PONTEFICE MASSIMO. - Il collegio dei pontefici, nella costituzione religiosa dell'antica Roma, era incaricato di controllare tutto l'insieme del patrimonio religioso nazionale, pubblico e privato (matrimonio, adozione, diritto funerario, ecc.; cf. Cicerone, De leg., II, 119); di adattare alle circostanze con nuove norme (decreta pontificum; cf. Gellio, II, 28) la dottrina religiosa tramandata; di illuminare con i suoi consigli i magistrati della città (Livio, I, 20; Dionisio, II, 73); di punire eventualmente i trasgressori delle norme religiose (Festo, Maximus pontifex) ecc.
Però, nonostante questa vasta gamma di poteri religiosi, almeno in età storica i pontefici non ebbero mai le attribuzioni dei magistrati (non potevano quindi emanare editi e non avevano giurisdizione religiosa tranne che sui sacerdozi loro sottoposti), la loro influenza restando legata in realtà a quell'intima connessione esistente tra le istituzioni civili e le religiose. Il pontefice (accettandone l'etimologia da pontem e facere; cf. Varrone, De lingua lat., V., 83) riporterebbe alla preistoria latina e precisamente a quelle costruzioni di villaggi di legno di cui egli avrebbe avuto cura, come è noto che in realtà faceva a Roma, in età storica, per il ponte Sublicio, costruito in legno a incastro, senza chiodi. La tradizione faceva istituire il collegio pontificale dal re Numa con un numero iniziale di 5 (o 4; cf. Livio, X, 6) membri, che all'età di Cesare salirono a 16. Essi erano eletti dal collegio (cooptatio) e quindi inaugurati (Dionisio, II, 2273); mentre sotto l'Impero il diritto di nomina spettava virtualmente all'imperatore che era anche p. m. Facevano parte del

(fot. Fides)
Il collegio dei pontefici interveniva nel culto delle divinità strettamente connesse con la vita di Roma, cioè Vesta, i Penati e la triade capitolina; inoltre prendeva parte ad altre cerimonie come: FORDICIDIA (v.), Argei (v.), l'aquaelicium ecc. Allo stesso collegio era poi devoluto il controllo del calendario e l'intercalazione di un mese supplementare (mercedonius) ogni due anni, per riportare l'anno lunare (di 355 giorni) a concordare con quello astronomico, controllo che esercitò fino alla riforma di Cesare (v. CALENDARIO)
Inoltre a questo collegio si deve la raccolta scritta delle norme religiose e giuridiche che regolavano la vita di Roma, ed anche la registrazione dei nomi dei magistrati e dei fatti salienti della storia della città (Libri Sacerdotum populi Romani; Commentarii pontificum; Fasti; Annales pontificum o maximi). Quanto al p. m., suoi compiti e poteri particolari, oltre quelli già visti, erano quelli di convocare i «comizi calati» per convalidare le inaugurationes, adrogationes e i testamenti: atti che interessavano la trasmissione dei sacra privata, domestici o gentilizi; di fissare ogni mese i giorni di festa; la celebrazione del matrimonio religioso (confarreatio), ecc. A partire da Augusto gli imperatori rivestirono la carica di p. m. e
la conservarono fino all'età di Graziano (che per primo nel 382 d. C. la rifiutò). Ma, legata tale carica al Principato, l'imperatore ebbe bisogno di un rappresentante permanente soprattutto per espletare gli affari ordinari, sicché fu creato nel collegio dei pontefici un promogister annuale (menzionato la prima volta nel 155 d. C.).