VESCOVO. - È il successore degli Apostoli nel governo ordinario delle singole Chiese (v. DIOCESI) sotto l'autorità del Romano Pontefice (CIC, can. 329 § 1).
Vescovo (ἐπίσκοπος, da ἐπίσκοπος = guardare sopra, vigilare) equivale a ispettore, sovraintendente, guardiano, osservatore, ed in tal senso è usato nel linguaggio comune; nel sec. I e II a. C. erano detti V. i pubblici ufficiali dell'isola di Rodi (cf. F. Prat, Evēques, in DThC, V, coll. 1658-59). Nella traduzione dei Settanta si indicano con tal nome i governatori (Iude, 9, 28), i prefetti (II Esdr. 11, 9) i magistrati (Is. 60, 17), gli ambasciatori regi (II Mach. 1, 46), lo stesso Dio (Iob. 20, 20; Sap. 1, 6). Nel Nuovo Testamento la parola ἐπίσκοπος è usata solamente cinque volte, di cui quattro per indicare i superiori della comunità cristiana (Act. 20, 28; Phil. 1, 1; I Tim. 3, 4; Tit. 1, 7), una per significare Gesù Cristo (I Pt. 2, 25: «episcopus animarum nostrarum»). Nella letteratura patristica diventò di uso comune dall'inizio del sec. II, per indicare il capo delle singole comunità cristiane.
I. ORIGINE DIVINA DELL'EPISCOPATO MONARCHICO
È storicamente accertato che dall'inizio del sec. II in poi ovunque vige l'episcopato monarchico, come una norma costituzionale fondata sulla volontà di Dio (sure divino).1) Episcopato monarchico. - S. Ignazio di Antiochia (m. nel 107) attesta che tutte le Chiese, a cui scrisse le sue lettere, erano dotate di un solo v., come capo riconosciuto e venerato, di cui ricorda anche il nome: Onesimo nella Chiesa di Efeso (Eph. 1, 2), Damas nella Chiesa di Magnesia (Maga. 2, 1), Polibio nella chiesa di Tralle (Troll. 1, 1), Policarpo nella Chiesa di Smirne (Ad Polye, prologo); il V. di Filadelfia è ricordato (Philadel. 11, «quem episcopum cognovi»), tacendone però il nome; Ignazio stesso si presenta come l'unico vescovo di Antiochia (Rom. 2, 2, 9, 1), anzi ritiene che in ogni parte del mondo, ovunque è stata fondata una Chiesa vi sia un V. (Eph. 3, 2; V. ORDINE E ORDINAZIONE). Verso la metà del sec. II furono redatti cataloghi di v., che indicano la successione per ogni Chiesa di un unico capo. Secondo la testimonianza di Egesippo, riportata da Eusebio (Hist. eccl., IV, 22, 1-3: PG 20, 378-79) erano monarchiche le Chiese di Corinto, di Roma e tutte le altre di cui, in modo generico, ricorda la successione dei V. (è in singulis autem episcoporum successionibus et per singulas urbes eadem manent, ibid.). Nello stesso tempo s. Ireneo redasse il catalogo dei V. di Roma (Adv. haeres., III, 3, 3: PG 7, 849 sgg.); e attesta la successione monarchica dei V. della Chiesa di Smirne (ibid., III, 3, 4: PG 7, 851) e di tutte le altre Chiese del mondo (ibid., III, 3, 1: PG 7, 848). Poco dopo, dalla nota controversia sulla celebrazione della Pasqua, emergono chiare testimonianze della costituzione monarchica di tutte le Chiese che parteciparono al dibattito (Eusebio, Hist. eccl., V, 23: PG 20, 491-94): Cesarea di Palestina (Teofilo), Gerusalemme (Narciso), Ponto (Palma), Lione (Ireneo), Corinto (Bachillo), Roma (Vittore). Nella lettera a papa Vittore, Policrate, V. Efeso, ricorda vari V. dell'Asia Minore (ognuno preposto a una Chiesa): Trasea di Eumenia, Policarpo di Smirne, Sagari di Laodicea, Melitone di Sardi e aggiunge che un «ingens numerus episcoporum», tra quelli viventi al suo tempo, stava per l'uso quartodecimano della celebrazione della Pasqua (Eusebio, Hist. eccl., V, 24: PG 20, 485-86).
