SEMINARIO

SEMINARIO. - E' quel collegio che secondo gli ordinamenti della Chiesa è destinato alla formazione spirituale e letteraria degli aspiranti allo stato ecclesiastico. Un tale compito si presentò sino dai primi tempi, quando l'organizzarsi delle comunità richiese il contributo di persone capaci e sperimentate per l'esercizio dei diversi ministeri. Esso pesava direttamente sui vescovi, ai quali, specie nelle città più popolose e civili, importava crearsi un corpo clericale ben preparato anche a vantaggio delle comunità minori; essi vi provvederò in molti luoghi con il radunare i chierici intorno a sé in vita comune o con il ricorrere ai monaci, appena l'istituto monastico, durante il sec. IV, cominciò ad acquistare credito e diffusione.

Si hanno notizie a tal proposito per Vercelli sotto il vescovo s. Eusebio, per Verona, per Aquileia nel sec. IV, poi per Milano, e nel sec. V per Ippona sotto s. Agostino. Si riprendono speciali sollecitudini durante i sovrani carolingi che si preoccupano nei capitolari del funzionamento regolare delle scuole; finché con il progressivo costituirsi dei Capitoli presso le sedi vescovili, proseguì di pari passo anche l'ordinamento di scuole sotto la direzione di uno scholasticus o magister, la cui importanza dovette avere particolare rilievo nel tempo e nei luoghi dove fu introdotta o ristabilita la vita comune. Il difetto di pubblici istituti d'istruzione rendeva particolarmente necessari tali ordinamenti; ne fanno fede i ripetuti decreti conciliari in proposito. I monasteri, particolarmente i maggiori, si trovarono dinanzi alla medesima necessità di costituire scuole monastiche per i loro monaci; ma tutto era alla mercé del maggiore o minore zelo dei vescovi e degli abati e procedeva senza determinati programmi, secondo le particolari propensioni e capacità dei maestri e dei discepoli. Il progresso delle attività intellettuali portò a costituire particolari centri di studi che ebbero il maggiore sviluppo a Parigi per la teologia e filosofia ed a Bologna per il diritto. A Parigi in particolare accorsero da ogni parte d'Europa gli ecclesiastici per la loro formazione intellettuale; ma ben presto altre città sorsero a costituire «studi generali» ed i grandi Ordini mendicanti nei loro conventi aprirono scuole per i loro frati e per gli ecclesiastici che volessero profittarne. Ciò fu certo a detrimento dello sviluppo delle scuole capitolari e monastiche e rimase aperto il problema della formazione di quei chierici che non potevano adire le università e avrebbero esercitato il loro ministero presso le popolazioni rurali o le plebi urbane.

Per costoro non v'erano che le scuole inferiori, quando queste cominciarono a sorgere nelle città o nei borghi, o i maestri occasionali, chierici o laici, dai quali ben poco si poteva pretendere. Le speciali disposizioni emanate per provvedere all'istruzione del clero dai Concili ecumenici lateranensi III (1179, can. 18) e IV (1215, can. 11; Hefele-Leclercq, V, pp. 1101 e 1343) si dimostrarono tosto insufficienti, sia perché non rettamente applicate, sia per il rapido sviluppo del rinnovato incivilimento; mentre il movimento universitario non fu in grado di sopperire in modo adeguato alle crescenti esigenze.

Alla povertà dei chierici studiosi s'era provveduto presso le università con opportune borse di studio o con l'istituire collegi, dov'essi conducessero vita comune e vi avessero anche maestri; ciò s'era fatto a Parigi ed in modo particolare a Cambridge e ad Oxford; così a Bologna fece il card. Albornoz ed a Padova il card. Pileo di Prata

