CENSURA. - La parola c., da censore, magistrato romano incaricato di tenere aggiornati i censi dei cittadini, poi anche di invigilare sui costumi, di correggere e di punire, nel suo molteplice significato implica sempre un giudizio di biasimo e di repressione rispetto a qualche errore o disordine. Oggi si distinguono nettamente tre specie di c.: la c. preventiva sui libri, la c. dottrinale o teologica, la c. penale medicinale.
I. C. PREVENTIVA SUI LIBRI
I. Nozione. - La Chiesa cattolica ha fra i suoi doveri quello di preservare la fede cattolica dalla contaminazione dell'errore e di salvaguardare dalla corruzione la santità dei costumi. E poiché la cattiva stampa può recare gravissimi danni alla fede e al costume, l'autorità ecclesiastica deve esercitare un controllo sulla stampa, dal punto di vista religioso e morale. E questo controllo si esercita in due modi: l'uno preventivo, l'altro repressivo. Con la c. preventiva l'autorità ecclesiastica competente vuole impedire pubblicazioni spiritualmente e moralmente pericolose; con la condanna e la proibizione di cattivi libri già pubblicati essa cerca di togliere dalle mani dei fedeli quella stampa perniciososa, della quale non è riuscita con la c. preventiva ad evitare la pubblicazione. Perciò il CIC divide questa materia in due parti: de praestia librorum censura e de prohibittione librorum (cann. 1384-1405). Seguendo questa divisione, si tratterà qui solo della c. preventiva (v. INDICE DEI LIBRI PROIBITI, per quanto riguarda la c. repressiva).La c. ecclesiastica preventiva, o c. in senso stretto, è il giudizio della competente autorità ecclesiastica dichiarante che una determinata pubblicazione può, o non può, essere fatta senza pericolo della fede o dei buoni costumi. Questo giudizio, anche quand'è favorevole, non implica una positiva approvazione della dottrina contenuta in un libro, ma afferma soltanto che quel libro, almeno nelle presenti circostanze, è innocuo; perciò può accadere che un libro permesso in un luogo o in un dato tempo venga poi proibito altrove o in altri tempi e viceversa. Dalla c. va distinta la facoltà o permesso di pubblicazione, che generalmente segue la c., ma può separarsi da essa e riguarda direttamente, non il libro, ma la persona dell'autore o dell'editore di esso, ed è necessaria anche in casi nei quali la c. non è richiesta.
2. Cenne storico
La legislazione ecclesiastica sulla c. preventiva s'inizia con l'invenzione della stampa (per i manoscritti bastava la c. repressiva), prima con provvedimenti limitati ad alcune diocesi o territori, poi con disposizioni generali per tutto il mondo cattolico. Alessandro VI, venuto a conoscenza che specialmente nelle diocesi di Colonia, Magonza, Treviri, Magdeburgo si pubblicavano molti libri contrari alla dottrina cattolica, proibì, con la costituzione Inter multiplices (1 giugno 1501), a tutti i tipografi di quelle regioni di stampare libri, trattati, scritti di qualsiasi materia senza permesso speciale ed esplicito degli Ordinari locali, sotto pena della scomunica latae sententiae e di una multa. Pochi anni dopo, Leone X nel Concilio Lateranense V con la cost. Inter sollicitudines (4 maggio 1515) emanò la prima legge generale della c. preventiva, prescrivendo che nessuno osasse stampare libri o scritti di qualsiasi genere, se prima non esaminati e approvati, per Roma, dal vicario generale di S. Santità e dal maestro del S. Palazzo Apostolico, e per le altre diocesi dai rispettivi vescovi. Le sanzioni erano: la scomunica latae sententiae, un'ammenda di 100 ducati, la sospensione per un anno dell'esercizio tipografico e il sequestro dell'opera stampata, che doveva essere bruciata pubblicamente. Le prescrizioni di Leone X furono confermate, con le stesse pene, dalle regole dell'Indice del Concilio Tridentino (regola X) promulgate da Pio IV con la cost. Dominici gregis (24 marzo 1564). Alla citata regola X del Concilio Tridentino furono poi aggiunte: la Instructio di Clemente VIII, premessa alla edizione del suo Indice dei libri proibiti (1596), e le Observaciones di Alessandro VII, promulgate con il suo Indice (1663). Sapienti norme direttive per i sensori ecclesiastici furono emanate da Benedetto XIV con la cost. Sollicita ac provida (9 luglio 1753). Pio IX, considerato