Che l'episcopato sia per norma inderogabile monarchico è universale persuasione, che affiora dai documenti. S. Ignazio scrivendo ai Romani (cap. 9) afferma che la Chiesa antiochena è senza pastore; ciò non avrebbe asserito se avesse ritenuto che si fosse potuto governare una Chiesa in forma collegiale dai presbiteri. Lo stesso santo martire esorta i fedeli ad usare di una unica Eucaristia, non solo per la ragione che una è la Carne di Gesù e uno è il suo Sangue, ma anche perché uno solo è il V. per ogni Chiesa (Philadelph., 4, 1). La stessa persuasione appare in testimonianze esplicite di s. Ireneo (Adv. Haeres., III, 14, 2: PL 7, 914), di s. Cornelio Papa (Ep., 49, 2; Eusebio, Hist. eccl., VI, 43, 11: PG 20, 617: ergo ille Evangelii vindex ignorabat unum episcopum esse
oportere in Ecclesia catholica) e soprattutto di s. Cipriano (De Unitate Ecclesiae, cap. 8).
b) L'episcopato è monarchico per volontà di Dio. — Lo afferma, con particolare insistenza, s. Ignazio, in varie forme: esige assoluta obbedienza ai V. (Eph., 2, 2; Trall., 13, 2; Philadelph., 3, 2; Smyrn., 8, 1); per il motivo che tale è la volontà di Dio (Eph., 5, 3; 6, 1; Trall., 2, 1; Smyrn., 9, 1). Pertanto avverte che nulla si può fare nella Chiesa senza il V. (Philadelph., 7, 1: «sine episcopo nihil faciatis»; cf. Magn., 4, 1, 6, 1; Trall., 2, 2; 7, 2; Smyrn., 8, 1; Polyc., 4, 1). Lo stesso concetto è svolto da Egesippo (presso Eusebio, Hist. eccl., IV, 11: PG 20, 350), da s. Ireneo (Adv. Haeres., III, 3, 1; IV, 26, 2: PG 7, 848 e 1055), da Tertulliano (De praescriptione haereticorum, 32: PL 2, 52-53), soprattutto da s. Cipriano (Ep., 6, 7 ad Florentium Puppianum) e da tutta la tradizione occidentale e orientale dei secoli seguenti.
Sulla costituzione della Chiesa al primo secolo, ancora viventi gli Apostoli, vige un'annosa controversia determinata dalla sinonimia dei termini προεβύτεροι ed ἐκλογοῦσι (Act. 20, 17 e 28) e dal fatto che la monarchia episcopale non appare chiaramente costituita. Qualunque soluzione si voglia accettare, rimane incontestabile per quanto si è detto (v. ORDINE RELIGIOSO) che gli Apostoli prima di morire diedero norme precise sul regime monarchico della Chiesa e stabilirono che ovunque ci fossero eredi e successori del loro apostolato.
II. POTERI E DIGNITÀ DEI V
I v., come successori degli Apostoli nel regime ordinario della Chiesa, hanno ereditato i tre poteri conferiti da Cristo al Collegio apostolico al momento di salire al Cristo: «Andate e istruite tutte le genti, battezzandole... e insegnando loro ad osservare quanto vi ho insegnato» (Mt. 28, 28), ossia il potere di insegnare (magisterium), di santificare (ministerium) e di governare (imperium). I V. sono «veri doctores seu magistri» (can. 1326), che prolungano nel tempo l'insegnamento divino-apostolico: «Chi ascolta voi, ascolta me» (Lc. 10, 16).Al potere di santificare dei V. si riferiscono le parole del Pontificale Romano: «Episcopum oportet iudicare, consacrare, ordinare, offerre, baptizare et confirmare». Lo iudicare riguarda principalmente l'ordinamento penitenziale della Chiesa antica, in cui l'inizio (confessione), lo svolgimento (soddisfazione) e la conclusione (assoluzione) della penitenza dei fedeli erano riservati al V. che poi, nell'aumentare delle occupazioni pastorali, si fece coadiuvare da presbyteri paeniteniari (v. PENITENZA).
Il consecrare è in rapporto alle consacrazioni del fonte battesimale, degli oli santi, delle Chiese, che, per principio, erano e sono riservate ai v., anche se dopo la costituzione delle parrocchie siano state, in parte, concesse ai semplici preti.
