DIRITTI DELL'UOMO

DIRITTI DELL'UOMO. - La dichiarazione dei d. dell'u., che ha esercitato grande influsso sugli orientamenti posteriori del pensiero sociale e giuridico, particolarmente in Europa, è quella approvata dall'Assemblea nazionale francese nel 1789 e poi incorporata nella Costituzione Repubblicana del 1791.

Storicamente sembra ormai accertato, dopo lo studio dedicato a questo soggetto dal Jellinek, che il modello, sul quale la dichiarazione venne redatta, sia stato fornito dai Bills of rights delle Repubbliche americane di recente costituzione. Le colonie inglesi dell'America del nord, sollevatesi contro la madre patria e ottenuta l'indipendenza, tra il 1776 e il 1784 procedettero alla formulazione di leggi riguardanti i d. dell'u., i quali poi trovavano una sanzione adeguata nella Costituzione federale. Precedenti ancora più remoti di simili dichiarazioni si hanno nella storia inglese, dalla quale i legislatori americani hanno dovuto attingere l'ispirazione. Nella Magna Carta del 1225 Enrico III accordava a certe categorie del popolo alcune determinate libertà, le quali venivano sostanzialmente ripetute nella Petition of rights del 1628, nel Bill of rights del 1689 e nell'Act of settlement del 1701.

L'esempio americano, conosciuto in Francia quando si radunò l'Assemblea nazionale, trovò gli animi già disposti ad imitarlo. Il terreno era già stato profondamente dissodato dalla filosofia illuministica. Mentre le precedenti dichiarazioni non facevano altro se non riconoscere e sanzionare dei diritti tradizionalmente posseduti da alcune categorie della popolazione, le leggi americane e la dichiarazione francese si sollevano ad un piano di maggiore universalità, poiché i diritti proclamati come inviolabili sono riconosciuti come d. dell'u. in quanto tale, germoglio spontaneo della sua natura e limite invalicabile del potere dello Stato.

Il fondamento comune sul quale essi si appoggiano è il giusturalismo, che dall'Inghilterra passò con i coloni in America e dilagò nella vicina Francia, producendo gli stessi effetti nei due continenti. Questo atteggiamento teorico pose al centro del sistema l'uomo, la cui ragione sollevò a criterio della verità e alla cui volontà attribuì un'autonomia originaria, come fonte ultima di ogni legge. A questo nuovo idolo vennero attribuiti altri diritti innati e inalienabili, ai quali non si assegnò altro fondamento se non la natura umana, escluso ogni superiore appello ad una fonte trascendente dichiarata inconsciabile.

La proclamazione dei d. dell'u. affonda le radici in questo suolo e da esso assorbe quel suo aspetto di esasperato individualismo, che contrappone individuo e Stato come due nemici, dissolve la vita sociale nell'atomismo volontaristico ed esagera, oltre il limite compatibile con l'ordinata vita sociale, la libertà, dando origine alla scuola fisiocratica e liberale, e l'eguaglianza, apprestando la molla di propulsione al socialismo anarchico e al comunismo. A questo fondo teorico non ai d. dell'u. in se stessi, si rivolgono le condanne di Pio IX e di Leone XIII.

Se si prescinde, infatti, dalla concezione, alla quale essi vennero ancorati, la loro affermazione corrisponde ad un'esigenza resa viva e operante dal cristianesimo. Saltando parecchi secoli di storia, si è voluto sostenere dal De Ruggiero, che i concetti di libertà e di eguaglianza, che formano il cardine della dichiarazione dei d. dell'u., siano riapparsi alla superficie nell'ambiente calvinista di Ginevra, sotto il cui influsso il Rousseau scrisse le opere, che fornirono la trama ideologica alla Rivoluzione Francese. Il Cassirer, invece, suppone come dimostrato

che questo merito debba essere attribuito alla riforma. Opinioni queste senza fondamento storico, contro le quali sta il fatto che tanto il calvinismo quanto la riforma sono responsabili della più profonda svalutazione dell'uomo, avendogli negato in radice la libertà con la teoria della natura sostanzialmente corrotta dal peccato originale.

Le propagini della dichiarazione dei d. dell'u. risalgono al primo apparire del pensiero cristiano che diede alla persona umana la coscienza della propria dignità, proclamando l'uomo figlio di Dio, fatto a sua immagine e somiglianza, e conseguentemente dotato di un'alta nobiltà originaria, per la quale diventa il centro dell'universo visibile, che gravita intorno a lui per servirlo ed aiutarlo a raggiungere lo scopo trascendente, cui è diretta la sua esistenza. Da questa dignità indirettibile e dallo scopo, che egli è chiamato ad attuare, servendosi anche della società, scaturiscono i suoi diritti inatti, come potere di azione, barriere protettive della sua personalità e valori obiettivi, che si impongono al rispetto di qualsiasi ente creato. Senza il messaggio cristiano l'uomo non avrebbe potuto sprezzare le catene della servitù che lo legavano allo Stato, né avrebbe potuto riconoscere in ogni altro essere razionale quell'eminentemente dignità, che trasporta le sue concezioni sul vero piano dell'universalità.

