COGNAZIONE

COGNAZIONE. - Nel diritto romano tale nome indicava, AGNAZIONE (v.), il vincolo esistente tra persone discendenti dallo stesso stipite, soprattutto se procreata da nozze legittime.
Il nome prese però presto un significato più generico, in modo da comprendere, oltre alla parentela naturale, anche l'affinità (v.), e altri vincoli non naturali ma soltanto legali, simili a quelli. Si ebbero così, nel diritto canonico, la c. legale e la spirituale.
I. C. LEGALE. - La parola c. deriva dal vocabolo cognatio, che indica consanguineità (v.): essa è la base della famiglia cognatica, al contrario di quanto si verifica per la famiglia cognatica.
La c. legale produce rapporti di parentela simili a quelli della famiglia cognatica, ma la sua caratteristica consiste nel fatto che tale parentela non ha la sua fonte nella procreazione, bensì in un negozio giuridico, ADOZIONE (v.), in virtù del quale si fa assumere la posizione di figlio a chi non è tale per ragione di procreazione. Per questo la c. legale suole chiamarsi parentela senza consanguinità.
La c. legale, che come si è detto, sorge dall'adolescenza, è istituito di diritto civile, ma la legge della Chiesa le attribuisce, in determinati casi, anche effetti canonici; in particolare la c. legale costituisce impedimento al matrimonio.
Non è chiara l'origine storica di questo impedimento nel diritto canonico. Si può anche supporre che esso sia stato, fin dagli inizi ricevuto dalla Chiesa come stava nel diritto romano; ma la prima menzione di esso si ha in una lettera di Niccolò I dell'a. 866 (c. 1, C. XXX, q. 3), poi in un rescritto di Pasquale II (c. 5, C. XXX, q. 3), ed è quindi riconosciuto come esistente da Graziano, dai principali decretisti e dai canonisti successivi, la maggior parte dei quali, dopo qualche tempo di incertezze, si orientò nel senso che sussistesse (e con efficacia dirimente) l'impedimento, quando l'adozione da cui deriva la c. fosse fatta come quella regolata dal diritto romano. L'impedimento canonico fu riconosciuto esistente: a) tra l'adottante e l'adottato, e i discendenti che al momento dell'adozione fossero sotto la patria potestà dell'adottato; b) tra l'adottato e i figli legittimi dell'adottante, finché questi fossero soggetti alla patria potestà; c) tra l'adottante e il coniuge dell'adottato, e tra l'adottato e il coniuge dell'adottante.
Il CIC ha completamente innovato in questa materia, disponendo che la c. legale, sorta dall'adozione, produca impedimento matrimoniale (v. IMPEDIMENTI), o dirimente o semplicemente impediente, a seconda che la legge civile vigente nei singoli paesi renda il matrimonio invalido o soltanto illecito a causa della sussistenza della c. legale (cann. 1080, 1059); mentre non produce alcun impedimento canonico, se la legislazione civile non la considera come impedimento.
La ragione, per la quale questo impedimento fu introdotto dalla Chiesa, è esposta da s. Tommaso (In IV Sent., d. 42, I, 2): «Lex divina illas personas praecipue e matrimonio exclusi, quas necesse est cohabitar, ne, ut Rabbi Movses dicit, si ad eas liceret carnalis copula, facilis pateret concupiscentiae locus, ad quam reprimendam matrimonium est ordinatum; et quia filius adoptatus versatur in domo patris adoptantis, sicut filius naturalis, ideo legibus humanis prohibitum est inter tales matrimonium contrahi, et talis prohibito est per Ecclesiam approbata, et inde habetur quod legalis cognatio matrimonium impediat». A questa fondamentale ragione, i canonisti sogliono aggiungere l'altra della pubblica decenza e del rispetto della parentela: per quanto l'adozione sia istituito di diritto civile, tuttavia, a causa della sua sussistenza nell'ordinamento civile, le persone sono assunte nel posto dei parenti: dei figli o delle figlie, dei fratelli o delle sorelle. E sono queste relazioni che rendono meno onesto il matrimonio (Rosset, Gasparri).
L'impedimento della c. legale è certamente ed esclusivamente di diritto canonico, ma tuttavia è fondato sulla disposizione della legge civile. Ed è per questo che «si quaestio incidat sive in tribunali ecclesiastico sive etiam in synodo an in hoc vel illo casu adsit impedimentum cognationis legalis, necessario recurrendum erit ad leges civiles, atque ad earundem normam controversia decidenda» (Benedictus XIV, De Syn., lib. IX, cap. 10, n. 5).
Nonostante però la chiarezza di questa norma, controversie non sono mancate.
Nessun dubbio che, per stabilire i limiti dell'impedimento nel diritto canonico, occorra ricercare i limiti dell'impedimento stesso nella legge civile, perché, come risulta chiaramente dai cann. 1059 e 1080 del CIC, la legge civile è stata canonizzata (v. CANONIZZAZIONE DELLE LEGGI). Ma tale canonizzazione non può produrre il riconoscimento di situazioni o posizioni contrarie al diritto divino, perché questo non può essere contraddetto dal legislatore canonico umano.
La difficoltà in concreto si è presentata per decidere se il diritto della Chiesa debba riconoscere, agli effetti dell'impedimento canonico, la c. (coniugio o affinità) derivante dal matrimonio puramente civile, al quale, se si tratta di persone tenute ad osservare la forma di celebrazione stabilita dalla Chiesa, la legge canonica non può attribuire alcun valore ed effetto giuridico.

