BENEFICIO ECCLESIASTICO

BENEFICIO ECCLESIASTICO. - Nel CIC il 6. e. è definito: «un ente giuridico costituito od eretto in perpetuo dall'autorità ecclesiastica, composto di un ufficio sacro e del diritto di percepire i redditi della dote, spettanti all'ufficio» (can. 1409). Questa definizione, riaffermando la personalità giuridica unitaria del 6. e. (Innocenzo IV, Apparatus in 5 libros Decretalium, Venezia 1570, ad c. 3, X, 2) ha il pratico vantaggio di conferirgli una certa indipendenza dagli elementi che lo compongono (ufficio, dote e redditi): il 6. e. è una istituzione ecclesiastica, una persona morale non collegiale, con proprie capacità, diritti e doveri.

I. STORIA

La proprietà ecclesiastica si costituì intorno alla chiesa cattedrale; il vescovo quale capo del clero era l'amministratore diretto di quanto doveva servire alla beneficenza, al mantenimento del clero, ai bisogni della comunità, agli edifici di culto e di abitazione. Lo assistevano in questo compito i diaconi e gli ufficiali (notarii, defensores) che, secondo l'importanza della sede, erano necessari per gli atti pubblici e privati. Poiché è ben evidente che una grande città, quali erano Roma, Milano, Verona ecc., pur conservando ordinamenti comuni con le altre, esigeva un complesso di provvedimenti ben più complicati di quelli di una piccola sede perduta in mezzo ai monti del Sannio o dei Bruzi. Tuttavia sin da principio fu adottata una prescrizione comune per la quale i redditi di questa proprietà collettiva venivano divisi in quattro (altrove anche in tre) parti: per il vescovo, per il clero, per i poveri, per la fabbrica e manutenzione degli edifici ecclesiastici.

Nei luoghi dove il clero urbano fu organizzato sotto regola monastica evidentemente esso continuava a formare un unico corpo col vescovo ed a partecipare ai redditi comuni della chiesa e del vescovo stesso. La cosa si fece invece diversa appena sorsero le grandi fondazioni monastiche. Ciascuna di esse formava un organismo proprio con edifici e possedimenti propri, costituiti dai fondatori stessi o da benefattori che ne allargarono man mano i possedimenti; costoro molte volte entrarono a creare o a formare parte dell'associazione monastica. Il capo del monastero fu il vero responsabile dei suoi monaci non solo, ma anche del patrimonio, dei dipendenti, coloni, servi. Soggetto personale, il vescovo, come doveva essere qualunque dei fedeli, quanto alla sua comunità ed alla amministrazione interna dei suoi beni egli era responsabile dinanzi alla comunità stessa; anzi spesso, con l'andar del tempo, ne divenò quasi un padrone assoluto; e solo lui la rappresentava nelle contese che venivano trattate nei sinodi o davanti l'autorità politica. Si formarono in questo modo sino dall'età classica e si organizzarono sempre più durante la prima età barbarica nuovi centri patrimoniali con vita ed interessi propri, ben distinti e divisi da quelli che erano sotto la diretta dipendenza del vescovo. Anche i monasteri infatti poterono in molte regioni diventare il centro di una complessa attività esteriore, costituendo fondazioni per quei chierici che provvedevano alle diverse necessità spirituali dei monaci, specialmente quando fra essi assai pochi erano insigniti degli Ordini sacri, facendosi centro di soccorso per i pellegrini ed i miserabili, e finalmente erigendo cappelle per la cura delle anime le quali formavano parte del personale del monastero come servi, coloni, custodi ecc. o che abitavano nelle ville venute in possesso del monastero o sorte man mano sulle sue terre. Ci fu perciò ben presto un clero al servizio del monastero che aveva molte volte rapporti assai indiretti col vescovo locale, sebbene da lui dovesse ricevere le sacre ordinazioni e gli oli santi.

Gli istituti monastici con questo loro progressivo sviluppo vennero perciò quasi ad incastrarsi nelle circoscrizioni diocesane, occupando talora territori in diocesi diverse, turbandone così in qualche modo l'uniforme distribuzione, e creando delle condizioni di fatto diverse secondo l'indole e lo sviluppo dei singoli monasteri.