L'ordinare è la funzione incomunicabile del V. (v. ORDINE RELIGIOSO) quella per cui si distingue essenzialmente dal prete. L'offerre, ossia la celebrazione dell'Eucaristia, spettava inizialmente al V. (cf. s. Giustino, I Apol., 65). Il baptizare et confirmare erano funzioni prevalentemente episcopali, soprattutto il confirmare, di cui è rimasto il ministro ordinario. Quanto al Battesimo, sebbene fin da principio anche i diaconi (Act. 8, 36-38) esercitassero queste funzioni, era tuttavia ufficio proprio e ordinario del V. (cf. s. Ignazio, Smyrn., 8, 2) ossia del summus sacerdos (Tertulliano, De Baptismo, 17, che ricorda anche i preti e i diaconi come ministri subordinati).
Il potere di giurisdizione (il sacro principato o imperium, a cui sottostà ogni forma di magistero esercitato nella Chiesa da altri membri del clero) è il potere più cospicuo dei v., «Spiritus Sanctus posuit episcopos regere Ecclesiam Dei» (Act. 20, 28: il testo, anche se nella sua cornice storica non si riferisce esclusivamente ai v., è stato però dalla tradizione ad essi riservato); tale potere è oggi regolato da norme precise del Diritto canonico.
Per il complesso di tali poteri spirituali la figura del V. apparve fin dall'inizio del cristianesimo rivestita da particolare dignità e degna di speciale riverenza. Per s. Ignazio di Antiochia il V. è l'«immagine del Padre» (Trall., 3, 1), poiché ricorda la presenza «del V. invisi-

bile, il Padre di Gesù Cristo» (Magn., 3, 1). Nella Didascalia degli Apostoli, II, 26, 4-8 il V. è lodato come «il principe dei sacerdoti, il ministro del Verbo, il mediatore, il dottore, il padre presso Dio, colui che rigenera con il Battesimo, il capo e la guida... colui che tiene il posto di Dio». Secondo l'ignoto autore dell'Adversus aleatores (PL 4, 827) il V. ha ricevuto da Dio «apostolatus ducatum», «vicariam Domini sedem», «originem authentici apostolatus» che «in superiore suo portat». A giudizio di s. Ilario di Poitiers (Contra Constantium, 11: PL 10, 589) il V. è lo stesso Cristo. Secondo s. Tommaso (IV Sent., d. 24, q. 2, a. 1, qc. 1) il V. è lo «sponsus Ecclesiae» (cf. G. M. Monsabré, Exposizione del dogma cattolico: L'Ordine, XIV, trad. it., Torino 1929, pp. 148-185).
III. ERRORI E DEFINIZIONI
Aerio ([v.] sec. IV) fu il primo a negare qualunque differenza tra il V. e il prete: «Est enim, amborum unus ordo, par et idem honor et dignitas» (s. Epifanio, Haeres., 75, 3: PG 42, 509). Quest'errore fu ripetuto da Marsilio di Padova (Denz-U, 498), da Wicleff e Huss (ibid., 675) e aggravato da Lutero e Calvino (Institutio religionis christianae, IV, 4, 2): infatti questi ultimi negarono la costituzione episcopale e gerarchica della Chiesa (cf. H. Dieckmann, De Ecclesia, I, Friburgo in Br. 1928, pp. 472-80). I protestanti liberali e razionalisti moderni ritengono che l'episcopato sia un'istituzione di origine puramente umana, sorta dall'influsso di varie circostanze storiche. Sulle varie teorie di Baur, Rothe, Hatch, Harnack, Sohm, Sabatier, cf. F. Prat, Evêques. Origine de l'épiscopat, in DThC, V, coll. 1694-99. Notevole per la sua apparente facilità è la teoria del Renan, secondo il quale la gerarchia ecclesiastica sarebbe l'effetto di una triplice abdicazione: della primitiva comunità cristiana a favore dei presbiteri, dei presbiteri a favore dei v., di questi a favore del Papa (Les Evangiles, Parigi 1877, p. 332).La Chiesa in varie circostanze ha manifestato il suo pensiero intorno all'origine e i poteri dei V. Il Concilio di Trento (sess. XXIII, cap. 4): «Sacrosanta Synodus declarat... episcopos, qui in Apostolorum locum successerunt, ad hunc hierarchicum ordinem praecipue pertinere» (Denz-U, 960). Lo stesso concetto è ripetuto dal Concilio Vaticano (sess. IV, cap. 3: ibid., 1828). Il decreto Lamentabili (3 luglio 1907) condanna la teoria modernista di un episcopato costituitosi per motivi puramente pratici, indipendentemente dalla sua missione di continuare l'opera degli Apostoli (ibid., 2050). Il giuramento antimodernista asserisce esplicitamente che i V. sono successori degli Apostoli (ibid., 2147) mentre il CIC ne afferma la divina istituzione (can. 329 § 1).