che con il moltiplicarsi delle opere stampate non era più possibile ai sensori ecclesiastici di seguire ed esaminare tutto ciò che veniva pubblicato, e tenuto conto delle mutate condizioni dei tempi nei riguardi della disciplina ecclesiastica, portò molti temperamenti alla suaaccenata regola X del Concilio Tridentino: con enciclica del 2 giugno 1848 all'episcopato degli Stati pontifici restrinse, per i sudditi di questi Stati, l'obbligo della c. preventiva ai libri e periodici di argomento religioso e morale; e con la cost. Apostolicae Sedis (12 ott. 1869) mitigò per tutta la Chiesa le pene spirituali contro i trasgressori della legge. Le pene temporali restarono praticamente abrogate con il venire meno dell'appoggio del braccio secolare. Leone XIII con la cost. Officiorum ac numerum (25 genn. 1897) riformò interamente per tutta la Chiesa la legislazione precedente in materia di c. preventiva e repressiva, conservando solo in vigore la predetta cost. Sollicita ac provida di Benedetto XIV. E la costituzione di Leone XIII fu sostanzialmente riprodotta dal nuovo CIC.3. Oggetto della c. preventiva
Secondo il vigente Codice (cann. 1385, 1387-92) sono soggette alla c. ecclesiastica preventiva le seguenti pubblicazioni: 1. i libri della S. Scrittura o le note e i commenti sui medesimi; 2. a) i libri che trattano di S. Scrittura, di sacra teologia, di storia ecclesiastica, di diritto canonico, di teologia naturale, di etica e di altre simili discipline religiose e morali; b) i libri e gli opuscoli di preghiere, di devozione o di dottrina e insegnamento religioso, morale, ascetico, mistico e altri simili, anche se appaiono diretti a fomentare la pietà; c) in generale gli scritti contenenti qualsiasi cosa che interessi in modo particolare la religione e l'onestà dei costumi; 3. le sacre immagini, comunque siano da stamparsi, tanto se abbiano aggiunte preghiere, come se vengano impresse senza di queste; 4. tutto ciò che in qualsiasi modo appartiene ai processi di beatificazione e canonizzazione dei servi di Dio, quando questi processi sono pendenti presso laS. Congregazione dei Riti; 5. tutti i libri, sommari, opuscoli, foglietti ecc. di indulgenze, contenenti le concessioni delle medesime; 6. le collezioni dei decreti delle S. Congregazioni romane; 7. i libri liturgici e le loro parti e le litanie approvate dalla S. Sede; 8. le versioni e le nuove edizioni di un'opera già approvata. Però gli estratti da periodici, editi separatamente, non sono considerati nuove edizioni e quindi non hanno bisogno di una nuova approvazione.
Prima del nuovo CIC, alcuni canonisti escludevano dalla c. preventiva le riviste e i giornali, perché la legge sembrava loro limitata ai soli libri. Ma ora il can. 1384 § 2 dispone esplicitamente che quanto è prescritto per i libri va esteso anche ai giornali, ai periodici e a qualsiasi altra pubblicazione, quando non consti diversamente dalla natura stessa della cosa o dal contesto della legge. Naturalmente la stampa quotidiana e periodica è soggetta alla c. preventiva solo quando ha come oggetto principale materie religiose e morali, teoriche o pratiche, oppure se contiene qualche cosa che interessa in modo speciale la religione e l'onestà dei costumi, o in se stessa o per particolari circostanze contingenti; ad es., se riferisce nuove rivelazioni private, se racconta fatti prodigiosi o grazie celesti ricevute (cf. decr. S. C. Conc. 7 giugno 1932), se propone una nuova forma di culto (cf. decr. S. Uff. 26 maggio 1937 e 17 apr. 1942) ecc.
Il Codice non si occupa dei manoscritti, in quanto la ragione d'essere della c. preventiva è la pubblicazione, cioè la diffusione tra il pubblico di un libro, mentre un manoscritto non suole essere di fatto molto divulgato. Però il termine « scriptis » del can. 1384 § 2 può applicarsi alle opere manoscritte come alle opere stampate. Comunque, considerando lo scopo della legge, si deve dedurre che anche un manoscritto cade sotto la c. quando, in qualsiasi modo riprodotto, è destinato al pubblico, offerto in vendita a tutti, perché in tal caso diventa anch'esso edito.
Quale sia l'autorità competente per la c. preventiva, in che modo essa venga esercitata, in che modo sia disciplinata la concessione della licentia edendi, v. IMPRIMATUR.