Le circoscrizioni diocesane invece avevano avuto una origine più omogenea col centro nella città; ed il loro territorio, per lo più, era quello che dipendeva dalla città, a meno che qualche particolare circostanza locale avesse imposto delle eccezioni. Ma senza tener conto delle particolari condizioni geografiche e sociali che si verificano nell'Egitto, nell'Africa, nell'Asia, e, in Occidente, nell'Irlanda e nella Britannia minore, un fatto particolare acquista importanza, quando accanto al centro urbano, che rimane sempre il più importante, con l'allargarsi della evangelizzazione e con il crescere della popolazione, si organizzano cristianità in piccoli centri dove si raccoglie la popolazione campagnola. Anche a questi centri secondari si rese perciò necessario provvedere. A differenza delle civitates, questi furono chiamati plebes, sebbene alcune volte l'una parola fosse usata per l'altra. In ogni modo con plebs non fu soltanto designata una popolazione, ma anche il luogo dove stava abitava. Ogni plebs così intesa aveva i suoi confini ben determinati, per lo più in relazione con la conformazione geografica del luogo. Fu possibile perciò stabilirvi un sotto-centro ecclesiastico conformato sul modello della città episcopale con gli edifici necessari al culto: chiesa e battistero, cimitero, luoghi di abitazione con un clero in grado di compiere le funzioni rituali e che perciò doveva vivere sul luogo sotto

Article illustration
(lat. Gub. 146. 840 .)
Benafial, Mabco - Autoritratto - Roma, accademia di S. Luca.

la guida di un arciprete, plebano, priore. Perciò anche un patrimonio particolare dovette formarsi, amministrato da questo clero, inalienabile perché sacro, proporzionato ai bisogni. Durante le invasioni barbariche un tale processo non rimase stroncato ed interrotto. È però evidente che in quelle regioni nelle quali il vivere civile fu del tutto o quasi soppresso, o nei quali la civiltà non era penetrata o lo era assai debolmente durante l'età romana, il processo del'organizzazione ecclesiastica subì un corso del tutto diverso: furono i monasteri ad aprire la via alla costituzione episcopale e plebanale, e furono gli stessi signori locali che, convertiti, provvidero perché sul loro territorio sorgessero le chiese per sé e per i loro dipendenti e che diedero rendite e terreni ad uso delle chiese stesse, delle quali prestero di continuare ad essere proprietari o almeno tutori. Questo fenomeno poté verificarsi anche in paesi civili, e quindi allinearsi anch'esso nell'ambito della diocesi, per quelle nuove località che si vennero formando, quando la popolazione, grazie ad una relativa pace e tranquillità, si sentì abbastanza sicura e crebbe di numero e di importanza. Potremmo dire che siamo al primo formarsi del regime beneficiale, dovuto a circostanze diverse. Anche in questa prima segmentazione del patrimonio ecclesiastico si conserva il possesso collettivo dei beni, perché ciascuno di questi più grossi centri rurali era governato da un clero distinto nei suoi diversi gradi come quello della città.

Un secondo passo importante verso la costituzione dei benefici è segnato, in seno al patrimonio comune della Chiesa, dalla divisione di quella parte che doveva rimanere ad esclusivo godimento del vescovo, da quella che fu attribuita al clero della cattedrale. Un fatto analogo avveniva nelle abbazie, e particolarmente nelle grandi abbazie, quando una speciale memoria abbaziale fu avulsa dal patrimonio del monastero e costituita come porzione separata. Là dove il vescovo era costituito in seno al monastero, in un certo momento ebbe anch'esso a staccarsi dal monastero originario per costituirsi indipendente con patrimonio proprio e clero secolare (Salisburgo, ad es.); in alcuni luoghi, come in Inghilterra, questo distacco completo non avvenne se non molto tardi. Tali mutamenti di costituzione si verificarono in tempi diversi e sotto influenze reciproche da luogo a luogo; ma in ogni modo vescovo e clero cattedrale, abate e monastero ebbero interessi ed amministrazione distinta, con propria personalità giuridica e propri regolamenti.

Un ulteriore progresso ebbe a compiersi quando con parti staccate dalle mense episcopali si costituirono speciali fondazioni per il culto e l'ufficialura di particolari santuari in onore della Vergine, di martiri o santi locali o di santi di cui si voleva allargare il culto. Anche in essi (come nelle pievi originarie) si volle che il clero addetto fosse collegialmente ordinato come quello della cattedrale. Altrove altre parti determinate di beni furono stabilmente devolute ad opere durature di beneficenza, come ospedali, di cui il clero aveva la sorveglianza e l'amministrazione, ricavandone insieme sostentamento per se stesso. Molte volte furono privati benefattori che fecero questo affidando le loro fondazioni alla diretta sorveglianza del vescovo o del clero della cattedrale. Anche presso grandi monasteri avveniva lo stesso fatto; e si costituì in tal modo tutta una gerarchia nuova e compli-cata di istituzioni dipendenti da vescovi, capitoli, abati, quando addirittura non si volle la diretta dipendenza dalla S. Sede per averne maggiore fermezza e più sicura protezione.

