SEPOLTURA ECCLESIASTICA

SEPOLTURA ECCLESIASTICA. - La s. e. consiste nei seguenti tre elementi: levata del cadavere per associarlo alla chiesa funerante, eseguire rituali in chiesa ed accompagnamento dalla chiesa al luogo della sepoltura (can. 1204).

V'è obbligo grave di dare la s. e., secondo l'ordine e le modalità dei libri liturgici (can. 1215), a meno che non vi sia una grave causa scusante da tutti o da qualcuno degli elementi della stessa s. e., come ad es., in caso di epidemia, nei grandi ospedali, ecc.

La chiesa funerante è quella in cui il defunto deve essere trasferito di diritto (can. 1204, 1215). Nella sua determinazione va seguito il seguente ordine di prefe-renza: prima, la chiesa elettiva (can. 1216 § 1); dopo, la chiesa gentilizia (can. 1229); infine, per diritto ordinario, la chiesa parrocchiale (can. 1216 § 1). A questo criterio generale sono subordinato le altre disposizioni.

A tutti i fedeli è data la facoltà di scegliersi la chiesa per le esequie e il luogo per la tumulazione, fatta eccezione solamente per gli impuberi e per i religiosi professi, che non siano cardinali, vescovi, abati o prelati nullius, vicari e prefetti apostolici. Salva espressa volontà contraria, legittima consuetudine o disposizione particolare, vale la presunzione: ubi tumulus, ibi funus o ubi funus, ibi tumulus, qualora, però, si tratti di cimitero strettamente ecclesiastico o di una persona morale. L'elezione della chiesa funerante o del cimitero dev'essere libera: è così fatto divieto, sotto pena di nullità dell'atto, ai religiosi e al clero secolare di indurre chiunque con voto, con giuramento o con promessa a scegliere la propria chiesa funerante o il proprio cimitero (can. 1227). L'elezione può farsi personalmente o mediante un legittimo mandatario, il quale può procedervi dopo la morte del mandante (can. 1216 § 2). L'investito della patria potestà può scegliere la sepoltura degli impuberi a lui soggetti, anche dopo il loro decesso (can. 1224 § 1). In ogni caso l'elezione è sempre revocabile. La scelta deve cadere su una di queste quattro categorie: a) chiesa parrocchiale; b) chiesa di regolari; quella delle moniales è riservata alle sole donne, che, per ragioni di servizio, di educazione, d'infermità o di ospitalità, dimorano abitualmente entro i confini della clausura, anche se eventualmente morte fuori del monastero; c) chiese di patronato, limitatamente al patrono; d) chiesa che, per disposizione particolare, gode del diritto funerario. L'avvenuta elezione può essere provata con tutti i rituali mezzi di procedura.

Il sepolcro gentilizio o sepulcrum maiorum è un luogo, entro o fuori del cimitero, legittimamente scelto e deputato a vantaggio di una determinata famiglia, di un determinato ceto di persone o di un ente giuridico. Può essere di quattro specie: familiare, se è destinato ai soli ascen-enti e discendenti di una famiglia; ereditario, se serve ai soli eredi; misto, se fatto per la famiglia e per gli eredi; di una persona morale, se a questa è assegnato. Qualsiasi persona fisica o morale sui iuris può costruirsi un sepolcro gentilizio (can. 1208 § 31, 1209 § 1), con la licenza scritta del superiore da cui dipende il cimitero, entro cui si intende costruire (can. 1209 § 1). Il luogo della tumulazione è il sepolcro gentilizio, se la salma vi può essere comodamente trasportata o se gli interessati vi provvedano a proprie spese (can. 1229 § 1), e la chiesa funerante sarà anche quella del sepolcro gentilizio, salvo le consuetudini locali e gli statuti diocesani.

Per diritto ordinario comune la chiesa funerante è la parrocchia propria del defunto, ossia quella in cui questi aveva il domicilio o il quasi domicilio, vero o legale (can. 94). Se le parrocchie proprie erano più di una, la chiesa funerante è la chiesa della parrocchia, nel cui territorio avvenne il decesso (can. 1216). Se questo è avvenuto fuori della parrocchia propria, il cadavere va trasportato nella chiesa parrocchiale più vicina, qualora, a giudizio dell'Ordine, vi si possa accedere commodo pedestri itinere; altrimenti nella chiesa parrocchiale del decesso, a meno che la famiglia o gli eredi o gli aventi causa non provvedano a proprie spese al trasporto della salma alla parrocchia del defunto (can. 1218 § 1-3). Nel dubbio prevale sempre il diritto della parrocchia propria (can. 1217).