IV. DIRITTO CANONICO
Nulla aggiunge al V. nella gerarchia dell'ordine (v.) l'essere egli decorato metropolita (v.), di primate, di patriarca (v.); lo stesso Romano Pontefice (v. PAPA) non gli è superiore che nella gerarchia di giurisdizione. Di regola egli esercita giurisdizione ordinaria su un determinato territorio: diocesi (v.) o eparchia, o su una determinata popolazione (v. CIRCOSTRIZIONI ECCLESIASTICHE); mentre la giurisdizione del V. Roma, oltre che sulla sua diocesi, si estende su tutta la Chiesa.1. Elezione
I V. furono designati da principio dagli Apostoli tra persone da loro direttamente sperimentate o loro presentate come capaci; in seguito furono scelti in seno alle singole comunità o furono chiamati dalle comunità stesse grazie al buon nome che s'erano altrove acquistato. Il V. viciniore o quello della città capo della provincia, dopo esaminata la legittimità della scelta e la capacità dell'eletto, gli conferiva la consacrazione, per lo più con l'assistenza di altri V. Quando un poco più tardi in Oriente si costituirono in modo regolare le province ecclesiastiche, l'elezione avveniva in presenza del metropolita che era giudice delle qualità e in special modo dell'ortodossia dell'eletto, cui conferiva la consacrazione; l'intervento del popolo si ridusse così ad una testimonianza esteriore di gradimento. Nel caso del metropolita erano i V. comprovinciali i responsabili della elezione del loro superiore e di essa davano notizia agli altri metropoliti della regione in segno di mutua comunione. Un tale ordinario svolgimento di fatti venne però spesso turbato dal sec. IV in poi dall'intervento degli imperatori di Costantinopoli nell'imporre l'elezione di personaggi da loro preferiti specialmente nelle sedi patriarcali. In Occidente, dove l'autorità metropolitica si affermò un poco più tardi, l'intervento popolare conservò un'importanza maggiore finché non fu praticamente stroncato dall'intervento dei sovrani delle nuove dinastie barbariche. Rimase però sempre vivo in Occidente il principio canonico che il V. dovesse essere eletto col concorso del clero e del popolo (come l'abate della sua comunità), sotto la legittima assistenza del superiore ecclesiastico; e feudalesimo (v.) e la conseguente investitura, i rapporti ecclesiastici parvero quasi assorbiti in quelli pubblici,in modo che i sovrani aspirarono a tramutare in diritto quella che di fatto era un'intromissione indebita. Di INVESTITURE, LOTTA DELLE (v.) conclusa con il Concordato di Worms (1122) che ristabilì nelle sue linee essenziali la genuina tradizione ecclesiastica. In pratica però, secondo il diritto delle Decretali, l'elezione dei V. fatto e quasi da per tutto assegnata ai Capitoli cattedrali con cui concorreva, secondo particolari usanze, anche l'approvazione del resto del clero e dei maggiori dipendenti laici (v. PROVVISTA CANONICA). Il Papa aveva il diretto controllo sulle sedi dell'Italia pensinsulare ed insulare, sulle quali sino al sec. X era l'unico metropolita; al suo giudizio, come a tribunale supremo e perciò in casi straordinari, venivano deferite le cause controverse sulle elezione e sulla deposizione dei V. degli altri paesi ed egli stesso faceva poi le nomine relative quando lo riteneva necessario. Durante il sec. XIII egli cominciò a riservare a sé per regola la nomina dei v., quando concorrevano determinate circostanze; finché nel sec. XIV le nomine a tutte le sedi vescovili furono soggette alla sua riserva. Ciò non mancò di suscitare malumore nei diversi paesi e dopo il grande scisma, mentre in Italia e in qualche altro paese le nomine dei V. Papa, in altri si ritornò al diritto delle Decretali; non senza offrire di nuovo ai sovrani l'occasione di intromettersi nelle nomine per i loro domini specialmente in caso di contrasti oppure