METROPOLITA. - È il vescovo che presiede alla provincia ecclesiastica ed ha sotto di sé altri ve-sovi, detti «suffraganei» (dal suffragio cui hanno diritto nel concilio provinciale). A lui compete il nome di «arcivescovo», ma non esclusivamente, per-ché viene anche concesso, come titolo onorifico, a vescovi immediatamente soggetti alla S. Sede e privi di suffraganei, o a vescovi titolari.
Metropoli (μητρόπολις) chiamavasi nei primi secoli la città matrice o principale della provincia (ἐπαρχία), nella quale per prima, e talora ad opera degli stessi Apostoli, era stata predicata la religione cristiana, e donde s'era diffusa agli altri centri. Per questo fatto, ed anche per l'influsso dell'organizzazione provinciale romana, il vescovo della metropoli si trovò ad esercitare una certa giurisdizione sui vescovi comprovinciali (ἐπαρχία), chia-mati dal sec. VIII anche «suffraganei». In Africa però, forse anche in Spagna, la dignità metropolitica non era annessa alla sede principale, ma attribuita al vescovo più anziano di ordinazione. In Oriente il Concilio niente del 325 presuppone già esistente l'organizzazione metropo-litica; in Occidente invece essa si stabilì gradatamente durante i sec. IV-V. Nel primo medioevio i diritti e i doveri dei m. erano dovunque molto estesi: presiedevano al concilio provinciale, intervenivano in tutti i negozi straor-dinari delle loro province, ricevevano gli appelli contro le sentenze e i decreti dei suffraganei, li confermavano e consacravano, li giudicavano e deponevano. Essendo però la loro giurisdizione di diritto umano, poté man mano essere ristretta sia dal rafforzarsi della dignità e indipendenza dei vescovi suffraganei, sia soprattutto dagli interventi dei romani pontefici, che, preoccupati dagli abusi, revocavano i poteri acquisiti. Ciò si verificò, spe-cialmente in Occidente, già nel periodo che precede le collezioni autentiche delle Decretali, anche per l'influsso dello Pseudo-Isidoro, deciso avversario del potere metro-politico. Nel diritto delle Decretali restarono tuttavia ai m. non poche prerogative, oggetto in seguito di nuove limitazioni. Il Concilio di Trento riformò tutta la disci-plina, che fu accolta sostanzialmente nel CIC.
Nel diritto vigente la dignità metropolitica è sempre
unita ad una sede episcopale determinata o approvata dal pontefice (can. 272). Nella sua diocesi il m. ha gli stessi diritti e doveri di qualsiasi vescovo (can. 273); nelle diocesi dei suffraganei ha solo quelli che sono enumerati nel CIC o che gli sono stati espressamente concessi. In particolare, quanto alla giurisdizione amministrativa, il m. deve convocare ogni 20 anni il concilio provinciale e presiederlo (can. 283-84); può vigilare sull'osservanza della fede e della disciplina ecclesiastica in tutta la provincia e informare degli abusi il pontefice (can. 274 n. 4); può istituire i candidati ai benefici, presentati dai patroni, se il suffraganeo competente ha omesso di farlo entro i termini legali, senza esserne impedito da giusto motivo (can. 274 n. 1); può deputare il vicario capitolare nelle diocesi suffraganee, se il Capitolo cattedrale competente ha tralasciato di farlo entro otto giorni dal ricevimento della notizia della vacanza della sede episcopale (can. 274 n. 3 e 432 §§ 1 e 2); può visitare le diocesi suffraganee, previa approvazione della causa da parte della S. Sede, se i suffraganei stessi abbiano trascurato di farlo, nel tempo della visita, può predicare, confessare, assolvere, anche dai casi riservati al vescovo, inquisire sulla vita e l'onestà del clero, denunziare ai competenti Ordini, perché li puniscano, i chierici notati d'infamia, punire con giuste pene, non escluse le censure, i crimini notori e le offese fatte a lui o a persone del suo seguito (can. 274 n. 5); infine, se un suffraganeo incorresse nella scomunica o nella sospensione o nell'interdetto, il m. deve ricorrere subito alla S. Sede, perché provveda (can. 429 § 5). Quanto alla potestà giudiziaria, è presso il m. il tribunale di seconda istanza per tutte le cause definite in primo grado da un suffraganeo (can. 274 n. 7 e 1594 § 1), fatta eccezione, in Italia ed in altri paesi, per le cause matrimoniali, riservate ai tribunali regionali già in prima istanza; è pure presso il m. il tribunale di primo grado per le cause circa i diritti o i beni temporali del suffraganeo o della sua mensa episcopale o della sua curia diocesana, qualora il suffraganeo stesso non preferisca affidarle al proprio tribunale (can. 274 n. 8 e 1572 § 2). Il m. gode inoltre di alcune prerogative in tutta la sua provincia, può concedere indulgenze di 200 giorni (S. Penit. Ap. 20 luglio 1942); precede i suffraganei anche nelle loro diocesi; può celebrare pontificali in tutte le chiese, anche esenti, avvertendo l'Ordinario se la chiesa è cattedrale; può benedire il popolo ed incedere con la croce levata (can. 274 n. 2 e 6).
Fuori della sua provincia il m. può esercitare determinati diritti sui vescovi, prelati e abati nullius, immediatamente soggetti alla S. Sede, i quali l'abbiano scelto, una volta per sempre, per partecipare al loro concilio provinciale (can. 285).
Il m. ha diritto al pallio, insegna dell'autorità arcivescovile, e deve richiederlo al sommo pontefice entro tre mesi dalla consacrazione o dalla promozione in concistore, se già consacrato (can. 275). Gli atti di giurisdizione metropolitana o di ordine episcopale, nei quali è prescritto dalle leggi liturgiche l'uso del pallio, sono illeciti se posti prima dell'imposizione del pallio stesso (can. 276). Infine, quanto alla precedenza, i m., come gli altri arcivescovi, seguono i primati e precedono i vescovi (can. 280).