per gli studiosi delle loro nazioni sul finire del '500. Maggior rinomanza si guadagnò il Collegio che il card. Domenico Capranica volle fondato nelle sue stesse case a Roma nel 1457 (v. COLLEGI ECCLESIASTICI); e tentò di emularlo il card. Stefano Nardini che un altro collegio volle istituito nel 1480. Da questi istituti presero modello i Gesuiti, allargandone i programmi, nel fondare i loro collegi, destinati a costituire comunità di insegnanti (come il Collegio Romano) o comunità di studenti (come il Collegio Germanico) od anche l'una cosa e l'altra insieme, ponendo come fondamento che l'istruzione fosse per tutti gratuita. Queste esperienze si ebbero presenti per completarle secondo le più recenti esigenze, nel Concilio Tridentino: nella sess. XXIII, cap. 18 De Reform. del 15 luglio 1563 si volle che in tutte le diocesi si fondasse un perpetuum Seminarium in cui il vescovo potesse alere et religiose educare et in sacris disciplinis instituere un certo numero di giovani destinati ad attendere ai ministeri ecclesiastici. Si dovevano preferire i poveri senza però escludere gli abbienti; tutti dovevano convivere nella medesima casa sotto un rettore nominato dal vescovo: due speciali commissioni dovevano sorvegliarne la disciplina e l'amministrazione. Per provvedere finanziariamente le nuove fondazioni il Concilio imponeva i contributi di tutti gli enti ecclesiastici anche esenti e concedeva l'unione di benefici ecclesiastici sino a raggiungere i redditi necessari. Per i maestri si doveva ricorrere a coloro che già possedevano benefici con annessi obblighi di insegnamento; per gli altri doveva provvedere il vescovo. Non si pensava allora agli sviluppi che più tardi avrebbero preso i s. sia quanto al numero degli alunni sia quanto all'ordinamento degli studi; infatti le prime fondazioni furono abbastanza modeste, sia perché il contributo pecuniario trovò molte difficoltà, né subito si poterono avere lasciiti di importanza, sia perché non si poterono rimuovere opposizioni e contrasti. Il Papa, che ne era stato vivamente sollecitato dal Concilio, aprì il suo S. nel febbr. 1565, affidandolo ai Gesuiti; fu prevenuto a Milano dal nipote s. Carlo Borromeo (1564) e da qualche fondazione più modesta: Rieti, Larino, Camerino, Montepulciano. Le regole redatte per Roma e Milano furono le prime a reggere la vita nei s., che poi sorsero da per tutto dove si applicarono le riforme tridentine. Quelli di Praga, Olmütz, Vienna, Graz, furono affidati ai Gesuiti. In Francia vescovi zelanti si interessarono presto della cosa, le guerre di religione crearono però subito notevoli danni; inoltre si fece sentire l'opposizione della Sorbona e del Parlamento di Parigi; provvide invece durante il sec. XVII lo zelo di privati sacerdoti alla formazione del clero. Tra questi va ricordato il diacono François de Chansiergues, fondatore dei Piccoli S. della Provvidenza per gli studenti poveri, opera incominciata a Parigi nel 1667 (cf. H. Trouillet, Le vén. François de Chansiergues, fondateur des Petits Séminaires [1634-91], estratto della Semaine religieuse du diocèse d'Avignon, Vaison 1924).

Si hanno così le premure di costituire s. da parte di Pietro de Bérulle dell'Oratorio, di Adriano Bourdoise, di s. Vincenzo de' Paoli con i suoi preti della Missione, di s. Giovanni Eudes, di Olier con la compagnia di S. Sulpizio e di altri ancora. In Italia i s., sulla fine del sec. XVII, ebbero più largo sviluppo grazie alle cure del b. Gregorio Barbarigo, che del suo S. di Praga fece un modello largamente imitato. Sorsero pure s. o collegi con una finalità speciale come quello di Propaganda Fide a Roma e quello per le Missioni Estere a Parigi, collegi per gli Irlandesi, gli Inglesi, gli Scozzesi, a Roma stessa, in Spagna, in Fiandra a somiglianza di quello Germanico a Roma istituito da s. Ignazio sino dal 1551. L'importanza assunta dai s. nella vita della Chiesa non sfuggì ai sovrani riformatori del sec. XVIII i quali pretesero di aver diritto di stabilirne il programma degli studi e di regolarne l'andamento disciplinare.

