SENTENZA. - È l'atto giuridico con il quale si conclude la lite che non sia venuta a cessare per altri motivi (prescrizione, rinunzia, transazione); essa è definita dal CIC « legittima pronuntiatio qua iudex causam si litigantibus proponatam et iudiciali modo pertractatam definit » (can. 1868 § 1).
Le s., rispetto al loro contenuto, sono di merito o di rito, secondo che definiscono la lite per quanto costituisce oggetto del rapporto di diritto sostantivo in essa detto o risolvono questioni di carattere processuale. La s., poi, sarà definitiva, se risolve la causa principale o negando l'esistenza di uno o più presupposti processuali o mediante l'esame del merito e sarà invece interlocutoria, se afferma l'esistenza di necessari presupposti processuali o risolve una causa incidentale sorta durante lo svolgimento della causa principale. A sua volta la s. interlocutoria può essere sia semplice che mista o avente forza di s. definitiva, secondo che si limiti a risolvere l'incidente lasciando impregiudicate le posizioni e gli sviluppi della causa principale oppure li alteri in modo tale da escludere praticamente la s. definitiva (è il caso di ogni pronunzia interlocutoria che, p. es., accerti l'esistenza di presupposti processuali o l'esistenza di vizi di costituzione del processo oppure la perenzione) o pregiudichi la medesima nel senso che ne determini necessariamente il contenuto (il che si verifica quando, p. es., con s. interlocutoria si accerta l'età in tema di restituto in integrum). Tale ultima distinzione ha pratica importanza: a) perché il giudice
può, prima che sia finita la causa principale, correggere o modificare le sole s. interlocutorie, anche se aventi forza di s. definitive, e non già quelle definitive, salvo il caso di cui al can. 1878, su istanza di parte o, sentite le parti, di ufficio; b) perché l'appello avverso le s. interlocutorie non è dato che limitatamente a quelle aventi valore di s. definitiva (can. 1880 n. 6). Rispetto poi all'azione, le s. si distinguono in condamnatorie, che emettono una qual- siasi condanna di una o più parti in favore di altre, dichiarative, che si limitano a pronunziare un mero accertamento di diritto in favore di una o più parti ed in pregiudizio di altre e costitutive, con le quali si mutano o si creano situazioni giuridiche, da cui scaturiscono rapporti nuovi di diritto sostantivo in favore di una o più parti. La s., da ultimo, è giusta o ingiusta (ovvero legittima illegittima) secondo che è conforme o meno alle leggi e validi o invalidi (ovvero irrita) secondo che è conforme o meno di tutti i suoi elementi sostanziali.
Nessun giudice deve emettere la s. senza avere prima acquisito, iuxta acta et probata e mediante la valutazione, libera (che farà, cioè, secondo la propria coscienza) o obbligata (ove, cioè, abbia da seguire criteri prestabiliti dalla legge) delle risultanze istruttorie, per intimo proprio convincimento, la morale certezza su quanto deve essere oggetto della s. stessa (can. 1869 § 1). Quando non si sia potuta conseguire la certezza morale richiesta dalla legge sia per dubbi di diritto, inerenti cioè alla legge di appello, e, se sia per dubbi di fatto, riguardanti la fattispecie, il giudice, ove non siano applicabili per i primi alcuni generali principi di presunzione propri del diritto canonico (e diure divino et humano melior est condicio possidentis, in dubio pro reo quia nemo praesumitur esse malus, in dubio pro matrimonio, ecc. 6 cf. can. 1014, 1127, 1869 § 4, 1677 § 2, 2233) e non siano risultate sufficienti per i secondi le prove integrative (giuramento suppletorio, chiarimenti peritali), definiti nel merito la causa dichiarando non constragli del diritto dell'attore e dimentendo dal giudizio il convenuto. Quando la causa deve essere decisa dal giudice collegiale allora la morale certezza, che ogni membro del collegio ha l'obbligo di acquisire prima di esprimere il proprio giudizio sulla definizione della causa, è necessario che si traduca nella deliberazione riproducente la volontà del collegio ed a ciò la legge stabilisce il criterio della maggioranza assoluta dei voti (can. 1577 § 1); qualora però si abbia eccezionalmente un collegio giudicante composto di un numero pari a di membri e non si formi la maggioranza, la causa sarà decisa secondo il criterio generale actore non probante reus absolvitur, a meno che l'Ordinario non creda di sostituire i giudici.
Circa il modo di procedere nella deliberazione della s., il CIC vuole che si addivenga a questa non appena si sia chiusa la discussione; ma non esclude, che, quando la causa sia considerata complessa, possa lo stesso lasciare che decorra un intervallo di tempo più o meno lungo, secondo i casi, tra il momento finale della discussione e quello della deliberazione (can. 1870). Se il giudice è collegiale il presidente del collegio fissa il luogo (che sarà di regola la sede del tribunale [can. 1636]), il giorno e l'ora in cui i membri del collegio devono riunirsi per emettere la deliberazione. A tale riunione i singoli giudici parteciperanno muniti ognuno delle conclusioni scritte nonché dei motivi scritti sui quali esse riposano; le quali conclusioni saranno poi sub secreto conservate insieme con gli atti di causa. Nella riunione sarà data lettura delle conclusioni medesime in ordine secondo la precedenza, sicché abbia sempre essa ad iniziarsi dal ponente o relatore della causa, e dovrà farsi una moderata discussione sotto la direzione del presidente del collegio, nel corso della quale è naturalmente consentito ai giudici di modificare la loro opinione (can. 1871 § 2, 3, 4; cf. Regulae Rotae § 178). Se la discussione non si esaurisce nel giorno stabilito o se comunque sia utile proseguirla in altro giorno i giudici potranno rinviare la deliberazione, purché il rinvio non sia di oltre una settimana (can. 1871 § 5, e per la Rota, loc. cit., 31 § 4). Ogni rinvio non giustificato della deliberazione della causa potrebbe invero dar luogo al ricorso di cui al can. 1625.
