FEUDALESIMO

FEUDALESIMO. -

I. STORIA

È il regime sociale-politico vigente nell'Europa occidentale e centrale nel medioevo. Analogie puramente formali permettono di parlare di istituzioni feudali presso altri popoli (Egiziani, Giappouesi, Arabi, ecc.), ma è erroneo il considerare il f. come una fase dello sviluppo storico di tutti i popoli.

Mentre la civiltà romana era basata sul concetto di Stato come un valore superiore alle forme concrete di governo e sul concetto di proprietà assoluta, nel regime feudale i due concetti svaniscono: esiste solo una classe di possidenti della terra che esercitano i diritti di sovranità. Non si deve parlare di origine romana o germanica del f. e neppure di combinazione di elementi romani e germanici: il f. si forma e si sviluppa con piena spontaneità, secondo le esigenze politiche ed economiche della vita medievale; gli elementi romani e germanici assumono nelle nuove istituzioni feudali aspetto e valore del tutto nuovo.

Nell'età del Basso Impero (sec. III d. C.) si assiste alla decadenza progressiva dello Stato e della legge: in contrapposizione si afferma il valore dell'uomo che sappia imporsi ai rappresentanti della legge. La società romana comprende solo più due categorie di persone: i potentes ed i paupees. I primi formano la grande aristocrazia fondiaria, i secondi sono i piccoli proprietari, i

nullatenenti, liberti. In una società fortemente dominata dal principio della violenza, i paupares ricorrono alla protezione dei più forti. Di qui una fitta rete di relazioni personali tra i potenti ed i deboli che si indicano con vari termini; patrocinium, fides, amicitia; si parla di clientes, di suscepti, di dediticii disitium. Gli imperatori ravvisano nel patrocinio un pericolo per l'organizzazione statale e lo combattono, ma inutilmente; caduto l'Impero è il patronato che regge la società romana.

Presso i Franchi come presso i Longobardi troviamo degli uomini liberi che sono al servizio di altri uomini e sotto la loro protezione; sono detti ingenui in obsequio regis. Così abbiamo dei potenti che tengono al loro servizio degli uomini armati; nell'Impero romano già esistevano e si dicevano buccellarii; così i Germani conoscevano il comitatus (Gefolgschaft) descritto da Tacito.

Tra gli ingenui, i pueri in obsequio presso i Franchi, meritano speciale rilievo quelli che erano al servizio del re, cioè nella sua trustis: gli antrustiones avevano un guidrigildo triplo dell'uomo libero semplice. Anche gli optimates avevano uomini in obsequio; dopo il termine puer, compare quello di vassus (dal celtico gnos = uomo, servo).

Per entrare nel patrocinio o, come si diceva, nel mundio (mundeburdo, francese: mainbour) di un potente si celebrava l'atto verbale della commendatio, che veniva poi depositato in un documento scritto: il commendato doveva al suo signore servizio e rispetto; ne aveva viveri a protezione. Anche presso i Longobardi abbiamo i gasindi, quelli che sono in obsequio regis, ducis, ecc., ma l'istituto non si sviluppò come avvenne invece presso i Franchi.

Per aiutare quanti erano sotto il loro patrocinio i potenti potevano ricorrere ad un altro mezzo: la concessione di terre da coltivare. Anziché dare la terra in assoluta proprietà od a tempo sotto condizione di pagamento di un censo e con prestazioni di lavoro, fu molto usato il sistema di concedere la terra gratuitamente o con un censo minimo, puramente simbolico, per tempo non determinato. Si diceva allora possidere per beneficium alicuius. Ed in realtà era un atto di beneficenza il dare terre in usufrutto, senza onere di censo. Già il diritto romano conosceva la possessio precaria, concessione gratuita, revocabile, temporanea; precario possidere era godere una cosa senza alcun diritto, all'infuori della buona volontà del concedente. La Chiesa usò concedere terre in precaria, cioè mediante una specie di contratto, di solito a vita, con censo minimo (precaria era la richiesta scritta del potente, prestorie la concessione scritta del concedente). Si diceva concedere le precarie per beneficium.