4. Gravità della legge e sanzioni vigenti
La legge della c. ecclesiastica preventiva obbliga tutti i fedeli, quindi anche i laici, e si estende all'editore di una pubblicazione che, dopo l'autore, ne ha la maggiore responsabilità. Non riguarda invece il tipografo, non incaricato né della vendita né della diffusione del libro. Naturalmente anch'egli ha una responsabilità morale nella pubblicazione di un cattivo libro, ma la legge positiva ecclesiastica contempla l'edizione, cioè la diffusione, non la stampa materiale del libro. L'obbligo morale di obbedire a questa legge è per sé grave, e in passato ebbe la sanzione di gravissime pene, come si è già detto. Secondo la disciplina vigente incorrono ipso facto la scomunica non riservata, autori e editori che senza il dovuto permesso fanno stampare i libri della S. Scrittura oppure note o commenti alla medesima. Per la scomunica agli editori di libri di apostati, eretici, scismatici, v. INDICE DEI LIBRI PROIBITI. Chi viola altre prescrizioni della c. ecclesiastica preventiva, cade sotto le disposizioni generali contro i trasgressori delle leggi canoniche, le quali autorizzano il vescovo diocesano a prendere i provvedimenti del caso, sino ad infliggere pene ecclesiastiche (cann. 2221, 2222). Giuseppe MontiII. C. DOTTRINALE O TEOLOGICA
Serve a qualificare una dottrina come errata, determinandone la natura e il grado di contrasto con la fede e con i costumi. Tale contrasto può essere più o meno gravee profondo, perciò il giudizio può essere espresso dalla competente autorità in varie maniere, donde la distinzione delle varie c., di cui si indicano solo le principali.
Una dottrina viene censurata come «eretica», se si oppone certamente e direttamente ad una verità rivelata e come tale dalla Chiesa definita e proposta alla fede dei suoi figli; viene censurata come «prossima all'eresia», se si oppone ad una verità unanimemente ritenuta nella Chiesa come rivelata, ma non ancora come tale definita; viene censurata come «erronea nella fede», se si oppone ad una conclusione teologica, cioè ad una verità conosciuta per illazione da due premesse, di cui l'una contiene una verità rivelata, l'altra una verità conosciuta naturalmente dalla ragione umana. «Erronea nella fede» si dice pure la dottrina che si oppone ad una verità comunemente ammessa dalla Chiesa, ma non definita, né prossimamente definibile come verità di fede.
Talora la c. non riguarda la sostanza della dottrina, ma piuttosto la forma infelice delle proposizioni che l'esprimono, in quanto possono essere interpretate in senso più o meno contrario alla fede e ai costumi. In tal caso le proposizioni vengono qualificate come «equivoche, ambigue, capziose, sospette, offensive delle pie orecchie» ecc.
Altre volte invece le proposizioni vanno soggette alla c. per gli effetti deleteri che la loro pubblicità potrebbe produrre tra i fedeli. Dette proposizioni vengono qualificate come «scandalose», «sciamatiche», «sediziose» a seconda che possono indurre al peccato, si oppongono all'unità della Chiesa tendendo ad allontanare gli stessi fedeli dalla legittima autorità, o sono tali da provocare disordini e sedizioni nel popolo. Le c. teologiche possono essere inflitte a ogni singola proposizione ovvero in globo, quando diverse c. vengano inflitte a più proposizioni insieme, senza specificare a quali di queste si riferiscano. In tal caso ciascuna delle c. emanate conviene a qualcuna delle proposizioni imputate e ciascuna di queste cade sotto qualcuna di quelle.
Inoltre le proposizioni possono essere censurate assolutamente ovvero nel senso voluto dal loro autore, intendendo per senso voluto dall'autore non quello che egli potrebbe avere nella sua mente, ma quello che appare oggettivamente dal significato ovvio e letterale delle prosizioni confermato dal contesto.
Autorità competente per emanare le c. è la Chiesa, in forza della missione ricevuta da Cristo di custodire e difendere le verità rivelate, e cioè il papa e con lui i concili ecumenici, nonché, in modo derivato, i concili particolari, i vescovi ed in genere tutti coloro che hanno giurisdizione nel foro esterno e nei limiti della loro giurisdizione. Le c. da essi emanate vengono dette «giudiziarie» o «autentiche». La Chiesa è infallibile quando di una dottrina emana, con la pienezza della sua autorità, la c. di eresia; e, secondo i teologi e canonisti più sicuri, anche quando emana la c. di erroneità. Negli altri casi si ritiene che essa intenda compiere un atto del suo magistero autentico per la difesa della verità. Anche i teologi privati possono giudicare della ortodossia o meno di una dottrina: sono note le c. emanate, un tempo, dalle facoltà teologiche delle Università di Lovanio, Parigi e Colonia contro gli errori di Lutero ed altri novatori. Esse però hanno un valore corrispondente alla competenza dei loro autori, e per distinguerle da quelle emanate dal magistero infallibile o autentico della Chiesa vengono chiamate «dottrinali» o «scientifiche». Innocenzo XI, nel 1679, limitò questo potere, stabilendo che nessuno abbia a censurare proposizioni o dottrine liberamente discusse tra i teologi.
