DEMOCRAZIA. - Secondo il senso etimologico, governo di popolo, o, secondo la definizione di s. Tommaso, potestas populi.
I. STORIA
Sia come concetto, sia come istituzione, risale alla cultura greca. Aristotele l'annovera tra le forme legittime di regime, insieme con la monarchia, governo di un solo, e l'aristocrazia, governo di pochi ottimati.Nell'Oriente, terra classica del dispotismo, non si ebbero forme di autogoverno popolare, le quali non poterono nemmeno sorgere presso il popolo ebraico, sottoposto a un regime teocratico, salvo ai tempi dei Maccabei, quando si registra qualche traccia di assemblea popolare.
Esse appaiono, invece, in piena fioritura nelle città greche, particolarmente ad Atene, dove Solone stabilì un governo democratico temperato. Nelle costituzioni di queste città generalmente il principio d'uguaglianza era assoluto, ma nell'applicazione si aveva talora riguardo al censo, così che ad alcune magistrature non si poteva aspirare senza una data condizione economica. Per ovviare a questo inconveniente e porre i cittadini sul piede di una qualche eguaglianza, si stabilì di dare un compenso a coloro che fossero incaricati di funzioni pubbliche. L'assemblea del popolo era investita di tutti i poteri, né era sottoposta a nessun controllo o veto e limitazione d'alcuna sorta. Tuttavia la d. delle città greche, modellata sulla vita sociale di allora, ristretta entro l'ambito della cerchia cittadina, e sulle concezioni particolaristiche che la dominavano, assunse una particolare fisionomia, che l'avvicina all'oligarchia borghese, per la ristrettezza del numero dei cittadini, ai quali era riconosciuto il diritto di esercitare delle funzioni pubbliche, interdette alla massa degli schiavi e dei servi dediti al lavoro nei possedimenti rurali.
Nell'antica Roma non si ebbe mai un governo, in cui il popolo esercitasse un'influenza prevalente e decisiva. Anche dopo l'espulsione dei re, per parecchio tempo il patriziato dominò incontrastato sulla cosa pubblica. Nonostante l'istituzione del tribunato, tra plebei e patrizi il solo restò sempre profondo. Solo questi ultimi avevano accesso alle cariche politiche e religiose, e unicamente dopo aspre lotte la plebe ottenne di partecipare al consolato, al pontificato e al potere pubblico, il quale non assunse mai una vera e propria struttura democratica. Mancavano alla cultura greca e romana i grandi concetti universali, sui quali può unicamente rigorsare la d. Né lo Stato riconosceva limiti al proprio potere, né al cittadino veniva attribuita una sfera di libertà personale, come esigenza della sua alta dignità. In una società poi, che manteneva l'istituto della schiavitù, giustificandolo teoricamente con la distinzione tra schiavi e liberi per natura, qualsiasi forma di regime popolare doveva necessariamente diventare oligarchica, con il dominio di un ristretto numero di cittadini sulla grande popolazione degli schiavi e dei servi.
Un più largo concetto di d. poteva innestarsi soltanto al movimento pacificamente rivoluzionario del pensiero cristiano, che, avendo fatto sparire dinanzi a Dio, padre di tutti gli uomini, le supposte differenze naturali tra schiavo e libero, rovesciava anche gli schemi politici della società pagana, subordinando la vita sociale ai fini universali dell'uomo e a questi assegnando una posizione preminente entro l'organismo collettivo. Il concetto della dignità originaria della persona umana ha attivato il moto graduale verso l'emancipazione dell'uomo dal servaggio politico e la sua più diretta partecipazione alla vita pubblica.
