DESPOTISMO

DESPOTISMO. - Nella scienza politica contemporanea il termine ha un senso peggiorativo e serve a significare un'autorità assoluta, la quale governa sopra e fuori ogni legge, prendendo unicamente come criterio la propria volontà. Il d. non è, quindi, una forma di regime, come sembra lo abbia inteso il Montesquieu, ma una prassi aberrante, un vizio della sovranità, la quale spinge al suo termine ultimo l'assoluzione del potere. La sua essenza consiste in un soggettivismo senza freno e in un volontarismo estremo, che non riconosce alcuna norma fissa, fuori dell'atto della volontà, con la quale fa del libito legge.

Da questo concetto si deducono le note che lo contrassegnano. Il d. misconosce l'esistenza di un fine sociale necessario e immanente allo stesso organismo politico; rigetta qualsiasi legge naturale o positiva, divina o umana; non tollera limite alcuno al potere e sopprime qualsiasi garanzia protettiva dell'individuo, cui non riconosce diritto alcuno soggettivo; nega il valore trascendente della persona umana e della sua funzione entro la collettività; esclude ogni partecipazione dei cittadini o delle organizzazioni minori alla gestione della cosa pubblica. Disconosciuta la legge, il principio su cui si regge, come giustamente vide il Montesquieu, è il timore generato dalla violenza, con il quale riduce i soggetti in schiavitù. Il despota non ha di mira il bene comune né si cura dell'educazione civile degli individui, che piuttosto chiude in una fitta rete di spionaggio e di polizia, per ridurli a un branco senza pensiero o iniziativa propria.

Come vizio della sovranità il d. può essere istruito sotto qualsiasi forma di regime. Non si collega necessariamente con il governo di un solo, come sostenne il Montesquieu, potendo degenerare così la forma monarchica come la democratica, così l'aristocratica come la popolare. La Rivoluzione Franca che ha lasciato l'esempio di un d. di assemblea non meno esteso di quello degli imperatori orientali. Occorre tuttavia ammettere con s. Tommaso che il regime di un solo può più facilmente diventare dispotico, a causa della somma di poteri che gli viene concessa, alla quale non sempre corrisponde la virtù necessaria per esercitarli convenientemente.

Genericamente il d. si assomiglia tanto alla tirannia quanto all'assolutismo, essendo tutti vizi della sovranità. Con la prima è difficile stabilire un elemento specifico, che li distingua nettamente. Secondo il concetto di Aristotele, fatto proprio da s. Tommaso, si ha la tirannia quando il monarca governa non in vista del bene comune ma in vista del bene suo privato. La tirannia suppone, dunque, un'inversione nei fini del potere, una deviazione dal bene della collettività al bene egoistico privato, al quale essa subordina la vita pubblica. Svolgendo questo concetto, si possono da esso dedurre tutti gli elementi che contrassegnano il d., con il quale viene in linea di massima a coincidere.

Non così, invece, con l'assolutismo, che si riferisce a quella forma di regime, nella quale tutti i poteri sono raccolti nelle mani del monarca, che li esercita in modo indipendente come cosa propria. Nella sua forma antica, espressa dalla nota sentenza del Digesto quod principi placuit legis habet vigorem, si assomiglia più spiccatamente al d.; nella sua forma più moderna, condensa nella formula di Luigi XIV l'Etat c'est moi, se ne allontana, in quanto il principe assoluto ammetteva il legame di una legge naturale e divina che l'obbligava in coscienza. In pratica tuttavia la distinzione non è così sensibile: l'assolutismo sovente scivola nel d.

Varie sono state le opinioni circa la nota essenziale del d. Per il Guizot essa consisterebbe nell'egoismo. Egli tuttavia non è coerente, poiché classifica tra i despoti monarchi come Carlomagno e Pietro il Grande, ai quali riconosce degli scopi disinteressati. L'egoismo, origine di parecchie deviazioni nella condotta umana, non può costituire l'essenza di nessuna di esse. Può essere un momento influire a far degenerare l'uso del potere: l'ignoranza, l'orgoglio, il fanatismo, l'odio politico. Secondo Benjamin Constant la nota caratteristica del d. sarebbe l'arbitrio, in quanto il potere viene esercitato discrezionalmente. Ma la discrezionalità dell'uso del potere non sempre coincide con l'arbitrio. Nei casi dubbi, in cui la legge non decide la questione, la soluzione di essa viene lasciata alla discrezionalità del giudice ad arbitrium iudicis, il quale nel pronunziare la sentenza si regola con altre norme simili (legge dell'analogia), o con le norme della equità. Inoltre non tutti i casi particolari di arbitrio sovrano possono essere designati come atti di un governo dispotico. Tali sono le provvidenze di urgente necessità, tali le imposizioni dell'autorità in una società nascente, nella quale, non esistendo un nucleo di leggi già fisse, la volontà sovrana le detta e ne urge l'osservanza. L'opinione del Constant deriva dalla confusione tra arbitrio e discrezionalità, i quali sovente si adoperano promiscuamente, ma non hanno lo stesso significato.