La speculazione cattolica si è giovata di questi dati rivelati come guida per elaborare la sua concezione razionale dei d. dell'u. Fin dal medioevo essa ha scoperto il filone d'oro del diritto naturale, sul quale ha appoggiato saldamente i diritti soggettivi della persona umana, proclamandoli e difendendoli con immutato vigore, ancora prima che il pensiero contemporaneo ne avesse di nuovo fatto la scoperta. I d. dell'u. sono, dunque, una conquista molto antica, alla quale ha attinto la dichiarazione della Rivoluzione Francese. Di nuovo essa vi ha aggiunto solamente l'elemento dissolvente del razionalismo agnostico, che lascia i d. dell'u. senza fondamento consistente, giacché ogni diritto rimane privo di valore, se non si ammette come sua ultima istanza una mente suprema ordinatrice ed una volontà somma creatrice.

I d. dell'u., diventati ormai patrimonio del pensiero sociale e giuridico moderno, sono anche diritti di libertà, in quanto tutti si raccolgono intorno al più fondamentale, quale è quello della libertà, soppressa la quale non è più possibile esercitare alcuno. Oltre all'eguaglianza, già nella dichiarazione dell'Assemblea nazionale francese essi comprendevano il diritto di proprietà, di sicurezza, di resistenza all'oppressione, della libertà di pensiero, di opinione, di stampa e di religione. Lo schema, con i dovuti adattamenti e allargamenti suggeriti dalle condizioni sociali e politiche di ogni paese, è passato a quasi tutte le costituzioni moderne, ed eccezione della Russia, che subordina totalmente il cittadino alla classe. Tuttavia col tempo lo spirito si è alquanto mutato e il quadro è venuto lentamente ad allargare la sua cornice. Alla visione individualistica della società è succeduta una maggiore coscienza dell'organicità dello Stato, in virtù della quale ai diritti sono stati associati anche i doveri e di alcuni di essi in particolare, come della proprietà, si è tenuto a mettere in rilievo non soltanto l'aspetto individuale, ma anche l'aspetto sociale, come fece a suo tempo la Costituzione di Weimar (aa. 109-65) e più recentemente la Costituzione della Repubblica italiana (aa. 2-4, 6, 8, 13-27, 35-46, ecc.). Questa,

anzi, ai tradizionali d. dell'u. ha aggiunto la menzione espressa dei suoi diritti sociali e ha integrato il concetto dell'eguaglianza formale dinanzi alla legge, alla quale si restringe la maggior parte delle costituzioni, con quello dell'eguaglianza reale e di fatto, per ottenere una maggiore parità economica tra le classi.

La penetrazione dei d. dell'u. in quasi tutte le costituzioni del mondo civile non è stata accompagnata da una sistemazione dottrinale, che li mettesse al sicuro dalle invadenze del potere dello Stato. Fin dal sec. XIX si è determinata una forte reazione, in parte giustificata, contro il giusnaturalismo, accusato di passeri di astrazione. Il bisogno di maggiore concretezza ha fatto sorgere un indirizzo di pensiero, che relegando tra i detriti di vecchi sistemi il diritto naturale, ha tentato di impostare su altri criteri la teoria dei diritti soggettivi. Il positivismo giuridico ha accettato come postulato che unica fonte del diritto è la volontà sovrana dello Stato, intrinsecamente illimitato nella sua potestà di azione. Posto a base del sistema questo concetto della sovranità, ha dovuto logicamente negare l'esistenza di qualsiasi diritto soggettivo originario nell'uomo, configurando quei diritti, che pure le costituzioni continuavano a riconoscere, come un riflesso del diritto positivo, unico e vero diritto, al quale attribuì il potere di sollevare l'uomo al grado di persona giuridica e le sue facoltà naturali a quello del diritto.

I d. dell'u. in tal maniera venivano ridotti a nulla, poiché un diritto la cui esistenza dipende da una volontà assolutamente autonoma non è accompagnato da garanzia alcuna, che venga da quella volontà rispettata, come limite invalicabile alla sua azione; ossia non è più un diritto. Vari sono stati gli espedienti escogitati dalla dottrina giuridica per sormontare questa difficoltà: tutti però si sono rivelati vani. Solo un ritorno alla non mai tramontata concezione classica del diritto naturale potrà di nuovo offrire una base solida ai d. dell'u.