Per i suoi Stati Giuseppe II pretese assoggettare senz'altro i s. al potere civile sino a costituire quattro s. centrali a Vienna, Pest, Pavia e Lovanio con cinque altre succursali a Graz, Olomuc, Praga, Innsbruck e Lussemburgo, sopprimendo gli altri dopo aver incamerate le rendite dite e nominando i rettori ed i maestri. Il progetto naufragò, senza però che cessasse l'ingerenza del potere laico, dove questo non incontrò la resistenza dei vescovi. Dopo la Rivoluzione Francese da per tutto, e particolarmente in Francia, si ebbe una ripresa nello sviluppo dei s. Nelle più importanti diocesi accanto ad un s. maggiore per gli studi teologici, si costituirono uno o più s. minori per gli studi inferiori. Pio IX favorì l'erezione di s. o collegi (v.) a Roma di carattere nazionale per il perfezionamento nelle scienze sacre degli alunni dei diversi paesi, esempio imitato dai suoi successori. Pio X si propose di dare particolare incremento ai s. italiani, proponendo nuovi programmi scolastici e disciplinari, e costituì s. regionali per le piccole diocesi italiane, dove l'ordinamento seminarile non poteva applicarsi in modo adeguato alle necessità dei tempi. L'esempio fu largamente seguito da Pio XI.

Attualmente le leggi generali riguardo ai s. sono comprese nel CIC cann. 1352-71; al can. 972 è fatto obbligo a tutti coloro che aspirano al sacerdozio la permanenza in s. durante il corso teologico.

BIBL.: sources
S. Congregatio de Seminarii. Enchir. clericarum, docum. Ecclesiae sacrorum alumnis instituendis, Roma 1938; ove tra l'altro si hanno gli atti della Curia e dei papi sui s.; A. Theiner, Il s. ecclesiastico, vers. it., ivi 1834; G. Pelliccia, La preparazione e ammissione dei chierici ai santi Ordini nella Roma del sec. XVI, ivi 1946. Si hanno monografie speciali per i singoli s. come: Il S. di Udine, Udine 1902; Il S. di Padova, Padova 1911; V. PAVIA, Il S. di Venezia, Venezia 1918; cf. anche Hamilitas, miscellanea storica dei s. milanesi, Milano 1929-30. Pio Paschini

LEGISLAZIONE POSTRIDENTINA

I documenti pontifici posteriori al decreto tridentino ne hanno sempre confermato le disposizioni, opportunamente integrandole secondo le accresciute esigenze dei tempi. Illustrando, inoltre, i vari aspetti della vita del s., tali documenti formano, nel loro insieme, un compiuto corpo dottrinale e disciplinare.

Gregorio XIII (1572-85), insigne fautore dei collegi nazionali in Roma, dà loro regole proprie; Sisto V (1585-1590) crea una S. Congregazione, detta poi degli Studi, con il compito di vigilare sul buon andamento dei maggiori centri universitari, e precisa i requisiti degli ordinandi, mentre Clemente VIII (1592-1605) li ammonisce circa gli ideali della loro vocazione. Urbano VIII (1623-44) perfeziona le regole per i collegi di Roma; Innocenzo XI (1676-89) inculca la pratica degli Esercizi spirituali, e sanziona il regolamento per i s. diretti dai religiosi del ven. Bartolomeo Holzhauser (v.). Innocenzo XIII (1721-24) chiarisce la giurisdizione del vescovo sul s. affidato a religiosi, e traccia, con riferimento alle particolari condizioni della Spagna, norme pratiche per la vita dei più istituti. Benedetto XIII crea, con la cost. apost. Crediture Nobis (9 maggio 1725), una speciale Congregazione dei S. per promuovere la fedele e universale applicazione del decreto tridentino. Benedetto XIV (1740-58) istituisce la visita apostolica ai s., ed esenta i più istituti dalla giurisdizione del parroco. Clemente XIII (1758-69) inculca maggiormente lo studio delle lingue sacre, ebraico, greco e latino, mentre Pio VI (1775-99) esorta all'acquisto di una profonda e vasta dottrina. Pio VII (1800-23), per ridare assetto alle nazioni sconvolte dalla Rivoluzione Francese, stipula una serie di concordati con costante riguardo ai s. Gregorio XVI (1831-46) prescrive i s. in terra di missione per il clero indigeno. Pio IX (1846-78) continua la serie dei concordati, e fonda in Roma il « S. Pio » con la cost. apost. Cum Romani Pontifices (28 giugno 1853), rilevando in essa, come già aveva fatto nella prima enciclica, l'importanza sociale della pia e dotta formazione del clero.

