AD BENEPLACITUM NOSTRUM. - È una clausola usata talvolta nei rescritti o in altri provvedimenti ecclesiastici, con valore equipollente alle locuzioni: donec voluero, quamdiu mihi placuerit, ecc. Per essa il favore concesso viene meno quando il concedente lo revoca o quando egli muore o perde la competenza ad emanare quei provvedimenti (cf. CIC, cann. 73 e 183, § 2). È chiaro infatti che chi è morto, o per altre ragioni è privato della facoltà di dare resti critti o di emanare provvedimenti, giuridicamente non può avere volontà o beneplacito in rapporto a tali atti.