CONTESTAZIONE DELLA LITE. - La c. della l., anche nel processo canonico, è uno dei momenti più salienti del giudizio, in quanto è attraverso di essa che si manifesta il primo contraddittorio delle parti.
La c. della l. è definita dal CIC «formalis conventi contradictio petitioni actoris facta animo litigandi coram iudice» (can. 1726). Sono quindi da considerarsi suoi elementi essenziali: la domanda dell'attore, la negazione da parte del convenuto della domanda attrice e l'animus litigandi, quanto meno presunto, con il quale la negazione medesima deve avvenire.
La c. della l. si distingue in speciale e generale. Essa è speciale quando il convenuto oppone la sua negazione ad ogni singolo capo della domanda giudiziale attrice. È viceversa generale quando il convenuto si limita ad impugnare genericamente l'intera domanda attrice.
Il vero e proprio inizio della lite si ha attraverso l'istituto in oggetto, di modo che da questo non è dato prescindere né nelle cause contenziose né in quelle criminali. La necessità della c. della l. sussiste inoltre tanto per le azioni principali quanto per quelle riconvenzionali e le questioni incidentali (can. 1840 § 2).
Nelle cause peraltro semplici la c. della l. si è oggi praticamente ridotta ad essere un atto che, sia pure nel contrasto tra le parti, conferma gli elementi contenuti nella citazione.
La c. della l. si attua nell'udienza all'oggetto fissata dal giudice o dal preside del collegio ove trattisi di giudice collegiale (can. 1727; cf. Regulae Rotae, § 32). In essa debbono essere proposte dal convenuto, sotto pena di decadenza, le eccezioni dilatorie, soprattutto processuali (can. 1628 § 1) e quelle perentorie litis finitae (can. 1629 § 1), e deve essere altresì proposta dalle parti, in genere, ogni istanza e questione riguardante eventualmente la cauzione per spese giudiziali e il gratuito patrocinio. Quindi il giudice determina l'oggetto della lite in rapporto al dissenso su di essa manifestato dalle parti.
Nelle cause complesse di cui al can. 1728 la c. della l. assume aspetti e sviluppi caratteristici, in quanto si trasforma nella cosiddetta «concordanza del dubbio». Questa, essendo non altro che una speciale forma della c. della l., si effettua, come è evidente, nella stessa udienza o in una udienza successiva all'uopo fissata dal giudice. La formula del dubbio è proposta dalla parte o di ufficio, riproduce le posizioni essenziali, in fatto e in diritto, della causa ed è determinata dal giudice con proprio decreto. La sentenza poi dovrà dare la risposta ai dubbi.
Qualora l'una o l'altra delle parti sia contumace, il giudice decreta di ufficio che la formula del dubbio sia notificata dalla cancelleria alla parte contumace ed assegna nel decreto stesso a quest'ultima un termine, affinché contumacia (v.) ed a proporre contro la formula eventuali eccezioni (can. 1729 § 1).
La formula medesima, una volta fissata in sede di concordanza, non può più subire modificazioni se non con un nuovo decreto da emettersi dal giudice ex grati causa su istanza della parte interessata (che può naturalmente essere anche il promotore di giustizia e il difensore del vincolo) e non senza che prima il giudice stesso abbia udito tutte le parti in causa e abbia esaminato le ragioni addotte a sostegno della domanda di modificazione della formula (can. 1729 § 4; cf. can. 1731 § 1).
Qualora nessuna delle parti compaia nella udienza fissata per la concordanza del dubbio, il giudice deve astenersi dal compiere la concordanza medesima di ufficio e quindi il processo resta fermo.
La c. della l. produce effetti processuali e sostanziali. Dal punto di vista processuale: 1) si ha la determinazione definitiva ed irrevocabile (salvo quanto disposto dai cann. 1729 § 4 e 1671) dell'oggetto del giudizio (can. 1726) e dei limiti dell'istanza giudiziale (can. 1732); 2) si ha la preclusione delle eccezioni di cui ai cann. 1628 e 1629; 3) si apre formalmente il periodo istruttorio (can. 1731 n. 2; cf. cann. 1620 e 1634); 4) ha inizio la decorrenza dei termini di due anni e di un anno fissati dal can. 1620 rispettivamente per la prima e per la seconda istanza di un giudizio.
Inoltre, sempre sul terreno processuale, si noti che con la c. della l. resta, a mente del can. 1664 § 1, priva di effetto la eventuale rimozione da parte del mandante di avvocati e procuratori che non sia notificata al giudice ed alla controparte. Né si dimentichi che al giudice, per il can. 1730, è data facoltà di compiere atti istruttori anche prima della c. della l. qualora sia stata già dichiarata la contumacia di una parte e qualora si tratti di assicurare ad futuram memoriam prove necessarie o quanto meno utili ad un giudizio che sia stato appena iniziato o che sia ancora da iniziare.
Quanto agli effetti sostanziali della c. della l. essi consistono: 1) nella corrispondenza che deve esservi tra la c. della l. e la sentenza, dato che il giudice deve decidere, oltreché conformemente al libello, nei limiti della c. della l. (salvo quanto disposto dal can. 1731 § 1) e 2) nello specifico fatto previsto dal can. 1731 n. 3, per cui il possessore di cosa altrui cessa, con la c. della l., di essere un possessore di buona fede, in modo che, per tutta la durata del processo, il suo possesso diviene illegittimo e, in caso di condanna alla restituzione della cosa, egli resta obbligato a restituire anche i frutti della medesima fin dal momento della c. della l. ed a riparare i danni.