BERITO, SCUOLA DI

BERITO, SCUOLA di. - Tra le più celebri dell'antichità (secc. III-VI). La città (Βηροτός, Berytus), detta da s. Gregorio Taumaturgo «la più romanizzata» dell'Oriente (PG 10, 1065), era colonia augusta, con diritto italico (Dig., 50, 15, 1).

Suo vanto precipuo fu la Scuola superiore di diritto, lodata già nel 239 dallo stesso Taumaturgo (PG 10, 1065); perciò Libanio (Ep., 652) e Zaccaria lo Scolastico (PG 85, 1017) chiamano B. «madre delle leggi»; così pure Giustiniano, dicendola legum civitas (Cost. Tanta, § 9 gr.) e legum nutrix (Cost. Omnem, 7); s. Gregorio Naz. (Carm., II, 2, 5, n. 227) la definisce legum sedes Romanorum (PG 37, 1538).

Fu fondata verso la fine del sec. II d. C., se non prima, perché per P. Collinet, B. sarebbe stato il centro di pubblicazione e di deposito delle Costituzioni imperiali per l'Oriente. Dovette essere fiorente già durante tutto il sec. III, se la Cost. Cum vos, nel riconoscere che normalmente i corsi venivano ultimati dagli alunni all'età di 25 anni, li esentava dai munera publica, con facoltà di rimettere il loro

« servizio » dopo il 25° anno. Il periodo del suo massimo splendore comincia con la metà del sec. v, quando lo Studio ricevette, al pari di quello delle regiae urbes (Costantinopoli e Roma), probabilmente dagli imperatori Teodosio II e Valentiniano III (cf. Cod. Iust., 11, 19 [18]), la carta di erezione o riconoscimento ufficiale di scuole di stato (privilegium studii), come Giustiniano riconosce nella Cost. Omnem (7). I suoi insegnanti ebbero allora il titolo di Maestri ecumenici, οἱ τῆς οἰκουμένης, alcuni dei quali come Cirillo Patricio, Donnino, Demostene, Eudossio, Amblico e Leonzio, furono ricordati per secoli nella tradizione dottrinale bizantina; essi infatti, secondo Heimbach, costituiscono una « nuova scuola », e le loro testimonianze figurano negli Sebli ai « Basilici ».

Questo sviluppo dello Studio sembra dovuto al vescovo Eustachio, che prima del 449, eresse la Cattedrale, ottenne da Teodosio II alla città il titolo di metropoli (Cod. Iust., 11, 22), fino allora (449-50) riservato a Tiro; e diede alla Scuola una nuova sede (auditoria legum) tra gli edifici della cattedrale (cf. Zaccaria Scol.: PG 85, 1023-1025), riuscendo così più facilmente ad impetrare il privilegium studii. Tra i professori v'era Eusseno, fratello del Vescovo.

Molto se ne occupò Giustiniano, che con la Costituzione Omnem diede anche un nuovo ordinamento agli studi giuridici. Secondo la precedente ratio studiorum (quella dei « maestri ecumenici ») il corso comprendeva quattro anni obbligatori ed un quinto facoltativo. Gli alunni del I anno soprannominati Dupondii (« due soldi »), studiavano le Institutiones di Gaio e i Libri singulares di Ulpiano; gli alunni del II (Edictales) i Libri ad Edictum dello stesso Ulpiano; quelli del III (Papinianistae) i Respousa di Papiniano; quelli del IV (Lytae: = solutores [di casi]), si esercitavano sui Respousa di Paolo. Il V anno di perfezionamento; i cui alunni erano detti Prolytae cioè = Lytis in iuris prudentia provectiores », « praesolutores » (cf. Du Cange), era riservato allo studio delle Costituzioni imperiali. Di queste, alcune concernevano il diritto ecclesiastico, il cui studio interessava non solo i futuri magistrati, ma anche il clero. Giustiniano con la sua riforma (in vigore dal 1 genn. 534), rese il V anno obbligatorio per tutti, e sostituì i testi scolastici precedenti con le sue tre nuove opere legislative, così distribuite: al I anno, le Istituzioni e i πρῶτα del Digesto (lib. 1-4); al II, III e IV anno, il Digesto; al V anno, il Codice. Conservò la terminologia accademica, ma mutò il ridicolo nomignolo di Dupondii, in quello di Iustiniani novi.

L'insegnamento era impartito in latino fino a tutto il sec. iv (cf. S. Gregorio Taum., loc. cit.); poi prevalse il greco, che in Oriente era lingua ecclesiastica. Erano tempi di vacanza, almeno durante il sec. v-vi, il pomeriggio del sabato e la domenica (cf. Vita di Severo, 16).

Gli alunni provenienti da tutte le parti dell'Impero, amavano le associazioni studentesche e i ludi o scherzi goliardici (specie per le « matricole »), alcuni dei quali furono proibiti, perché di cattivo gusto, dalla Cost. Omnem (§ 9). V'erano anche le associazioni pie per le pratiche religiose cristiane, mentre molti studenti pagani si davano alla magia. In seguito a gravi incidenti, i libri magici vennero requisiti e bruciati dinanzi al tempio della Theotócos, presenti le rappresentanze dell'autorità civile ed ecclesiastica (Vita di Severo).