Per mantenere la disciplina nel clero addetto al servizio della chiesa cattedrale si fecero rinnovati tentativi, a partire dal sec. VIII in poi, perché esso si riducesse a vita comune, nel medesimo chiostro, dormitorio e refettorio, sotto la regola di s. Agostino e con particolari statuti. Ma non si riuscì ad impedire che i redditi comuni fossero distribuiti ai singoli componenti con aliquote diverse in relazione ai diversi gradi con piena libertà di disporre a proprio gradimento; perciò l'amministrazione soltanto rimaneva ancora comune. In molti luoghi non si andò più innanzi; in altri invece non si distribuirono più a ciascuno i redditi perché li godesse a proprio beneficato, ma addirittura i beni stessi, formando tanti patrimoni (prebende) con amministrazione separata, conservando in comune solo certi redditi particolari (anniversari e simili) e riservandone una parte alla fabbrica della chiesa. Quello che si fece nella chiesa cattedrale, si fece anche nelle altre chiese e persino nelle pievi che conservavano ancora un clero collegiale.

È difficile, per non dire impossibile, segnare passo passo questi mutamenti che sono diversi secondo i luoghi ed i tempi e che furono attraversati talvolta da tentativi di riforma. Ogni paese, si può dire, ha le sue vicende particolari, ma è certo in ogni modo che non si arrestò più quella segmentazione di patrimoni ch'era cominciata già nell'età prebarbarica. Durante l'età feudale (e perciò non soltanto in causa delle invasioni) molti di essi andarono perduti o si dovettero alienare anche sotto forma di feudo o di enfiteusi; ma tali perdite furono costantemente compensate da un nuovo affluire di beni da parte di laici, di vescovi, di chierici che con i loro patrimoni personali contribuivano ad aumentare le dotazioni di istituti ecclesiastici già esistenti, a costituzione di nuovi, ad erigere nuove pievi o parrocchie od altri istituti supplementari in aiuto delle popolazioni, a dotare altari per la celebrazione delle Messe, a provvedere al sostentamento di chierici, con intendimenti molte volte particolaristici come era proprio dell'età feudale. Si andò creando uno stato di cose, secondo il nostro modo di vedere, confuso ed arbitrario; grazie infatti a queste iniziative personali, la fondazione di enti ecclesiastici non era sempre in relazione con i bisogni dei luoghi, ma piuttosto in relazione con i desideri dei fondatori di provvedere a maggior numero di chierici ed a maggiore splendore di culto; mentre molte volte la ricchezza delle rendite non corrispondeva all'importanza dell'ufficio, ma dipendeva dalla generosità del fondatore. Si aggiunse ancora che ognuna di queste fondazioni o dotazioni, dalle più potenti ed elevate alle più modeste e limitate, sorgeva sempre con lo scopo che fosse perpetua ed immutabile, e sempre anche con una propria personalità giuridica, ma non sempre invece su un modello uniforme sanzionato da regole canoniche; perché ciascuna, accanto ad attributi generici e comuni, poteva venire rivestita di privilegi, obbligazioni e condizioni di esistenza del tutto particolari.

Spettava al vescovo, com'è chiaro, ordinare i chierici nel numero richiesto dagli uffici e dalle fondazioni esistenti nella sua diocesi, cioè in relazione alle prebende istituite, perché da una parte ogni chierico aveva diritto ad un onesto sostentamento, e dall'altra non ci dovevano essere chierici che non fossero addetti a qualche ufficio provvisto dei mezzi necessari al loro sostentamento. Nel caso poi di istituti ecclesiastici (ad es., monasteri e capitoli) rivestiti di speciali diritti ed esenzioni, il diritto di ordinare i chierici era regolato da particolari disposizioni, ma sempre secondo la regola sopra ricordata. E poiché i chierici avevano diritto alla sussistenza e non potevano essere privati dei loro uffici senza essere ridotti alla mendicità, tale privazione non doveva avvenire che per cause molto gravi, cioè per colpe commesse, in modo analogo a quanto avveniva per i fedeli, ma attraverso un giudizio strettamente ecclesiastico.

