BENEPLACITUM APOSTOLICUM

BENEPLACITUM APOSTOLICUM. - Il consenso o l'approvazione della S. Sede, detto b. a., è richiesto per la validità di alcuni atti che sono contemplati nel CIC.

Così, ad es., è necessario il b. a. per togliere l'inamovibilità del parroco nelle parrocchie costituite con tale diritto. Nel tit. XXIX del l. III del CIC sono determinate le norme che si debbono osservare nelle alienazioni dei beni ecclesiastici: il can. 1532 richiede il b. a. (cf. can. 2347, n. 3) per le alienazioni di cose preziose (artisticamente, storicamente, ecc.), o di beni immobili il cui valore superi le trentamila lire o franchi; e parimenti il can. 1541, § 2, n. 1 richiede il b. a. per la locazione ultranovennale di beni ecclesiastici,

quando il valore della locazione superi tale cifra. (v. AD BENEPLACITUM NOSTRUM). Alberto Scola

Cite this article

“BENEPLACITUM APOSTOLICUM.” Enciclopedia Cattolica, vol. II (1949), p. 768. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/beneplacitum-apostolicum.