1933

Va precisato poi che la canonizzazione della legge civile è limitata all'impedimento derivante dalla c. legale sorta dall'adozione (cann. 1059 e 1080); sembra AFFILIAZIONE (v.), che ha carattere, contenuto e scopo profondamente diversi da quelli dell'adozione, non costituisca impedimento canonico dirimente, nonostante che lo sia per la legge civile italiana (art. 87 Codice civile).
È infine da rilevare che la canonizzazione riguarda espressamente lo speciale impedimento stabilito dalla legge civile. Se, di conseguenza, l'adozione, fonte dello speciale impedimento, è introdotta dal solo costume del popolo, e non dalla legge, non può esistere l'impedimento canonico della c. legale (S. C. S. Officii in Congreg. generali coram S. mo D. N. die 16 apr. 1861).
Si disputa se, agli effetti dei cann. 1059 e 1080, si debba aver riguardo alla legge civile del territorio nel quale si celebra il matrimonio o alla legge nazionale delle persone; se si debba cioè aver riguardo alla legge territoriale o alla legge personale.
Per quanto riguarda l'impedimento impedente del cann. 1059, generalmente si ritiene che si debba aver riguardo alla legge civile nel territorio nel quale si celebra il matrimonio, perché tale soluzione sarebbe chiaramente indicata dalle parole usate dal canone; per l'impedimento dirimente (cann. 1080), alcuni ritengono che tale impedimento debba considerarsi di natura personale, che si riferisca cioè alla legge nazionale delle persone, altri viceversa sono d'opinione che le parole usate dal cann. 1080 non sono tali da distruggere la presunzione della territorialità della legge.
L'impedimento canonico che sorge dalla c. legale è soltanto di diritto ecclesiastico. Può essere pertanto dispensato dalla Chiesa (la dispensa data dall'autorità civile non ha alcuna efficacia per i matrimoni in cui uno almeno dei contraenti sia cristiano), e non riguarda gli infedeli, per i quali perciò l'impedimento rimane soltanto di natura civile. Se però l'infedele viene battezzato, l'impedimento già esistente per il diritto civile, qualora l'adozione civile ancora sussista nel momento del Battesimo, assume anche carattere canonico.
Diritto orientale. — Presso gli orientali pure vige questo impedimento. L'estensione di esso era notevolmente varia dall'uno all'altro rito; ma ora, con il motu proprio del 22 febbr. 1949 (cann. 49 e 71) è stato accolto nel diritto canonico l'impedimento dirimente o impediente se e nei limiti in cui esso vige nella legislazione civile.

Bibl.: A. Esmein-R. Genestal, Le mariage en droit canonique, 2a ed., I. Parigi 1929, pp. 93, 394-44; II, 1913, pp. 292, 392; A. C. Jemolo, Matrimonio tra adottante e adottato, in Riv. di dir. priv., 1 (1931), pp. 28-42; P. Gasparri, Tractatus canonicus de matrimonio, I, Roma 1932, pp. 461-65; E. F. Regatillo, Parentesco legali, in Sal terrae, 22 (1933), pp. 554-56; C. Bernardini, De impedimento cognationis legalis, in Apollinari, 8 (1935), pp. 440-48; P. Cipriotti, De impedimento cognationis legalis ex affiliatione, ibid., 14 (1938), p. 564-65; Wernz-Vidal, IV (1946), pp. 218-38; F. M. Cappello, Tractatus canonico-moralis de Sacramentis, V, 5a ed., Torino-Roma 1947, pp. 328-38, 533-37.

