CASO FORTUITO

muni, da valutarsi in concreto, l'effetto segue imprevisto e perciò involontario, siamo ancora nel c. f.
Si può qui parlare di imputabilità morale o di responsabilità giuridica?
Occorre innanzi tutto distinguere tra ordine morale ed ordine giuridico.
Nel primo l'effetto delle nostre azioni ed omissioni non è imputabile, quando l'agente non abbia previsto di fatto l'effetto, nemmeno in confuso; nel secondo, cioè nell'ordine giuridico, spesso si imputa l'effetto, quando si poteva (o si doveva) prevedere, sebbene non sia stato in alcun modo previsto. Ma anche qui esiste una profonda nota differenziale secondo che si tratti di c. f. in materia di obbligazioni o in materia di reati.
In materia di obbligazioni, è principio generale (con poche eccezioni), che, se per c. f. è stato impossibile al debitore eseguire esattamente la prestazione dovuta, egli non è tenuto a risarcire il danno derivante dall'inadempimento o dal ritardo (cf. art. 1218 del Cod. civ.); anzi, se il c. f. rende impossibile, in tutto o in parte, la prestazione, l'obbligazione si estingue corrispondentemente (artt. 1256-59). Norme speciali sono dettate per l'ipotesi in cui l'impossibilità per c. f. sorga quando già il debitore sia in mora (art. 1221), e per qualche altra ipotesi particolare (cf. artt. 1780, 1784, 1805, 1806, 2037 del Cod. civ., art. 402 del Cod. della navigazione, ecc.). È poi da notare che il debitore deve risarcire il danno derivante da c. f., quando ha assunto espressamente tale obbligo (casi particolari: artt. 1637 e 1648 Cod. civ.), che vale anche in coscienza.
Analogamente se un fatto, pur obbiettivamente illecito, è stato commesso per c. f., cioè senza né dolo né colpa, l'autore di esso non ha l'obbligo di risarcire il danno che il fatto stesso ha cagionato ad altri (cf. art. 2043 del Cod. civ.): ma qui le eccezioni sono più numerose, perché la legge positiva (che, se è giusta, obbliga anche in coscienza) spesso pone a carico di una persona, indipendentemente dalla sua colpa, il danno cagionato da coloro sui quali quella esercita qualche autorità, o dalle cose di cui può disporre.
Un esempio particolare di responsabilità nonostante il c. f. si ha nel diritto canonico per il sacerdote che ha obblighi di Messe «ex stipendio», anche se questo sia perito in tutto o in parte senza colpa di lui (can. 829), per il principio che «res pexit domino». È ciò vale anche in coscienza.
È dubbio se si versi in materia di c. f. o invece di colpa, quando il c. f. deriva a sua volta da un'attività dolosa o colposa (casus dolo seu culpa determinatus); ma comunemente questa ipotesi è equiparata a quella di colpa, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge.
Nel diritto penale il c. f. esercita anche la sua efficacia come causa eliminatrice dell'elemento psichico del reato.
Il diritto canonico, come le legislazioni vigenti (cf. Cod. pen. it., art. 45), esime dalla pena i fatti delitti o commessi per c. f. (can. 2203 § 2). La ragione è semplice: «nulla poena sine culpa».
E non ha più ragione di essere l'antica distinzione tra versamenti in re licita vel illicita», a cui si attengono per molto tempo i canonisti e moralisti, se non per una presunzione di prevedibilità in mano del giudice.
Se il c. f. deriva da un'azione colposa è imputabile l'azione colposa in sé e per sé, non giammai l'imprevisto che può seguirne. Ugualmente non è imputabile l'imprevisto che in un'azione, sia pure delittuosa, avviene al di là della estensione della colpa o del dolo. Così è nel foro esterno ed anche nel foro interno, se trattasi veramente di involontario in sé ed in causa, o anche di volontario in causa, ma senza la previsione dell'effetto. Ma nel foro interno può esistere colpa morale, anche se l'agente, pur non prevedendo l'effetto, lo aveva nel desiderio, o, avvenuto, lo approvò; benché in tal caso il peccato rimanga interno (affectus non effectus) e l'effetto debba dirsi nel primo caso voluto, ma non volontario.
D'altra parte può anche darsi che l'agente non riesca a provare il fortuito in foro esterno, per cui resta passibile di pena, mentre in foro interno è immune da colpa.

Bibl.: F. Longo, Del c. f. e del rischio e pericolo in materia di obbligazioni, Torino 1894; N. Coviello, Del c. f., Lanciano 1895; V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, II. Torino 1933, pp. 1-17 e passim; F. Antolisei, Il rapporto di causalità nel diritto penale, Padova 1934; A. Santoro, Il c. f. nel diritto penale, Milano 1937; F. Roberti, De delicti et poenis, I, parte I, Roma s. d., pp. 95-97; A. Vermeersch, Theologia moralis, 3a ed., 1937, pp. 448, 453, 535, 652; H. et L. Mazeaud, Trattato di teorie e pratiche di la responsabilità civile, II, Parigi 1939, pp. 513-75; F. Carneletti, Teoria generale del diritto, 2a ed., Roma 1946, pp. 207, 228-29, 242-43; A. De Cupis, Il danno, Milano 1946, specialmente pp. 61-83; L. Barassi, La teoria generale delle obbligazioni, 1946, pp. 1022-28.
Pietro Palazzini-Pio Cipriotti