Per diritto ordinario speciale, per il Romano Pontefice la chiesa funerante è la Basilica Vaticana, per i cardinali, se morti in Roma, la chiesa designata dal Pontefice, se deceduti fuori Roma, la chiesa più insigne del luogo del trapasso (can. 1219 § 1). Per i vescovi residenziali, anche se elevati alla dignità cardinalizia, come pure per gli abati o prelati nullius, prefetti o vicari apostolici, ammini-stratori apostolici stabilmente costituiti, vescovi coadiutori, è la cattedrale, abbaziale o prelaziale, se il trasporto è possibile senza disagio, altrimenti è la chiesa più insigne del luogo del decesso (can. 1219 § 2). Se il vescovo ha due o più diocesi aequo principaliter unite, la cattedrale del decesso; se minus principaliter unite, la chiesa cattedrale principale (can. 1218). Per i beneficiari residenziali, la chiesa del proprio beneficio (can. 1220, 1218); per i religiosi professi, novizi e domestici stabilmente dimoranti nella casa religiosa ed ivi morti, la chiesa della propria casa o almeno della loro religione (can. 1221). Per i defunti nell'ospedale, per i conviventi e gli ospiti dei religiosi, si osserva il diritto comune ed ordinario di tutti i fedeli, a meno che non vi siano disposizioni particolari diverse (can. 1222). Per i defunti nel seminario è la chiesa del seminario (can. 1222, 1368).

Ministro dei funerali è generalmente colui che ha cura della chiesa funerante. In particolare, è diritto e dovere del parroco dare, per sé e per altri, la sepoltura ai propri defunti. Se il defunto ha più parroci, ministro è il parroco della chiesa funerante (can. 1230 § 1). Se la morte avviene in altra parrocchia, ma la salma comodante pedestri itinere vi si può trasportare, è del parroco proprio dare la s. e., preavvisato il parroco del luogo del decesso (can. 1230 § 2; 1218 § 3); altrimenti ministro funerante è il parroco del luogo del trapasso.

Ministri dei funerali del Pontefice sono i cardinali (cost. Sede vacante, n. 20; motu proprio di Pio XI, 1° marzo 1922, AAS, 14 [1922], 145). Per i cardinali, anche se non vescovi, morti in Roma, ministro è il decano del S. Collegio, a meno che il Pontefice non abbia designato altri; il parroco proprio leva invece il cadavere. Se morti fuori di Roma, e in sede episcopale, ministri sono, secondo l'ordine di precedenza, le dignità della chiesa cattedrale; se fuori della sede episcopale, ministro è il rettore della chiesa funerante più insigne. Per i vescovi residenziali, come per gli abati e prelati nullius, ministri sono le dignità della chiesa cattedrale; se fuori della sede episcopale, come per gli abati e prelati nullius, ministri sono le dignità e i canonici della cattedrale, abbaziale o della prelatura; se muoiono fuori della sede, il rettore della chiesa più insigne. I vescovi titolari seguono il diritto comune dei fedeli, come anche i vescovi residenziali morti in Roma. Per i beneficiari, ministro è il rettore della chiesa del beneficio; il parroco proprio del defunto leva invece il cadavere e lo conduce alle porte della chiesa funerante (can. 1216, 1218, 1230 § 4). Per i religiosi, novizi, postulanti e domestici da seppellirsi nella chiesa dei religiosi, ministro è esclusivamente il superiore religioso; invece per le religioni laicali ministro è il cappellano della casa. Per le religiosi e novizi, decedute nella casa religiosa ed esenti dalla giurisdizione parrocchiale, ministro è il cappellano; se non esenti, ministro è il parroco. Se sono morte fuori della propria casa, si osservano le prescrizioni di diritto comune (can. 1230 § 5). Per i morti nell'ospedale o nel seminario, ministro è il rettore della chiesa funerante.

In caso di sepoltura elettiva o gentilizia, se la chiesa è esente dalla giurisdizione del parroco, ministro è il rettore della chiesa medesima; ma è il parroco, che, con la croce astile della chiesa funerante, leva il cadavere e lo conduce alle porte della chiesa (can. 1230 § 3, 1215). Se la chiesa non è esente, ministro è il parroco nel cui territorio è situata la chiesa, purché il defunto sia stato suddito del parroco stesso (can. 1230 § 4). Se il cadavere è trasportato in luogo, ove né il defunto aveva la propria parrocchia né v'è stata elezione, è della chiesa cattedrale

fare le esequie; in mancanza della quale, subentra la chiesa parrocchiale nel cui territorio è posto il cimitero per la tumulazione, salve sempre le consuetudini locali e gli statuti diocesani (can. 1230 § 7, 1218, 1229).

Svoltesi le esequie in chiesa, il cadavere, fuori del caso di sepoltura elettiva o gentilizia, dev'essere tumulato nel cimitero della chiesa funerante (can. 1231 § 1, 1228, 1229). Ministro è quello delle esequie, a meno che la salma non debba essere tumulata in un cimitero, al quale non può essere comodamente trasportata. Fuori di tal caso, il ministro, con stola e croce astile, può attraversare il territorio di altre parrocchie o diocesi, anche senza la licenza del relativo parroco od Ordinario (can. 1232).