Con Leone XIII si iniziano i solenni documenti moderni: l'encicl. Aeterni Patris (4 ag. 1879) sull'insegnamento della filosofia cristiana, la Providentissimus Deus (18 nov. 1893) sugli studi biblici e l'epist. Plane quidem (20 maggio 1885) per lo studio letterario. Fondamentali le epistole Depuis le jour ai vescovi francesi (8 sett. 1899) e Fin dal principio ai vescovi d'Italia (8 dic. 1902) sulla direzione dei s., l'importanza e la qualità degli studi; molto interessanti, poi, le epist. encic. all'episcopato di vari paesi (Italia, 1882; Irlanda, 1882; Prussia, 1886; Ungheria, 1886 e 1893; Portogallo, 1886; Baviera, 1887;

Brasile, 1892, 1894 e 1899; Polonia, 1894; Perù, 1894; Scozia, 1898; Isole Filippine, 1902; Isola di Cuba, 1903). Pio X, il Papa dell'interiore restaurazione della Chiesa, lotta per l'ortodossia della fede e dell'insegnamento ecclesiastico e promuove una più intensa spiritualità nella vita dei più istituti. Restaura il canto sacro (motu proprio Inter pastoralis, 22 nov. 1903) e attua la riforma dei s. d'Italia (cf. lett. encic. Pieni l'anima, 28 luglio 1906) dando, per mezzo della S. Congr. dei Vescovi e Regolari, un Programma generale di studi (10 maggio 1907; Acta Sanctae Sedis, 40 [1907], pp. 336-43) e le Norme per l'ordinamento educativo e disciplinare dei s. (18 genn. 1908: ibid., 41 [1908], pp. 212-43), e, in seguito ai risultati delle visite apostoliche, una serie di nuove disposizioni per mezzo della S. Congr. Concistoriale (lett. circ. 16 luglio 1912: AAS, 4 [1912], pp. 491-98). Detta particolari norme pratiche per lo studio della S. Scrittura (lett. apost. Quoniam in re biblica, 27 marzo 1906) e fonda in Roma l'Istituto Biblico. Emana prescrizioni disciplinari per chierici e giovani sacerdoti che si recano a studiare in Roma (epist. La ristorazione, 5 maggio 1904), erige il nuovo S. Romano Maggiore nell'insigne Patriarchii veteris loco e fonda i s. regionali. Benedetto XV istituisce la S. Congregazione dei S. e delle Università degli Studi (motu proprio Seminaria clericorum, 4 nov. 1915), ed emana, per mezzo della S. Congregazione, l'Ordinamento dei s. (26 apr. 1920), nel quale rivive lo spirito di s. Carlo.

Il primo atto solenne di Pio XI è la programmatica lettera Oficiorum omnium (19 ag. 1922: al card. Gaetano Bisleti, prefetto della S. Congr.) sull'importanza dei s. e la dignità degli studi: dichiara l'Opera delle Vocazioni indispensabile, il latino «lingua cattolica» connessa con la causa della religione, il s. nonore riservato esclusivamente agli aspiranti al sacerdozio («Haec esto seminariorum omnium, nullo excepto, sanctissima lex») e il regionale come il s. maggiore proprio di ciascuna delle rispettive diocesi. A questo documento fa riscontro l'analoga lettera Unigenius ai superiori regolari (19 marzo 1924): la ratio studiorum dei s. dev'essere seguita anche nelle case di formazione dei religiosi destinati al sacerdozio. Proclama s. Tommaso studiorum ducem (29 giugno 1923); dà, con la cost. apost. Deus scientiorum Dominus (v.), nuovo assetto agli studi superiori del clero. Istituisce la giornata pro Oriente christiano; ordina la relazione triennale alla S. Congr. dei S. e lo scrutinio degli ordinandi (Istrua, della S. Congr. dei Sacramenti, 27 dic. 1930); dà disposizioni per la retta conservazione degli archivi. A paterno ricordo del suo giubileo sacerdotale dona alla Chiesa l'enciclica sul sacerdozio (Ad catholici Sacerdotti, 20 dic. 1935), ricca di preziose norme per la formazione del clero.

