MATRIMONIO CIVILE. -
1. Nozione e diverse specie
Il m. c. è quello contratto davanti all'offi-ciale civile e secondo la legge civile. Dopo la Rivoluzione Francese è invalso in quasi tutte le nazioni, con la sola differenza che, in certi Stati, il Matrimonio religioso è riconosciuto anche come m. c., mentre in altri Stati non lo è. Donde le diverse specie di m. c.Il m. c. è obbligatorio o necessario, se deve essere contratto davanti all'offi-ciale civile e solo secondo le leggi civili, sotto pena di non avere gli ef-
fetti civili; così in Francia, in Germania, in Ungheria, in Portogallo, nella Svizzera, in Olanda, in Danimarca, in Norvegia, nella Svezia, nel Lussemburgo, nel Brasile, nell'Argentina ed in varie Repubbliche dell'America meridionale. In molte di queste nazioni è stabilita anche con comminazione di pene la precedenza del m. c. su quello religioso (cf. Francia, Svizzera, Germania, dove si ha un temperamento nell'art. 26 del Concordato, ecc.).
È libero o facoltativo, se tutti possono contarlo o davanti al ministro del culto, secondo le leggi civili ed ecclesiastiche, o davanti all'officiale civile, solo secondo le leggi civili; così in Inghilterra e negli Stati Uniti dell'America settentrionale, con la licenza dell'officiale civile.
È sussidiario, se la legge civile permette che sia contratto davanti all'officiale civile da coloro che non professano alcuna religione e dai sudditi cristiani in genere, che, non avendo una comunità religiosa, non hanno neppure il ministro del culto autorizzato a ricevere il loro consenso matrimoniale; oppure se, pur essendovi il legittimo ministro del culto, questi rifiuta giustamente di assistere al Matrimonio per motivo di qualche impedimento non dispensato, ma estraneo al diritto civile; così in Grecia, in Bulgaria, in Austria, in alcune Repubbliche dell'America meridionale, nella provincia di Québec (Canadà), ed oggi, dopo le modifiche apportate, in senso tuttavia opposto nei rispettivi Codici civili, in Spagna e nella Repubblica di S. Marino.
2. Cenni storici
Nei paesi cattolici una certa specie di m. c. venne da prima introdotto in Olanda e nella Fisiologia occidentale nel 1580 per motivi di tolleranza e come facoltativo per i riformati, obbligatorio invece per i dissidenti. Queste disposizioni furono estese nel 1656 a tutti i Paesi Bassi. Per questioni invece di principio avvenne l'istituzione del m. c. in Inghilterra, Scozia, Irlanda nel 1653, quasi per esonerare la Chiesa da un negozio temporale. Ma era ben altra cosa dal m. c. che prese piede con la Rivoluzione Francese, in quanto questa legislazione non era affatto negatrice dei principi religiosi, che regolano il Matrimonio. Le premesse del m. c., quale fu poi attuato dalla Rivoluzione Francese, trovano le loro origini nel sec. XVI, con la dottrina della distinzione del contratto dal Sacramento del Matrimonio, propria dei regalisti e dei gallicani. Se nel matrimonio si ha un contratto, distinto dal Sacramento, esso può essere regolato, come tutti gli altri contratti, dallo Stato. Con questo principio i giureconsulti dei secc. XVIII-XIX, sotto la spinta ancora dell'illuminismo, del razionalismo e del laicismo in genere, elaborano la teoria del m. c., che tra il 1781 ed il 1792 ebbe la sua attuazione in numerosi Stati fino allora ritenuti cattolici o cristiani.Una laicizzazione del matrimonio, anche se non è ancora m. c., si ha con Giuseppe II, che agisce sotto l'influsso dei principi sopra esposti. Gli editti del 1781 sui diritti dei vescovi di accordare le dispense senza il ricorso a Roma, del 16 genn. 1783 (Austria) e del 28 sett. 1784 (Paesi Bassi) che riservano allo Stato tutto ciò che concerne il contratto civile, ed ai tribunali civili il giudizio delle cause matrimoniali, e considerano il prete, che ha benedetto il M., come un funzionario pubblico: editti imitati in Toscana, sotto Leopoldo II nel 1786, sono i passi più avanzati su questa via. Sulla quale anche in Francia avevano assai progredito la monarchia, più larvatamente, ed i Parlamenti, più apertamente, restringendo di fatto il campo di competenza della Chiesa, anche se teoricamente riconosciuto e rispettato. L'editto del Parlamento di Parigi del nov. 1787, arrivando a regolare lo stato civile dei matrimoni dei non cattolici, pose l'ultimo antecedente pratico del m. c. Questo venne sancito la prima volta nella Costituzione francese del 3-14 sett. 1791 (tit. II, art. 7), a cui fece seguito una legislazione nuova e puramente civile del matrimonio con l'introduzione del divorzio.
