AFFILIAZIONE. - Con tale nome sono stati chiamati, in epoche e luoghi diversi, vari istituti giuridici.
STORIA DEL DIRITTO. - Nel medioevo, presso le popolazioni già appartenenti all'impero romano, era così chiamato uno speciale contratto successorio con cui si operava insieme un'adozione e una donazione mortis causa; il contratto aveva effetto solo alla morte dell'affiliante, ma questi non poteva revocare mai la donazione già fatta.
Spesso poi il contratto conteneva clausole speciali: ad es. l'obbligo degli alimenti, l'obbligo di sposare o dotare la figlia dell'affiliante, ecc. Scomparve tale istituto nel sec. XII. Secondo alcuni (Schupfer) questa affiliazione sarebbe una derivazione della thinx longobarda; è certo però che, almeno più tardi, essa differisce nettamente dalla thinx, potendo aver luogo anche se l'affiliante avesse figli legittimi.
Nell'alto medioevo sorge anche l'a. del genero, analoga alla romana adoptio generi (D. 23, 2, 17; § 1), senza però che sia necessaria l'emancipazione della figlia; e troviamo inoltre anche l'a. di persone estranee.
Un istituto analogo si riscontra nella Chiesa, almeno dall'epoca giustiniane, e poi nell'alto medioevo soprattutto in Sardegna e nell'Italia meridionale, chiamandosi Cristo, o la Chiesa, o qualche santo, o un ente ecclesiastico, a prendere il posto dei figli nella successione ereditaria, o almeno a concorrere con essi: ciò allo scopo di personificare in qualche modo l'erede o il legatario dei beni lasciati per scopi più (cf. Cod. Iustin. I, 2, 25; Nov. 131, 3). Non è chiaro quale dei due istituti (quello ecclesiastico, o quello laico di cui abbiamo detto sopra) sia derivazione o imitazione dell'altro.
DIRITTO CANONICO. - In diritto canonico si parlava, fino al secolo scorso, di a. dei religiosi, nei casi di aggregazione di un religioso ad una casa o ad una pro
vincia diversa da quella in cui aveva emesso la professione: tale aggregazione era valida solo se fosse fatta per giusti motivi, e (salvo dispensa della S. Sede) vi fosse la licenza del superiore e il consenso dei religiosi tanto del convento a quo quanto di quello ad quem. Questo istituto dell'a. dei religiosi ebbe importanza soprattutto in alcuni Ordini, in cui il religioso aveva diritto, più o meno rigoroso, alla stabilità; e non è da escludere che possa sussistere anche nel diritto canonico vigente, in forza di privilegio o di legge particolare.
Con lo stesso termine di a. le Normae servandae in approbandi novis institutis votorum simplicium, emanate dalla S. Congregazione dei Vescovi e dei Regolari il 28 giugno 1901, indicavano (§ 16) l'aggregazione di un terzo ordine al rispettivo primo ordine; ora il can. 492, § 1 del CIC parla appunto di aggregazione.
Nella Chiesa orientale, soprattutto in quella bizantina, spesso il fondatore di un monastero o i laici più si affiliano ad un monastero allo scopo di partecipare in qualche modo ai frutti spirituali delle orazioni e delle altre opere buone dei monaci. Le persone così affiliate non costituiscono un terzo'ordine, né altra associazione vera e propria.
Diritto civile. - Il Codice Civile Italiano (art. 404-12) chiama col nome di a. un nuovo istituto, misto di adozione e di tutela, creato per disciplinare giuridicamente l'uso, già molto diffuso in pratica tra il nostro popolo, di assumere come propri figli i fanciulli orfani o abbandonati dai genitori, provvedendo al loro mantenimento e alla loro educazione.
L'a. ha con l'adozione in comune il fatto dell'assunzione materiale di un estraneo nell'ambito di una famiglia; inoltre l'affiliante ha i poteri inerenti alla patria potestà, deve mantenere l'affiliato, educarlo ed istruirlo, e amministrare i beni; l'affiliato, qualora l'affiliante ne abbia fatto richiesta, acquista il cognome di lui, o, se è un figlio legittimo o naturale riconosciuto, lo aggiunge al proprio.
D'altro canto, mentre la finalità precipua dell'adozione è quella di assicurare la continuità della famiglia inserendo, nella posizione di figlio, un estraneo, l'a. ha lo scopo di dare ai fanciulli privi o abbandonati dai genitori l'assistenza di cui hanno bisogno, ed è quindi regolata dalla legge in funzione dell'interesse pubblico dell'assistenza dei minori.
È controverso se debba ammettere l'a. dei figli addentari da parte del genitore unito in matrimonio con persona diversa dall'altro genitore.
Il Codice civile vieta il matrimonio tra l'affiliante e l'affiliato, il coniuge o i discendenti di questi; tra gli affiliati dalla stessa persona, e tra l'affiliato e i figli o il coniuge dell'affiliante; il matrimonio contratto in violazione di questo divieto (che può essere tolto mediante dispensa) è annullabile, purchè sia impugnato entro sei mesi. Non è chiaro se anche nel CIC (cf. can. 1059 e 1080) vige in Italia lo stesso impedimento, e, in caso affermativo, se esso sia impediente o dirimente (v. COGNAZIONE).
BML: Per la storia del diritto: B. Pitzorno, L'affilamento della Chiesa. Sassari 1904; M. Roberti, Svolgimento storico del diritto privato in Italia, III, 2a ed., Padova 1935, pp. 344-347. - Per il diritto canonico: L. Ferraris, Prompta bibliotheca, I, ed. novissima, Roma 1885, s. V. Affiliato religiosorum: P. Cipriotti, De impedimento cognationis legalis ex affiliatione, in Apollinaris, II (1938), pp. 564-67. A. Coussas, Epitome praelectionum de iure ecclesiastico orientali, II, Venezia 1941, pp. 155-56. - Per il diritto civile: A. Vernetti, La affiliatione, in Rivista del diritto matrimoniale italiano, 9 (1942), pp. 80-92, e Rassegna di giurisprudenza, ibid., pp. 92-104; F. Degni, Il diritto di famiglia nel nuovo codice civile italiano, Padova 1943; F. A. Mairina, L'istituto dell'a., Firenze 1947. Pio Cipriotti.