Caduto l'Impero romano, nel regime feudale rimasero sconosciute le istituzioni democratiche, le quali, invece, si affermarono nei Comuni italiani, dove il popolo artigiano, affrancandosi dalla servitù dei baroni, si costituì in repubblica municipale. Breve periodo di vita sociale fiorente, nel quale tuttavia non si raggiunse l'idea dell'eguaglianza dei diritti tra i cittadini, né si ebbe una forma democratica integrale con il dominio riservato alle classi artigiane e borghesi. Tracce di intervento popolare si
hanno qua e là nel medioevo nelle carte costituzionali convenute tra il popolo e il sovrano, nelle quali il primo si munisce contro i possibili abusi del potere; ma sono soltanto tracce derivanti dalla concezione allora dominante che il potere viene dal popolo.
Maggiore continuità e più organico sviluppo ottenne la d. in Inghilterra, dove fin dai più antichi tempi il popolo partecipò alle assemblee e ottenne delle carte comunali. L'impulso però verso una vera d. si ebbe sotto gli Stuart, per mezzo del partito degli indipendenti, che riuscì ad abbattere Carlo I, dando un colpo decisivo alla preponderanza della Corona e dei Lords. Quasi in modo parallelo nel tempo e nelle concezioni si svolsero i due movimenti democratici, che aprono l'epoca moderna, quello delle repubbliche americane, costituite prima come Stati autonomi fondati sull'autogoverno popolare e poi associate nello Stato federale, che mantenne gli stessi principi istituzionali, e quello della Rivoluzione Francese, che ebbe il suo culmine nella dichiarazione dei diritti del 1789 e nella costituzione repubblicana del 1791.
La dilatazione rapida delle istituzioni democratiche avvertatà dopo la Rivoluzione Francese, è stata causata dalle mutate condizioni economiche e sociali dell'epoca moderna. Da un lato l'introduzione della macchina e la progressiva industrializzazione dei paesi europei, mentre rovesciavano l'ordinamento economico da secoli esistente producendo la grande massa dei cosiddetti proletari, agglomerati nei centri cittadini in condizioni precarie di vita, permetteranno che questi prendessero coscienza della loro forza e volessero inserirsi attivamente negli affari pubblici. Dall'altro, il continuo estendersi dell'interferenza dello Stato in tutti i settori della convivenza sociale, in parte richiesto da nuove esigenze d'ordine, in parte conseguenza di un falso concetto dei suoi poteri, ritenuti per lo più illimitati, ha fatto ognora più sentire la necessità di una difesa e di un controllo pubblico. A tenere desto il movimento si è aggiunta la più viva coscienza che l'uomo ha acquistato del suo valore e della sua dignità e il geloso senso della libertà personale, che ad essa va sempre congiunto.
II. ELABORAZIONE TEORICA
A compiere il quadro storico scarnamente tracciato è bene accennare al movimento delle idee, particolarmente nel campo cattolico. Ereditata dal diritto romano, per tutto il medioevo ebbe il predominio quasi incontrato la concezione secondo la quale soggetto originario della sovranità è il popolo, per investitura del quale la persona fisica o morale, che ne esercita le attribuzioni nel governo della collettività, la possiede come soggetto secondario e derivato. Si ebbe così una tradizione dottrinale costante, la quale interpretava in modo democratico l'origine e il fondamento dell'autorità pubblica, appoggiandola sopra un atto di libera elezione da parte del popolo.Questa tradizione si manifesta in tutto il suo vigore in s. Tommaso, presso il quale è netta la distinzione tra l'origine del potere dei condottieri e re del popolo ebraico, che lo ebbero conferito mediante un intervento diretto di Dio, e l'origine del potere nelle altre società, nelle quali il principe lo possiede per il consenso del popolo, donde la sua espressione di vicesa gerent multitudinis usata per designare il sovrano. Alla concezione democratica sull'origine del potere si accompagna presso l'Aquinate una valutazione teorica delle varie forme di governo, nella quale la d. non tiene l'ultimo posto. Da Aristotele egli deriva la nota tripartizione in monarchia, aristocrazia e d., ma nel valutarle trascende la stretta visione aristotelica. Tenendo presente l'esigenza dell'unità interna dell'organismo sociale, ritiene che per conseguirla sia più perfetto ed efficiente il governo di un solo e meno perfette le forme poliariche. Nondimeno, quando prende a criterio del suo giudizio gli abusi, ai quali può dar luogo ciascuna forma di regime, obiettivamente rileva che la monarchia è la più esposta al pericolo di degenerare in tirannia, a causa della somma dei poteri raccolti in una sola persona, e inclina a preferire un governo
temperato, al quale partecipino altri cittadini eletti con il suffragio popolare. La costituzione perfetta, secondo s. Tommaso, si ha quando è contemporaneamente composta dalla regalità, in quanto uno solo possiede il potere, dall'aristocrazia, in quanto molti governano secondo virtù, e dalla d., in quanto coloro che governano possono essere scelti tra il popolo e al popolo appartiene la loro elezione. Dei principi, che diventeranno la base della d. moderna, si affacciano già in s. Tommaso, ossia il suffragio popolare e l'elettività dei soggetti destinati al governo.