Infine il regnante pontefice Pio XII, seguendo le orme dei suoi predecessori, ha eretto la Pontificia Opera delle Vocazioni sacerdotali (motu proprio Cum Nobis, 4 nov. 1941: AAS, 33 [1941], p. 479) e sancito le relative norme statutarie (8 sett. 1943: AAS, 35 [1943], pp. 369-73); ha segnato le vie della verità nella ricerca scientifica, ammonendo gli studiosi di fronte alle deviazioni dottrinali del nostro tempo (encicl. Humani generis, 12 ag. 1950: AAS, 42 [1950], pp. 561-78), e ha formulato i criteri per una sana pedagogia ecclesiastica moderna con l'esortazione apostolica Menti Nostrae (23 sett. 1950; ibid., pp. 657-702), la quale pone il suggello e la corona a tutta la plurisecolare legislazione della Chiesa sui s.

Ordinamento attuale. — 1. Per lo sviluppo dei s. il fatto più importante dopo il Concilio di Trento è la promulgazione del CIC. Nel l. III è ad essi consacrato l'intero titolo XXI (cann. 1352-71). Inoltre molti altri canoni riguardano la vita ecclesiastica e i chierici ordinandi.

a) Rivendicando il diritto «proprio ed esclusivo» della Chiesa nell'educazione dei suoi ministri (can. 1352), il CIC tratta, anzitutto, della costituzione del s. (cann. 1353-1356), richiamando il dovere dei sacerdoti, specie del parroco, di coltivare nei fanciulli di buona indole il germe della divina vocazione e l'obbligo dei vescovi a dotare la diocesi di un proprio s., possibilmente distinto in minore (per lo studio letterario) e maggiore (per gli studi filosofici e teologici). Se la piccolezza o povertà della diocesi non consentisse un s. proprio, specialmente maggiore, gli alunni saranno inviati ad altro s., a scelta del vescovo, purché dalla S. Sede non sia stato eretto, per la relativa circoscrizione, un s. interdiocesano oppure regionale. Ogni s. deve avere rendite proprie, in difetto delle quali il vescovo dovrà provvedere ai bisogni relativi in diversi modi: con le collette, il tributo (seminaristico [v.]), l'attribuzione al s. di benefici semplici.

b) Le persone adette al funzionamento del s. (cann. 1357-61) sono: il rettore (rector pro disciplina), l'economo, i professori, il padre spirituale (director spiritus) e almeno due confessori ordinari, ai quali debbono aggiungersi, per la maggiore libertà degli alunni, altri confessori straordinari. È criterio generale la distinzione netta tra il foro interno e l'esterno. Il rettore, detto da s. Carlo omnium primus, ha la responsabilità di tutto l'andamento del s., ma non deve essere economo, né può essere confessore (cann. 1358 e 891); generalmente è coadiuvato da uno o più vicerezzati (v. RETTORE).

c) Per ogni s. devono esserci a deputati, sacerdoti scelti dal vescovo dopo avere udito il Capitolo, che vigilano due la disciplina, due l'amministrazione. Il loro ufficio dura sei anni, e possono essere rieletti. Ne sono esclusi, oltre il rettore e l'economo, il vicario generale, i familiari del vescovo e i confessori ordinari. Il loro parere ha valore consultivo, che il vescovo però è tenuto a chiedere negli affari di maggiore importanza (can. 1359).