Dal corteo funebre non possono essere esclusi, salva una grave causa da valutarsi dall'Ordinario, altri chierici, secolari o religiosi, e le associazioni di fedeli, che la famiglia o gli eredi del defunto hanno invitato: però i chierici addetti alla chiesa hanno la precedenza su ogni altro (can. 1233 § 1). Sono escluse dal corteo funebre società o insegne manifestamente ostili alla religione cattolica (can. 1223 § 2). Bandiere o vessilli di società cattoliche possono anche essere ammesse nella chiesa, come pure le bandiere benedette. Quelle dei partiti politici sono escluse in quanto non si possono benedire (S. Uffizio, 20 marzo 1947: AAS, 39 [1947], p. 130). Il percorso è l'ordinamento del corteo sono fissati dal parroco, salvi in ogni caso i legittimi diritti di precedenza (can. 1233 § 3). È vietato ai chierici di portare la bara di un laico, di qualunque dignità questi sia (can. 1233 § 4).

Sono esclusi dalla s. e. i non battezzati (can. 1239 § 1); i catecumeni, invece, che senza propria colpa non hanno ricevuto prima di morire il Battesimo, per la sepoltura sono pareggiati ai fedeli (§ 2). A tutti i battezzati, infine, come regola generale, è concessa la s. e., a meno che espressamente non sia disposto il contrario (§ 3).

Il can. 1240 enumera sei categorie di persone, cui viene negata la s. e., se prima della morte non hanno dato segni di ravvedimento (ad es., chiamando il sacerdoe, baciando il Crocifisso, recitando l'atto di contrazione): 1) i notoriamente apostati dalla fede cristiana o i notoriamente ascritti ad una seta eretica o scismatica, massonica o simile; 2) gli scomunicati o i personalmente interdetti dopo la sentenza condannatoria o declaratoria; 3) i suicidi deliberato consilio; 4) i morti in duello o per ferite riportate; 5) chi ha disposto di essere cremato; 6) tutti gli altri peccatori pubblici e manifesti.

La privazione della s. e. importa anche il rifiuto di qualsiasi Messa esecuale, compresa l'anniversaria, e di altri pubblici uffici funebri (can. 1241), e, possibilmente, l'esumazione dello scomunicato vitando, già illegittimamente tumulato in luogo sacro (can. 1242, 1214 §, 1212). Nel dubbio, la decisione dev'essere deferita possibilmente all'Ordinario; rimanendo il dubbio, non può essere negata la s. e.; s'impone, però, sempre la rimozione di eventuale scandalo (can. 1240 § 2).

Avvenuta la tumulazione, il ministro deve annotare nell'apposito libro il nome e l'età del defunto con il nome dei genitori e del coniuge, il tempo della morte, la recezione dei Sacramenti e relativo ministro, il luogo e il tempo della tumulazione (can. 1238). Per le tariffe V. PORZIONE PARROCCHIALE; STOLA, DIRITTI di.

BIBL.: G. Alberti, Theologia pastoralis circa sepulturam ecclesia, in usus funerarum, 2a ed., Roma 1905; A. Antonioli, De re funeraria, secondo il CIC, Bergamo 1919; G. Rossi, La s. e. e lo ius funerarum, 1912; H. Tondini, De ecclesia funeraria ad normam novi CIC, Forlì 1927; F. Blanco Najera, Derecho funeral, Madrid 1930.

S. «MORE MAIORUM». — Fu introdotta per i grandi personaggi che morivano lontano dalla patria, per riportarvi almeno le ossa per la sepoltura. La praticarono i Germanici, a cominciare dalle truppe di Federico Barbarossa decimate sotto Roma nel 1167, per una grave epidemia. In tale occasione, vennero fatti bollire i cadaveri per trasportare in patria le sole ossa, con tal mezzo facilmente separate dalle parti molli. Un simile mezzo fu rimesso in voga durante le Crociate dei Cavalieri teutoni; un tale trattamento fu riservato allo stesso Barbarossa, annegato nel fiume Seleph in Siria. Così pure fu fatto

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SQUENZE - S. in onore di s. Michele. Da una raccolta di Vite di Santi, proveniente da Fleury. Come negli antichi prossimi, i neumi sono trascritti in margine - Biblioteca Vaticana, cod. Reg. lat. 318, f. 122v (sec. IX-X).

Con Filippo l'Ardito e con s. Luigi IX, morto nel 1270 sotto le mura di Tunisi.

Ben presto, l'usanza destò tanto raccapriccio da indurre nel 1300 il pontefice Bonifacio VIII ad emanare una bolla di scomunica contro coloro che bollivano e scarificavano i corpi umani per un seppellimento lontano dai luoghi di morte e vietava la sepoltura in luogo consacrato di resti umani che avessero subito tale trattamento. Tale bolla, in passato, fu erroneamente interpretata come un divieto da parte dell'autorità ecclesiastica per gli studi anatomici. Al contrario la Chiesa, in tal periodo, aveva preso a proteggere gli studiosi dalle ire del popolo che aborvia le dissezioni umane, accordando, sempre che fosse necessario, speciali dispense per eseguire le «notomie» e sorvegliando gli studi anatomici.

BIBL.: A. Pazzini, Storia della medicina, I, Milano 1947, p. 463; P. Capparoni, Sepultura «more teutonico», in Riv. di stor. critica delle scienze med. e natur., 1918, pp. 450-51. Gustavo Maria Apolloni