BENEPLACITUM APOSTOLICUM. - Il consenso o l'approvazione della S. Sede, detto b. a., è richiesto per la validità di alcuni atti che sono contemplati nel CIC.
Così, ad es., è necessario il b. a. per togliere l'ina-movibilità del parroco nelle parrocchie costituite con tale diritto. Nel tit. XXIX del I. III del CIC sono determinate le norme che si debbono osservare nelle alienazioni dei beni ecclesiastici: il can. 1532 richiede il b. a. (cf. can. 2347, n. 3) per le alienazioni di cose preziose (artisticamente, storicamente, ecc.), o di beni immobili il cui valore superi le trentamila lire o fran-chi; e parimenti il can. 1541, § 2, n. 1 richiede il b. a. per la locazione ultranovemale di beni ecclesiastici, quando il valore della locazione superi tale cifra. (v. AD BENEPLACITUM NOSTRUM). Alberto Scola