La concezione tomistica si prolunga ininterrotta fino a tutto il sec. XVII. Vitoria, Suárez, il Bellarmino e altri ne sono i rappresentanti. Particolarmente si distinguono i due ultimi, che l'hanno maggiormente chiarita e sistemata, per opporla alle pretensioni dell'assolutismo regio, impersonato nel re teologo Giacomo I d'Inghilterra, contro il quale sono entrati in polemica. I punti cardinali della loro teoria si possono ridurre ai seguenti: soggetto originario dell'autorità è il popolo organicamente considerato, che la possiede per immediata comunicazione della legge di natura, dal momento in cui si è raccolto in società; il soggetto fisico o morale, che effettivamente l'esercita, la riceve immediatamente dal popolo, potestas o Deo per populum, in virtù di un atto volontario di trasferimento non revocabile, richiesto dall'impossibilità in cui si trova il popolo di esercitarla da sé. Avvenuto il trasferimento, il monarca diventa titolare del diritto sovrano; nondimeno il popolo, secondo l'integrazione fattane dal Bellarmino, continua a possederla in radice, nel senso che ha il diritto permanente di invigilare sulla maniera come viene esercitato e di riprenderlo, nel caso in cui degenerasse in tirannia o cause esterne imponessero un mutamento istituzionale (v. AUTORITÀ).
Sebbene queste soluzioni si mantengano sul piano astratto della teoria politica, non si possono tuttavia ignorare gli elementi vivi, che in esse sono contenuti, in ordine a una ricostruzione più accuratamente scientifica delle istituzioni democratiche e alla critica delle concezioni più moderne.
III. CONCETTO ED ELEMENTI
Riesce più che mai arduo districare dalla selva delle opinioni contrastanti le note essenziali, che appartengono al concetto di d., in modo da avere raccolti in una definizione comprensiva gli elementi che la distinguono e la costituiscono. « Nulla — scriveva già il Toniolo — di più vago, di più intralciato, di più ribelle ad una formula teorica quanto questa parola d. ». Diventata motto comune di movimenti politici opposti e irriducibili è stata sottoposta a una estesa e profonda deformazione di significato, sino a comprendere con l'aggiunta di qualche aggettivo specificante, forme di regime poliziesco ed oppressivo. Non solo, ma le stesse idee, che dovrebbero costituirne l'anima, continuano a vagare nella sfera dell'indefinito, mescolate a falsi orientamenti teorici, che ne rendono ancora più vaporoso il contenuto.Per una più sistematica esposizione occorre, fin dal principio, distinguere la d. sociale dalla d. politica. La prima, come ebbe a definirla il Toniolo, consiste in « quell'ordinamento civile nel quale tutte le forze sociali, giuridiche ed economiche, nella pienezza del loro sviluppo gerarchico, cooperano proporzionalmente al bene comune, rifluendo nell'ultimo risultato a prevalente vantaggio delle classi inferiori ». Il suo elemento specifico è dato, dunque, dal fine del concorde promovimento del bene comune a vantaggio delle classi meno fortunate. Essa consiste conseguentemente in un movimento sociale, nel quale tutte le forze, operanti in seno alla collettività, restano orientate verso la riforma degli ordinamenti civili ed economici, per attenuare le ingiustizie e le troppo stridenti disparità di vita. A tale movimento, iniziatosi con le rivendicazioni socialiste, si associarono
ben presto le correnti cattoliche, guidate dall'insegnamento e dall'esempio di eminenti sociologi, quale il Kettler e il Windhorst in Germania, il De Mun e l'Harmel in Francia, il Manning in Inghilterra, il Toniolo e il Talamo in Italia. I suoi alti scopi umani in favore delle classi diseredate vennero riconosciuti e ufficialmente consacrati da Leone XIII nell'encicl. Rerum novarum, definita la magna charta dei lavoratori, da Pio XI con la Quadragesimo anno e da Pio XII in vari discorsi e radiomessaggi sulla questione sociale.
