CONVENTO

CONVENTO. - Denominazione usata spesso, in senso volgare ed improprio, per significare in genere una casa religiosa (v. CASA RELIGIOSA). In senso stretto e specifico indica la casa o comunità religiosa di un Ordine regolare, ossia di una religione a voti solenni, non monacale. Si riferisce in modo speciale alle case o comunità religiose degli Ordini mendicanti.

In origine il termine fu usato nel senso di adunanza (conventus) di monaci. Passò quindi ad indicare, nelle fonti canoniche, tanto il collegio dei religiosi costituiti in corpo morale (c. 2, X, 3, 10; c. 6, X, 3, 35; c. 6, III, 14, in VI; c. 1, III, 10, in Clem., ecc.), quanto, più tardi, il luogo o edificio (Conventualis locus) destinato ad abitazione dei medesimi (c. 2, X, 3, 35; c. unic., V, 6, in VI; c. 3, V, 8, in Clem., ecc.).

Passa talvolta come sinonimo di monastero e di cenobio, dai quali però differisce in quanto questi termini corrispondono più propriamente a case o comunità di monaci e di monache.

Il c., così concepito, è sempre domus formata, ma non sempre viceversa. Oltre il concetto di domus formata, infatti, il c., per essere strettamente tale, esige in più l'erezione canonica specifica al riguardo e il pieno vigore, in atto, della regolare osservanza, segnatamente dell'ufficio corale, e della vita comune: requisiti, che possono anche non sussistere in una comunità anche se d'altronde, per il numero dei componenti, risulti domus formata. Tale è il concetto che, fino dagli antichi statuti monacali (p. es., quelli dei Clunianensi) attraverso specialmente la legislazione degli Ordini mendicanti, ha caratterizzato il termine di conventus o conventualis locus.

Quanto alla personalità giuridica, di cui gode ogni c. canonicamente eretto (can. 556 § 1), si disputa se si tratti di personalità morale collegiale (corporazione) o non collegiale (fondazione): forse è da riconoscere nel caso una personalità mista o complessa, dato che la comunità dei religiosi costituisce persona morale collegiale a sé, potendo sussistere al di fuori e indipendentemente dalla summa bonorum.

BIBL.: C. D. Du Cange, s. V. in Glossarium mediae et infimae latinitatis, II (1937), p. 582; R. Molitor, Religiosi iuris capita selecta, Ratisbona 1900, n. 131 sgg. p. 229 sgg.; L. M. Simeone, De condicione iuridica parvorum domorum religiosorum, Padova 1942, p. 50 sgg. e passim. Zaccaria da San Mauro
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“CONVENTO.” Enciclopedia Cattolica, vol. IV (1950), p. 288. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/convento.