I due istituti della commendatio e del beneficium ebbero un grande sviluppo presso i Franchi; in teoria erano del tutto separati, nella realtà, le guerre del sec. vi ed viii, la sostituzione dei Pipinidi Merovingi favorirono l'unione delle due consuetudini. Il bisogno di accrescere la forze militari e di aumentare quindi le persone sicure spinse i re ad utilizzare le terre patrimoniali, poi anche le terre ecclesiastiche: non si ebbe confisca, ma utilizzazione dei beni della Chiesa con il sistema della precaria verbo regis. Sotto Pipino il Breve a sotto Carlomagno la distribuzione di terre in beneficio ai vassalli avvenne con grande generosità. Vassalli non erano più gente umile, modesta, ma persone della torre, della amministrazione, della aristocrazia franca. Ora si usava il termine di vassi dominici, di fideles regis; in genere si diceva senior il potente che aveva fatto la concessione. Le guerre civili da Ludovico in poi costrinsero i Carolingi a procurarsi partigiani fedeli con il vassallaggio ed i benefici. A loro volta molti potenti si assicurarono contro il pericolo di non potere mantenere gli impegni presi verso il re, concedendo a loro vassalli terre di loro proprietà in beneficio (de oledio).

Il vassallaggio beneficiario ebbe grande importanza nell'Impero carolingio. Se vi erano ancora dei vassi semplici (pauperiores vassi), in maggior numero erano i vassi casati (che avevano una terra in beneficio). I Carolingi cercarono di disseminarli in tutti i loro domini e ne fecero la base della loro autorità. Essi incorporarono ora le relazioni vassallatiche nel quadro dell'organizzazione

statale per assicurare il servizio militare, l'amministrazione della giustizia, la raccolta dei tributi; la conseguenza di questa tendenza fu la formazione dello Stato feudale.

I comites, ufficiali provinciali, avevano benefici nelle circoscrizioni loro che furono nel sec. ix le stesse regioni in cui avevano casa, famiglia, amici, fedeli. Quivi avevano anche il godimento vassallatico dei domini che costituivano la dotazione della loro funzione (on de comitum, oppure semplicemente comitatus, oppure ministerium).

Anche l'honor (l'ufficio comitale) venne ad essere considerato come beneficio in quanto il re immetteva i suoi funzionari in possesso delle loro funzioni con la consegna di un oggetto simbolo dell'autorità, con lo stesso procedimento usato per mettere il vassallo in possesso del beneficio. Così le cariche pubbliche assunsero il carattere di beneficio. Il Capirelare di Quierzy di Carlo il Calvo dell'Epy attesta che l'assimilazione di honor e di beneficium era già avvenuta. Anche i vescovi e le abbanze vennero nel sec. ix assimilate a benefici.

Questa politica carolingia vassallatica non portò i frutti sperati. I legami tra vassallo e signore erano più forti di quelli tra suddito e re ed in caso di conflitto i vassalli furono con il loro signore contro il re. Così il vassallaggio beneficiario esercitò un'azione dissolvente sulla organizzazione statale: la monarchia continuò ad esistere, ma il potere era nelle mani dei conti che rappresentavano i gangli del sistema feudale. La generalizzazione degli impegni vassallatici, essendo giuridicamente questa basati su di un controllo bilaterale, fece nascere l'idea che il potere fosse anch'esso condizionato a doveri del re verso i sudditi come questi li avevano verso di lui. Non si può però dire che tali legami abbiano dislocato nel sec. x lo Stato in Francia, in Italia, in Germania, anzi in un certo senso ne hanno salvato l'unità giuridica.

I due elementi che componevano l'istituto vassallatico-beneficiario esigevano delle solenni formalità senza le quali essi non potevano esistere. Il legame personale tra il vasso (vassallo, uomo, miles) ed il signore (dominus, senior) si contrae con l'omaggio ed il giuramento. L'omaggio richiede l'innitio manuum: il vasso in ginocchio, a testa nuda, senz'armi mette le mani in quelle del signore; alla cui domanda se vuole essere il suo uomo risponde: volo. Il vasso giura fedeltà sul Vangelo e la cerimonia si chiude con un bacio reciproco. Nell'Italia longobarda l'omaggio scompare presto; il contratto riposa sul solo giuramento. Il legame reale consiste nella consegna da parte del signore al vasso di un oggetto che rappresenta simbolicamente la cosa concessa in beneficio. L'oggetto può essere una zolla, un guanto, un bastone, una chiave, ecc. La cosa concessa dal sec. x è indicata con il termine feodum (tedesco Vieh = bestiame, come pecus da pecunia). Di solito il feudo (francese fief, tedesco Lehen) è una terra, ma può essere anche una funzione, un diritto, un pedaggio, una chiesa, un monastero. L'atto si dice investitura: se ne dava atto per scritto (confessio, ovea).

