CAUSA GIUSTA. - È quel motivo ragionevole e proporzionato che determina l'autorità ecclesiastica a prendere qualche provvedimento e segnatamente a concedere qualche dispensa o deroga dalle leggi canoniche. È detta anche causa canonica.
Il CIC richiede in particolare l'esistenza di una causa canonica 1) perché si possa procedere dall'Ordinarie alla escardinazione od alla incardinazione in diocesi di un chierico (cann. 116-17); questa causa è nel caso «la necessità o l'utilità della diocesi»; 2) per trasferire, trasformare, erigere nuove parrocchie: la causa richiesta è la «necessità o evidente utilità della Chiesa» (cann. 1423, § 1). Nel caso invece di divisione o dismembrazione di parrocchia la causa canonica unica per cui l'Ordinarie può addivenirvi è «se sia grande la difficoltà di accedere alla chiesa parrocchiale o se sia eccessiva la moltitudine di parrocchiani al cui bene spirituale non si possa provvedere con l'assegnare al parroco l'aiuto di vicari cooperatori» (cann. 1427, § 2); 3) per alienare beni ecclesiastici mobili o immobili, la c. g. è «l'urgente necessità o l'evidente utilità della Chiesa, ovvero la pietà» (cann. 1530, § 1, n. 2); 4) per rimuovere con processo sommario un parroco il cui ministero, anche senza sua colpa, è divenuto nocivo od inutile: il can. 2147, § 2 descrive minutamente quali possono essere queste cause; 5) per trasferire un parroco da una ad altra parrocchia: la c. g., nel caso, è «l'esigenza del bene delle anime» (cann. 2162); 6) per infliggere la sospensione «ex informa conscienza» (cann. 2191).
Se qualcuno dei provvedimenti su elencati venisse adottato senza una g. c., diverrebbe perciò stesso non già invalido ma, a seconda dei casi, o illecito o impugnabile con ricorso alla S. Sede.
Per la causa nei rescritti e nelle dispense, V. RESCRITTO; DISPENSA. Per la c. g. necessaria per la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, V. MATRIMONIO.