Allorché il primo console, Napoleone, intraprese la codificazione delle leggi civili, le leggi matrimoniali furono oggetto di discussione, ma il m. c. finì per rientrare nel Codice (art. 63-76; 144-228) in tutte e tre le promulgazioni (1804, 1807, 1816). Anzi, per l'influenza di questo Codice soprattutto, il m. c. entrò a far parte di altre legislazioni: nel 1818 nel Belgio, nel 1855 nel Canton Ticino, nel 1864 in Romania, nel 1868 in Austria, nel 1874 in Prussia (con il nuovo Codice il m. c. ebbe un nuovo ordinamento in tutta la Germania), nel 1776 nell'intera Svizzera, nel 1888 in Argentina, nel 1890 in Brasile, nel 1895 in Ungheria, nel 1897 a S. Domingo e nel Perù, ecc. A ben altre influenze risponde l'introduzione del m. c. nei paesi di lega bolscevica.
3. M. c. in Italia. - In seguito alla conquista francese, fu esteso all'Italia il Codice napoleonico, che accoglieva l'istituto del m. c.
Il fatto però fu completamente ignorato, anzi suscitò in tutti i ceti sociali una vivace ripugnanza. Caduto Napoleone, gli Stati italiani tornarono sostanzialmente al riconoscimento del Matrimonio religioso. I nuovi Codici che vennero poi (Regno delle due Sicilie, 1819; Parma, 1820; Albertino, 1837) non portarono modifiche sull'argomento. Un tentativo di introduzione del m. c. si ebbe in Piemonte con l'art. 7 della legge Siccardi del 9 apr. 1850 e con il susseguente progetto governativo di 126 artt., che passò alla Camera, ma fu respinto in Senato per un solo voto (1852). Tredici anni più tardi, però (1865), dopo l'unificazione del Regno d'Italia entrava in vigore il nuovo Codice civile, che nei suoi articoli faceva del m. c. un istituto di stato (tit. V, sez. II, art. 35 sgg.).
Con i Patti Lateranensi (11 febbr. 1929) tra la S. Sede e l'Italia, l'ordinamento del matrimonio subì una radicale trasformazione, con l'art. 34 del Concordato e le sue applicazioni nella legislazione italiana.
Queste disposizioni non abolirono però il m. c., regolato attualmente dal tit. VI (artt. 79-230) del nuovo Codice civile, ma lo hanno solo trasformato da obbligatorio a facoltativo, creando due specie di matrimonio, se si considerano le norme di diritto sostanziale ad esso relative; e tre, se si considerano le norme che regolano la forma per gli effetti civili riconosciuti anche al Matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti ammessi.
4. Dottrina cattolica
La Chiesa riprova e condanna il m. c. per i battezzati, come un attentato ai propri diritti ed alla libertà di coscienza, come una fonte di danni incalcolabili per la moralità pubblica. Infatti fra i battezzati non si può dare Matrimonio che non sia insieme Sacramento (can. 1012), cosicché ogni unione marziale dei cattolici fuori del Sacramento del Matrimonio è intrinsecamente perversa e riprovevole come un vero e semplice concubinato.Però, dove il m. c. è obbligatorio, i fedeli possono contarlo lecitamente, purché intendano compiere una cerimonia puramente civile. Anzi sono tenuti a compiere questo atto per scongiurare il pericolo di gravi danni per sé e per la prole. Se possibile, devono prima contrarre Matrimonio religioso; e se prima devono porre l'atto civile, non possono coabitare fino al Matrimonio religioso, perché con il solo atto civile non sono ancora veri coniugi (S. Penitenziera, 15 dic. 1865).
Con la stessa intenzione di compiere una cerimonia puramente civile può lecitamente assistere a tale Matrimonio anche l'officiale civile. Si discute, se egli vi possa assistere anche quando sa che i contraenti non celebreranno poi il Matrimonio religioso, o che a questo Matrimonio si oppone un impedimento di diritto divino od ecclesiastico. L'opinione prevalente però è che una tale assistenza, non essendo intrinsecamente cattiva, può essere anche lecita per una causa proporzionatamente grave, che, specialmente nel secondo caso, dovrebbe essere gravissima.
Per coloro invece che volontariamente contragono m. c., specialmente se chierici, vincolati al celibato ecclesiastico, la Chiesa comincia gravi pene.
I chierici già negli Ordini maggiori e chi contrae m. c. con essi incorrono la scomunica latae sententiae riservata simpliciter alla S. Sede (can. 2388 § 1), decadono istantaneamente (ipso facto) da ogni ufficio ecclesiastico (can. 188 n. 5), e se, ammone, non danno segno di resipiscenza devono essere degradati (can. 2388 § 1). Se sono religiosi, devono considerarsi legittimamente dimessi (can. 646 § 1, n. 3).
I laici infine, legati da precedente Matrimonio religiosi, che presumono di nuovo contrarre anche solo civilmente, sono per ciò stesso infami e, se persistono, devono essere scomunicati o colpiti di interdetto personale (can. 2356).