MENSA VESCOVILE

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Mensa VESCOVILE. - È il complesso dei beni ecclesiastici destinati al sostentamento del vescovo (arcivescovi, primati, prelati nullius) e dei suoi familiari. La storia della formazione della cosiddetta m. V. è connessa beneficio ecclesiastico (v.). Quanto qui esposto è argomento solo del diritto canonico attuale.

Il vescovo ha il diritto di percepire i redditi della m. V. dal giorno in cui prende possesso della diocesi (can. 349 § 2, 1°), diritto che è inerente al suo ufficio. Anche il vicario capitolare, per il periodo di sede vacante, ha diritto ad una congrua retribuzione che deve essere prelevata dalla m. V. (can. 441, 1°). Negli smembramenti dei benefici è proibito unire un beneficio parrocchiale alla m. V. (can. 1423 § 2) per evitare inutili contrasti con l'Ordinarie. La m. V. non è esente dal tributo seminaristico che viene devoluto a favore dei seminari (can. 1356 § 1). Circa l'amministrazione di questi beni il can. 1483 dispone: 1) che i beni della m. V. siano diligentemente amministrati dal vescovo (prescritto che richiama l'obbligo del can. 1476); 2) per sua natura, questa amministrazione comporta l'onere di conservare in buono stato la casa vescovile, eccetto il caso che quello spetti ad altre persone od enti, come, p. es., all'amministrazione comunale; 3) per evitare la confusione dei beni il vescovo deve redigere un accurato inventario in cui vengano enumerati gli utensili e i beni mobili che sono nell'episcopio e che appartengono alla m. V. e curare che il documento venga integralmente e sicuramente trasmesso al successore. Le cause relative alla m. v., riguardo ai beni, sono deferite, con il consenso del vescovo, al tribunale diocesano, composto dall'officiale e da due giudici presieduti oppure al giudice superiore (can. 1572 § 2), che per il suffragano è il metropolita (can. 274, 8°); la rappresentanza in giudizio spetta al vescovo, il quale ha l'obbligo di nominarsi un procuratore (can. 1655 § 4) e di richiedere l'assenso o il parere del Capitolo cattedrale o del consiglio di amministrazione in determinati casi (can. 1663 § 1; 1532 § 2, 3). Il Concordato Lateranense (artt. 17 e 23) dispone che nel caso di riduzione delle diocesi non siano menomamente ridotte le risorse economiche di esse, senza alcuna eccezione per gli assegni statali. Per l'art. 30 è escluso l'obbligo della conversione per i patrimoni ecclesiastici e quindi anche per le m. v.: infine le m. V. delle diocesi suburbicarie non sono soggette all'intervento dello Stato, il quale è ammesso provvisoriamente per i beni delle altre diocesi negli atti eccedenti la semplice amministrazione.

Bibl.: A. Reiffenstein, Ius canonicum, III, Roma 1833, t. 18, n. 267; D. Bouix, De episcopo, Parigi 1873, passim; J. B. Sümmüller, Lehrbuch des katholischen Kirchenrechte, Friburgo in Br. 1925, passim; V. GIUDICE, Istituzioni di diritto ecclesiastico, II, Milano 1933, pp. 62, 250. Giuseppe Damizia