Il riconoscimento dei d. dell'u. si è anche esteso al campo internazionale. Sebbene ancora la dottrina comune si mostri resta ad ammettere che l'individuo possa essere considerato per qualche aspetto come soggetto dell'ordinamento internazionale, tuttavia né la pratica degli Stati, né il diritto contrattuale si è di lui disinteressato. A questo proposito vanno ricordati gli interventi di umanità, con i quali le nazioni europee mossero alla difesa delle popolazioni oppresse dall'Impero ottomano, in Grecia nel 1827 e in Siria e nel Libano nel 1860. Maggiore importanza riveste per la protezione internazionale dei diritti umani il Trattato di Berlino del 1878, che redasse un vero codice protettivo delle minoranze, alle quali assicurava il godimento dei diritti civili e politici, della libertà di culto, della organizzazione gerarchica delle confessioni religiose. La Società delle Nazioni perfezionò il sistema protettivo dei diritti umani, stipulando con la Polonia e con gli altri Stati, che avevano estesi i loro confini dopo la prima guerra mondiale, dei trattati, con i quali imponeva il rispetto del diritto alla vita e alla libertà, alla libera professione religiosa e al culto pubblico, all'eguaglianza civile e politica, all'uso della lingua nazionale, allargando così il quadro dei diritti umani già disegnato dal Congresso di Berlino.

Quasi contemporaneamente, nel 1919, l'Istituto di diritto internazionale di Nuova York votava all'unanimità una mozione, nella quale si faceva promotore di una dichiarazione internazionale dei d. dell'u., che sarebbe dovuta diventare la carta permanente delle nazioni. A questo movimento diede il suo appoggio l'Unione cattolica di studi internazionali, la quale nel 1931 invitava, con una sua mozione, gli studiosi a lavorare all'elaborazione dottrinale di una dichiarazione dei d. dell'u. Lo Statuto delle Nazioni Unite, accettato nel 1945 da 49 Stati, ha soddisfatto solo in parte a questi postulati, impegnando nel suo preambolo gli Stati facenti parte dell'organizzazione al rispetto dei d. dell'u. e delle sue libertà fondamentali, senza distinzione di razza, di sesso e di religione. Una carta, che si assomiglia nel campo

internazionale alla dichiarazione dei d. dell'u. della Rivoluzione Francese, è stata redatta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e approvata da 48 nazioni contro otto astenute il 10 dic. 1948.

Il quadro dei d. in essa riconosciuti è molto ampio. Si apre con un articolo, ricalcato sulla carta redatta al tempo della Rivoluzione Francese, nel quale si afferma che tutti gli uomini nascono liberi ed eguali in dignità e nei d. Tra i d. individuali vengono proclamati quelli alla vita, alla libertà e alla sicurezza personale, il cui mantenimento è rafforzato dall'interdizione della schiavitù in tutte le sue forme, della tortura, pene o trattamento degradante, come dal riconoscimento della personalità giuridica della persona in tutti i luoghi. L'eguaglianza, già affermata nell'articolo preliminare, conserva la forma di eguaglianza di fronte alla legge e al trattamento dello Stato. Alla sicurezza personale si viene incontro con la proclamazione del d. di non essere arbitrariamente arrestato o esiliato e con la norma positiva di essere giudicato da un tribunale imparziale in dibattito pubblico. A questo proposito si sancisce la norma nulla poena sine lege, escludendo che si possa punire per azioni non considerate delittuose, all'atto della loro posizione, e oltre i limiti dalla legge allora sanciti. Per rendere efficiente la libertà, si esclude ogni arbitraria interferenza nella vita privata, nella famiglia, domicilio e segreto epistolare.

Nella parte che riguarda la famiglia e la società, sono stati inclusi i d. a contrarre liberamente il matrimonio e a fondare una famiglia, nel seno della quale l'uomo e la donna sono perfettamente eguali, e non si manca di affermare che la famiglia, come elemento naturale e fondamentale della società, ha diritto alla protezione sociale. La proprietà viene riconosciuta come legittima. In una serie di articoli tornano ad essere riconsacrati i noti d. di libertà di coscienza, di pensiero e di religione, d'opinione e d'espressione, di riunione e d'associazione, con una larghezza che lo stesso liberalismo classico non ha raggiunto. L'eguaglianza nel godimento dei d. civili e politici trova anch'essa un'adeguata considerazione, sebbene venga connessa con l'affermazione del principio democratico della volontà del popolo quale fondamento dell'autorità e dei poteri pubblici, donde poi la consacrazione giuridica delle periodiche consultazioni mediante votazioni libere e del suffragio universale eguale a voto segreto.