In questo sviluppo dell'ordinamento patrimoniale ecclesiastico continuato per secoli, il feudalismo ebbe certamente il suo influsso soprattutto introducendo gli istituti ecclesiastici più importanti nel vivo della compagine statale, favorendoli di privilegi e di esenzioni

di carattere politico-sociale, mettendoli in condizioni diverse da luogo a luogo, da istituto ad istituto, creando così una curiosa sperequazione, che potrebbe apparire arbitraria se non fosse stata cagionata per lo più da cause storiche momentanee o da ragioni geografiche o dalle une e dalle altre insieme. Quanto invece agli istituti minori, noi li vediamo, nelle forme loro diverse, rispecchiare anch'essi quella bizzarra varietà che contraddistingue i fedi inferiori, con questa differenza, però, che in questi si vede per lo più il riflesso di condizioni economiche, mentre nei benefici è la pietà dei fedeli che procede secondo quello spirito particolastico di cui abbiamo fatto cenno. È facile però notare che tutto l'influsso feudale non riuscì ad intaccare nemozamente quella che era la sostanza dell'istituto ecclesiastico, come risulta chiaro a chi esamina attentamente la storia soprattutto dell'istituto episcopale e di quello plebano sia nel campo strettamente spirituale, sia in quello feudale. Fu in particolare la lotta per le Investiture e poi la legislazione delle decreti che, reagendo alla tendenza laicizzatrice, salvarono al regime beneficiario quel carattere sacro che stava per essere vissuto con l'eccessiva dipendenza dal pubblico potere. Pio Paschini

II. DIRITTO CANONICO VIGENTE

I. Elementi

Il Codice accenna solo vagamente ai rapporti che intercedono fra i tre elementi del b. e.

a) L'ufficio sacro viene definito dal can. 145 come una carica o complesso di attribuzioni e di obblighi di giurisdizione o di ordine che spettano al titolare di esso (v. UFFICIO). Indubbiamente l'ufficio sacro si presenta come un organo istituzionale della Chiesa, che rispetto al b. e. ha ragione di causa e di fine, e spiega l'intervento dell'autorità ecclesiastica nella costituzione e nel regime del b. e. medesimo; ma il b. e. è ente giuridico a sé stante, ha perciò, almeno in ordine teorico, personalità propria indipendente dall'ufficio a cui è annesso, sebbene questo ne costituisca un presupposto necessario.

b) La dote è il secondo elemento del b. e. che costituisce la sua base patrimoniale, donde si ricavano i redditi dovuti al titolare dell'ufficio. La proprietà fondiaria era anticamente considerata quasi l'unica fonte di ricchezza, per cui il b. era quasi sempre formato da una massa di beni immobili, di solito terreni, in proprietà della Chiesa e in godimento dell'ufficiale; anche oggi tale proprietà costituisce la base ordinaria della dotazione beneficiale, ma il contenuto di quest'ultima si è così allargato da rendere possibile l'esistenza di un b. anche senza alcuna dotazione immobiliare, e senza neppure un capitale consolidato in titoli di rendita. Ne segue che non sempre l'autonomia di un patrimonio in proprietà del b. e. è un requisito essenziale della dote; è la sua condizione normale ma non si può escludere che la dote possa consistere anche in prestazioni e in diritti reali, e perfino in semplici oblazioni consuetudinarie riconosciute dai fedeli all'ente beneficiario.

Indispensabile invece risulta che la dotazione sia atta a raggiungere i suoi fini, cioè a maturare o produrre i redditi necessari al funzionamento dell'ufficio ed al mantenimento dell'ufficiale. Dote e redditi dovranno quindi avere carattere di certezza e di stabilità come prescrivono i can. 1409, 1415, 979. Altra caratteristica della dote che determina il suo rapporto con il b. e. è che i beni costituenti la dote sono in proprietà del b. e. stesso: essi sono perciò veri e propri beni ecclesiastici, e come tali sono trattati nel diritto canonico (can. 1495-97).

Il can. 1410 estende il concetto ed il contenuto della dote beneficiale in relazione alle mutate condizioni economiche dell'economia moderna ed enumera cinque categorie di elementi costitutivi di una dote: ogni categoria può costituire dote sufficiente e tutte o parecchie di esse possono trovarsi unite nella massa dei beni di una dote. Possono dunque costituire dote beneficiale: 1) una massa di beni in proprietà del b. e. stesso sia di beni immobili, che mobili, corporali che incorporali, o diritti reali; 2) le prestazioni certe dovute da parte di una persona morale o famiglia singola; 3) le sicure oblazioni volontarie dei fedeli che spettano all'investito del b. e. (le decime sacrameniali, le primizie, le questure, le regalie possono rientrare in questa categoria: can. 1502); 4) i diritti di stola, nei limiti della tassazione diocesana o delle consuetudini (cf. can. 1507); 5) le distribuzioni corali, esclusa la terza parte di esse, qualora tutte le rendite della prebenda continino di sole distribuzioni.

