CONVALIDAZIONE

CONVALIDAZIONE. -

I. NOZIONI GENERALI

È un fatto successivo ad un atto giuridico annullabile, per cui quest'ultimo perde tale sua qualità, divenendo perfetto. A protezione di un determinato interesse la legge può infatti prescrivere che un atto giuridico si compia con l'uso di certe forme o con la presenza di certi requisiti, nel senso che dal mancato rispetto di tali prescrizioni derivi, per la persona di cui si vuole tutelare l'interesse, il diritto a chiedere l'annullamento dell'atto. Quando però l'interesse che la legge vuole difendere non subisca alcuna lesione, malgrado l'inosservanza delle forme richieste, l'annullabilità non ha più ragione di esistere, nel qual caso si parla di innocuità del vizio: e l'evidenza di tale innocuità si fa derivare da un'azione o da un'omissione di colui che potrebbe far valere l'annullabilità dell'atto.

Così si ha c. quando avvenga l'esecuzione volontaria dell'obbligo imposto dall'atto viziato; quando, cessato il vizio che cagionava l'annullabilità, si abbia conferma o ratifica da parte di colui nel cui interesse è stabilita l'annullabilità stessa; quando si compia ciò che l'atto viziato era destinato a provocare (comparizione in giudizio del citato malgrado la nullità della citazione); quando, infine, si lasci decorrere il tempo stabilito dalla legge per far valere l'annullabilità.

Controverso è se la c. abbia efficacia retroattiva; deve però ritenersi preferibile l'opinione di quegli scrittori i quali pongono in rilievo come, in genere, la validità dell'atto annullabile non sia sospesa fino alla c., bensì sia piena fin dal momento in cui l'atto fu posto, per quanto condizionata al non esercizio dell'azione di annullamento. La c. rimuove quindi solo la possibilità di distruggere gli effetti dell'atto.

Normalmente la c. è possibile soltanto per gli atti annullabili, ma può applicarsi anche ad atti nulli quando

la legge lo preveda espressamente (v. ITALIA). E la c. del matrimonio nel diritto canonico è un tipico esempio di c. di atto nullo.

BML: G. Pacchioni, Elementi di diritto civile, 2a ed., Torino 1921, p. 320 ssgg.; A. Macchia, La conferma dei negozi giuridici, in Rivista ital. per le scienze giuridiche, nuova serie, 4 (1929), pp. 125-48. 433-70 e 5 (1930), pp. 531-90; R. de Ruggiero, Istituzioni di diritto civile, 6a ed., Messina 1931, p. 294 ssgg.; F. Carneletti, Teoria generale del diritto, Roma 1940, p. 414 ssgg.

II. DEL MATRIMONIO

La c. del matrimonio è l'atto con il quale si rende valido un matrimonio invalido.

Può infatti accadere che un matrimonio appartenente valido sia di fatto nullo, o perché mancava la capacità nei contraenti, o perché non fu contratto con il necessario consenso, o perché fu celebrato senza la debita forma. Di fronte ad un siffatto matrimonio (poiché il diritto canonico non conosce la nozione di un matrimonio annullabile, ma solo ammette che questo possa essere esistente o inesistente) teoricamente quattro potrebbero essere i rimedi da adottarsi: 1) la coabitazione uti frater et soror; 2) la dissimulazione, lasciare cioè i coniugi nella loro buona fede; 3) la dichiarazione della nullità da parte del giudice competente; 4) la c. del matrimonio. Senonché la coabitazione uti frater et soror è rimedio del tutto peculiare, da adottarsi solo in casi che presentino eccezionali condizioni da parte dei due presunti coniugi, altrimenti produrrebbe per essi una situazione assai pericolosa e, comunque, come è ovvio, non può permettersi se al caso possano applicarsi altri rimedi; la dissimulazione presuppone anzitutto che la nullità non sia notoria, che entrambi i coniugi siano in buona fede (che cioè non abbiano dubbi sulla validità del loro matrimonio) nonché la prudente previsione che, se si desse loro la notizia della invalidità del matrimonio, questa potrebbe generare un male peggiore (p. es., rifiuto da parte di essi di convalidare il matrimonio, scandali ecc.); la dichiarazione di nullità può essere opportuna quando il matrimonio sia insanabile, oppure quando le parti siano inconciliabili, o se si verifichi pericolo di perversione per una parte, oppure gravi motivi inducano nella necessità di contrarre altro matrimonio. Cosicché, in molti casi, di fronte a un matrimonio nullo, la via ordinaria da seguirsi è la reinterazione del matrimonio che può avvenire in una delle due forme: o di c. semplice, o in quella sanatio in radice.