In origine il vassallo è legato all'omaggio ed al giuramento, più tardi ebbe maggior rilievo il feudo ed allora si dovette distinguere tra feudo ligio e feudo piano; il primo è quello che includeva un servizio feudale rigido; il secondo quello che poteva coesistere con altri servizi, quando il vassallo usò prendere terre in feudo da diversi signori.

La disgregazione dello Stato permette la formazione delle signorie feudali: il signore feudale si è appropriato tutte le funzioni pubbliche nel suo feudo ed esercita quindi diritti politici ed amministrativi, detti banai: monopolio del forno banale, del mulino banale, diritti di albergaria, di giustizia, diritti fiscali, diritto di maritaggio dei sudditi dentro e fuori del feudo (non il ius primae noctis che non è mai esistito!). In ogni signoria il signore esercita l'alta e

bassa giustizia: vi batte moneta; può fare guerra a pace a capriccio.

Le istituzioni vassallatico-beneficiarie si sono diffuse in tutti i paesi dell'Impero carolingio: poi i Normanni le hanno recate in Inghilterra e nel regno di Sicilia, quindi passarono con le Crociate in Siria e nell'Impero bizantino.

In nessun luogo il f. ha distrutto il principio della sovranità del re che conservò sempre il ius eminens in base al quale avvenne lentamente la ricostruzione della Stato con il ritorno al concetto romano di Stato e di proprietà. Tipiche sono le lotte dei feudatari con i comuni dell'Italia regia; i comuni spesso sottomisero i feudatari, assumendo però essi stessi l'aspetto di signori feudali; da ultimo i comuni entrarono nel quadro delle signorie che ebbero assetto feudale.

Il f. ha compiuto una funzione di grande importanza riorganizzativa dell'Europa nascente dalla antica; il suo sistema di doveri e di diritti liberamente contratti e fedelmente osservati ha ispirato tutta la vita moderna europea: i principi di inviolabilità degli impegni, di lealtà nell'osservarli hanno avuto un grandissimo influsso nella civiltà.

BIBL.: I. Calmette, La société feudale, Parigi 1927; F. L. Ganshof, Qu'est-ce que la féodalité?, Bruxelles 1947 (sono le due opere di primaria consultazione); A. Luchaire, Manuel des institutions françaises, Parigi 1892; A. Guilliermont, Essai sur les origines de la noblesse en France au moyen d'or, ivi 1902; M. Bloch, La société feudale, 2 voll., ivi 1939-40 (bibl. completa: l'opera accusa tendenze sociologiche). Per l'Italia V. S. Leichr, Storia del diritto pubblico italiano, Milano 1958; C. Cahon, Le regime feudal de l'Italie normande, Parigi 1940.

Francesco Coppasso

II. DIRITTO

Sorto nella Francia merovingica, il f. si diffuse in tutto il territorio del ricostituito Impero di Occidente, con diversi adattamenti locali, poiché, specialmente nelle terre germaniche tra il Reno e l'Elba, la situazione era assai diversa che non nella Francia occidentale, ove sia la tradizione gallo-romana, sia la più recente merovingica potevano aver fissato su basi territoriali il f. nascente (nei comitati), pur con moltissime incertezze data la scarsità di centri polarizzatori; laddove nella Germania transrenana, per le maggiori circoscrizioni (ducati) non ci si può fondare se non su basi etniche (Sassoni, Turingi, Franconi, Alemanni, Bavari), le uniche che avessero una tradizione abbastanza salda, mentre all'interno di esse il beneficio feudale è quanto di più vario e variabile si possa immaginare. Lo stesso modo di sovrapposizione dell'ordinamento feudale non è privo di conseguenze per i primi due secoli, giacché il fatto che Carlomagno preponesse ai territori di recente conquista elementi tolti all'ordinamento feudale franco già in possesso di requisiti personali (p. es., il titolo di conte, di marchese, di duca), fece sì che, specialmente per i feudi più modesti, il titolo del signore feudale si riflettesse sul territorio e che per tal modo una persona non divenisse conte perché investito di una contea, bensì il territorio, continuamente variabile a seconda dei favori del re, divenisse contea perché affidato ad un conte.