II. C. SPIRITUALE. — La c. spirituale è una parentela che sorge dal sacramento del Battesimo e da quello della Confermazione o Cresima. Come la c. legale quella spirituale è una parentela senza consanguinità, ma, mentre la c. legale ha la sua fonte in un negozio di diritto civile (adozione), la c. spirituale sorge da un Sacramento e assume carattere e contenuto del tutto spirituali.
Nel diritto antico, la c. spirituale, nella sua triplice specie (paternitas, compatentitas e confraternitas) costituiva sempre impedimento dirimente al matrimo-
nio, ma il CIC ha limitato il rapporto di c. spirituale al battezzante, battezzato e padrino, quando la c. ha causa nel Battesimo (cann. 768), e al confermato e padrino, quando la c. ha la sua fonte nella Cresima (c. 797), ed ha ristretto l'impedimento matrimoniale (dirimente) soltanto al caso di c. spirituale derivante dal Battesimo, tra il ministro o il padrino e il battezzato (cann. 1079).
Il primo testo scritto in cui si parla di tale impedimento è una costituzione di Giustiniano del 530 (C. 5, 24, 26); seguono poi in Oriente il cann. 53 del Concilio Trullano (del 692), in Occidente il cann. 4 del Concilio Romano del 721, quindi altri che ampliarono l'impedimento e lo esteso anche alla c. spirituale derivante dalla Cresima.
Il Concilio di Trento (sess. XXIV, c. 2 de ref. matr.) mitigò la legislazione, confusa e molto estesa, limitando l'impedimento, tanto nel Battesimo che nella Cresima, alla c. tra ministro o padrino da una parte e battezzato o cresimo o suoi genitori dall'altra.
Condizione necessaria per il sorgere della c. spirituale e del relativo impedimento, è che il sacramento del Battesimo sia validamente impartito. Così: da un Battesimo privato sorge la c. spirituale (cann. 762) e conseguentemente il relativo impedimento, perché si tratta di Battesimo perfettamente valido benché non rivestito della forma solenne. Al contrario, dalla cerimonia solenne successiva al Battesimo sommministrato prima per il caso di necessità, o comunque amministrato prima in forma privata, non sorge la c. spirituale (cann. 762 § 2), perché, quando interviene la cerimonia, il Battesimo è già stato validamente somministrato e tutte le conseguenze si sono già prodotte (cf., per il caso di Battesimo sommministrato prima dalla nutrice, S. C. C. 13 apr. 1669, 20 ott. 1687, ecc.).
Nel dubbio poi sulla validità del Battesimo, non si ritengono esistenti la c. spirituale e il relativo impedimento. Anzi, per la medesima ragione, anche nel caso che, nel dubbio sulla validità del primo Battesimo, questo si ripeta sotto condizione, non sussiste la c. spirituale né nei riguardi del padrino del primo Battesimo né in quelli del padrino del secondo Battesimo, salvo quando in ambedue i Battesimi il padrino sia stato la medesima persona (cann. 763 § 2).
Altra condizione, per il sorgere della c. spirituale e del relativo impedimento, è l'idoneità della persona ad essere padrino (v. BATTESIMO). Va però rilevato che non si richiede l'intenzione specifica di contrarre la c. spirituale: anzi sorgerebbe validamente la c. spirituale tra battezzato e padrino, anche nell'ipotesi che quest'ultimo, pur volendo esercitare l'ufficio di padrino, abbia escluso con intenzione positiva l'assunzione del rapporto di c. spirituale, perché dalla sua potestà e volontà dipende soltanto l'assunzione dell'ufficio, mentre lo stabilire le conseguenze che vi sono connesse è nella sola potestà della Chiesa.
Diritto orientale. — Presso gli orientali cattolici pure è da secoli in vigore l'impedimento dirimente di c. spirituale, generalmente secondo le norme del Concilio Tridentino; più ampia era l'estensione dell'impedimento presso i Greci (eccetto gli Italo-greci), che conoscevano anche un impedimento di c. spirituale derivante dal Matrimonio (considerandosi i testimoni come una specie di padrini).
Ora il motu proprio del 22 febbr. 1949 (cann. 70) ha unificato l'impedimento, stabilendo che esso sussiste tra il solo padrino da una parte e il battezzato e i genitori di questi dall'altra parte.
Gli orientali cattolici in genere considerano soltanto impediente questo impedimento.
Bibl.: V. Coucke, De impedimento cognationis spiritualis, in Collat. Brugen., 26 (1926), pp. 385-88; A. Esmein-R. G. Genestal,

Le mariage en droit canonique, 2a ed., I, Parigi 1929, pp. 193, 401-14, 452; II, 1935, pp. 292-94, 323, 391; P. Gasparri, Tractatus canonicus de matrimonio, I, Città del Vaticano 1932, pp. 454-61; Wernz-Vidal, V (1946), pp. 497-513; F. M. Campello, Tractatus canonico-moralis de Sacramentis, V, 5a ed., T. Tiron-Roma 1947, pp. 523-35.