit [1889], capp. 12-22).

Giova infine notare che, nelle sue secolari e complicate vicende, la teoria del contratto sociale fu spesso contemperata con altri elementi, anche di carattere teologico; così che appare talvolta accettata soltanto in parte, e integrata o atteggiata in diversi modi. Marsilio da Padova, ad es., afferma che la istituzione dei principi proviene da Dio come «causa remota», ma Dio stesso vuole che essa si compia «per hominum mentes, quibus talis institutionis con-

cessit arbitrium» (Defensor pacis [1324], I, cap. 9, 2; cf. la formula: «populo faciente et Deo inspirante» di Giovanni da Parigi). Il cardinale Niccolò da Cusa (De concordantia catholica [1433], II, 8-14) sostiene l'origine consensuale di ogni potere politico («per viam voluntariae subiectionis et consensus»), pure attribuendo a Dio il fondamento di questo potere e considerando la società come un fatto naturale, secondo l'insegnamento aristotelico-tomistico. Altri, ad es., il gesuita Molina (De iustitia et iure [1593], II, 22), sostengono che l'autorità del «corpus reipublicae» dipende «immediate a Deo», ravvisando però un certo carattere consensuale nella formazione del medesimo «corpus». Queste ed altre apparenti divergenze si compongono, specialmente per gli scrittori cattolici, nella tesi fondamentale che gli accordi e i consensi derivano dalla natura libera e socievole dell'uomo, e questa dipende a sua volta da Dio. In tal senso si esprimono, ad es., il domenicano Soto («De iustitia et iure [1556]), e il gesuita Suárez (De legibus ac Deo legislatore [1612]); Defensio fidei catholicae [1613]). Col dare rilievo all'elemento volontario e convenzionale negli ordinamenti politici, si intese anche di porre in luce la differenza tra l'istituzione umana dello Stato e quella divina della Chiesa. In generale, può dirsi che il rappresenta un tentativo di dimostrare dialetticamente il valore originario della persona umana di fronte alla società ed allo Stato. Il fondamento di questo valore non può, comunque, non essere in relazione con i supremi principi della filosofia.

Nettamente distinte da quelle fin qui accennate, sono alcune dottrine sorte nel sec. XIX, alle quali si è dato il nome di neo-c. A differenza di quelle precedenti, esse non muovono da principi ideali né si propongono alcuno scopo pragmatico, ma tendono a stabilire, con la sola osservazione dei fatti, che nelle società umane vi è sempre un implicito accordo, che si avvicina al vero contratto, quantunque non formalmente concluso. Così, ad es., il Fouillée parla dell'organismo sociale come di un «organismo contractuel», tentando una «conciliation des idées de contrat et d'organisme» (La science sociale contemporaine [1880], II, cap. 3); il De Greef considera similmente il «consentement réciproque» come il carattere distintivo dei fenomeni sociali (Introduction à la Sociologie [1886], parte I, cap. 6); altri, ad es. il Bierling (Zur Kritik der juristischen Grundbegriffe [1877-83]), indicano nel fatto del riconoscimento (Anerkennung) o della adesione spontanea la condizione essenziale per l'esistenza positiva delle norme giuridiche. Si è anche parlato (ad es., dal Bourgeois, Solidarité [1896]) di un «quasi contratto sociale», per esprimere la solidarietà che lega tra loro gli uomini consociati. Tutti questi tentativi teorici hanno dato luogo a non poche dispute ed obiezioni. È chiaro, del resto, che, pur se essi comprendono elementi di vero, l'idea del contratto è evocata qui solo in senso assai lato e quasi per metafora.

Maggiore importanza e più preciso significato, in questo stesso ordine di dottrine, ha la forma di H.J.S. Maine, che definisce il progresso delle società come «a movement from Status to Contract» (Ancient Law [1861], cap. 5, in fine, e cap. 9), intendendo per status la condizione personale determinata dalla nascita, e per contract quella risultante da liberi accordi. Questo concetto fu pure oggetto di varie critiche (ad es., del Vanni), mentre fu accolto e sviluppato (specialmente dallo Spencer) non solo come un dato dell'esperienza storica, ma anche come meta prefissa all'evoluzione fu

tura dell'umano incivilimento. Il «regno del contratto», che si instaurerebbe per gradi nelle relazioni sociali (anche oltre il campo del diritto privato), significherebbe in sostanza il positivo riconoscimento dell'eguale libertà di tutti gli uomini, e cioè di quei medesimi diritti fondamentali della persona, che l'antica scuola del diritto naturale aveva rappresentato come propri di uno stato d'origine. Così, quasi concludendo il ciclo delle sue singolari vicende, la dottrina del contratto sociale ha ricevuto da moderni scrittori positivisti, sulla base di osservazioni empiriche ed induttive, un'intensa conferma del suo più profondo contenuto metafisico e deontologico.

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