d) Gli alunni debbono essere figli legittimi ed aspirare al sacerdozio (can. 1363), entrando in s. fin dall'inizio degli studi medi (cann. 972 e 1370). Si debbono educare alla pietà, allo studio, all'esercizio delle virtù cristiane; debbono osservare le regole di urbanità e d'igiene, la gravità ecclesiastica (cann. 1367-69). Gli incorreggibili, quelli che non riescono negli studi, tutti coloro che non hanno inclinazione alle cose sacre, debbono essere dimessi (can. 1371). I dimessi da altri s. o da istituti religiosi non si possono accettare senza le debite outole (can. 1363 § 3) e oggi senza il «nulla osta» della S. Congregazione dei S.

e) Gli studi comprendono il corso umanistico o letterario, che generalmente corrisponde a quello delle scuole statali, con particolare preminenza delle lettere classiche, latine e greche; il biennio filosofico e il quadriennio teologico. Materie principali, nel s. maggiore, sono la filosofia scolastica, la teologia dogmatica e morale, la S. Scrittura, la storia ecclesiastica, il diritto canonico, la liturgia, la patrologia. Numerose, poi, le discipline secondarie: archeologia, ascetica e mistica, eloquenza, pastorale, musica sacra, ecc. I professori debbono essere, preferibilmente, laureati. È fatto loro obbligo d'insegnare la filosofia e la teologia secondo il metodo, la dottrina e i principi di s. Tommaso (cann. 1364-66).

f) Per la sua personalità giuridica tutta propria, il s., pur rimanendo soggetto all'autorità del vescovo, è esente dalla giurisdizione parrocchiale: funge da parroco lo stesso rettore (can. 1368).

Spetta al vescovo assicurare il buon andamento del s., ed è suo dovere rendersene conto personalmente (can. 1357). Egli ne ha quindi l'alta vigilanza, mentre la rappresentanza giuridica, che già la giurisprudenza, secondo i criteri del Concilio di Trento, riconosceva al vescovo, appartiene al rettore, il quale, in caso di assenza o d'impedimento, è supplito dal vescovo.

2. L'attuazione pratica di tali norme varia alquanto nei diversi paesi. In Italia il biennio filosofico è fuso con il corso liceale di tre anni: è invalso ormai l'uso, però, di aggiungere a tale corso un quarto anno, particolarmente consacrato allo studio della filosofia. Nel Nord e in Sicilia si ha per lo più il s. pieno (minore e maggiore riuniti); nelle altre regioni si hanno il diocesano per il ginnasio e il regionale per il corso liceale-filosofico e la teologia.

3. I s. regionali d'Italia debbono la loro istituzione a Pio X, il quale ne redasse, con la cost. apost. Susceptum inde del 25 marzo 1914, la carta costituzionale (AAS, 6 [1914], pp. 213-18), con il fine di venire incontro alle necessità delle numerose piccole diocesi, onde dare ad esse un clero debitamente formato. Dipendono direttamente dalla S. Congregazione dei S. e delle Università degli Studi, che ne nomina il personale e provvede alla loro economia. I vescovi delle rispettive diocesi vi esercitano la loro alta