di interessi dinastici. Particolarmente in Francia, ricostituita ad unita nazionale, una tale intromissione si fece sentire più forte e col Concordato del 1516 il sovrano ottenne il privilegio di nominare i V. cui il Papa conferiva l'istituzione canonica e concedeva le bolle. Tale privilegio passò poi nel Concordato del 1801 e servì di modello agli altri concordati di quella età. Il diritto di patronato che la legislazione canonica riconoscerà a coloro che fondavano o dotavano benefici ecclesiastici (parrocchie, canonicati, monasteri, benefici semplici) fu voluto applicare a favore di sovrani che erigessero nuove sedi vescovili; ciò avvenne particolarmente per la Spagna riguardo alle nuove sedi che sotto il suo patrocinio venivano crette nelle Indie Occidentali, e per il Portogallo riguardo a quelle erette nelle Indie Orientali e durò per la Spagna sin agli inizi del sec. XIX e per il Portogallo fino alquanto più tardi; anche altrove (come nel Regno di Napoli e nella Sicilia) la nomina ad alcune sedi fu voluta per un tal motivo. Oggidi, tranne in alcune sedi della Germania, dove la nomina si fa dai Capitoli con molte restrizioni imposte dall'autorità civile, i V. S. Sede in seguito a previ consultazioni, diverse secondo i diversi luoghi. Secondo i più recenti concordati la S. Sede notifica i nomi dei designati all'episcopato all'autorità civile, perché essa abbia a palesare le legittime eccezioni qualora la nomina risultasse inopportuna. Il processo (informativo) per ogni singola elezione viene preparato dalla S. Congregazione Concistoriale, la nomina stessa viene fatta per bolla, e pubblicata in concistoro.
2. Autorità
Per disposizione divina la giurisdizione ecclesiastica viene regolarmente esercitata sui fedeli attraverso il corpo episcopale, il quale la deriva come la causa prossima ed immediata dal Romano Pontefice quale capo in terra di tutta la Chiesa (v. CHIESA; IV). A lui infatti compete il compito di determinare l'ambito dell'autorità dei V. e di determinare i loro vicendevoli rapporti, di assegnare il territorio e le persone su cui tale autorità deve essere esercitata, di dare l'istituzione canonica e di ritirarla quando ciò risultasse necessario per il bene spirituale dei singoli luoghi.Il V. viene eletto per una determinata città; però, almeno nell'alto medioevo, anche per un'intera regione, quando essa non era ancora evangelizzata e non c'era un centro urbano o rurale di qualche importanza dove stabilire la sede cattedrale; così nei secc. VII-IX nelle regioni vastissime d'oltralpe si ebbero i V. peregrinanti, itineranti, veri V. missionari che esercitavano il loro ministero più o meno alle dipendenze di un V. residenziale su un territorio a confini assai poco determinati; molti

(fot. Landesmuseum)
Più tardi, particolarmente dopo il sec. XII, quando intere regioni caddero o ricaddero sotto i musulmani si continuò a nominare i V. di quelle sedi latine i quali non potevano governarle né farvi residenza, ma si adattavano a coadiuvare nel governo o nell'esercizio delle funzioni episcopali (vicarii in pontificalibus) i V. delle grandi diocesi dell'Occidente ed anche a sostituirli quando non facevano residenza; essi furono anche denominati V. in partibus infidelium; dal sec. XVI furono anche assegnate come titolo a tali V. vescovati antichi da lungo tempo soppressi (p. es., in Africa) od anche occupati da V. scismatici od eretici, e tutto ciò per evitare l'abuso che stava prendendo piede di creare V. CULDEI, cioè senza alcun titolo determinato.
Anche la denominazione di suffraganei che secondo il diritto competeva ai V. metropolita, fu usurpato da tali v., che oggi invece sono chiamati ausiliari. Coadiutori sono invece anche oggi quei V. diocesi e sono assegnati dalla S. Sede con diritto di successione o senza.