Esattamente l'opposto di quanto avviene in Italia: l'organizzazione feudale trova qui una base territoriale ben definita, facente contro nelle città, con suddivisioni minori (scuidaesie, pagi, plebes, ecc.) a su queste si plasma, cosicché la contea viene a coincidere con quel territorio che ab antiquo formava quello del municipio romano; la conseguenza che ne deriva è che, secondo il sistema romano accolto dai Longobardi, colui che è preposto alla amministrazione di un territorio (che assume il nome di comitatus) esercita di pieno diritto tutte le funzioni statuali, in rappresentanza del sovrano, che sono legate a connaturali all'ente territoriale, essendo implicita nella nomina la delega di ogni potere, e non necessitando, per conseguenza,

di un atto formale separato, come invece avveniva per i feudi franco-germanici. In altre parole, i diritti sovrani, limitati spazialmente alla città e suo territorio, sono incardinati nel comitatus e non nella persona che lo regge, che ne è un semplice portatore occasionale, onde in Italia non necessita l'atto formale della immunitas (delega di poteri più o meno ampi), che invece è necessario nella Francia o in Germania, e si può quindi parlare, per l'Italia, di « feudo di amministrazione », nel quale predomina appunto più il carattere giurisdizionale che non quello militare, rimanendo invece comune l'elemento personale, quello, cioè, della fidelitian.

È questo il rapporto bilaterale e diretto che corre tra il senior (concedente) e il vassallo (concessionario) e che provvede importanti obblighi reciproci. Il vassallo (homo, iunior) deve consilium ed auxilium, vale a dire un periodo di servizio a corte, partecipare alle assemblee, coprire anche determinati uffici, prestare il servizio militare, sia personalmente che conducendo un contingente di uomini tratti dal proprio beneficium, concorrere ad eventuali spese straordinarie del re (in occasione di matrimoni o di riscatto), prestare garanzia personale per il re ecc., mentre il senior ha obblighi generici di tuitio, di difesa del vassallo e della sua famiglia, che si esplica soprattutto attraverso la giurisdizione privilegiata.

Questo legame personale non intercorre soltanto fra sovrano e milite, ma anche fra questi e qualunque persona a lui sottoposta, sia che egli conceda una parte del proprio beneficio con i diritti annessi (subfeudo) sia che egli subdeleghi alcuni dei poteri a lui concessi dal sovrano (subfeudo di ufficio). Si viene così a creare una serie di nuclei beneficiari legati soltanto al proprio senior, ma non necessariamente al senior di esso, cosicché viene a mancare ogni coordinamento gerarchico fra le varie categorie di vassalli (priores milites: duchi, marchesi, conti; secundi milites: viceconites, iudices, avvocati, valvassori, valvassini, capitanei de plebe, ecc.).

Se tuttavia un tale sistema originariamente portava ad un rafforzamento del potere regio, in quanto il fidelis restava investito dal beneficio a beneplacito del sovrano e poteva esser spostato da una in altra sede, né è era sviluppato il subfeudo, già con i primi successori di Carlomagno si profila un principio che, in un certo senso, è la negazione del feudo: l'ereditarietà. Principio non nuovo, che alle cariche passassero di padre in figlio, ma di enorme portata quando l'esercizio di alcuni determinati poteri si radica su un territorio e su questo si accende una rete di interessi non soltanto politici, ma giuridici, economici, spirituali od anche puramente sentimentali. Così già dal tempo dell'imperatore Lotario si assiste al passaggio di alcuni grandi feudi di padre in figlio, certo per volontà del sovrano; ma il ripetersi di queste conferme fa sorgere dapprima un'aspettativa legittima, poi una consuetudine ed una pretesa. Aspettative o pretese che si rinvigorirono dopo che Carlo il Calvo promise, nel Capitolare di Quieray dell'876, di trasmettere il feudo di quei fideles, che fossero morti nell'expeditio italico che stava per muoversi, ai loro figli. Ora qui, contrariamente a quanto si dice comunemente, non vi è la sanzione generale dell'ereditarietà dei feudi, ma proprio l'opposto, giacché si parla evidentemente di un privilegio. Tuttavia la promissio caritiana rafforzò l'idea della ereditarietà dei feudi maggiori, che non venne più messa in discussione. Anche qui, però, bisogna distinguere fra l'Italia ed i paesi franco-germanici. Come beneficio strettamente legato all'obbligo del servizio militare ed in certo senso cristallizzato nella entità delle rendite necessarie per tale scopo, il feudo franco-germanico non può venir suddiviso, giacché una suddivisione fra discendenti avrebbe condotto ad una diminuzione di quei proventi da applicare alla fornitura delle armi, dei cavalli e del personale di seguito dei cavaliere, senza contare che la donna è esclusa, per la sua stessa debolezza fisica, dal prestare un qualunque servizio militare: di qui la conseguenza della indivisibilità e del trapasso del feudo ad un solo figlio, il primogenito maschio. Ma in Italia, essendo il feudo un ufficio principalmente amministrativo, territorialmente ben delimitato, ed il servizio militare non proprio un accessorio,