direzione mediante una commissione di tre membri, scelti tra loro stessi, di triennio in triennio, nella conferenza episcopale. Uno dei tre commissari, preferibilmente l'Ordinario del luogo ove ha sede il s. regionale, è preposto alla disciplina; un altro agli studi, il treno alla economia. Ogni s. regionale accoglie gli alunni delle diocesi situate in una regione conciliare e sono i seguenti: ANAGNI, Pont. S. Regionale Leoniano (S. maggiore per il Lazio inferiore) fondato da Leone XIII nel 1897, affidato ai Gesuiti; ASSISI, Pont. S. Regionale Umbro « Pio XI » (S. maggiore per l'Umbria) eretto nel 1912, trasferito nella sede odierna nel 1924, affidato al clero secolare; BENEVENTO, Pont. S. Regionale Beneventano « Pio XI » (S. maggiore per il Beneventano) aperto nel 1932, affidato al clero secolare; BOLOGNA, Pont. S. Regionale Flaminio « Benedetto XV » (S. maggiore per la Romagna), costruito da Benedetto XV, aperto nel 1919, affidato al clero secolare; CHIETI, Pont. S. Regionale Aprutino « Pio X » (S. maggiore per gli Abruzzi), inaugurato nel 1932, affidato al clero secolare; CUGLIERI, Pont. S. Regionale Sardo del « S. Cuore di Gesù » (S. maggiore per la Sardegna), inaugurato nel 1927, affidato ai Gesuiti; FANO, Pont. S. Regionale Marchigiano « Pio XI » (S. maggiore per le Marche), inaugurato nel 1924, affidato al clero secolare; MOLFETTA, Pont. S. Regionale Apulo « Pio XI » (S. maggiore per le Puglie) istituito da Pio X a Lecce e passato nella sede odierna nel 1925, affidato al clero secolare; NAPOLI, Pont. S. Campano (per gli alunni della Campania e delle altre regioni meridionali, della Facoltà teologica S. Luigi), istituito nel 1911 e ampliato nel 1924-26, affidato ai Gesuiti; POTENZA, Pont. S. Regionale Lucano (S. Minore per la Lucania), inaugurato nel 1927, affidato al Clero secolare; REGGIO CALABRIA, Pont. S. Regionale Calabro « Pio XI » (S. maggiore per le Calabrie) inaugurato nel 1933, affidato ai Gesuiti; SALERNO, Pont. S. Regionale Salernitano-Lucano « Pio XI » (S. maggiore per il Salernitano e la Lucania) inaugurato nel 1933, affidato al clero secolare; VITERBO, Pont. S. Regionale « S. Maria della Quercia » (S. maggiore per il Lazio Superiore), inaugurato nel 1933, affidato al clero secolare.

BIBL.: sources
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Pontificium, 15 (1935), pp. 287-97; 16 (1936), pp. 69-77; G. M. Sailer, Sacerdoti del Signore, 2ª ed., Milano 1944; L. Pirelli, In sortem Domini vocatis, ivi 1946; id., Multa la messa, pochi gli operai, ivi 1947; J. Géraud, Contre-indications médicales à l'orientation vers le clergé, 3ª ed., Lione 1947; R. Biot-B. Galimard, Guide médical des vocations sacerdotales et religieuses, Parigi 1947 (trad. it., Milano 1949); A. Angioni, Il direttore spirituale dei candidati al sacerdozio, Milano 1949; D. Tomassini, Itinerario al sacerdozio, ivi 1950; A. Misani, Santifica eos: norme pratiche per gli educatori del clero, 2ª ed., ivi 1951. Igino Cecchetti

S. NELLE MISSIONI. - La necessità di formare anche nelle missioni un clero indigeno (v.), capace di occupare tutte le mansioni della gerarchia ecclesiastica, porta con sé il dovere di aprire ovunque i s., che a norma del CIC possono essere eretti per una sola diocesi o quasi-diocesi o per gruppi delle medesime.

Nei rapporti annuali e quinquennali, che gli Ordinari di missione devono inviare a Propaganda, non sono mai omesse le informazioni circa i s. Si domanda se vi sia il collegio preparatorio al s., se il s. sia distinto in minore e maggiore e quanti alunni sono educati in ciascuno di essi. Si chiede, ancora, se le condizioni del territorio siano tali da permettere solo l'erezione del s. minore. In tal caso i seminaristi sono inviati al s. regionale per gli studi filosofici e teologici. L'esistenza almeno del s. minore è spesso richiesta per elevare un territorio da prefettura a vicariato apostolico.