Secondo le più recenti norme si richiede per l'elezione all'episcopato la legittimità dei natali, lo stato di celibato, l'età di almeno trent'anni, un quinquennio per lo meno di sacerdozio, purezza di costumi, attitudine di governo, zelo, laurea od almeno licenza in teologia o in diritto canonico, oppure vera perizia conosciuta nelle sacre discipline (CIC, can. 331). La consacrazione del V. è riservata al Papa (can. 953) e nessun V. la può compiere senza mandato apostolico. L'eletto è tenuto a riceverla entro tre mesi dall'avvenuta nomina ed entro quattro a prendere possesso della propria diocesi. Viene conferita
durante la Messa solenne nelle domeniche e feste degli Apostoli e, di regola, con l'assistenza di altri due V. La presa di possesso con la quale incomincia l'esercizio della giurisdizione della diocesi, non comporta alcun rito liturgico. Il nuovo V. la compie personalmente o per procuratore, presentando al Capitolo nella chiesa cattedrale la bolla di nomina e siede senz'altro sulla sede episcopale ricevendo l'omaggio dei membri del Capitolo e del clero cattedrale. Quando l'eletto veniva consacrato nella sua sede episcopale prendeva senz'altro possesso del suo ufficio; oggi potrebbe prenderlo anche prima della sua consacrazione, purché abbia emessa la professione di fede ed il giuramento di soggezione al Pontefice.
Nell'esercizio del potere dell'ordine il V. è tenuto a seguire le prescrizioni liturgiche del proprio rito. Non può conferire l'Ordine sacro che ai propri sudditi e con le cautele imposte, così pure la Cresima; né esercitare funzioni episcopali fuori della propria diocesi a meno che non ne sia richiesto da chi ne ha l'autorità.
Il V. giurisdizione (v.) ordinaria nel foro interno ed esterno e talvolta anche come delegato della Sede Apostolica; è tenuto all'osservanza delle leggi ecclesiastiche e può compiere nell'intera diocesi quanto compie il parroco nella sua parrocchia. Può concedere con giusta causa dispensa dall'osservanza delle leggi generali nei casi in cui ciò gli è concesso dalle leggi stesse, e viceversa non può proibire ciò che le leggi stesse permettono. In forza di tale autorità ordinaria egli esercita il potere: a) legislativo, promulgando leggi, senza dipendere da altri eccetto in quei casi in cui i canoni gli impongono previa consultazione od anche consenso del Capitolo cattedrale e sinodo (v.) diocesano secondo le norme canoniche; b) giudiziario, tenendo tribunale in prima istanza sulle controversie dei suoi sudditi e nelle cause matrimoniali ed anche in seconda istanza se è metropolita, con potere di emettere sentenza; c) coercitivo contro i disobbedienti sia del clero che del popolo, irrogando pene anche temporali, censure ed altri castighi. Come maestro nella sua Chiesa il V. predica e regola la predicazione del suo clero, dirige l'istruzione religiosa specialmente della gioventù, sorveglia la stampa, particolarmente per le materie di fede e di costume, e riserva alla sua diretta approvazione quanto si manda alle stampe dal suo clero. Egli è responsabile dell'amministrazione dei beni ecclesiastici, decide sulla fondazione degli uffici ecclesiastici e delle pietistituzioni, ne sorveglia il funzionamento e dirige soprattutto il governo del Seminario. Tutto ciò che contribuisce al progresso religioso e morale del clero e del popolo forma oggetto delle sue cure pastorali. Per potere adempiere questi doveri, la legge canonica ATTILA (v.) nella diocesi ed in particolare nella città episcopale, a compiere a tempo opportuno la visita pastorale della diocesi stessa, nelle forme prescritte. Dello stato della diocesi egli fa relazione scritta alla S. Sede, particolarmente in occasione della periodica visita ad limina Apostolorum (per i vescovi d'Europa ogni cinque anni) cioè delle basiliche dei SS. Pietro e Paolo ed al Papa a Roma. Per il governo della diocesi e la spedizione degli affari il V. CONSULTORI DIOCESANI (v.) e gli è anche concesso di esigere moderati tributi (v. CATTEDRATICO) e tasse; percepisce i redditi della mensa per il personale sostentamento e quello dei famigliari. Gli competono pure diritti onorifici, come quello dell'altare portatile, del trono con baldacchino, della precedenza su altri prelati, V. ed arcivescovi nella diocesi (eccetto il proprio metropolita ed i legati della S. Sede); concede l'indulgenza sino a cento giorni.