1. La c. semplice. — Parlando della prima forma, la c. semplice, deve dirsi che i medesimi elementi necessari per la celebrazione del matrimonio sono richiesti per la c. semplice, non essendo questa altro che una nuova celebrazione del matrimonio. Come dunque sono necessari, per la celebrazione di un valido matrimonio, l'idoneità delle persone, il debito consenso, e la manifestazione di questo nella forma voluta dalla legge, così tali elementi sono richiesti per la c. Il che praticamente si otterrà con il porre in essere, al momento della convalida, quell'elemento o quegli elementi che sono mancati alla celebrazione. E poiché il contratto matrimoniale diventa esistente solo al momento della c. — c. se i contraenti sono battezzati (si omette la questione relativa al caso di una parte battezzata e l'altra infedele) contemporaneamente si forma il Sacramento — così essi debbono essere (non per la validità, ma per conseguire tutti gli effetti del Sacramento) in stato di grazia al momento della c.

Bisogna distinguere, secondo che la nullità del matrimonio derivi da un impedimento dirimente, da un vizio di consenso, o da un vizio di forma.

a) Nel caso di matrimonio nullo per impedimento dirimente, la c. consta di un duplice atto: a) la rimozione dell'impedimento, b) la rinnovazione del consenso almeno da parte del coniuge conscio dell'impedimento (can. 1133 § 1).

Quanto alla rimozione dell'impedimento è ovvio osservare che, se si trattasse di un ostacolo insormontabile, ciò di un impedimento non dispensabile (impedimento di diritto divino) o dal quale la Chiesa, pur potendo, non dispensi (p. es., impedimento dell'Ordine sacro), non si potrebbe convalidare il matrimonio; se invece l'impedimento fosse cessato ex se, cioè, come si dice, ab intrinseco (o, se l'impedimento venisse rimesso dalle parti stesse, p. es., disparità di culto), nessun atto per rapporto dell'impedimento si richiederebbe da parte dell'autorità ecclesiastica poiché l'ostacolo non esisterebbe più; altrettanto si dice la sì l'impedimento fosse cessato per abrogazione della legge (come si è verificato, per qualche impedimento, quando entro in vigore il CIC); se poi l'impedimento dispensabile, al momento della c., fosse ancora sussistente, l'autorità competente interverrebbe concedendo la dispensa, con il che si raggiungerebbe la capacità delle persone al matrimonio.

Rimoso in tal modo l'impedimento, se il consenso posto antecedente dalle parti ancora perduri (il che sempre si presume, salvo il caso di provata revocazione, can. 1093), nulla si opporrebbe di per sé a che il matrimonio, fin dal momento della rimozione dell'impedimento, si avesse come vero e valido matrimonio. Senonché, per positiva disposizione, tale consenso posto dai coniugi quando sussistevano l'impedimento, quantunque sia naturalmente valido e perseverante, non ha alcuna efficacia giuridica ed il vincolo coniugale non sorge se non mediante un nuovo atto di volontà posto da tutti e due i coniugi, o almeno dalla parte ora conscia dell'impedimento, con il quale si intenda di nuovo consentire nel matrimonio sapendo della nullità del medesimo (can. 1133-34). Ma tanto la necessità di rinnovare il consenso, quanto la necessità della precisa scienza relativa alla nullità del matrimonio, essendo elementi richiesti per sola legge canonica (così dichiara il CIC al can. 1133 § 2 risolvendo una questione prima disputata), non può applicarsi al matrimonio contratto dai non battezzati, il quale, dal momento della cessazione o rimozione dell'impedimento, cioè della causa della invalidità, dovrà ritenersi valido senza alcun bisogno di rinnovazione del consenso, salvo, ben s'intende, diversa disposizione del legislatore civile.