In missione più che altrove è spesso necessario inviare i giovani, chiamati al sacerdozio, a studiare in s. fuori del proprio territorio dove per molteplici ragioni non è stato possibile erigerne uno. Si hanno così s., in cui sono educati giovani di più territori e sono chiamati interdiocesani, intervicariali, metropolitani, provinciali. Le varie denominazioni quasi sempre non suppongono nessuna forma giuridica speciale e solo indicano una condizione di fatto. In questi casi il s. dipende unicamente dall'Ordinario del luogo. Speciali norme sono state date da Propaganda per i s. regionali, eretti dalla S. Sede per una determinata regione ecclesiastica o civile. La proprietà dell'edificio deve appartenere alle missioni ed i regolamenti devono essere approvati da Propaganda, la quale in questo ultimo trentennio con l'aiuto della Pont. Opera di S. Pietro Apostolo (v.) ha fabbricato molti s. regionali. La direzione dei medesimi può essere affidata o ad un istituto religioso oppure al clero secolare. Per tutti e due i casi si hanno norme precise. Nel primo caso Propaganda si riserva solo l'alta direzione e lascia all'Istituto la disciplina del s. e delle scuole, nonché l'amministrazione ordinaria del medesimo. L'Istituto deve sottometterne alla S. Congregazione le regole e il programma degli studi. La nomina del rettore spetta a Propaganda in seguito alla presentazione del candidato da parte del Superiore generale che nominerà gli altri Superiori e i professori, inviandone poi i nomi a Roma. Ogni anno gli Ordinari, radunati in assemblea, discuteranno i vari problemi riguardanti la disciplina, gli studi, l'amministrazione economica del s. ed esamineranno la relazione del rettore al riguardo. Annualmente sarà inviato a Roma un rapporto secondo un modulo determinato (Sylloge P. F., n. 183, pp. 456-59). Su queste prescrizioni sono state ricalcate le norme per i s. regionali, affidati al clero secolare (cf. A. Cracco, De seminarorum Sinensium institutione, Sciangai 1946, pp. 221-22).

Il crescente sviluppo del clero indigeno è dovuto alla bella fioritura di s. in tutti i territori di missione. È quasi impossibile dare l'elenco dei s. minori, che troppo spesso sono sistemati in locali di fortuna. Secondo le Missioni cattoliche, Roma 1950, pp. 531-35, i seminaristi di filosofia e teologia erano 4291, educati in 89 s. maggiori, di cui 2 in America (esclusi i territori non missionari), 30 in Africa, 11 in India, 8 nell'Indoecia, 26 in Cina, 1 in Corea, 2 in Giappone, 1 in Indonesia, 4 in Australia, 1 in Nuova Zelanda e 3 in Oceania.

Ai seminaristi maggiori bisogna aggiungere anche i giovani educati nelle file del clero religioso che secondo le Missioni cattoliche del 1950 erano 522. - Vedi tav. XVIII.

BIBL.: sources
Directorium seminariorum in Sinis, Pechino 1919 (è un grosso volume con ricca documentazione e bibl.); S. Paventi, La Chiesa missionaria, manuale di missionologia dottrinale, Roma 1949, pp. 417-23. Saverio Paventi

Informazioni sulla voce

Di Pio Paschini, Saverio Paventi, Igino Cecchetti

Fonte Pio Paschini: firma a stampa; Saverio Paventi: firma a stampa; Igino Cecchetti: letta dalla scansione

Testo originale: Enciclopedia Cattolica, vol. XI (1953), coll. 277–286.

Pagina 185
vol. 11, coll. 277–278
Pagina 186
vol. 11, coll. 279–280
Pagina 187
vol. 11, coll. 281–282
Pagina 188
vol. 11, coll. 283–284
Pagina 189
vol. 11, coll. 285–286

Scansioni: Internet Archive.

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Paschini, Pio, Saverio Paventi, and Igino Cecchetti. “Seminario.” In Enciclopedia Cattolica, vol. XI, coll. 277–286. Città del Vaticano: Ente per l’Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico, 1953. https://azioneromana.com/it/article/seminario.

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Paschini, Pio, Saverio Paventi, and Igino Cecchetti. “Seminario.” Enciclopedia Cattolica, vol. XI, Ente per l’Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico, 1953, coll. 277–286. Azione Romana, https://azioneromana.com/it/article/seminario.

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