CONTESTAZIONE DELLA LITE

CONTESTAZIONE DELLA LITE. - La c. della 1., anche nel processo canonico, è uno dei momenti più salienti del giudizio, in quanto è attraversato di essa che si manifesta il primo contraddittorio delle parti.

La c. della 1. è definita dal CIC «formalis» con venti contraddittorio pettinati acorti faccia animo litigiandi coram iudice» (can. 1726). Sono quindi da considerarsi suoi elementi essenziali: la domanda dell’attore, la negazione da parte del convenuto della domanda attrice e l’animus litigandi, quanto meno presunto, con il quale la negazione medesima deve avvenire.

La c. della 1. si distingue in speciale e generale. Essa è speciale quando il convenuto oppone la sua negazione ad ogni singolo capo della domanda giudiziale attrice. È viceversa generale quando il convenuto si limita ad impugnare genericamente l’intera domanda attrice.

Il vero e proprio inizio della lite si ha attraverso l’istituto in oggetto, di modo che da questo non è dato prescindere né nelle cause contenziosse né in quelle criminali. La necessità della c. della 1. sussiste inoltre tanto per le azioni principali quanto per quelle riconvenzionali e le questioni incidentali (can. 1840 § 2).

Nelle cause complesse di cui al can. 1728 la c. della 1. assume aspetti e sviluppi caratteristici, in quanto si trasforma nella cosiddetta «concordanza del dubbio». Questa, essendo non altro che una speciale forma della c. della 1., si effettua, come è evidente, nella stessa udienza o in una udienza successiva all’uopo fissata dal giudice. La formula del dubbio è proposta dalla parte o di ufficio, riproduce le posizioni essenziali, in fatto e in diritto, della causa ed è determinata dal giudice con proprio decreto. La sentenza poi dovrà dare la risposta ai dubbio.

Qualora l’una o l’altra delle parti sia comunque, il giudice decreta di ufficio che la formula del dubbio sia notificata dalla cancelleria alla parte comunque ed assegna nel decreto stesso a quest’ultima un termine, affinché provveda a purgare la sua comunanza (v.) ed a proporre contro la formula eventuali eccezioni (can. 1729 § 1).

La formula medesima, una volta fissata in sede di concordanza, non può più subire modificazioni se non con un nuovo decreto da emettersi dal giudice ex gravi causa su istanza della parte interessata (che può naturalmente essere anche il promotore di giustizia e il difensore del vincolo) e non senza che prima il giudice stesso abbia udito tutte le parti in causa e abbia esaminato le ragioni addotte a sostegno della domanda di modificazione della formula (can. 1729 § 4; cf. can. 1731 § 1).

Qualora nessuna delle parti compaia nella udienza fissata per la concordanza del dubbio, il giudice deve astenersi dal compiere la concordanza medesima di ufficio e quindi il processo resta fermo.

La c. della 1. produce effetti processuali e sostanziali. Dal punto di vista processuale: 1) si ha la determinazione definitiva ed irrevocabile (salvo quanto disposto dai can. 1729 § 4 e 1671) dell’oggetto del giudizio (can. 1726) e dei limiti dell’istanza giudiziale (can. 1732); 2) si ha la preclusione delle eccezioni di cui ai can. 1628 e 1629; 3) si apre formalmente il periodo istruttorio (can. 1731 n. 2; cf. can. 1620 e 1634); 4) ha inizio la decorrenza dei termini di due anni e di un anno fissati dal can. 1620 rispettivamente per la prima e per la seconda istanza di un giudizio.

Inoltre, sempre sul terreno processuale, si noti che con la c. della 1. resta, a mente del can. 1664 § 1, priva di effetto la eventuale rimozione da parte del mandante di avvocati e procuratori che non sia notificata al giudice ed alla controparte. Né si dimentichi che al giudice, per il can. 1730, è data facoltà di compiere atti istruttori anche prima della c. della 1. qualora sia stata già dichiarata la continuazione di una parte e qualora si tratti di assicurare ad futurum memoriam prove necessarie o quanto meno utili ad un giudizio che sia stato appena iniziato o che sia ancora da iniziare.

Quanto agli effetti sostanziali della c. della 1. essi consistono: 1) nella corrispondenza che deve esservi tra la c. della 1. e la sentenza, dato che il giudice deve decidere, oltreché conformemente al libello, nei limiti della c. della 1. (salvo quanto disposto dal can. 1731 § 1) e 2) nello specifico fatto previsto dal can. 1731 n. 3, per cui il possessore di cosa altrui cessa, con la c. della 1., di essere un possessore di buona fede, in modo che, per tutta la durata del processo, il suo possesso diviene illegittimo e, in caso di condanna alla restituzione della cosa, egli resta obbligato a restituire anche i frutti della medesima fin dal momento della c. della 1. ed a riparare i danni.

Bibl.: F. Roberti, De processibus, I, Roma 1926, pp. 449-461; Wenz-Vidal, I, pp. 339-352; M. Lega, Commentarius in iudicia ecclesiastica, II, Roma 1939, pp. 545-565; M. Conte a Corona, Institutiones iuris canonici, III; De processibus, Torino-Roma 1941, pp. 156-163; F. Della Rocca, Istituzioni di diritto processuale canonico, Torino 1946, pp. 191-193.