Quanto poi alla forma nella quale deve farsi la rinnovazione del consenso, altro è il modo di procedere se l'impedimento rimosso era pubblico (sia per natura sua, sia perché noto almeno a due persone che potessero far prova in foro esterno), altro se era occulto (noto ai soli coniugi, o al massimo al confessore e ad unico teste).

Nel primo caso, risultando pubblicamente l'invalidità del matrimonio, è logico che il consenso debba rinnovarsi da entrambe le parti, nella forma stabilita per la celebrazione del matrimonio (can. 1133 § 1), vale a dire pubblicamente davanti al parroco e testi; pure ammetteodosi una forma meno solenne quando si trattasse di casi straordinari (can. 1093) o di contraenti che non sono soggetti alla legge ecclesiastica sulla forma del matrimonio (can. 1099).

Nel secondo caso, se l'impedimento era occulto, ma noto alle parti, essendo il matrimonio ritenuto valido dagli estranei, sarà sufficiente che il consenso venga rinnovato da entrambe le parti, anche in forma del tutto privata e segreta (can. 1133 § 2); se poi era occulto e noto ad una sola parte, sarà sufficiente che la parte consapevole dell'impedimento rinnovi il consenso privatim et secreto senza bisogno di avvertire l'altra parte, purché questa, però, perseveri nel consenso a suo tempo dato (can. 1133 § 3).

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b) Se il matrimonio è nullo per mancanza o vizio di consenso è necessario: a) che cessi la causa che ha generato il difetto di consenso (error, metus, ecc.); b) che le parti o la parte sappia che il matrimonio è nullo; c) che venga posto un consenso efficace.

Se il difetto di consenso è da ambe le parti, è necessario che entrambe prestino un vero consenso; se da una parte sola, è necessario che questa consenta, purché il consenso posto dalla comparte sia ancora sussistente (can. 1136 § 1).

Quanto poi al modo di prestare il consenso, il diritto canonico solo esige che costi della validità del matrimonio in foro esterno. Pertanto, se il vizio del consenso è stato solo interno, senza che appaia esteriormente, basta che il consenso sia rinnovato con atto puramente interno; e in tal caso, qualora il difetto di consenso si fosse verificato da una sola parte, non si richiede che all'altro contraente sia resa nota la nullità del matrimonio.

Se invece, il difetto di consenso risulti anche in foro esterno, dovrà esser manifestato un consenso valido in foro esterno: pertanto se il difetto fu esterno e pubblico si esige una nuova celebrazione in forma pubblica; se fu esterno ed occulto è sufficiente che il consenso sia manifestato in modo privato e segreto (can. 1136 §§ 1-2).

c) Nel caso di matrimonio nullo per difetto di forma (perché celebrato con totale difetto di forma, o con forma insufficiente), la c. si fa mediante una nuova celebrazione in forma legittima (can. 1137), pur essendo in facoltà dell'Ordinario - per giusta causa - di dispensare dalla forma pubblica e permettere al parroco di adottare una forma più riservata o meno solenne.

2. La sanatio in radice

Ricorrono dei casi nei quali ad un matrimonio nullo diventa impossibile l'applicazione della forma sin qui esposta, sia perché la parte o le parti ricuserebbero di prestare la necessaria cooperazione per la rinnovazione del consenso o della forma, sia perché si vorrebbe che gli effetti giuridici, invece di verificarsi dal momento della convalida, s'iniziasero in un periodo antecedente. In tale caso non rimane che applicare un mezzo del tutto straordinario, denominato sanatio in radice.