BIBL.: sources
1904, p. 338 sgg.; Chr. Pesch, Praelectiones dogmaticae, I, ivi 1924, p. 392 sgg.; H. Dieckmann, De Ecclesia, II, ivi 1925, p. 201 sgg.; H. Quilliet, s. v. in DThC, II, col. 2101 sgg.
Egidio Caggiano
III. C. PENALE MEDICINALE
Nel sistema penale della Chiesa le c., o pene medicinali, occupano un posto di particolare importanza perché presentano alcuni caratteri del tutto speciali della pena ecclesiastica, e perché, in confronto delle pene vendicative (v.), sono di assai più frequente applicazione.1. Storia
La nozione di pena medicinale, quantunque adombrata negli Evangeli (Mt. 18, 17) ed in s. Paolo (I Cor. 5, 2; II Cor. 2, 7-8; 5, 6; II Tess. 2, 14), non si è affermata nella pratica dei primi secoli del cristianesimo. Conscia del potere suo originario coattivo, la Chiesa ha bensì dall'inizio (lo stesso apostolo Paolo Satanae tradidit [I Cor. 5, 2] l'incestuoso di Corinto: cf. s. Ambrogio, De poenit., I, cap. 13) fatto uso del diritto di punire i perturbatori dell'ordine sociale (specie per i delitti riferentisi alla fede e alle persone ecclesiastiche) non infliggendo unicamente pene vendicative.Nel sec. IV già si hanno accenni di alcune pene irrogate anzitutto a chierici e poi anche a laici usque ad emendationem, ed è un tale elemento che viene costituendo la vera pena medicinale, benché a quell'epoca ancora regnasse molta incertezza nel distinguere se la pena fosse medicinale o vendicativa. Bisogna arrivare fino al sec. XV per trovare la completa formulazione della dottrina sulla natura delle due qualità della pena.
La prima c. generale per tutta la Chiesa fu irrogata con il can. 24, Conc. Lat. III (a. 1179), alla quale molte altre fecero seguito. Dal sec. XIV s'incominciò a formare un elenco di scomuniche generali riservate al Romano Pontefice, che, ogni anno, nel Giovedì Santo, con la bolla In coena Domini solennemente veniva promulgato e doveva poi pubblicarsi in tutte le chiese cattedrali; ma per ragione d'ordine politico ciò non ovunque avveniva, e nella stessa Roma dall'a. 1779 si omise tale pubblicazione.
Con l'andare del tempo molte c. caddero in disuso, di molte si dubitava circa le loro esistenza e valore, finché Pio IX, con la cost. Apostolicae Sedis (v.) del 12 ott. 1869, derminò le c. in vigore e tale ordinamento ebbe applicazione fino al Codice. Il Codice vigente, ordinando tutto il diritto penale della Chiesa nel l. V, a tenore del c. 6 n. 5 abroga ogni diversa disposizione e non ammette altra fonte di diritto penale se non a norma del l. V.
2. Oggetto e soggetto
Il CIC al can. 2241 § 1 dà le nozioni essenziali della c., indicandone insieme il soggetto passivo: Censura est poena qua homo baptizatus, delinquens et contumax, quibusdam bonis spiritualibus vel spiritualibus adnexis privatur, donec a contumacia recedens, absolvatur. È dunque la c. anzitutto una pena (v.), e pertanto nella c. deve verificarsi quel concetto di pena dettato dal legislatore (privatio alicuius boni ad delinquentis correctionem et delicti punitionem: can. 2215), secondo il quale la pena non consiste nell'infliggere un male positivo, ma nel privare di un bene posseduto dal soggetto, al duplice fine di ristabilire l'ordine giuridico violato dal delitto e di emendare il delinquente.La dottrina non è concorde nel determinare quale dei due elementi della definizione (restaurativo ed emendativo) sia prevalente ed essenziale; tuttavia deve osservarsi che per ogni pena, quindi anche per le pene medicinali, vale la regola nulla poena sine delicto, e poiché la ragione formale per cui il legislatore si determina a costituire delitto specifiche forme di violazione di legge, non è il male che il delinquente fa a se stesso col commettere il delitto, bensì il danno che ne proviene alla società, così l'intrinseco fondamento di ogni pena non può essere altro che il ristabilimento dell'ordine giuridico leso dalla violazione della legge. Benché dunque la c. risponda a peculiari fini emendativi, tuttavia, poiché è pena, non può venir meno per essa l'anzidetto intrinseco fondamento di pena.