Per il can. 1415, § 3 è poi permesso all'ordinario del luogo di erigere parrocchie anche se non è possibile costituire la congrua dote, purché peraltro si preveda che il necessario non manchi.

c) I redditi della dote sono il terzo elemento costitutivo del b. e. con il diritto del titolare dell'ufficio e del b. e. di usufruirne. Il reddito beneficiale è l'elemento giuridico che ponendosi tra l'ufficio e la dote diventa oggettivamente il tessuto connettivo del b. e. e soggettivamente dà origine a ragione allo usi perpendi che mette in evidenza la figura dell'ufficiale o titolare dell'ufficio, quale avente diritto ai redditi della dote. Il reddito può dirsi la somma dei beni o valori che periodicamente sono prodotti dalla dote e possono essere consumati od erogati senza diminuire la consistenza patrimoniale del b. e. stesso. Occorre difatti distinguere in quello che comunemente è detto reddito del b. e. e del quale il beneficario può liberamente fruire, tre quote o parti: una prima parte che, dovendosi la dote non depauperare (can. 1476), è destinata alla reintegrazione della stessa poiché integra non può rimanere se il passivo nella produzione non viene colmato; una seconda parte è quella destinata al mantenimento congruo del beneficario, quale obbligo giuridico primario del b. e. verso il titolare dell'ufficio; la terza parte è costituita dal reddito netto che rimane, e che rappresenta il reddito superfluo di cui parla il can. 1473.

2. Divisione

Il can. 1411 adotta, in confronto alle interminabili divisioni degli antichi, una nomenclatura chiara e giustificata:

concisoriali sono detti quei b. e. CONCISTORIO (v.) o dalla S. Congregazione Cisticoriale, non concisoriali tutti gli altri;

sono secolari o religiosi a seconda che spettano esclusivamente ad ecclesiastici secolari o religiosi. La dicitura del Codice è incerta; tuttavia tre elementi, sia singolarmente che globalmente, possono individuare la natura religiosa o secolare di un b. e.: la volontà del fondatore di attribuirlo solo ai religiosi; la natura dell'ufficio beneficiale, proprio dei religiosi, quali l'ufficio di abate, canonico regolare; il fatto che il b. e. sia unito pleno iure o incorporeato ad una casa religiosa (can. 1425, 1442);

si chiamano residenziali (o duplici) o non residenziali (o semplici) secondo che importano oppure non nel titolare dell'ufficio l'obbligo della residenza;

sono amovibili (o temporanei), o inamovibili (o perpetui) a seconda che il conferimento è a titolo revocabile o perpetuo (v. AMOVIBILITÀ);

sono b. e. curati quelli che hanno annessa la cura delle anime, non curati gli altri.

In passato esistendo la distinzione di b. e. propri ed impropri venivano elencati altre specie di b. e. che oggi il can. 1412 ricorda come aventi qualche similitudine con i b. e. ma che tuttavia sono esclusi dalla

categoria per la mancanza di qualche elemento essenziale. Gli istituti similari sono: le vicarie parrocchiali non erette in perpetuo; le cappellanie laicali; le pensioni vitalizie o a scadenza fissa sui redditi beneficiari di un altro b.; le commende temporanee. Non è escluso che tali istituti qualora abbiano gli elementi essenziali possano diventare veri b. e.

Alcuni b. e. assumono talvolta nomi specifici o usuali secondo gli uffici cui sono annessi: così sono detti titoli (cardinalizi), mense (vescovili), prebende (canonicali), congrue (parrocchiali), ecc.

3. I rapporti del titolare del b. e. - I rapporti personali o soggettivi del beneficiario col b. e. sono, in modo generale, enunciati dal can. 1472: «Il chierico investito del b. e., una volta preso possesso di esso, gode di tutti i diritti e doveri spirituali e temporali annessi». In primo luogo il beneficiario come titolare dell'ufficio sacro ha il diritto e il dovere di esercitare tutte le attribuzioni che sono proprie e specifiche di esso (v. UFFICIO): tale rapporto è certamente il più importante ed ha carattere pubblico, stante la pubblicità giuridica della Chiesa, della quale tutti gli uffici ecclesiastici partecipano; e il Codice commina delle pene, anche pecuniarie, contro il chierico inadempiente ai suoi obblighi di ufficio (cf. can. 1475, 2186, 2175).

In rapporto alla dote il beneficiario ne è l'amministratore diretto ex officio (can. 1476, § 1), sia per goderne i frutti (can. 1473), sia per sopportarne i pesi connessi con l'amministrazione ordinaria di essa (can. 1477, § 1). Le norme per l'amministrazione ordinaria e straordinaria sono le stesse imposte dal Codice, dalla S. Sede e dagli ordinari di luogo per l'amministrazione dei beni ecclesiastici (can. 1476-83).