Per la storia di questo istituto, è da notarsi che, sebbene non possa dirsi quando i sommi pontefici abbiano incominciato a sanare in radice, tuttavia sono storicamente note le concessioni fatte da Bonifacio VIII per il matrimonio della regina Maria e di Sancio re di Castiglia quando questi era già morto, e di quello di Ildefonso re di Lusitania e della contessa di Polonia. La prima formazione dottrinale della sanatio fu fatta da Giovanni d'Andreo (m. nel 1308), ma gli elementi fondamentali sui quali essa si basa furono applicati da Clemente V (1305-1314) nella materia beneficiaria. Successivamente si hanno notizie, riferite da Benedetto XIV, di molte altre concessioni fatte da Gregorio XIII, Clemente IX e Clemente XII. L'applicazione della sanatio in prosieguo di tempo diventerà sempre più frequente e, non soltanto per matrimoni particolari, ma anche con provvedimenti collettivi per tutti i matrimoni di determinate diocesi o anche regioni, dati in occasione di pacificazioni religiose o di mutamenti di legislazione onde risolvere particolari situazioni: così sono celebri le sanzioni concesse da Giulio III (1554) per l'Inghilterra, da Clemente VIII (1595) per i Greci, da Pio VII (1801-1809) per la Francia, da Pio IX (1856) per l'Austria, da Leone XIII (1892) per i matrimoni celebrati dagli eretici senza osservare la forma stabilita dalla Chiesa, da Pio X (1906) per l'Impero germanico, poi estesa all'Ungheria (1909) e quindi a tutta la Chiesa (1912).

Il can. 1138 § 1 dichiara espressamente che la sanatio in radice consiste nella c. del matrimonio, la quale porta con sé: a) la dispensa o cessazione dell'impedimento che ha causato la nullità; b) la dis

spensa dall'obbligo di rinnovare il consenso; c) la retrotrattazione, per fatici, circa effectus canonicus, ad praeteritum; la quale ultima frase chiaramente esprime che sono solo gli effetti canonici che, come si dice, incominciano ex tunc (cioè vengono riferiti al tempo della celebrazione del matrimonio, come se questo fosse stato valido), mentre la esistenza del contratto matrimoniale, e, se si tratta di battezzati, del Sacramento, non può incominciare che ex tunc, cioè dalla convalida stessa, in quanto in questa materia nessuna fictio iuris potrebbe configurarsi (can. 1138 § 2); talvolta però la retroattività degli effetti viene limitata ad un tempo intermedio, anziché fatta risalire al momento della celebrazione.

Il fondamento giuridico della sanatio in radice è il seguente. Se una legge vieta il matrimonio a pena di nullità, quel consenso delle parti che, di per sé naturalmente efficace, farebbe sorgere il vincolo matrimoniale, precisamente a causa di tale divieto diventa giuridicamente inefficace. Ma un siffatto divieto può essere rimosso dallo stesso legislatore, trattandosi di una norma puramente umana: il che avviene precisamente con la dispensa dall'impedimento. E fatto ciò, atteso il solo diritto naturale, quel consenso naturalmente efficace posto dai contraenti diventerebbe generativo di vincolo matrimoniale se, come più sopra si è detto, una legge canonica non esigesse la rinnovazione del consenso. Ora, con la sanatio in radice il legislatore deroga a tutte le norme della legge canonica ed allora nulla si oppone a che un consenso naturalmente valido espliciti tutta la sua efficacia. Per tal modo la Chiesa, giuridicamente, considera il matrimonio valido ex tunc, a tutti gli effetti canonici: cioè, in essere intervenuta la dispensa fin dal tempo della celebrazione e, per conseguenza, tale matrimonio viene considerato come se fosse stato validamente celebrato fin dal momento della prestazione del consenso e come se non fosse esistito alcun impedimento. Pertanto sono considerati come abrogati, per il passato, tutti gli effetti della legge irritante.

Che se poi la causa della nullità del matrimonio cessasse ex se, nella sanatio in radice si avrebbe un'altra finzione di diritto, in quanto essa retrotrarrebbe la rimozione di tale causa fino al tempo della celebrazione, riportando a quella data tutti gli effetti giuridici. Dai quali elementi ben si vede come la sanatio in radice differisce dalla semplice convalida. Questa ha conseguenze solo per il futuro, non produce effetti quanto alla legittimità della prole nata precedentemente (ma può produrre solo la legittimazione di essa), richiede la cooperazione dei coniugi per rinnovare il consenso e per la celebrazione nella debita forma; quella invece risale al momento della celebrazione del matrimonio, i figli nati si hanno come procreati durante matrimonio valido, non richiede alcuna cooperazione da parte dei contraenti in quanto ritiene valido il consenso antecedentemente manifestato e il tutto si produce per mezzo di un solo atto di dispensa dell'autorità competente.