L'oggetto della privazione inflitta al delinquente, secondo il can. cit., è bonum spirituale vel spiritualibus adnexum. È ovvio che per bene spirituale non può qui intendersi altro che un bene dipendente dall'amministrazione della Chiesa, e che il fedele goda come membro della Chiesa, ad es., l'amministrazione e recezione dei Sacramenti, il sacrificio della Messa, gli uffici ecclesiastici, i benefici e il loro reddito, gli officia divina (can. 2256 § 1), la sepoltura ecclesiastica (can. 1203 sgg.), l'esercizio degli Ordini sacri, ecc.; non può invece intendersi un bene spirituale intrinseco, cioè inerente all'anima e non dipendente dalla volontà della Chiesa, come, ad es., il carattere sacramentale, la potestà di Ordine, la Grazia santificante, le virtù infuse, i beni che provengono dai singoli fedeli (come le orazioni private), in quanto, per ciò stesso che tali beni non soggiacciono direttamente alla giurisdizione ecclesiastica e riguardano rapporti diretti tra l'anima e Dio, non è in potestà della Chiesa di privarne i soggetti; mentre possono infliggersi c. che abbiano per oggetto beni annessi a cose spirituali.
Per ciò che riguarda il soggetto attivo delle pene medicinali, v. PENA: sarà qui sufficiente osservare che, oltre al legislatore supremo che statuisce la legge universale ovunque vigente (ma può dettare ancora leggi particolari per determinati territori) ed oltre ai legislatori particolari (sia singolari che collegiali: can. 2221), vi sono pure determinate autorità ecclesiastiche munite di potestà di foro esterno in forza della quale, data l'indole specialissima del sistema penale canonico (in specie delle c.), al fine di rimuovere sudditi dalla violazione della legge o di indurli alla desistenza dal delitto, possono imporre specifici precetti con annessa sanzione (can. 2220 § 1), la violazione dei quali importa l'irrogazione della pena sia per sentenza (ferendae sententiae) sia ipso facto (latae sententiae); tale nozione occorrerà tener presente quando in seguito si dovrà supporre l'elemento legale del delitto (che può essere la legge o il precetto con sanzione canonica) e particolarmente quando dovrà prendersi in considerazione la questione relativa alle pene riservate e non riservate, nonché la ammonizione canonica necessaria per la irrogazione delle c.
Quanto poi al soggetto passivo della c., come ogni atto di giurisdizione ecclesiastica non può esercitarsi che sopra i sudditi della Chiesa, così la c. non può colpire che i battezzati. Con il Battesimo infatti, mentre l'uomo diventa persona nella Chiesa (can. 87), acquista la capacità fondamentale a quei beni spirituali (che deve possedere al momento della c.) la privazione dei quali vien realizzata dalla c. Né cessano di essere sudditi della Chiesa gli apostati, gli eretici, gli scismatici, che anzi la loro defezione viene contemplata dal diritto canonico come delitto colpito da gravissime pene.
Pena ecclesiastica, la c. è però una pena sui generis, cioè è una pena medicinale, con il che si suol particolarmente mettere in evidenza il peculiare fine estrinseco di essa, cioè la correzione del delinquente. Per questo il can. cit. soggiunge donec a contumacia recedens absolvatur; indicando espressamente che il presupposto perché il soggetto possa essere colpito da c., è la contumacia, recedendo dalla quale egli ha diritto di essere assolto. Appunto per il fine emendativo e per la necessità della contumacia la c. non può applicarsi ad un delitto che sia già completamente esaurito anche nei suoi effetti, essendo invece necessario, per la punibilità, che il delitto abbia il tratto successivo (cioè delitto permanente: v. DELITTO), o che perdurino gli effetti da ripararsi al momento in cui si infligge la c.; né può infliggersi a tempo indeterminato o a vita del delinquente, che ciò renderebbe irrilevante la desistenza dalla contumacia; mentre la c. latae sententiae che può infliggersi al delinquente ignoto, cioè non conosciuto, non si può invece infliggere al delinquente incerto.
Da queste nozioni balza evidente che gli elementi essenziali per incorrere in una pena medicinale sono due: 1) il delitto; 2) la contumacia.