in Coll. Brug., 23 (1923), pp. 203-205, 292-94; J. Warichez, Les nominations épisc. au diac. de Tournai, in Coll. Tournae., 19 (1923-24), pp. 145-64; E. Garnier, Adnotationes ad usum episc., in Per. de re mor. can. liturg., 1924, pp. 99-121; V. Martin, La choix des évêques dans l'Épi. lat., in Rev. de sc. relig., 4 (1924), pp. 221-64; M. G. Carbò, Comment. breve regiminis pastoralis, ecc., Roma 1930; id., Episcopali audientia. L'attività giuridic- stionale del v., Milano 1937; C. Magni, Questioni controverse in- torno allo svolgimento delle elez. episc. in Italia prima della lotta della investiture, in Riv. di st. del dir. ital., 4 (1931), pp. 421-38; U. Mozzoni, I V. nel diritto eccl. ital. concordatorio, Roma 1935; J. Haring, De iure remonstrationis episc. contra iura et mandatu Sedis Ap., in Misc. Vermeerich, I, ivi 1936, pp. 321-26; L. Brag- gales, Die Besetzung der bischöf. Stühle in Deutschl. auf Grund der Konhardate für Reich und Länder, ibid., p. 355 sgg.; E. Ga- rela, El decreto sobre la residencia de los obispos en la tercera asemblea del Conc. Trid., Cadice 1944; R. Adam, Le pouvoir cobritif de l'évêque, Québec 1946; A. M. Franqueau, La consti- tución apostólica acerca los obispos que asisten a la consagración episcopal, in Rev. esp. de el der. can., 12 (1947, II), pp. 209-38; T. Jedin, Il tipo ideale di V. secondo la riforma catt., Brescia 1950; J. Conson, L'évêque dans les communautés primitives, Pa- rigi 1951; M. Crovini, Adnot. ad Decr. de consecr. episcopi sine provisione canon., in Monitor eccles., 5 (1951), p. 221 sgg.; A. De Luca, Jus remonstrandi dei V. Pontefice, in Studi in onore di V. GIUDICE, I, Milano 1953, pp. 243-73; M. Castellano, De decreto episcopali administrativo, in Monit. eccles., 6 (1952), p. 7 sgg.; G. Oesterle, Facultas Ordinariorum ritus latini dispensandi orientales, ibid., p. 105 sgg. Pio Paschini.
V. ARCHEOLOGIA
L'epigrafia cristiana offre una serie di iscrizioni sepolcrali di V. con l'indicazione della loro dignità. Fra le iscrizioni greche si ricordano quelle dei V. di Roma in cui si legge ΒΙΠΚ(ακος) come, ad es., negli epitaffi di Ponziano (230-35), Eutichiano (275-83), Gaio (283-96), o solo ΕΙΠ(ακοπος) come in quello di Fa- biano (256-50); intero si trova nell'iscrizione sepolcrale di M. Giulio Eugenio di Laodicea ἐπίσκοπος della prima metà del sec. IV (P. Franchi de' Cavalieri, Marco Giulio Eugenio di Laodicea di Licaonia nel sec. IV, in Note agio- grafiche, 3 [Studi e testi, 22], Roma 1909, pp. 59-73). In latino la più antica epigrafe è quella di s. Cornelio (251-53) in cui si trova l'abbrevazione EP(iscopus).Damaso adopera anche antistes, e vi aggiunge sedis apo- stolicae o Christi (A. Ferrua, Epigrammata Damasiana, Città del Vaticano 1942, n. 4); così viene chiamato Da- maso stesso in un'epigrafe posta in S. Anastasia (G. B. De Rossi, Inscr. christ., II, 1, Roma 1888, pp. 24-25); antistes Domini è detto Giovanni I (523-26); antistes Gio- vanni II (533-35), sacrosanctae legis antistes è detto Ilario di Aeles (CIL, XII, 949); antistes sono detti pure Novato di Setif (CIL, VIII, 8634) e Pietro di Sulci (CIL, X, 7533). Antistes Dei è detto un vescovo di Cesarea, l'at- tuale Cherchel (CIL, VIII, 2097). Papa (v.) è detto Mar- cellino nell'iscrizione del diacono Severo, Liberio nelle epigrafi di Euplia (G. B. De Rossi, Roma sott., III, Roma 1877, p. 361 e tav. 29, n. 48) e di Legitima (CIL, XI, 4975) e nel carme attribuito a Liberio e papa è anche chiamato Damaso da Furio Dionisio Filocalo (A. Ferrua, op. cit., n. 46). Al vescovo Scutari si augura papa vive Deo (E. Le Blant, Inscr. christ. de la Gaule, Parigi 1856, n. 572).