ma una attività perfettamente pari, per importanza, a qualunque altra, con contingenti militari consuetudinariamente determinati per ogni circoscrizione, non osta che essa venga amministrata in comune da due o più eredi e che della attività amministrativa siano partecipi anche le donne. Così si vedono già verso il 930 i figli di Adalberto di Ivrea, Ascanio II e Berengario, reggere congiuntamente la marca eparedicee, e nei primi anni del sec. XII Bonifacio e Corrado di Canossa, figli del marchese Tedaldo, governare assieme i vasti domini nella Valle padana.

Un tale concetto porta a due conseguenze: 1) lo sviluppo di molteplici diritti univoci sul feudo, con la creazione di veri e propri consorsi familiari, o la segmentazione del feudo in tante parti quanti sono gli eredi. Nel primo caso, che è il più antico e che resiste fin quando permane il concetto di feudo come uso di res aliena (in questo caso di pertinenza del sovrano), i titolari esercitano tutti gli stessi diritti su tutto il territorio, e si dividono soltanto le rendite, nel secondo caso è il territorio che vien diviso fra i vari eredi, che tutti, però, portano il predicato originario, di marchesi, di conti, di visconti, ecc. Questo spezzamento, già in atto alla fine del sec. X, è determinato da un'idea che si è andata imponendo alla mentalità del tempo, e cioè che l'ereditarità dei feudi si basi sul fatto che il beneficio concesso non rappresenti più una res alieni iuris, ma un bene quasi allodiale dato alla famiglia, pienamente in sua disponibilità e sul quale soltanto insiste un diritto eminente, come avveniva, per il diritto privato, nelle enfiteusi o nelle locazioni perpetue. Tale è la fisionomia e la genesi del feudo (ture longobardo, forma pressoché normale nel territorio del Regnum Italico).

Il quadro si completa ancor più con la constituito de beneficis di Corrado il Salico (1037), con la quale l'ereditarità è concessa ufficialmente ai feudi minori, cosicché si seniores non rimane più che un diritto eminente, quasi teorico, ma con ben poca risonanza nella pratica.

Se con questo atto legislativo si rende uniforme il diritto che regge il feudo e se ne precisano le regole che un secolo dopo Anselmo Dell'Orto esperrà nella ben nota lettera al nipote (primo organico trattato del diritto feudale) ed il sistema feudale potrà dirsi giunto al massimo sviluppo, politicamente comincerà il rapido sfacelo, per opera principalmente dei Comuni, che, appoggiandosi sul principio del feudo consortile, potranno farsi cedere, spontaneamente o coattivamente, i diritti feudali esercitati su luoghi dell'antico territorio comitale, ora fatto territorio cittadino, giustificando la propria capacità ad esercitare i diritti dei singoli sulle norme romane relative all'universitas come persona collettiva, poi adattando la teoria di Sinibaldo de Pieschi sulla persona giuridica. Così i diritti feudali possono esser esercitati dai Comuni nella stessa misura e con la medesima intensità degli antichi signori, ma con l'intendimento di raggiungere una unificazione territoriale e giurisdizionale: tanto che parecchi dei diritti signorili, che in definitiva frazionavano il territorio con altrettante più o meno estese giurisdizioni, vengono ad annullarsi per il fatto della loro unificazione nel Comune.

Quest'opera di unificazione, perseguita per tre secoli (XII-XIV), spiega come, all'apparire dei Principati, si possa avere un rifiorire di f., ma in tono minore, come attribuzione di limitatissimi diritti giurisdizionali (generalmente la bassa giurisdizione e quasi mai la iurisdictio sanguinis nel criminale) di fronte ai sonanti titoli onorifici, ma con un più diretto legame tra signore feudale e principe, che è sempre pronto a far valere il suo diritto eminente e preminente.