Altri, infine, ha creduto di trovare la nota essenziale del d. nella forza. Sembra incline a questa opinione il Montesquieu, in quanto ha posto l'accento sul timore come principio intrinseco del governo dispotico. Indubbiamente il mezzo, di cui si serve il despota per piegare e rendere docili le volontà altrui, è la forza che genera il timore servile; ma il mezzo non va confuso con lo scopo, dal quale rimane distinto. Inoltre l'uso della forza non è per sé un vizio, se la sovranità l'adopera a sostegno del diritto: diventa, invece, un vizio se lo calpesta e lo opprime. L'essenza del d. sta, dunque, nel modo in cui la forza viene adoperata, ossia nella lesione continuata della giustizia fatta da chi non si cura delle sue leggi.

Nell'antichità greca il d. si appoggia ad una concezione religiosa, che sollevò il monarca al grado della divinità e gli prestò un culto divino, attribuendo alla sua volontà il valore di legge assoluta. Per indicare il potere assoluto, di cui godevano i principi orientali, venne ad essi dato il nome di despota, adoperato anche a signifcare l'autorità massima del padre di famiglia verso gli schiavi. La concezione del monarca divino con il culto relativo passò a Roma, e anche qui la sua autorità ebbe un'estensione illimitata, come fa fede la norma del Digesto sopra riportata e la concezione corrente del principe legibus solutus.

Caduta quest'apoteosi dell'uomo con il sopravvento del cristianesimo, che abbassò il potere alla sfera dell'umano e proclamò il valore trascendente della persona e la sua essenziale libertà, lungo tutto il medioevo dominò incontrastata una concezione democratica del potere, limitato nelle sue attribuzioni, non solo dalla legge naturale, riflesso della legge divina, ma anche dalla volontà popolare, soggetto originario dell'autorità, espressa in un contratto tacito o esplicito (le carte di sudditanza) con il sovrano. Questa concezione si prolunga fin quasi

ai tempi moderni. Persino i teorici dell'assolutismo regio ne sentirono l'influsso, come, ad es., il Bodin che, sebbene definisse la sovranità come legibus soluta, non mancò tuttavia di assoggettarla alla legge naturale, divina e internazionale.

Il Machiavelli la rompe con la tradizione medievale e cristiana, descrivendo nel suo Principe un vero despota. Lo scagno a qualche distanza l'Hobbes e il Rousseau: entrambi, sebbene muovano da principi diversi, arrivano a configurare il potere pubblico come assoluto e la volontà sovrana sciolta da qualsiasi legge, anzi legge a se stessa. La più moderna concezione dello Stato, come fonte autonoma di tutto il diritto, così oggettivo come soggettivo, e sovranità assoluta che non riconosce limite giuridico se non nell'atto stesso della sua volontà, con il suo soggettivismo e volontarismo senza freno alcuno di legge obbiettiva e trascendente, si avvicina al d., offrendogli le basi teoriche. Su di esse hanno costruito, con varianti teoriche, i più moderni esperimenti di governi disposti, tra i quali è da annoverare, oltre l'ormai tramontato nazional-socialismo tedesco, il comunismo russo.

BIBL.: Aristotele, La politica, trad. it., Bari 1925; Sum. Theol., 1.°-2.°, q. 105, a. 1; 2.°-2.°, q. 42, a. 2; Ch. Montesquieu, L'esprit des lois, Parigi 1837; F. Guizot, Histoire de la civilisation en France, ivi 1849; R. Bonghi, La storia antica in Oriente e in Grecia, Milano 1879; B. Holbach, La politica naturale, Mantova 1879; G. Mosca, Elementi di scienza politica, Bari 1939.