CONSULTORI DIOCESANI. — È un collegio di sacerdoti secolari che, nelle diocesi in cui non si può cattedrale (v.), il vescovo deve, salvo diversa disposizione della S. Sede, costituire con il compito di svolgere quelle mansioni che spetterebbero a questo in quanto senato del vescovo. Quindi in particolare spetta ai c. d. dare il consenso o il parere al vescovo per quegli atti che, se vi fosse il Capitolo, non potrebbero esser compiuti senza il consenso o il parere di questo; e spetta ai c. d. assumere il governo della diocesi in caso di vacanza, ed eleggere entro otto giorni il vicario capitolare (CIC, can. 423 e 427 e interpretazione autentica 29 gen. 1931).
I c. d. sono nominati dal vescovo (can. 424); di regola devono essere sei, o, se il numero dei sacerdoti nella diocesi è scarso, almeno quattro, residenti nel capoluogo della diocesi o in luogo vicino (can. 425); durano in carica un triennio, ma possono essere confermati (can. 426); possono essere dal vescovo rimossi prima della scadenza, per giusta causa, e previo parere degli altri c. d. (can. 428).
L'origine dei c. d. è da ricercarsi negli Stati Uniti d'America, dove, quando fu costituita la gerarchia ecclesiastica ordinaria, non furono istituiti Capitoli cattedrali; ma, constatando l'opportunità che il vescovo fosse assistito, nel governo della diocesi, da qualche consigliere, il I Concilio plenario degli Stati Uniti (Baltimore 1852) esortò i vescovi ad assumere, nei limiti del possibile, alcuni sacerdoti di conveniente età, virtù ed esperienza, come c., che dessero il loro parere quando fosse necessario. Successivi concili (VIII Concilio provinciale di Baltimore, 1855; I e II Concilio provinciale di St. Louis, 1855-58; II Concilio plenario degli Stati Uniti, Baltimore 1866; X Concilio provinciale di Baltimore, 1869; III Concilio plenario degli Stati Uniti, Baltimore 1884) dettarono varie norme rendendoli obbligatori e precisandone il numero e i compiti.
Se si eccetta il questionario per la relazione sullo stato delle diocesi (decreto della S. Congregazione Concisto-
riale, 31 dic. 1909), il primo testo di diritto canonico pontificio che menziona i c. d., confermandone così implicita l'intento l'istituto, è il decreto Maxima cura della S. Congregazione Concistoriale (20 ag. 1910), can. 4-5, che fu poi chiarito su questo punto con risposta del 3 ott. 1910 (cf. AAS, 3 [1910], pp. 636-37, 854-55); e un'altra risposta della stessa S. Congregazione (27 febb. 1914) parimenti menzionò i c. d., riconoscendo anche che essi tenevano luogo del Capitolo cattedrale. Ma i c. d. non entrarono nel diritto canonico generale se non con il CIC.