DELAZIONE. - Manifestazione degli atti di una persona, fatta ad un'altra, allo scopo di eccitare o nutrire nell'animo di quest'ultima sentimenti di odio e di vendetta contro la prima. Quindi la d. s'ispira all'odio o all'interesse personale del delatore; si prefigge l'odio contro il denunziato e spesso il danneggiarlo nel suo buon nome o nei suoi beni; manovra tutti i mezzi, anche i più vili, come la maldicenza, la calunnia, la violazione dei segreti, che dovrebbero essere invece rispettati. Tutt'altra cosa è la denunzia.
La moralità della d. si deduce dai principi generali della morale. Per l'odio, che sempre ricerca ed al quale spesso si ispira, la d. è sempre colpa contro la carità e generalmente è colpa grave, perché ferisce l'animo del prossimo con dispiacere grave. Quasi sempre è anche colpa contro la virtù della giustizia, sia per i mezzi ingiusti di cui si serve, sia per il danno che direttamente infligge o indirettamente provoca. Se c'è ingiustizia, oltre l'illecito morale, sussiste l'obbligo della riparazione dei danni. La gravità di questi misura la gravità dell'ingiustizia e dell'obbligo relativo di riparazione.
Le d. anonime non vanno mai prese in considerazione; ma non perciò sottraggono il delatore alle sue responsabilità morali. Queste, almeno per ragione di cooperazione, sono condivise anche da chi accetta la d. oltre quelle altre responsabilità che egli contraesse con atti di propria iniziativa.
BIML: Cf. i trattati di teologia morale, sulla lesione della fama del prossimo e della correzione fraterna, p. es.: D. M. Prümmer, Manuale theologiae moralis, II, 4a e 5a ed., Friburgo in Br. 1928, pp. 170-79, nn. 187-98; O. Schilling, Theologia moralis, II, Rottenburg 1940, pp. 303-40, n. 358; B. H. Merkelbach, Summa theologiae moralis, 5a ed., II Parigi 1948, pp. 440-452, 675, nn. 423-34, 640.