In rapporto ai redditi il beneficiario deve anzitutto, come sopra è stato detto, reintegrare la dote delle sue passività. Gode invece liberamente della parte dei redditi che gli spettano come diritto acquisito per l'adempimento dei suoi doveri di ufficio (can. 1473).

Come si possa qualificare tale diritto non è pacifico tra gli autori, anche per le differenti concezioni sulla natura del b. e. Secondo la teoria antica e moderna del b., molti hanno insistito sulla figura dell'usufruttuario, formale o causale; altri sono ricorsi anche ai rapporti matrimoniali tra i coniugi; però, sia pure con le debite riserve, sembra più esatto insistere sul concetto di stipendio dovuto ex lege all'ufficiale ecclesiastico dal b. e. Occorre difatti ricordare che la vita dell'ufficio è garantita, sotto l'aspetto economico, dal b. e. che ha la funzione di mezzo; certo il b. e. in persona morale, con carattere di fondazione, esso medesimo è proprietario di una dotazione, fonte permanente del reddito necessario al funzionamento dell'ufficio; logicamente quindi il primo che ha diritto ai redditi non è il beneficiario ma l'ufficio, dal quale deriva all'ufficiale lo ius percipiendi reditus, et utendi.

La parte dei redditi che rimane, o reddito netto, il beneficiario deve, secondo il can. 1473, erogarlo ai poveri. È discusso tra i canonisti come si possa qualificare tale obbligo: se di giustizia o di carità, ma prevale la prima concezione.

4. Erezione

La personalità giuridica del b. e. procede unicamente dall'atto di volontà del legislatore ecclesiastico, anche nell'ipotesi che un privato doni i beni della dotazione. Il b. e. è persona giuridica, cioè è riconosciuto come tale nell'ordinamento canonico solo quando è eretto o costituito (parole sinonime) dall'autorità ecclesiastica (can. 1409). Le condizioni essenziali per l'erezione di un b. e. sono:

a) l'autorità ecclesiastica competente: il Romano Pontefice potrebbe costituire qualunque b.; di fatto si è riservato l'erezione dei benefici coniectoriali (can. 1414, § 1), e delle dignità capitolari (can. 394, § 2); gli altri b. possono essere eretti dall'Ordinario del luogo (can. 1414, § 2). I cardinali possono erigere b. non curati nella propria diaconia o titolo (can. 1414, § 4);

b) la giusta causa, ossia la necessità o l'utilità spirituale della Chiesa per la salute delle anime e per l'incremento del culto divino;

c) la perpetuità oggettiva del b. e. stesso nei suoi elementi: ufficio sacro, dote e redditi (can. 1409).

Altre condizioni ricordate dal Codice sono: l'esistenza di un luogo per il titolo del b. di un vescovato o di un capitolo (can. 1426); l'aver consultato coloro che hanno interesse (can. 1416); il documentare l'erezione attraverso uno strumento giuridico sotto forma di decreto con esplicita menzione del luogo del b., della dote, degli obblighi e diritti del beneficiario (can. 1418). Nell'atto della fondazione chi offre i beni per la dotazione beneficiale, può porre delle condizioni anche contrarie al Codice, purché oneste e compatibili con la natura del b. e., le quali, una volta ammesse dalla legittima autorità ecclesiastica, non si potranno cambiare se non in favore della Chiesa e con il consenso del fondatore (can. 1417; e V. PATRONATO, PATRONO).

5. Innovazioni

Il can. 1440 riafferma l'antico principio per il quale i b. e. si devono trasmettere senza diminuzione alcuna, salvi i corsi ammessi dalla legge (c. 15, C. I, q. 3; c. 10, X, III, 5; c. 15, X, III, 39, ecc.). Tuttavia il Codice prevede la possibilità di apportare modifiche e stabilisce nei can. 1419-1430 le norme specifiche in materia.

Per ogni innovazione fatta dagli Ordinari il Codice richiede come condizioni essenziali: la giusta causa, ossia l'utilità o la necessità della Chiesa; la competenza, essendo diverse innovazioni riservate alla S. Sede; la dote sufficiente per i nuovi b. eventualmente derivanti dall'innovazione; l'autentico documento sotto forma di decreto comprovante la modifica; l'aver udito il parere del Capitolo cattedrale e degli eventuali interessati; occorre inoltre il consenso del patrono ove questi ci sia.

