ADOZIONE

ADOZIONE. – Con questo termine si designa l’istituto che ha per fine il passaggio di un individuo da un gruppo gentilizio ad un altro, mediante la creazione di una filiazione che si dice civile in quanto sorge non già da un vincolo di sangue, ma da un rapporto giuridico costituito mercé il consenso con le condizioni e con le forme stabilite dalla legge. Di esso si trovano tracce presso i popoli più antichi, come i Rabionesi (legge di Hammurabi) e i Greci. È controverso se gli Ebrei abbiano conosciuto e praticato l’a.; i testi biblici di solito addotti (Gen. 48, 12-20; Ex. 1, 10; Esth. 2, 7b) non sono conclusivi. Ma bisogna tener conto della pratica dell’a. diffusa in tutto l’Oriente semitico, di cui le tavolette di Nuzu hanno dato nuova recente testimonianza. Dal diritto romano, che provvide alla sua fondamentale sistemazione, passò nel diritto canonico e nel diritto civile moderno.

Il Codice Civile Italiano regola l’adozione negli articoli 291 e sgg.; per il Codice di Diritto Canonico (cann. 1059 e 1080), l’importanza di tale istituito è limitata invece al fatto che da esso deriva, in determinati casi, un impedimento matrimoniale (v. COGNAZIONE).