Mentre nel settore descritto si avanza alla piena luce di concetti ben chiari, nella semioccurità si rimane invece quando si passa a studiare la d. politica. Questa suole comunemente essere definita in modo del tutto approssimativo, secondo la nota frase di A. Lincoln, governo di popolo per il popolo, o semplicemente governo di popolo, ma non appena si cominciano ad analizzare i singoli termini, le difficoltà minacciano di sommergere il concetto. È intuitivo, innanzi tutto, che il fine, assegnato alla d. dalla definizione del Lincoln, non è un fine propriamente specifico di questa forma di regime, giacché tutte le altre hanno come scopo essenziale il bene del popolo, al quale, per missione intrinseca, devono servire. Caduto, dunque, questo elemento, non rimane che la formula più semplice, governo di popolo, intorno alla quale è necessario far chiaro.
Il termine popolo è oggetto di diverse interpretazioni, tra le quali bisogna operare una selezione. Per le teorie individualiste il popolo risulta dalla somma aritmetica degli individui, e pertanto nel suo concetto non possono trovar posto le società minori, nelle quali l'uomo nasce, come la famiglia, o si riunisce per affinità elettiva. Il popolo, inteso come pulviscolo di atomi, viene contrapposto allo Stato in ogni singolo individuo, con gli altri non legato da nessun vincolo organico. I movimenti progressisti, socialismo e comunismo, restringono a loro volta a capriccio l'estensione del termine, adoperandolo a significare soltanto la massa dei lavoratori manuali, in modo da operare una vivisezione in seno alla collettività, in omaggio al principio più generale dell'opposizione irriducibile delle classi. La d. viene così a prendere il significato di governo di classe o di oligarchia del proletariato.
Le due concezioni riferite sono da respingere. Il popolo, nella viva realtà sociale, non è composto di individui isolati o dalla loro semplice somma, ma dagli individui uniti da un principio interno, che li compagna in un organismo sociale, e dalle società minori naturali o volontarie. Inoltre il popolo non può identificarsi con una sola classe, poiché ad esso appartengono quanti in qualsiasi maniera concorrono al benessere comune, né, con un taglio arbitrario, si possono escludere dal farne parte quanti rappresentano un peso per la collettività: bambini, invalidi, vecchi, malati, tutti sono popolo e al popolo appartengono. Su questo ampio concetto può essere fondata una vera d., la quale, come è facile dedurre, non può in nessun modo essere classista.
