TRIGENIA. - affinità (v.), attualmente presa in considerazione solo dal diritto canonico di alcune comunità di rito greco.
In tutti i riti orientali vige l'affinità tra ciascun coniuge e i parenti dell'altro, ed essa costituisce per i cattolici impedimento dirimente al matrimonio fino al quarto grado compreso: questo è, a modifica di quanto esposto nella V. AFFINITÀ, il diritto vigente dal 2 maggio 1949 (motu proprio Crebrae allatae, 22 febbr. 1949, cann. 67 § 1, n. 1, 68 § 1). In alcuni riti, inoltre, è preso anche in considerazione, come affinità, il vincolo esistente tra i parenti di un coniuge e i parenti dell'altro: anche questa, attualmente, costituisce impedimento matrimoniale fino al quarto grado compreso; e i gradi di essa si calcolano sommando i rispettivi gradi di parentela di ciascuno

(fot. Enc. Catt.)
La t. si può avere in due casi: 1) quando una persona contragga successivamente più matrimoni; 2) quando due o più persone coniugate siano parenti fra di loro (motu proprio, cit., can. 68, § 3, n. 1).
Nel primo caso la t. si ha tra coloro che hanno contratto matrimonio con la stessa persona (essendo però essi dello stesso sesso, la t. in questo caso ha poca importanza, anche se siano tutti viventi); e inoltre fra ciascuno di essi e i parenti degli altri (motu proprio, cit., can. 68 § 3, n. 2); e, in qualche comunità, anche tra i parenti di ciascuno di essi e i parenti degli altri (motu proprio, cit., can. 68 § 3, n. 4).

Nel secondo caso si ha t. fra ciascun coniuge e coloro che, a causa di un altro matrimonio, hanno affinità da digenia con l'altro coniuge; e inoltre, in qualche
comunità, anche tra i parenti di quel coniuge e questi affini (can. 68 § 3, nn. 2 e 4).

La t., dove vige, è impedimento matrimoniale nel solo primo grado.
Il computo dei gradi della t. si fa, nei casi ordinari, computando come grado di t. di ciascuno verso un coniuge lo stesso grado in cui egli è affine per digenia verso l'altro coniuge a causa di un altro matrimonio; nei casi di t. estesa ai parenti del coniuge, si sommano i rispettivi gradi di affinità da digenia e di parentela, per avere il grado di affinità da t. (motu proprio, cit., can. 68 § 3, nn. 3-4). Non è stabilita alcuna norma per il calcolo del grado di t. fra coloro che hanno contratto matrimonio con la stessa persona, dato che questa t. non interessa come impedimento matrimoniale: ma è evidente che, essendo questo il grado più stretto possibile di t., si deve considerare di primo grado.
La denominazione di affinità da t. (ἐκ τριγενείας) deriva dal fatto che in ogni caso di t. intervengono tre stirpi o famiglie, cioè quelle di ciascuno dei contraenti dei due matrimoni che danno origine alla t.: esse sono tre, e non quattro, perché o un contraente è comune ai due matrimoni, oppure un contraente dell'uno è parente di un contraente dell'altro ed essi quindi appartengono ad un'unica stirpe.
L'affinità da t. era nota anche al diritto canonico latino, almeno nei secc. XI-XII; e, naturalmente, costituiva anche in Occidente una specie di rompicapo. Perciò Innocenzo III, con il can. 50 del II Concilio Lateranense (1216), soppresse nella Chiesa latina l'affinità da t., come pure la seconda specie di affinità da digenia.