Le innovazioni consistono in mutamenti relativi allo stato del b. e., e ciò può avvenire per unione, divisione e smembramento, trasferimento di sede e cambiamento di specie.

a) Si ha l'unione quando di due b. e. se ne forma uno: è unione aequae principalis se i b. e. rimangono come sono nella loro individualità giuridica ed i diritti e oneri inerenti vengono conferiti ad un solo titolare; si dice unione minus principalis, o per soggezione, quando i b. e. uniti rimangono in vita ma uno o più vengono considerati come accessori di uno principale; l'unione estintiva fa cessare di esistere i b. e. uniti per crearne uno affatto nuovo (can. 1419, 1420). Come forma di unione va ricordata la cosiddetta incorporazione, per la quale un b. e. viene unito pleno iure o sempleno iure ad una persona morale, chiesa, monastero, casa religiosa (can. 1425). L'incorporazione pleno iure di un b. con un monastero o casa religiosa ha, per volontà del legislatore, come effetto di rendere religioso il b. e. nel senso che rappresentante e amministratore di diritto, e titolare dell'ufficio, debba essere un religioso (can. 1411, 2, 1442). Anche l'incorporazione sempleno iure seu quoad temporalia tantum produce riguardo alla dote beneficiale lo stesso effetto, mentre il titolare dell'ufficio potrà essere un chierico secolare, che riceverà il sostentamento dai redditi della dote beneficiale nella misura convenuta.

Negli ultimi tempi la S. Sede procede ad unioni di b. con case religiose con la formula «ad nutum S. Sedis».

L'espressione pare significare unione «pleno iure», con l'unica riserva che la casa religiosa può essere privata della parrocchia unita con un semplice atto amministrativo, senza l'esigenza di un processo quale ordinariamente sarebbe richiesto dal diritto canonico (A. Gutierrez, in Commentarium pro Religiosis, 26 [1947], p. 74). Il Codice, difatti, non conosce altre unioni che quelle accennate dal can. 1425, il senso delle quali è dato dal diritto antico (can. 6, n. 2). La questione non è tuttavia del tutto pacifica come si rileva dalla posizione «Romana et aliarum administrationis» presso l'Archivio della S. Congregazione dei Religiosi N. 7941/29, sezione «Maschi».

La competenza per l'unione dei b. c. è indicata dai can. 1422, 1423, 1424. Alla S. Sede è riservata: l'unione estintiva di qualsiasi b. e., eccettuati i casi del can. 394, e del can. 1355, n. 31; l'unione di b. e. la cui erezione è riservata ad essa, o che sono esenti dagli Ordinari; l'unione aequo e minus principalis di un b. e. religioso con uno secolare o viceversa; l'unione di b. e. di una diocesi con b. e. di altra diocesi anche se l'una e l'altra è retta da uno stesso Ordinario; l'unione di una parrocchia con la mensa episcopale o capitolare, con monastero, casa religiosa o altra persona morale, o con dignità o beneficio di chiese cattedrali o collegiate (can. 1422; 1423, § 2; 1424).

Gli Ordinari del luogo possono unire aequo vel minus principaliter chiese (o b. e.) parrocchiali di qualsiasi genere di loro, anche con un b. non curato, purché però in questo secondo caso, se si tratti di unione minus principalis, il beneficio non curato rimanga accessorio (can. 1423, § 1); le incorporazioni o unioni pleno vel sempleno iure di parrocchie con persone morali sono riservate alla S. Sede, ma gli Ordinari possono unire una parrocchia (b. parrocchiale) con la chiesa cattedrale o collegiale, che abbia sede in territorio parrocchiale, e in modo che, data al parroco o al vicario una congrua parte dei redditi, il resto vada a vantaggio della chiesa stessa (can. 1423, § 2); e in genere possono gli Ordinari operare tutte le unioni di b. e. eccettuate quelle riservate alla S. Sede, come si ricava implicitamente dai can. 1422, 1423. Espressamente sono permesse le unioni di b. e. semplici alle mense capitolari (can. 394, § 3) ed ai seminari (can. 1355, n. 3).

b) La divisione e lo smembramento sono due modi affini di innovazione: con la prima di un b. e. se ne fanno due; con lo smembramento si detrae parte del territorio o di dote beneficiale per assegnarli ad altro ente ecclesiastico. Alla S. Sede è riservato lo smembramento di qualsiasi beneficio religioso, che non sia una parrocchia, e la detrazione della dote beneficiale non seguita dalla erezione di un nuovo b. e. (can. 1422). L'Ordinarie del luogo può smembrare i b. non religiosi, diminuire la dote di un b. e. per erigerne un altro della stessa specie, distaccare da un b. e. parte dei beni e del territorio; inoltre gli Ordinari possono dividere qualsiasi parrocchia anche religiosa, erigendo una vicaria perpetua o una nuova parrocchia; smembrare il territorio di qualsiasi parrocchia, dividere i b. e. non curati (can. 1427).