Se tutti gli elementi, di cui si è detto, compresi nel can. 1138 § 1, sono intervenuti alla sanatio di un dato matrimonio, la dottrina usa dire che si tratta di sanatio perfecta, mentre quando non vi concorrano tutti gli anzidetti elementi (p. es., se si retrotrasse la dispensa dell'impedimento non al momento della celebrazione, ma ad una data successiva, oppure se una parte fosse disposta a rinnovare il consenso) si parla di sanatio imperfecta.

Le condizioni essenziali perché la sanatio in radice possa applicarsi sono le seguenti: a) che il matrimonio sia invalido per un impedimento di diritto canonico, dal quale la S. Sede dispensi, o per difetto di forma. Se infatti si trattasse di un impedimento di diritto divino la Chiesa non potrebbe dispensare; e se tale impedimento, in un periodo successivo alla celebrazione, fosse venuto meno, la Chiesa, pure potendo, non suole, neppure da tale momento, concedere la sanazione in radice (can. 1139

§ 2); b) che il consenso posto alla celebrazione sia un consenso naturale valido e soltanto giuridicamente inefficace per l'ostacolo proveniente dall'impedimento canonico o dal difetto di forma (can. 1139 § 1). Questa è realmente la radice che viene sanata: se essa fosse insussistente non potrebbero parlare di sanatio. Si esige, in altre parole, che il consenso sia stato veramente maritale da parte di entrambi i coniugi (se una parte non avesse posto un tale consenso non si potrebbe sanare in radice perché il consenso delle parti non può essere in alcun modo supplito), il che può benissimo verificarsi anche se i contraenti avessero conosciuto l'esistenza dell'impedimento e quindi la invalidità del matrimonio al tempo della celebrazione. Che se alla celebrazione mancò il consenso, ma in tempo successivo questo sia stato posto - è infatti possibile che ad un legame fornicario o concubinario si sia successivamente innescata una volontà matrimoniale attraverso ad uno scambio di consenso privato - la sanatio potrebbe applicarsi dal momento della verificazione del consenso (can. 1140 § 2); y) si richiede ancora che il consenso perseveri, cioè persista al tempo della sanatio, il che si presume sempre quando antecedente sia stato posto (can. 1093); anzi non si presume revocato ancorché i coniugi vivano in disaccordo, o fossero pronti a separarsi o a chiedere la nullità del matrimonio (la volontà interpretativa è, infatti, irrilevante) o anche di fatto o per sentenza avessero ottenuto la separazione legale.

Come si vede dal complesso delle condizioni richieste perché si proceda alla sanatio, non è necessario che si abbia la specie vel figura matrimonii, come parrebbe potersi ricavare dalla stessa dizione del can. 1139 § 1: Quodlibet matrimonium; quindi anche nel matrimonio civile si presume l'esistenza del consenso maritale; anzi potrebbe dirsi che anche una semplice convivientia more uxorio potrebbe far presumere un sufficiente consenso maritale in quei paesi dove, secondo la legge civile ed il costume, non fosse necessaria una data forma per il matrimonio; b) finalmente, poiché trattasi di dispensa così grave nella legge universale, è richiesta una giusta causa: tale causa generalmente nasce dalla situazione dei coniugi e dal fatto che non è possibile o non è conveniente applicare la semplice c.; p. es., se una parte non potesse essere ammonita circa l'invalidità del suo matrimonio, o se si rifiuti di rinnovare il consenso, o se la nullità fosse stata prodotta per colpa o trascuratezza del parroco o dell'Ordinario.

Tra i requisiti occorrenti per la sanatio non c'è quello della volontà, né quello della scienza delle parti (can. 1138 § 3). E tale principio riceve giustificazione dal fatto che la dispensa non è altro che una relataio legis, la quale può benissimo esser data dal legislatore senza il consenso del soggetto, anzi contro la volontà delle parti (p. es., nelle sanazioni in globo).