La c., come ogni altra pena, presuppone il delitto: anzi, essendo pena gravissima (particolarmente se si incorra nella forma di pena latae sententiae), si esige una imputabilità particolarmente grave e la consumazione del delitto (cann. 2242 § 1, 2229 § 2, 2228); ammonendo altresì il Codice di applicarla con moderazione e circospezione (can. 2241 § 2). Norma questa già dettata dal Concilio di Trento onde toglier l'abuso che s'era introdotto con la frequentissima inflazione della scomunica; consistendo infatti la c. nella privazione di beni spirituali, essa costituisce un potente mezzo per indurre il censurato alla resipiscenza ma, verificandosene l'abuso, non può che portare la disgregazione sociale e quindi la rovina delle anime si temere, aut lexibus ex rebus incutatur magis contemni, quam formidari et perniciam potius parere quam salutem (sess. XXIII, cap. 3, de Ref.).
È poi necessario che il delitto sia stato commesso con specifica contumacia, la quale, dal verbo contemmere, consiste nel contemptus censurae, cioè nella volontà criminosa che rifiuta di ritirarsi dal delitto e di sottoporsi alla riparazione degli effetti da esso prodotti.
Principio fondamentale del diritto penale è che nessuna pena può infliggersi quando non consti in modo certo del delitto commesso (can. 2233 § 1); ma quando trattasi di c., tale presupposto non è sufficiente, prescrivendo tassativamente la legge reus reprehendatur ac monentur ut a contumacia recedat... dato, si prudenti eiusdem iudicis vel superioris arbitrio casus id ferat, congruo ad resipiscentiam tempore (can. 2233 § 2). Tale forma di ammonizione è prescritta essenzialmente quando trattasi di infliggere la c. ferendae sententiae; ma per incorrere la c. latae sententiae non è richiesta siffatta espressa ammonizione ed è sufficiente la trasgressione della legge o del precetto comminante una pena latae sententiae. In altre parole: la c. poiché è pena medicinale data ad frangendam contumaciam, questa deve essere rilevata dopo l'ammonizione, la quale può verificarsi in due forme distinte: ammonizione da parte del giudice o del superiore, se trattasi delle c. ferendae sententiae, e in tal caso la contumacia sarà formale; ammonizione contenuta nella legge o precetto, se trattasi delle c. latae sententiae, e in tal caso la contumacia potrà dirsi interpretativa, perché la legge stessa o il precetto comminante la pena contengono le ammonizioni (lex interpellat pro homine).
Né sarebbe richiesta la monitio quando, incorsa la pena medicinale latae sententiae, onde conseguire tutti gli effetti in foro esterno (can. 2232 § 1) si trattasse di addivenire alla sentenza declaratoria (v. SENTENZA) salva, ben s'intende, la citazione del reo affinché possa difendersi, a meno che il delitto non sia notorio (v. DELITTO; can. 1747 n. 1).
La c. diventa esecutiva e produce gli effetti penali dal momento che si incorre o che è inflitta. Perciò il CIC alla c. già irrogata non può altro rimedio concedere che l'appello o il ricorso senza effetto sospensivo (can. 2243 § 1), lasciando la possibilità del ricorso anche in sospensivo (ma limitatamente alle materie nelle quali tale ricorso è consentito dalla legge) quando la c. sia stata soltanto comminata e non ancora irrogata (can. 2243 § 2).
È poi da considerare che la c., come ogni pena, importa un vincolo giuridico tra il soggetto e la società, e per tanto tale vincolo può moltiplicarsi quante volte venga a verificarsi la violazione della legge (tot poenae quot delicta:
can. 2224), tenuto pure conto che il soggetto può essere privato anche dello stesso bene per diversi titoli, e per conseguenza, non solo può verificarsi il caso che lo stesso soggetto sia colpito da c. di diverso genere, ma ancora che lo stesso soggetto sia colpito da più c. dello stesso genere (can. 2244). Premesso che le c. sono: la scomunica (v.), l'interdetto (v.) e la sospensione (v. can. 2255 § 1), e che la prima è sempre c. mentre le altre due possono essere sia c. che pene vendicative (can. 2255 § 2), deve osservarsi che le comuni distinzioni della pena (v.) in genere valgono anche per le c.
Propria delle c. è invece la distinzione tra c. riservate e c. non riservate (v. ASSOLUZIONE; RISERVA).