Finiti gli studi, si aprivano agli alunni le carriere giudiziarie e amministrative (cf. Cost. Omnem, § 6). Non pochi abbracciavano lo stato ecclesiastico o monastico; tra cui celebri Severo d'Antiochia e il suo biografo Zaccaria lo Scolastico, vescovo di Mitilene, alcuni martiri, come s. Panfilo di Cesarea, i ss. Affiano e Edesio (sec. III), i due fratelli s. Arcadio e s. Giovanni di Costantinopoli (sec. v).

Il terremoto del 6 luglio 551, che distrusse la città seppellendo 30.000 persone (cf. Agathia, Hist., 2,15; PG 88, 1360-62; e Frag. hist. Tusculana, 4; PG 85, 1821-24), segnò pure la fine della gloriosa Scuola. Di recente sono venute in luce 5 colonne con i loro capitelli appartenenti al portico dell'antica scuola. Trasferì temporaneamente a Sidone, dopo qualche anno fu ricondotta a B.; ma nel 560 un incendio distrusse i suoi nuovi edifici provvisori. Nel 600 la città era ancora in rovina; nel 635 cadde in potere degli Arabi.

« Fu la Scuola di B. che in certo modo salvò ai posteri il Diritto Romano. Senza questo focolare in Oriente, Giustiniano non avrebbe trovato né gli uomini né i mezzi né la cultura sufficienti per raccogliere nel Codice e nei Digesti tante reliquie dell'antica dottrina » (C. Ferrini).

Quanto poi essa abbia influito sullo sviluppo materiale del diritto non è dato precisare: il quesito investe tutta la complessa questione di principio, dibattuta tra gli studiosi, circa l'apporto ideale delle scuole d'Oriente alla evoluzione interna del Diritto romano; apporto, che alcuni ammettono ed esaltano (Collinet), altri, invece, recisamente escludono (Riccobono).

BIBL.: F. Bouvier, Modello di studente: Affiano a B., in Al-Machria, 9 (1906), pp. 684-90 e 1079-85 (in arabo); P. De Francisci, Vita e studi a B. tra la fine del V e gli inizi del VI sec., Roma 1912 (indagine condotta sul testo ariaco della Vita di Severo); id., Storia del Diritto romano, III, Milano 1936, pp. 229-35 e 272-73; L. Laborde, Les Ecoles de Droit dans l'Empire d'Orient, Bordeaux 1912; P. Havelin, La Scuola romana di Diritto a Beyrouth (e la nuova Facoltà), in Al-Machria, 16 (1913), pp. 927-34 (in arabo); H. Lammens, La vie universitaire à Beyrouth sous les Romains et le Bas-Empire, in Revue du Monde Égyptien, 1 (1921), pp. 643-66 (anche in estratto); F. Pringsheim, Beryt und Bologna, in Festschrift für Otto Lebel (16 dic. 1931), Lipsia 1923, pp. 304-85; F. Schemmel, Die Schule von Berytus, in Philologische Wochenschrift, 43 (1923), coll. 236-40, n. 10; P. Collinet, Beyrouth, centre d'affaage et de dépôt des Constitutions impériales, in Syria, 5 (1924), pp. 359-372; id., Histoire de l'École de Droit de Beyrouth, Parigi 1925 (studio critico, fondamentale per il lato storico-amministrativo della Scuola); F. Schulz, History of Roman legal science, Oxford 1946, pp. 272-77.

Per la questione dell'influenza sullo sviluppo dottrinale del Diritto romano: G. Rotondo, Procedimenti scolastici delle riforme di Giustiniano (inedito), in Scritti Giuridici, I, Milano 1922, pp. 437-52; P. De Francisci, L'azione degli elementi stranieri sullo sviluppo e sulla crisi del Diritto romano, in Archivio Giuridico, 93 (1925), pp. 195-97; E. Albertario, Introduzione storica allo studio del Diritto romano giustiniano, Milano 1935, pp. 81-133 (seggio critico riprodotto, in Studi di Diritto romano, V, Milano 1937, pp. 145-94); E. Volterra, Diritto romano e Diritti orientali, Bologna 1937; S. Riccobono, La perdita della scienza romanistica con la scomparsa del Ferrini, in Miscellanea Contardo Ferrini, Roma 1947, pp. 45-58; P. Collinet, La nature des actions, des interdictions et des exceptions dans l'oeuvre de Justinien, Parigi 1947 (postumo); la tesi dell'autore, che per opera dei maestri di B. il Diritto romano sia passato dalla fase formalistica a quella sostanziale come si intende e si costruisce nel mondo moderno, è rispettata in pieno del prof. S. Riccobono, La definizione del Ius al tempo di Adriano, Palermo 1949 (estratto dagli Annali del Sem. Giuridico di Palermo, 20 (1940)), pp. 105 e 123.

Iglio Cecchetti

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“BERITO, SCUOLA DI.” Enciclopedia Cattolica, vol. II (1949), p. 806. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/berito-scuola-di.