Maggiori difficoltà d'interpretazione crea il termine governo. Il governo di popolo nel suo pieno significato può essere unicamente attuato nella d. diretta, e questa a sua volta, per funzionare discretamente, richiede piccoli organismi comunali o politici, nei quali sia possibile radunare i cittadini in assemblee deliberative. Fuori di questa supposizione il governo di popolo è un'utopia inattuabile. Considerato, dunque, realisticamente il problema, si arriva alla conclusione che la d. contemporanea non può essere che indiretta o rappresentativa. Il presunto governo di popolo si riduce conseguentemente a una saltuaria partecipazione del popolo alla gestione della cosa pubblica, mediante l'elezione periodica di rappresentanti, e alla vigilanza continua del medesimo sull'azione dei poteri pubblici, affinché non tradiscano gli scopi sociali.
Ridotta a questo minimo, la d. moderna non può essere definita altrimenti che come partecipazione del popolo alla gestione della cosa pubblica, mediante l'esercizio del diritto di voto, per l'elezione dei suoi rappre-
sentanti, e la vigilanza sull'operato dello Stato effettuata dall'opinione pubblica. Concetto più modesto dell'ahisonante governo di popolo, ma maggiormente rispondente ai dati dell'esperienza.
La d. rappresentativa solleva però un nugolo di questioni tutt'altro che pacifiche. Due di esse sono fondamentali: su quale titolo si sorregge il diritto del popolo alla partecipazione attiva alla gestione della cosa pubblica; in qual modo va conseguentemente intesa la rappresentanza politica? Secondo la nota tesi individualistica, espressamente condannata da Pio IX nel Sillobo (prop. 60), estratta dalla allocuzione Maxima quidem del 9 giugno 1862, ogni uomo vivente nella società, in virtù di una suppositizia autonomia originaria e totale, sarebbe in possesso di una particella della sovranità, la quale, assommata alle altre, mediante l'espressione della volontà individuale, dà luogo alla sovranità sociale e alla volontà generale, che diventa legge alla quale anche la minoranza deve sottostare. D'altra parte, essendo la sovranità inalienabile, il popolo rimane sempre sovrano così che i suoi rappresentanti vengono a configurarsi come veri e propri mandatari, i quali operano unicamente a suo nome e per suo incarico. È questo il concetto di sovranità popolare elaborato dall'illuminismo contrattualistico, del quale la scienza giuridica, facendo propria una sentenza insegnata dai teologi cattolici, ha dimostrato tutta l'insussistenza, sostenendo con fondamento che la sovranità è un potere unitario e originario dell'intero organismo sociale, al quale appartiene esclusivamente il diritto di ordinare e di reggere la propria vita.
La d. deve dunque essere fondata su diversa concezione, e questa viene offerta dalla teoria cattolica sull'origine democratica del potere, della quale si è fatto già menzione. Se, infatti, il soggetto originario della sovranità è il popolo, e questo sceglie liberamente la forma democratica, conserva il diritto di interferire nella cosa pubblica per un doppio titolo: uno originario, poiché, supposto il trasferimento definitivo, mantiene, secondo l'espressione del Bellarmino, radicaliter il diritto della sovranità, con la facoltà di invigilare sul suo esercizio; uno derivato dall'organizzazione democratica in modo positivo prescelta per consenso comune. In questa costruzione teorica i suoi rappresentanti non sono dei semplici mandatari, e, in tanto agiscono come vices gerentes multitudinis, in quanto sono organi della collettività e devono interpretarne la volontà. Entra così in crisi la rappresentanza politica, alla quale sarà difficile applicare la figura del mandato privatistico senza una interpretazione analogica (v. RAPPRESENTAZIONE). Ciò manifesta ancora di più quanto problematica sia la d.
Mantenendosi sul piano empirico, si può affermare che la d. contemporanea, pur nell'estrema varietà delle forme, presentano le seguenti proprietà: derivazione dell'autorità dalla volontà della maggioranza, tutela giuridica di alcuni diritti fondamentali, detti diritti di libertà, elezione libera e periodica dei governanti e controllo pubblico del loro operato, divisione dei poteri in parecchi organi costituzionali, ai quali viene demandata una delle funzioni della sovranità. Ciascuna di esse suscita delle complesse questioni giuridiche e teoriche, che non è il caso nemmeno di delibare.
