AD BENEPLACITUM NOSTRUM. - È una clausola usata talvolta nei rescritti o in altri provvedimenti ecclesiastici, con valore equipollente alle locuzioni: donee voluero, quandis mihi placuerit, ecc. Per essa il favore concesso viene meno quando il concedente lo revoca o quando egli muore o perde la competenza ad emanare quei provvedimenti (cf. CIC, cann. 73 e 183, § 2). È chiaro infatti che chi è morto, o per altre ragioni è privato della facoltà di dare rescritti o di emanare provvedimenti, giuridicamente non può avere volontà o beneplacito in rapporto a tali atti.
AD BENEPLACITUM NOSTRUM
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“AD BENEPLACITUM NOSTRUM.” Enciclopedia Cattolica, vol. I (1948), p. 194. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/ad-beneplacitum-nostrum.