AD NUTUM. - Nel diritto canonico vigente si chiamano uffici ecclesiastici conferiti a. n. quelli il cui titolare può essere rimosso ad arbitrio del superiore senza che siano tassativamente stabilite cause canoniche. Sono tali, ad esempio, gli uffici del vicario generale (CIC, can. 366, § 2), del vicario farnese (can. 446, § 2), del parroco religioso (can. 454, § 5), dei vicari parrocchiali (can. 887), dei rettori di chiesa (can. 880). Si dice pure a. n. qualunque provvedimento revocabile ad arbitrio dell'autore (provvedimento discrezionale); perciò questa espressione ha un significato analogo all'altra: TARGÙM (v.), con la differenza che quest'ultima forma importa la cessazione della concessione anche nel caso di perdita del potere da parte del concedente.
AD NUTUM
BIBL.: M. Koposanyi, A. n. 4, Budapest 1940.