CASA RELIGIOSA. - La parte più piccola di un Ordine, Congregazione e società religiosa, che sussiste come comunità, nel diritto canonico comunemente si chiama c. r. (CIC, can. 488, n. 5). Altre denominazioni più comuni di tale comunità sono: monastero (generalmente c. r. di monaci o di monache), convento (specialmente presso gli Ordini mendicanti), cenobio, ed altri nomi, propri a ciascuna Religione.
Le costituzioni proprie di ciascuna Religione determinano a quali organi del regime interno (Capitoli, superiori), spetti l'erezione di una nuova c. r.; questi organi però, per tale erezione, devono avere sempre la licenza dell'Ordinario del luogo, e in determinati casi inoltre anche il beneplacito della S. Sede. Parimenti per la soppressione di una c. r. si richiede il consenso rispettivamente dell'Ordinario del luogo o della S. Sede (can. 495-98).
Giuridicamente si sogliono distingere le c. r. in forma "che" e in forma "che" si abbia una c. r. formata è necessario che sia composta stabilmente di almeno 6 religiosi, dei quali almeno 4 siano sacerdoti se trattasi di religione clericale (can. 488, n. 5). Anche le case non formate sono vere c. r. e vere comunità con il proprio superiore, ma in alcune cose non hanno la medesima posizione giuridica delle case formate.
Le c. r. per il diritto canonico comune, sono persone giuridiche (cf. can. 536 § 1), e più rettamente si possono considerare come associazioni, sebbene da taluni siano considerate come fondazioni. Esse hanno anche capacità di acquistare e possedere beni, salvo e nei limiti in cui le regole o le costruzioni non dispongano diversamente (can. 531).
Alla c. r. presiede il superiore locale, chiamato diversamente secondo le diverse Religioni: superiore, priore, abate, guardiano, rettore, ecc. Nel governo della casa è coadiuvato dal suo Consiglio, del cui consenso, o almeno pare, ha bisogno nelle cose di maggiore importanza.
Adolfo Ledwoloz