CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO. - Il C. di S., che dalla legislazione del Regno di Piemonte (a sua volta imitatrice di quella napoleonica) passò, con notevoli modifiche, in quella del Regno d'Italia, ebbe principalmente carattere di corpo collegiale permanente dell'amministrazione centrale, dotato di funzioni consultive in materia amministrativa; però fino al 1865 aveva anche competenza in materia di contenzioso amministrativo, competenza che fu poi ristabilita, con caratteristiche diverse, con legge 31 marzo 1889, n. 5992, e venne successivamente ampliata e meglio determinata.

In materia ecclesiastica il C. di S. ha attualmente competenza in sede giurisdizionale, a giudicare, non solo limitatamente alla legittimità ma anche per il merito, «i ricorsi circa i sequestri di temporalità, i provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle potestà civili ed ecclesiastiche, e gli atti provvisionali di sicurezza generale relativi a questa materia» (art. 27, n. 1 del Testo Unico 26 giugno 1924, n. 1054; cf. anche art. 10, n. 3 della legge 20 marzo 1865 all. D.); ma tale competenza è ormai quasi priva di importanza pratica. Resta tuttavia al C. di S. la competenza a giudicare dei ricorsi contro gli atti amministrativi (degli organi governativi) in materia ecclesiastica, secondo i principi e con i limiti che regolano in generale la impugnabilità degli atti amministrativi dinanzi al C. di S.: perciò di regola è ammesso ricorso al C. di S. solo se l'atto amministrativo è definitivo (cioè non impugnabile mediante ricorso gerarchico), e solo per motivi di legittimità (incompetenza, eccesso di potere, e violazione di legge), non per motivi di merito.

Sempre in materia ecclesiastica il C. di S. ha poi competenza consultiva (cioè l'autorità governativa deve previamente sentire il parere, pur non essendo obbligata ad uniformarvisi) per quanto riguarda: il riconoscimento della personalità giuridica agli enti ecclesiastici; il riconoscimento civile di qualsiasi mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di ogni ente ecclesiastico civilmente riconosciuto; il riconoscimento civile della imposizione di pensioni, anche temporanee, a benefìci congiurabili (v. CONGRUAR: art. 4 della legge 27 maggio 1920, n. 848); la concessione della autorizzazione affinché un ente ecclesiastico possa acquistare beni di valore superiore ad un milione e mezzo di lire (D. L. 4 nov. 1947, n. 1229; per l'art. 9 della legge 27 maggio 1920, n. 848, il valore del C. di S. era necessario sempre che il valore dei beni fosse superiore a lire 300.000); il diniego della suddetta autorizzazione, qualunque sia il valore dei beni (art. 19 del R. D. 22 dic. 1929, n. 2262); la concessione dell'autorizzazione ai benefici congiurabili, alle fabbricerie, e alle confraternite non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto, per compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, se il valore dell'atto supera determinati limiti (D. L. 4 nov. 1947, n. 1229, che ha quintuplicato il limite di valore stabilito negli artt. 24-25 del R. D. 22 dic. 1929, n. 2262).

BIBL.: U. Borsi, La giustizia amministrativa, 3a ed., Padova 1933, pp. 163 seq., 185 seq.; V. GIUDICE, Corso di diritto ecclesiastico, 7a ed., Milano 1949, pp. 192, 228-29, 268. Pio Cipriotti.