Damaso adopera pastor per Sisto II che col suo sa- crificio numerum gregis ipse tuetur (A. Ferrua, op. cit., p. 124). Si ritrova pastor nelle iscrizioni di Bonifacio II e di Gregorio Magno; bonus pastor è detto Andrea ve- scovo di Formia (CIL, X, 6218). « Pastore » sono detti i vescovi Achille di Spoleto, Giovanni di Ravenna (CIL, XI, 301); Celso di Vercelli è detto custos gregis oorum Christi (CIL, V, 6725). Bonifacio II si invoca quale sancte pater (G. B. De Rossi, Inscr. chr., I, Roma 1861, n. 1029). Frequente assai è pontifex; a Sulci, si dice di Antonio: Pontificis ΧΠ (CIL, X, 7533). Celestino I è detto praesul apostolicae sedis (G. B. De Rossi, Inscr. christ., II, 1, p. 62, 1); Simplicio è pure detto praesul (id., loc. cit., p. 55, 12). E ancora praesul si trova scritto di Gennaro in Carnia, m. nel 490 (CIL, V, 1858), di Cassio di Narni m. nel 536 (CIL, XI, 4164); di Sabino di Atripalda (CIL, X, 1194). Damaso adopera come si- nonimo rector (A. Ferrua, op. cit., nn. 15, 17-18, 25, 40, 42, 44) e usa anche spesso sacerdos (A. Ferrua, op. cit., nn. 16, 57, 66-68) titolo che viene dato a Liberio (summus
sacerdos) nel carme a lui attribuito, dove pure si trova l'espressione divinae legis magistrum (G. B. De Rossi, Inscr. chr., II, 1, Roma 1888, p. 83, 26); a Siricio (ibid., p. 102, 30), a Giovanni I. + Signifer a Ursus è detto il vescovo di Ficulea contemporaneo di Innocenzo I.
Nella citata iscrizione di Eugenio di Laodicea si ri- cordano i suoi 25 anni di episcopato: εἴκοσι πέντε ὅλοις ἔτασιν τὴν ἐπισκοπήν.
A Torino si trova episcopavit (CIL, V, 7136); sedit per Agnello di Ravenna, per Aureliano di Nola (CIL, X, 1366), per Miseno di Pozzuoli (CIL, X, 3229), per Vittore di Capua (CIL, X, 4502), per il vescovo Adeo- dato sepolto nel 569 in S. Alessandro; sedit episcopatum per Valente di Verona (CIL, V, 3896); del vescovo Arcadio m. a Chiusi si dice pontificatum tenens (in Notizie degli Scavi, 1888, p. 487); vivit in episcopatu: Boezio di Carpen- tras (CIL, XII, 1213); Palladio di Tebessa (CIL, VIII, 2009); Rutilio di Mactar (CIL, VIII, 1894); Gallo di Aosta, m. il 5 ott. 546 (CIL, V, 6858); mansit in episcopatu: Silvestro di Besançon (CIL, XIII, 5407); duravit in episco- patu: Silvestro di Rusguniae (in Comptes rendus de l'Acad. des Inscr. et belles lettres, 1900, p. 51); implevit in epi- scopatu: Reparato di Tanarumis presso Tipasa (CIL, VIII, 9286).
Si ha quindi: vivit in sacerdotio per Spes di Spoleto (CIL, XI, 4967); fecit in sacerdotio per Reparato di Or- leansville (CIL, VIII, 9709); di Nemesano di Ala Mi- liaria si dice che sacerdotium Domini administravit (CIL, VIII, 21570). Di Bonifacio di Caralis si legge che sedit cathedra (CIL, X, 7753). Fra le più antiche rappresenta- zioni di vescovi si ricordano il ritratto in musaico (sec. V) di s. Ambrogio ([v.]; cf. A. Ratti, Il più antico ritratto di s. Ambrogio, in Ambrosiana, Milano 1897, p. 20); del sec. VI i ss. Sisto II, Cornelio, Cipriano e Ottato presso il se- polero di s. Cornelio in Callisto (Wilpert, Pitture, V. in- dice) e s. Massimiano a Ravenna; nel sec. VIII nelle pit- ture di S. Maria Antiqua. Nell'arte cristiana il V. è ve- stito con tunica talare, paenula e pallio, porta il libro della lex christiana. La serie di ritratti dei vescovi fu in uso nelle antiche chiese come a Napoli, a Roma in S. Pie- tro, in S. Paolo; più tardi anche al Laterano, ma non prima di Niccolò III (1277-80).