c) Il trasferimento di sede consiste nel portare il titolo del b. e. da un luogo in un altro. Alla S. Sede è riservato il trasferimento dei b. concistoriali e di quelli religiosi (can. 1422); gli Ordinari possono trasferire la sede di un b. secolare parrocchiale e quella di ogni altro b. secolare quando la chiesa in cui sono fondati sia rovinata ed irreparabile (can. 1426).

d) La conversione consiste nel cambiamento di specie dei b. e. per esempio da curato a non curato, da religioso a secolare, o viceversa. È riservato alla S. Sede trasformare i b. curati in non curati, e quelli religiosi in secolari o viceversa (can. 1430, 1422); mentre gli Ordinari possono trasformare parrocchie amovibili in inamovibili, non al contrario, ed i b. semplici in curati (can. 1423, § 1).

6. Soppressione dei b

È la totale estinzione del b. e., non nel senso di cessazione ab intrinseco, perché la persona morale si presume perpetua, ma nel senso di soppressione del b. e., in quanto l'autorità competente ne revoca la personalità che gli riconosceva. La soppressione è riservata alla S. Sede (can. 1422). Avvenuta questa, la dote e i redditi cambiano destinazione nell'ambito della Chiesa e con rispetto dei fini della fondazione; l'ufficio sacro (se non viene anch'esso soppresso) passa ad altre persone ecclesiastiche, mentre il giuspagnato si estingue.

7. Per quanto riguarda il conferimento dei b. e., vi provvista canonica.

BIBL.: Innocenzo IV, Apparatus in 5 libros Decretalium, Venezia 1570, ad lib. II: de prob., cap. 3; P. Leureni, Forum Beneficiale, Colonia (Agrippinensis) 1735-37; N. Garcia, Tractatus de beneficii, Narbona (Colonia Alboheroum) 1730; A. Galante, lib. 1, Milano 1895; F. Ruffini, La rappresentanza della parrocchia, Torino 1866, p. 48 sgg.; F. X. Wernz, Ius decretalium, II, Roma 1906, parte 2; M. Pistocchi, De re beneficaria iuxta canones, Torino 1928; E. Rufini Avondo, Il can. 1409 del Codice canonico, contributo alla dottrina delle persone giuridiche, in Il Diritto ecclesiastico, 41 (1930), p. 537 sgg.; E. Magnin, Benefice, in DDC, Parigi 1935, coll. 46-73; D. Schiappoli, B. e. in Nuovo dig. ital., II, Torino 1937, pp. 269-94; M. Conte a Corona, Institutiones iuris canonici, II, Torino 1939; S. Sipos, Euchiridion Iuris canonici, Pecs 1940, pp. 760-79; P. Cipriotti, Lesioni di diritto canonico, Padova 1943, pp. 247-249; V. GIUDICE, Nozioni di diritto canonico, Milano 1946, pp. 100-22; G. Stocchiero, Il b. e. sede plena, Vicenza 1946, Giulio Mandelli.

II. Diritto Italiano

Fino al 1867 lo Stato italiano riconobbe la personalità giuridica dei b. eretti dall'autorità ecclesiastica; ma con legge 15 ag. 1867, n. 384 non riconobbe più la personalità giuridica dei b. dei capitoli collegiali, di vari b. dei capitoli cattedrali, e di tutti i b. minori non curati, continuando invece a riconoscere i vescovati, le abbazie o prelature nullius, i b. parrocchiali o coadiutoriali, quelli delle chiese palatine, e alcuni b. dei capitoli cattedrali. Estesa tale legge a Roma e alle diocesi suburbicarie (con legge 19 giugno 1873, n. 1402), furono però ivi eccettuate dal disconoscimento quasi tutte le categorie di b. che nel resto d'Italia erano stati soppressi.

Con il Concordato e le leggi di attuazione (speculamente legge 27 maggio 1929 n. 848, e R. D. 2 dic. 1929 n. 2262) lo Stato italiano, mentre continua a riconoscere la personalità dei b. che già l'avevano, ammette la possibilità del riconoscimento, da darsi volta per volta mediante decreto del capo dello Stato, previo parere del Consiglio di Stato, per qualsiasi categoria di b. senza tale riconoscimento il b. (salvo che esistesse e fosse riconosciuto già prima del Concordato) non esiste di fronte allo Stato e alla legge civile. Parimenti non ha alcuna efficacia agli effetti civili, se non si ottiene analogo decreto di riconoscimento, qualsiasi mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nei modi di esistenza di un b. già riconosciuto civilmente (alquanto incerta è la dottrina nel chiarire quando si abbia «mutamento sostanziale»). V. BENI ECCLESIASTICI; CONGRUA; ITALIA; PROVIVISTA.