È anche possibile che nessuno dei due coniugi venga informato dell'avvenuta sanatio: p. es., nel caso che i coniugi non sapessero della nullità, o se dalla rivelazione si temesse danno o scandalo: che anzi potrebbe pure applicarsi per il caso in cui una delle parti fosse premorta o ancora quando entrambe le parti fossero defunte, quanto agli effetti giuridici (ma in tal caso non si parlerebbe propriamente di sanatio) e sarebbe pure possibile quando uno dei coniugi fosse divenuto infermo di mente.

L'autorità competente a concedere la sanatio è la S. Sede (can. 1141). Che il sommo pontefice abbia tale potestà discende dal fatto che, sia le due dispense contenute nella sanatio, sia la retroattività quanto agli effetti, non sono altro che deroghe a leggi pu

ramente ecclesiastiche; che poi sia riservata al sommo pontefice è conseguenza della dispensa, che riguarda leggi universali della Chiesa. In via ordinaria il papa nel sanare in radice si vale della S. Penitenzieria per il foro interno; per il foro esterno della S. Congregazione del S. Uffizio quando trattasi di caso in cui ricorra l'impedimento di disparità di culto o una parte sia acattolica; della S. Congregazione Orientale se una o entrambe le parti sono orientali, della S. Congregazione de Propaganda fide se le parti risiedessero in territorio a questa soggetto, in ogni altro caso della S. Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti. Naturalmente essendo una facoltà spettante alla S. Sede gli Ordinari e altri soggetti possono esserne investiti ex delegatione.

Si disputa in dottrina se, in caso di urgente necessità, l'Ordinario possa concedere la sanatio anche senza espressa delega della S. Sede. Alcuni autori, ritenendo che in tale caso si abbia un conflitto tra il diritto divino e il diritto canonico, stanno per l'affermativa. Ma, a parte considerazioni generali, sembra che il chiaro disposto del can. 1141 nella sua energia dizione e concedi unice potestà ab Apostolica Sede imponga la negativa togliendo, nella sua particolare determinazione, ogni forza all'argomento contrario che farebbe appello alla generale concessione del can. 81.

Bibl.: Oltre ai consueti trattati dei canonisti sul matrimonio per i quali si rimanda alla bibliografia della voce MATRIMONIO cf. G. H. Brennan, The simple convalidation of marriage, Washington 1937; G. Tallarico, De matrimonii convalidatione, Roma 1938; R. J. Harrigan, The radical sanatio of invalid marriage, Washington 1938; P. Cipriotti, De sanatio in radice, in Apollinaris, 11 (1938), p. 284 sqq.; id., De dispensatione super rato non consummata, ibid., p. 291 sqq.; F. Kirchner, Die einfache Ehekonvalida- tion, Roma 1941. Per quanto si riferisce a particolari quesiti nel campo della teologia morale particolarmente cf. I. D'Annibale, Summula theologiae moralis, III, Roma 1889, § 484; B. M. Merkelbach, Summa theologiae moralis, IV, ivi 1943, p. 931 sqq. Per una specifica bibliografia concernente articoli e studi comparsi in varie riviste cf. Apollinaris, 14 (1941), pp. 291-92. Giacomo Violardo

III. Obblighi morali.

I. Obblighi del confessore e del parroco

La dissoluzione di unioni coniugali, anche se radicalmente viziate, non avviene senza grandi inconvenienti. Ad evitare i quali i pastori ed i direttori di anime devono fare il possibile per giungere alla c. dei matrimoni sotto la forma, secondo i casi, o di c. semplice o di sanazione in radice: il parroco è a ciò tenuto da un dovere di ufficio, il confessore da un dovere di carità.

3. Obblighi dei coniugi

E i coniugi sono tenuti a convalidare il loro matrimonio? Occorre vedere innanzi tutto se la nullità del matrimonio è imputabile ad ambedue i coniugi, ad uno soltanto o a nessuno dei due. Se la responsabilità è comune o non esiste, esiste solo un obbligo di carità nei coniugi, di uno verso l'altro, a rimediare con la c.; ma poiché la carità non obbliga con grave incommodo, quest'obbligo può facilmente venire a cadere.