La s. deve, nel suo contenuto, definire innanzi tutto la controversia ed a tale scopo assolvere o condannare il convenuto o dichiarare i diritti controversi (can. 1873 § 1) in relazione al libello, alla litis contestatio, ai mutamenti del libello medesimo e alle questioni incidentali che possono essere sorte nel corso del giudizio nonché alle cause connesse con la causa principale. Deve inoltre la s. precisare in forma determinata (cioè non alternativa, salvo che disposizioni speciali di legge non ammettono la s. alternativa) e assoluta (cioè non condizionale, salvo che non si tratti di una condizione di atto tale che non richieda una ulteriore cognizione: p. es., giuramento decisorio), oltreché i termini della esecuzione coattiva cui viene obbligata con essa la parte soccombente in rapporto anche agli accessori della domanda principale, le condizioni di tempo e di luogo in cui l'esecuzione stessa dovrà avvenire (can. 1873 § 1, n. 2). La s. deve essere motivata con l'enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si basa il dispositivo della pronunzia (can. 1837 § 1, n. 3). Circa le ragioni di diritto il giudice è libero di esporle nell'ordine che crede, senza che le conclusioni delle parti abbiano comunque a vincolarlo, purché faccia naturalmente ricorso a norme di legge aventi attinenza con la fattispecie; per le ragioni di fatto il giudice non potrà invece uscire dall'ambito degli acta et probata. La s. deve da ultimo contenere la pronunzia sulle spese del giudizio, le quali seguono in genere la soccombenza (can. 1873 § 1; cf. Regulae Rotae, § 184). Tale decisione sulle spese, facendo sì che anche sotto quest'aspetto si esaurisca nella s. il regolamento della controversia, ha lo scopo di evitare che restino per il futuro in sospeso contestazioni tra le parti sulla materia che ha formato oggetto della lite.
Concorrono poi a costituire la s. gli elementi estrinseci di cui al can. 1874. Essa deve iniziarsi con l'invocazione del Nome Divino; dopodiché devono essere specificati tutti i dati di identificazione del giudice che emette la s., nonché delle parti che sono state in giudizio e dei loro procuratori (can. 1874 § 2; cf. Regulae Rotae § 181, 1). Quindi va enunciata brevemente la fattispecie, vanno riferiti i dubbi sottoposti per la risoluzione al giudice e le conclusioni delle parti. Seguono: la motivazione propriamente detta della s., che risulterà di due parti, l'una in iure e l'altra in facto (entrambe le quali assumono talvolta la forma rispettiva di tanti considerando e resultando), e la parte dispositiva con la quale si risponde ai dubbi e si statuisce sulle spese, adottandosi, se occorra, la formula esecutiva. Chiudono poi la s. l'indicazione del luogo e del tempo e le sottoscrizioni del giudice o di tutti i membri del collegio giudicante e del notaio (can. 1874 § 5).
La s., perché sia giuridicamente operativa, deve essere, come la legge, pubblicata. La pubblicazione deve avvenire al più presto, senza che la legge abbia stabilito però alcun termine (can. 1876); e nell'attuale diritto vigente è fatta, a differenza di quanto stabilito nello ius vetus (secondo il quale la sentenza si pubblicava nei giudizi ordinari mediante lettura datate nell'udienza alla presenza delle parti e nei giudizi sommari mediante la notificazione alle parti), nei tre modi fissati dal can. 1877. La s. può, cioè, essere pubblicata dandosene lettura sommari dal giudice nell'udienza all'uopo fissata, previa la citazione delle parti a comparirvi. La pubblicazione può anche farsi mediante denunzia alle parti dell'avvenuto deposito da parte del giudice della s. in cancelleria e l'attribuzione contestuale alle stesse della facoltà di leggere in cancelleria e di richiederne copia. Da ultimo la s. si ha per pubblicata quando ne viene fatta la notifica alle parti a mezzo del servizio postale, secondo il disposto del can. 1719. Nulla vieta però che in virtù di tale disposto la notifica possa farsi anche per opera dei cursori.
Da ultimo è da considerare che la s., una volta perfezionata con la pubblicazione, quale atto giuridico risolutivo del rapporto di cognizione consegue determinati effetti e precisamente da essa derivano: a) l'obbligo alle spese per la parte soccombente; b) la cosa giudicata, intesa anche nel senso sostanziale di definitività della s. rispetto ai futuri processi; c) l'azione esecutiva (actio iudicati).