AFFINITA

AFFINITA. - Con questa parola, derivata dal latino affinitas (quasi a significare, secondo Modesto [fr. 4, § 10, D. 38, 10] l'accostamento di una generazione ad fines alterius) si designa il vincolo giu-

ridico che lega uno dei coniugi ai consanguinei dell'altro.

Le regole stabilite in proposito dal diritto romano (tra cui principali: affinitas non parit affinitatem; gradu affinitatis nulli sunt) furono accolte senza notevoli mutamenti così dalle legislazioni civili (v. , ad es., l'articolo 78 del Codice Civile Italiano) come da quella ecclesiastica; la quale conservò tuttavia, fino alla promulgazione del Codex, la speciale caratteristica di far risiedere il fondamento dell'a. non solo nel matrimonio, ma anche in qualsiasi illecita unione tra l'uomo e la donna.

Per il diritto canonico latino vigente (can. 97) l'affinità deriva dal matrimonio valido, sia semplicemente rato, sia rato e consumato. Se derivi altresì dal matrimonio di due infedeli e da quello di un fedele con persona non battezzata - ossia, per usare un termine più comprensivo, dal matrimonio legittimo (v. matrimonio) - è controverso in dottrina. Sebbene l'a. non abbia linee e gradi suoi propri, essa si calcola in modo che nella linea e nel grado in cui l'uno è consanguineo di uno dei coniugi sia affine dell'altro coniuge (per le definizioni di linea retta e collaterale, nonché per il computo dei gradi, V. Consanguinità).

Oltre a costituire, entro certi limiti, un impedimento matrimoniale (del quale sarà detto nel § 3g.), l'a. è produttiva di numerosi effetti giuridici. Tra essi ricordiamo: l'incompatibilità con l'ufficio di amministratore dei beni ecclesiastici, per chi risulti affine in primo e in secondo grado dell'ordinarius loci (can. 1520, § 2); il divieto di vendere o di locare, senza speciale licenza dell'ordinario, i beni immobili di una chiesa a chi sia legato da a. di primo o di secondo grado agli amministratori della chiesa stessa (can. 1540); l'obbligo imposto al giudice, al promotore di giustizia e al difensore del vincolo di astenersi dal partecipare a quelle cause nelle quali abbia interesse un loro affine (can. 1613, §§ 1-2); l'incapacità a testimoniare in giudizio di coloro che siano affini di una delle parti (can. 1757, § 3, n. 3), a meno che non si tratti di questioni matrimoniali (can. 1974) o di cause di beatificazione (can. 2027, § 1). Il diritto civile, poi, alimenti (v.) tra gli affini di primo grado in linea retta (Cod. Civ. It., art. 433, nn. 4 e 5).

1. L'AFFINITÀ COME IMPEDIMENTO MATRIMONIALE.
Risale alla legislazione mosaica (Lev. 18, 8.14-18; 20, 11-12.14. 19-21; Deut. 27, 20.33), la quale vietava severamente le nozze con la matrigna, con la figliastra, con la figlia di questa o del figliastro, con la suocera, con la nuora, con la vedova dello zio e con la cognata, eccettuato il caso del matrimonio leviratico (v. LEVIARTO, LEGGE DEL). Il diritto romano riconosceva l'efficae iamipenditiva dell'a. limitatamente al primo grado della linea retta; e a tale disposizione si uniformò da principio la Chiesa, che solo in un tempo successivo doveva estendere l'àmbito dell'impedimento fino al settimo grado della linea collaterale ed istintive, per l'ipotesi di seconde e di terze nozze, un secondo ed un terzo genus di a. (v. TRIGENIA), soppressi poi da Innocenzo III nel IV Concilio Lateranense (1215).

Oggi, nel diritto canonico latino, l'impedimentum affinitatis è regolato dal can. 1077 del CIC, per il quale l'a. in linea retta dirime il matrimonio in qualiasi grado, mentre quella in linea collaterale lo rende invalido fino al secondo grado incluso. Si tratta di impedimento di origine meramente ecclesiastica, il cui fondamento morale deve rintracciarci sia in quei particolari rapporti di familiarità e di rispetto che sogliono sorgere tra persone unite da vincoli di a., sia nella convenienza di estendere il più possibile, mediante matrimoni tra estranei, le reciproche relazioni di carità e di amicizia delle famiglie umane, sia infine nella opportunità di allontanare l'occasione e il pericolo di amori gravemente peccaminosi. Esso è di sua natura perpetuo e si moltiplica: a) col moltiplicarsi della consanguinità da cui deriva; b) col successivo passaggio a nuove nozze con un consanguineo del coniuge defunto. Dall'impedimento della a. in linea retta la S. Sede non suole dispensare. Facile è, invece, ottenere la dispensa quando si tratti di a. in linea collaterale, e specialmente in secondo grado, che è impedimento minore.

L'a. costituisce impedimento matrimoniale anche per le legislazioni civili. Secondo l'art. 87 del Codice italiano non possono contrarre matrimonio fra loro gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale in secondo grado (che corrisponde al primo grado della computazione canonica).

BIBL.: Sull'affinità in generale: T. Slater, Affinity and the New Code, in The Ecclesiastical Review, 1919, pp. 396-401; Ph. Maroto, Institutiones iuris canonici, Roma 1921, p. 523; J. Chelido-P. Cipriotti, Ius canonicum de personis, Vicenza 1912, pp. 159-160. - Sull'affinità come impedimento matrimoniale: F. X. Wernz, Ius Decretalium, IV, 11, Prato 1912, p. 276 segg.; G. Michiels, De verra impedimenti affinitatis natura, in Ius Pontificium, 1925, pp. 142-150; P. Gasparri, Tractatus canonicus de matrimonio, I, nuova ed., Città del Vaticano 1932, p. 437 segg.; F. M. Cappello, De matrimonio, 5ª ed., Torino 1947, p. 501 segg.

Ferruccio Liuzzi

2. DIRITTO CANONICO ORIENTALE

Nel diritto canonico orientale l'a. sussiste tra ciascuno di coloro che hanno avuto rapporti sessuali tra di loro, e i parenti dell'altro, sia ciò avvenuto in matrimonio (affinitas ex copula licita) sia fuori (affinitas ex copula illicita); non sussiste invece a. in caso di matrimonio non consumato.

L'impedimento matrimoniale di a. sussiste in linea retta in qualsiasi grado; in linea collaterale ex copula licita, fino all'ottavo o settimo o sesto grado (compresi), secondo il rito; in linea collaterale ex copula illicita, fino al quarto grado compreso.

È da notare però che gli Orientali acattolici in genere non considerano l'a. ex copula illicita; e per quella ex copula licita riconoscono l'impedimento matrimoniale al massimo fino al quarto grado.

Presso gli Orientali (ad eccezione dei Melchiti) i gradi sono calcolati secondo il computo civile (v. CONSANGUINEITÀ).

Per l'a. di secondo e terzo genere, vigente presso i Greci limitatamente all'impedimento matrimoniale, V. TRIGENIA.