IV. PRESUPPOSTI IDEOLOGICI E STRUMENTI DEMOCRATICI
La d. viene anche definita regime di libertà, sia perché essa ne tutela i diritti, sia perché l'esercizio del potere elettivo attribuito al popolo non può essere esercitato, se questo non gode di una relativa autonomia. Bisogna, tuttavia, guardarsi dall'attribuire alla libertà un valore assoluto. Anche nella d. essa ha dei limiti intrinseci, come facoltà di operare il bene, e dei limiti estrinseci nelle esigenze del bene comune. La vera d. non consiste nel permettere il disfrenamento della libertà, ma nella consapevole tutela dell'ordine, che non si può ottenere senza far valere le sue giuste e necessarie limitazioni morali e giuridiche.Uno degli scopi, al quale tende il regime democra-
tico è l'eguaglianza, non solo formale dinanzi alla legge, ma anche effettiva, con l'adeguamento delle classi sociali a un tenore di vita, per quanto è possibile, comune. Tuttavia anche a questo riguardo non bisogna perdere di vista che l'eguaglianza sociale, non è aritmetica ma proporzionale, e quindi non può consistere nel livellamento di tutte le disparità.
Gli strumenti della d. sono il suffragio universale e i partiti. Nessuna difficoltà solleva il suffragio popolare come istituzione, volta all'elezione dei rappresentanti e alla conoscenza della volontà del popolo, né le svariatissime forme, nelle quali viene organizzato, purché assicurino la segretezza del voto e la massima libertà di scelta. Numerose opposizioni ha suscitato, invece, particolarmente nel campo cattolico, il suffragio universale egualitario, giudicato una finzione, rimanendo d'ordinario esclusi dal diritto di voto un grande numero di cittadini, e contrario alla realtà viva del consorzio umano, nel quale non esiste quella perfetta eguaglianza, sulla quale si appoggia, e si danno, oltre agli individui, le associazioni minori, che avrebbero diritto di influire come tali nella vita pubblica. Le critiche, particolarmente se si aggiunge il pericolo della degenerazione demagogica, sono gravi, se rivolte contro il suffragio eguale; diminuiscono di peso contro un suffragio qualitativamente differenziato, al quale nulla impedisce che conservi il carattere dell'universalità.
Come l'organizzazione conveniente del suffragio, anche la presenza dei partiti è essenziale alla d. Sebbene, infatti, tutti i soggetti della collettività tendano al bene comune, delle divergenze di idee e di programmi possono nascere riguardo ai mezzi più adatti per conseguirlo: idee e programmi che formano spontaneamente un centro di attrazione, intorno al quale si polarizzano le volontà. La pluralità dei partiti è pertanto un effetto naturale della vita sociale, se si svolge sotto il segno della libertà. Il partito unico è la morte della d.
V. L'INSEGNAMENTO DELLA CHIESA
La Chiesa non è mai stata ostile per principio alla d. Punto fondamentale, al quale si è sempre attenuto il suo insegnamento, è che le forme di regime politico, nelle quali liberamente gli uomini possono organizzare la propria vita sociale, sono in se stesse legittime, purché rispettino la morale, la religione e la giustizia. Alla Chiesa interessano più i buoni governanti che le forme di regime. Se in qualche circostanza è potuto sembrare che essa si sia schierata contro le istituzioni democratiche, ciò è derivato dal fatto che si è trovata dinanzi ad errori ideologici, che ne viziavano il contenuto e le rendevano pericolose.Così, ad es., la già ricordata condanna del Sillabo contro la sovranità popolare non intendeva colpire la d. in quanto tale, ma una particolare teoria, nella quale si mescolavano meccanicismo e materialismo, entrambi nemici del vero concetto di sovranità ridotta o alla tirannia del maggior numero o alla forza livellatrice dello Stato. Leone XIII ha continuato a seguire il solco tracciato dal suo predecessore. Nell'encicl. Dinturum del 20 giugno 1881, riconfermata la riprovazione della sovranità popolare nel senso dato dal contrattualismo, ribadisce il concetto genuino di autorità, come potere derivante da Dio, e, ricollegandosi ad una tradizione di pensiero ormai assodata, dichiara che per la Chiesa non vi è alcuna ragione perché non approvi «il principato d'uno o di molti, purché esso sia giusto e rivolto al comune vantaggio». Salva la giustizia, «non s'impedisce ai popoli - soggiunge - di procacciarsi quel genere di reggimento che meglio convenga alla loro indole, o alle istituzioni e ai costumi dei loro maggiori».