3. Assoluzione
Riguardo alla cessazione delle c., principio fondamentale è che, costituitosi con la c. il rapporto primitivo tra l'autorità della Chiesa e il censurato, esso non può modificarsi se non mediante l'assoluzione (cann. 2241 § 1 e 2248 § 1). Si fa al riguardo un'unica eccezione che si verifica se la c. fosse infitta sotto condizione risolutiva, nel qual caso l'assoluzione sarebbe implicita. Essendo però la pena un vincolo di foro esterno, l'assoluzione dalla c. differisce essenzialmente dall'assoluzione del peccato (v. ASSOLUZIONE): questa riconcilia l'uomo davanti a Dio e non può aver efficacia se non vi concorrano tutte le disposizioni del soggetto relative all'animi dolor de peccato commisso, all'accusa e alla formazione del sacramento della Penitenza; quella invece toglie il vincolo giuridico tra il delinquente e la società attuatosi con l'applicazione della pena, e può aver tutta la sua efficacia anche se non vi fossero le disposizioni del soggetto, o contro la volontà di lui. E poiché più vincoli di pena, come s'è visto, possono cumularsi nello stesso soggetto, e ciascun vincolo rimane a sé ed indipendente, così questi può essere assolto da una o più c., rimanendo le altre (can. 2249 § 1); al contrario l'assoluzione dei peccati (trattandosi dei peccati mortali) non potendo aver luogo che con l'infusione della Grazia santificante, o ha effetto universale per tutti i peccati, o non ha effetto neppure per particolari peccati confessati e dei quali il soggetto fosse pentito. Altro poi è la potestas absolventi a censuris, altro la potestas absolventi a peccatis: quella è giurisdizione di foro esterno, questa è giurisdizione di foro interno sacramentale. Nell'assoluzione delle c., quindi, l'estensione della remissione dipende dalla volontà dell'assolvente: chi, irretito da più c., chiede l'assoluzione, deve indicarne e specificarne la qualità ed il numero, giacché l'assoluzione vale solo per i casi espressi. Per disposizione però della legge, se l'assoluzione fosse generale, quantunque la petizione fosse stata particolare, sarebbe ugualmente efficace per tutte le c. taciute in buona fede, ad eccezione delle c. specialissimo modo riservate alla S. Sede (can. 2249 § 2).Essendo la c. un vincolo di foro esterno, l'assoluzione necessaria alla sua cessazione è quella data in foro esterno; la quale però esercita la sua efficacia anche in foro interno (can. 2251). Quando, invece, l'assoluzione è data in foro interno, allora bisogna distinguere vari casi: a) se la c. incorsa fosse stata assolutamente occulta, l'assolto in foro interno può ritenersi come sciolto dalla pena anche in foro esterno; b) se la c. incorsa fosse stata notoria e pubblica, il delinquente, assolto in foro interno, deve diportarsi come censurato negli atti esterni per non cagionare scandalo; c) in entrambi i casi l'autorità di foro esterno può esigere l'osservanza esteriore della censura; tranne il caso che l'assoluzione in foro interno sia provata o legittimamente presunta (ibid.).
Condizione ordinariamente richiesta per l'assoluzione, a tenore del can. 2242 sgg., è il recesso dalla contumacia (delicti poenitentia, scandali reparatio, partis laesae satisfactio). Coerentemente alle nozioni della pena, più sopra accennate, deve dirsi che, chi receda dalla contumacia ha certo diritto d'essere assolto (can. 2284 § 2) dopo il favorevole giudizio dell'assolvente (can. 2242 § 3); ma anche in mancanza di tale recesso, l'assoluzione, pur essendo generalmente priva di giusta causa, tuttavia sarebbe ugualmente mente produttiva di effetti giuridici in quanto la c. è vincolo giuridico totalmente dipendente dalla giurisdizione ecclesiastica.
Ora, per accennare sommariamente alle facoltà del soggetto attivo dell'assoluzione, occorre prendere in esame le tre situazioni di fatto nelle quali può venirsi a trovare il censurato cioè: a) il caso ordinario; b) il pericolo di morte; c) il caso urgente.
a) In caso ordinario (can. 2253): dalla c. latae sententiae non riservata può assolvere in foro interno sacramentale qualsiasi confessione; in foro estrasacramentale chiunque abbia giurisdizione di foro esterno; dalla c. ab homine, solo può assolvere chi infisse la c., il di lui superiore e successore (can. 2245 § 2), i quali possono (essi soli) assolvere il reo anche fuori dal suo domicilio o quasi-domicilio; se la c. latae sententiae è riservata a iure, solo può assolvere chi costituì la c. o colui a cui è riservata, i di loro successori, superiori e delegati (cf. anche cann. 239 § 1 n. 1, 401, e v. RISERVA).