Nel quadro del sistema feudale non si debbono però far entrare le immunità (specialmente quelle concesse al clero), in quanto sono delega di poteri da esercitare o su beni allodiali o su beni fiscali concessi in perpetuità: solo in casi particolari, almeno per l'Italia, l'immunità entra a far parte del feudo, quando si tratti di incastellamento di una località di spettanza di privati, giacché allora si ha la creazione di un «enclave» giurisdizionale entro l'ambito più vasto del comitato; e la delega esprosa

in questo caso è necessaria, perché l'incastellamento è normalmente privo dell'honor, cioè delle facoltà di esercizio di poteri pubblici. Più tardi il sistema immunitario verrà inserito in quello feudale, laddove il vescovo o l'abare si vedranno attribuiti i poteri comitali, diverranno, cioè, veri e propri elementi feudali. Solo con l'andar del tempo si arriverà ad una confusione concettuale fra l'uno e l'altro, tenendosi più conto delle manifestazioni estrinseche, effettivamente eguali per entrambi, che non dell'atto fondamentale di concessione, cioè del fondamento giuridico. E già nel sec. XI l'accostamento sostanziale è un fatto compiuto.

Resta da vedere un ultimo punto: i diritti che, nell'ambito del proprio feudo, esercitava l'investito. Il fidello investito di un feudo di amministrazione, poiché l'honor di cui era insignito comprendeva tutti i diritti statuali, spazialmente limitati al territorio avuto in amministrazione, esercitava nella loro interezza tali diritti, giurisdizionali, finanziari, esecutivi, militari e via dicendo, comprese le regole (anche se il nome ed il concetto sono chiariti solo nella constituito de regalibus del 1158, i diritti sussistevano già molto tempo prima), che si trasformano nelle bannalità, cioè in quei diritti esclusivi (forno, mulini, miniere, compositi, mariaggi di semiliberi o di servi, albinaggio ecc.), che il feudale esercita perché investito di diritti statuali. Naturalmente il loro esercizio segue la regola del frazionamento del feudo, e si localizza e si fraziona conforme la ripartizione territoriale che si instaura, e passa anch'esso ai Comuni, quando, per le vicende politiche del secc. XII-XIII, i feudi, ormai frantumati, vengono conquistati od assorbiti da essi.

Nel caso, invece, di feudi beneficiari o di feudi d'ufficio, i diritti da esercitare sono esplicitamente consegnati nell'atto immunitario che concorra all'erezione del feudo beneficiale, oppure implicitamente contenuti nell'investitura dell'ufficio che è sempre di portata limitata e particolare (ad es., l'ufficio di visdomino per l'amministrazione dei beni della Chiesa limitatamente a quelli non allodiali o alla sola pars episcopi, l'ufficio di capitano de posta per la riscossione dei dazi e pedaggi, e così via). Anche in questo caso, in prosieguo di tempo, tali diritti passano al Comune e vengono fusi nell'amministrazione comunale.

Questa unificazione, e più i concetti assolutistici prevalenti durante il periodo delle Signorie e dei Principati, fanno sì che il risorgente f. onorifico, se importa qualche delega di potere, la restringe soltanto in un ambito molto limitato: la bassa giurisdizione e l'amministrazione tributaria, sempre, però, sotto la diretta sorveglianza del principe, che indirizza costantemente la propria azione con opportuni provvedimenti a circoscriverli e ridurli, talché in Italia già alla fine del sec. XVIII, ma prima dell'intervento francese, il sistema feudale è pressoché annientato o sopravviva soltanto come un relitto innocuo.

BIBL.: Oltre ai trattati di storia del diritto italiano cf.: P. S. Leicht, Studi sulla avalerità fondaria, Padova 1903-1909; M. Kroell, L'immunità francese, Parigi 1910; G. Salvini, Le immunità e le giustizie della Chiesa, Napoli 1917; P. Vaccari, La territorialità come base dell'ordinamento giuridico, Pavia 1921; Ch. Sagnobos, Le régime féodal, Parigi 1923; P. Vaccari, Dell'anni romano al particolare germanico, Pavia 1930; H. Maticis, Lehrrecht und Staatsgewalt, Weimar 1933; C. Magni, Il immenso del feudo lombardo, Milano 1937; K. Zeno, Studi di diritto feudale nel Mezzogiorno d'Italia, Catania 1937; H. Maticis, Der Staat des hohen M. A., Weimar 1940; E. Nasali Rocca, Studi storici sulle condizioni giuridiche del contado, Piacenza 1941. Carlo Guido Mar
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“FEUDALESIMO.” Enciclopedia Cattolica, vol. V (1950), p. 735. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/feudalesimo.