Le medesime idee vennero poi ripetute nell'encicl. Libertas del 20 giugno 1888. Delle d. in modo più diretto tratta nell'encicl. Longingua Oceani del 6 genn. 1895, diretta ai vescovi dell'America. In essa rileva come in uno Stato governato a regime popolare sia indispensabile una più profonda formazione del popolo, affinché
diventi cosciente dei suoi doveri, onesto nei costumi e ami la giustizia. Ossia, contro i facili abusi della d. e i pericoli di corruzione, già intravisti e descritti dal Toqueville, mette in evidenza l'avvertimento, fatto proprio da scrittori anche lontani dalla fede, che la d. è regime di popoli maturi. Dello stesso Pontefice va ancora ricordata la Graves de communi del 18 genn. 1901 dedicata a determinare il renso esatto del vocabolo d. cristiana.
Pio XI a sua volta nell'encicl. Ubi arcano del 23 dic. 1922, si sofferma sul pericolo di slittamento della d. verso il disordine demagogico, quando i partiti entrano in lotta non «per una serena divergenza di opinioni circa il pubblico bene e per la sincera e disinteressata ricerca di esso, ma per bramosia di prevalere ed in servizio di particolari interessi a danno degli altri». Il che avviene con maggiore facilità «nei moderni ordini rappresentativi, i quali, pur non essendo per sé in opposizione alla dottrina cattolica, sempre conciliabile con ogni forma ragionevole e giusta di regime, sono tuttavia più esposti al sovvertimento delle passioni».
Il più importante documento pontificio, dopo la Graves de communi, è il radiomessaggio di Pio XII del Natale 1944, nel quale, riconfermata le legittimità delle forme di regime temperato, il Papa si occupa della d., «per esaminare secondo quali norme deve essere regolata, per potersi dire una vera e sana d.». In essa il cittadino deve avere il diritto di esprimere il proprio parere sui doveri e sacrifici, che gli vengono imposti, non essere costretto a ubbidire senza essere ascoltato. Per il retto funzionamento del metodo democratico si richiede che egli sia messo in condizione «di avere la propria opinione personale e di esprimerla e di farla valere in maniera confacente al bene comune». Donde l'esigenza dell'educazione, che sollevi il popolo da massa amorfa, inerte e mossa dal di fuori, al grado di associazione vivente di vita propria e mossa dalla coscienza dei fini sociali. La libertà e l'eguaglianza devono essere contenute entro i giusti limiti: la prima non deve degenerare nella «pretensione tirannica di dar libero sfogo agli impulsi e agli appetiti umani a danno degli altri», la seconda non può condurre a «un livellamento meccanico, a un'uniformità monocroma».
Lo Stato, anche nella d., deve essere «investito del potere di comandare con autorità vera ed effettiva», pur nel rispetto dei diritti della persona umana e dei limiti naturali della sua funzione nell'organismo sociale, mostrandosi risolutamente contrario «a quella corruzione, che attribuisce alla legislazione dello Stato un potere senza freni né limiti, e che fa anche del regime democratico, nonostante le contrarie ma vane apparenze, un puro e semplice sistema di assolutismo».