b) In pericolo di morte (v.). - A norma del can. 882, chiunque sia sacerdote, ancorché non avente facoltà per ricevere le confessioni, può assolvere da qualunque c. in qualsivoglia modo o forma questa fosse riservata. Il censurato, però, che in pericolo di morte sia stato assolto da c. ab homine o a iure specialissimo modo Sedi Apostolicae reservata da sacerdote non munito di relative regolari facoltà, ma con la sola giurisdizione ex iure in forza del can. cit., è tenuto a ricorrere, se riacquisti la salute, nel termine di un mese, a chi aveva infitta la c. (se ab homine), alla S. Penitenzieria, o al vescovo o a chi fosse munito di facoltà (se riservata specialissimo modo) ed a stare alle loro disposizioni. Tale obbligo di ricorrere se, con grave negligenza, non venisse adempito (ma l'impossibilità fisica o morale è causa scusante), implica la reincidenza nella stessa c. già assolta, nel senso che la negligenza darebbe luogo ad un nuovo delitto colpito dalla medesima pena (can. 2252). Come è chiaro, il censurato in caso rimarrebbe assolto da ogni altra c. che non fosse ab homine o a iure specialissimo modo Sanctae Sedi reservata. Giacomo Violardo c) In caso urgente (v.). - Il can. 2254 precisa esistere il caso urgente, e conseguentemente dà a tutti i confessori facoltà di assolvere dalle c. riservate, quando le limitazioni imposte dalle c. non possono essere mantenute senza pericolo di grave scandalo o infamia, oppure quando sia duro per il penitente rimanere in stato di peccato grave per il tempo necessario a che il Superiore competente provveda (can. 2254 § 1). Il che può verificarsi anche se si tratti di caso riservato absque censura.
La clausola (si durum sit) si deve intendere, com'è evidente, in senso soggettivo, perché oggettivamente è sempre gravoso, anche per un minimo spazio di tempo, rimanere in stato di peccato grave. Da ciò segue che il confessore non solo può, ma deve credere al penitente che affermi tornare a lui grave rimanere a lungo nel suo peccato; che se il penitente nulla dice o non mostra gran desiderio di essere assolto, può il confessore eccitare in lui questo desiderio e così assolverlo (cf. A. Arregui, Sum. theol. mor., 14ª ed., Bilbao 1927, n. 614).
Sebbene l'assoluzione impartita dal confessore venga esercitata in foro interno sacramentale, è valida anche per il foro esterno, salvo i diritti del Superiore ad esigere in foro esterno l'osservanza della pena, se la sua assoluzione non può essere né provata, né presunta (can. 2251).
Sono prescritte inoltre alcune condizioni secondo le quali l'assoluzione deve essere data. È da ingiungere cioè al penitente l'obbligo di ricorrere entro un mese (sotto pena di ricadere nella c.) almeno per lettera o a mezzo del confessore, se ciò può essere fatto senza grave incomodo, e senza menzionare il nome, alla S. Penitenzieria o al vescovo o ad altro Superiore munito di facoltà, e di stare alle loro ingiuzioni (can. 2254 § 1).
L'obbligo del ricorso è sub poena reincidentiae. Però a norma del can. 2218 § 2 tutte quelle circostanze che scusano da grave imputabilità, scusano ugualmente dalla poena reincidentiae, anche in foro esterno, purché si possano provare. Niente vieta che, ricevuta l'assoluzione e pendente il ricorso, il censurato il quale accusi il suo delitto con c. ad un altro confessore munito di facoltà di assolvere dai casi riservati, riceva da costui l'assoluzione e le ingiunzioni del caso, senza poi essere più tenuto alle prescrizioni che potrebbero provenire dal Superiore a cui è stato fatto il ricorso (can. 2254 § 2).
Può accadere, e non infrequentemente, che il ricorso sia impossibile. L'impossibilità (trattasi sempre d'impossibilità morale) può essere o da parte del confessore o da parte del penitente. In questi casi lo stesso confessore può concedere l'assoluzione, senza l'onere del ricorso, solo imponendo una congrua soddisfazione, che dovrà essere adempiuta entro il tempo determinato dal confessore, anche qui sub poena reincidentiae. Unica eccezione è il caso del can. 2367, cioè del sacerdote colpito da scomunica riservata specialissimo modo S. Sedi per abusiva assoluzione del complice. In questo caso infatti, trattandosi di sacerdote che sa e può scrivere da sé, non esiste l'impossibilità morale di un ricorso, almeno per lettera, alla S. Penitenzieria (can. 2254 § 3).
Se però quest'impossibilità realmente esistesse, non si può escludere, dicono i moralisti, neppure questo caso dal generale beneficio.
BIBL.: sources