Se invece la responsabilità è di uno solo o perché ha simulato e perché ha indotto con timore l'altra parte al matrimonio o per qualsiasi altra ragione, non v'è dubbio che egli sia tenuto per giustizia a convalidare il matrimonio, qualora dalla sua dissoluzione provengano all'altra parte danni irrimediabili. Se invece la riparazione dell'ingiuria può avvenire in altro modo; secondo alcuni il pseudo-coniuge colpevole sarebbe ugualmente tenuto alla c., poiché le legge presta i suoi favori a chi ha subito l'ingiuria, non a chi la compie, secondo altri no, perché l'obbligo di riparazione scaturisce tutto dall'ingiuria fatta che in ipotesi può essere altrimenti riparata, anche fuori del matrimonio.

Il D'Annibale si associa ai primi, se il matrimonio è già stato consumato, ai secondi nell'ipotesi contraria (I. D'Annibale, *Summula theologiae moralis*, 5a ed., III, Roma 1908, p. 414, n. 486).

Nel periodo che va dalla constatazione dell'invalidità del proprio matrimonio fino alla c., i presunti coniugi si trovano nella condizione di persone non sposate e da questa considerazione vanno tratte tutte le norme per regolare la loro vita nel periodo di passaggio.

a) Se il matrimonio è certamente invalido ed ambedue i presunti coniugi conoscono la nullità, devono astenersi dagli atti matrimoniali. Se uno soltanto di loro ne è edotto, deve avvertire l'altra parte, e se per qualsiasi ragione non lo può fare, deve cercare un pretesto per astenersi dagli atti coniugali. Tuttavia se la donna venisse forzata a questi atti sotto gravi minacce, potrebbe mantenersi in atteggiamento passivo, purché non vi sia pericolo di consenso.

Anzi, se il matrimonio fosse nullo per qualche impedimento di diritto ecclesiastico, alcuni autori dicono che in questo caso di gravissimo incomodo l'impedimento cesserebbe in base al noto principio lex ecclesiastica non obligat cum gravi incommodo, e così il matrimonio stesso sarebbe senz'altro convalidato (cf. A. Lehmkuhl, *Theologia moralis*, 2a ed., Friburgo 1910, n. 1053).

b) Se il matrimonio è dubitamente valido, occorre distinguere: a) Se il dubbio è negativo, non va preso in considerazione; se è positivo e fondato, occorre un'indagine per scoprire la verità. Durante l'indagine, se tutti e due sono incerti, devono astenersi dagli atti propri del matrimonio, per non esporsi a pericolo di fornicazione; se è uno solo che dubita, egli può solamente prestarsi passivamente agli atti, ma non può prendere l'iniziativa; b) Se, espletata l'indagine, rimane il dubbio, il matrimonio è da ritenersi valido anche in foro interno per il noto principio del favor matrimonii (can. 1014): conseguentemente non occorre ricorrere alla c. e gli atti matrimoniali diventano leciti.

Nel momento della c. del matrimonio, i coniugi devono essere in stato di grazia, perché allora l'unione diventa vero matrimonio, e perciò, trattandosi di fedeli, vero Sacramento.

BIBL.: È la stessa sopra riportata o nel corpo dell'articolo. In particolare, cf.: G. Kiselstein, *La revalidazione dei mariages*, in *Revue ecclés. de Liège*, 13 (1921-22), pp. 69-83; J. Haring, *Eine interessante Enseñanza*, in *Theological-praetische Quaderni*, 93 (1940), p. 145; B. Timlin, *Convalidation of an invalid marriage*, in *The Homiletic and Pastoral Review*, 41 (1941), pp. 621-86; J. Sanchez Santos, *De sanatione in radice*, in *Christus*, 11 (1946), pp. 219-21; L. Bender, *Convalidation du mariage*, in *DDC*, IV, coll. 541-51; F. M. Cappello, *De matrimonio*, 5a ed., Torino 1947, p. 812, n. 808; p. 842, n. 842.