La serie dei d. sociali comprende: il d. alla sicurezza, per soddisfare i d. economici, sociali e culturali indispensabili alla dignità e al perfezionamento della persona umana; al lavoro, alla sua libera scelta e ad un'adeguata remunerazione con un salario eguale per lavoro eguale, che deve in ogni caso corrispondere alle necessità individuali e familiari; alla libertà di fondare sindacati e di appartenervi; a una condizione di vita sufficiente ad assicurare il benessere del lavoratore e della famiglia, a premunirlo contro la disoccupazione, la malattia, gli infortuni e la vecchiaia. Una speciale menzione hanno i d. della maternità e dell'infanzia, per la cui educazione si accetta il principio della priorità del d. dei parenti.

La Carta delle Nazioni Unite, della quale si sono eletti sommariamente i d. ha i suoi pregi e i suoi difetti. Segna un progresso indiscusso nella società internazionale, la quale ha così cominciato a interessarsi della persona umana in modo veramente collettivo. A suo merito è da assicurarsi l'aver posto al centro della dichiarazione la persona umana, superando in parte l'individualismo, e di aver rovesciato la concezione positivista, che faceva derivare tutti i d. soggettivi dall'ordinamento dello Stato, considerando i d. umani come fondamentali e intangibili da parte del potere pubblico, con un ripiegamento sensibile verso la tesi del d. naturale. In particolare vanno rilevati i paragrafi sulla famiglia e sull'educazione, dove sono penetrati principi sani.

Ai pregi notati si accompagnano non pochi difetti. La Carta delle Nazioni Unite non ha superato la concezione razionalistica del d., e perciò ha lasciato i d. dell'u. senza fondamento ontologico. Concepiti come facoltà inerenti alla persona umana ed emergenti dalla natura razionale, non collegata con la sua origine trascendente, la cui menzione è stata positivamente esclusa, essi hanno scarsa garanzia d'imporsi alla volontà dello Stato come norma categoria. I concetti, inoltre, di libertà e d'uguaglianza rimangono, come nella dichiarazione francese, sul piano astratto della natura, senza scendere al piano concreto, dove la libertà è intrinsecamente limitata e l'eguaglianza si mescola con le disuguaglianze naturali e acquisite. Il d. di proprietà viene denunciato in forma troppo assoluta, senza nessun accenno alla sua funzione sociale. Maggiori riserve meritano gli articoli riguardanti le libertà moderne, particolarmente quella religiosa, rispetto alla quale per la dottrina cattolica è un non senso di cambiare religione. In fine la carta indulgente l'enunziato di principi teorici discutibili, qual'è quello che l'autorità e i poteri pubblici si fondano sull'autorità del popolo, del suffragio universale eguale, che consacra come d. il regime parlamentare.

La dichiarazione delle Nazioni Unite non ha virtù vincolante per gli Stati, che l'hanno sottoscritta, i quali hanno soltanto assunto un impegno morale. Essa resterebbe inoperante, se non venisse integrata da una convenzione collettiva, che la faccia entrarà a far parte del d. internazionale positivo e la munisca di organi investiti del potere di invigilare sulla sua osservanza. Uno schema di convenzione è stato già preparato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, ma è prevedibile che la sua accettazione incontrerà fortissime difficoltà.

BIBL.: Pio IX, Quanta cura e Sillabo, 8 dic. 1864; Leone XIII, Libertas, 20 giugno 1888; Pio XII, Summi Pontificatus, 20 ott. 1939. Studi: L. Tapparelli, Esame critico degli ordini rappresentativi, Roma 1854; G. Jellinek, Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, Lipsia 1895; G. Del Vecchio, La dichiarazione dei d. dell'u. e del cittadino nella Rivoluzione Francese, Genova 1903; V. Marceggi, Les origines de la déclaration des droits de l'homme et 1789, Parigi 1912; R. W. e A. J. Carlyle, A history of mediaeval political theory in the west, Londra 1928; J. Leclercq, L'Etat ou la politique, Namur 1929; G. Maranini, Classe e Stato nella Rivoluzione Francese, Perugia 1935; E. Cassirer, La filosofia dell'illuminismo, trad. it., Firenze 1935; J. Dumas, La sauvegarde internationale des droits de l'homme, in Rec. des cours de l'A.C. de droit intern., 59 (1937), p. 6 seg.; F. Battaglia, Liberta ed eguaglianza nelle dichiarazioni francesi dei diritti dal 1789 al 1795, Bologna 1946; G. De Ruggiero, Storia del liberalismo europeo, Bari 1946; F. Ruffini, Diritti di libertà, Firenze 1946. Cf. Bulletin des Nations Unies, 6 (1 genn. 1949), p. 36. Antonio Messineo