CODICE DEL DIRITTO CANONICO ORIENTALE

CODICE DEL DIRITTO CANONICO ORIENTALE. - Come per la codificazione del diritto canonico latino, così anche per la compilazione di un C. del d. c. o., proposte furono avanzate nelle riunioni preparatorie del Concilio Ecumenico Vaticano, e precisamente nel VI Congresso della commissione delle missioni e delle Chiese orientali, sulla base dei voti espressi anche da alcuni prelati orientali. E Pio IX il 19° ag. 1858 già aveva incaricato il benedettino G. B. Pitra, poi cardinale, di raccogliere i testi delle fonti del diritto canonico orientale; e lo stesso incaricò aveva anche affidato alla S. Congregazione di Propaganda Fide pro negotiis ritus orientalis, nella lettera apostolica del 6 genn. 1862, con cui la costituiva.
Intanto giungevano da varie parti istanze alla S. Sede perché procedesse alla codificazione del diritto canonico orientale, istanze che divennero particolarmente pressanti dopo la promulgazione del CIC. Nel dic. del 1929 il papa Pio XI costituì una commissione di quattro cardinali (presieduta dal card. Pietro Gasparri) per gli studi preparatori della codificazione orientale (AAS, 21 [1929], p. 669); la commissione era coadiuvata da esperti (giuristi e storici), particolarmente competenti nelle varie materie orientali, ma maggior parte dei quali erano orientali (delegati dai rispettivi Ordinari), appartenenti ai vari riti.
Nello stesso tempo la S. Sede curò che il diritto canonico orientale venisse conosciuto da un maggior numero di studiosi, introducendo nelle facoltà di diritto canonico, come materia facoltativa, il Ius ecclesiasticum orientale, affidato agli insegnanti di particolare competenza specifica (cf. S. Congr. de Seminariis et studiorum Universitatibus, Ordinations, 12 giugno 1931, art. 27 e app. I; AAS, 23 [1931], p. 282).
Nel 1935 fu costituita una nuova commissione cardinalizia, con l'incarico di preparare i progetti del C.
e infine, tenendo conto dei pareri inviati dagli Ordinari, di redigere il C. stesso (v. COMMISSIONI PONTIFICE, n. 3).
I lavori della codificazione sono ormai quasi compiuti; e finora sono stati pubblicati 33 voll. di fonti utilizzate per questi lavori (v. COMMISSIONI PONTIFICE, n. 3).
A somiglianza di quanto fu fatto durante i lavori per la codificazione del diritto canonico latino (v. CODEX IURIS CANONICI), sembra si voglia seguire l'uso di promulgare qualche primizia anche del C. del d. c. o.: infatti con il motto proprio «Crébre alla lente» del 22 febbr. 1949 (AAS, 41 [1949], pp. 89-119) sono state intanto pubblicate tutte le norme sul matrimonio, che sono entrate in vigore il 2 maggio successivo (in esse, come si vede dall'esame del loro testo, è stato in larga misura utilizzato il CIC, soprattutto per quanto riguarda la tecnica legislativa).
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Bibl.:** H. J. Cicognani, De codificatione canonica orientali, in Apollinaris, 5 (1932), pp. 86-95; A. Coussé, De codificatione canonica orientali, in Acta Congressus iuridici internationalis, vol. IV, Roma 1937, pp. 491-532; A. Giannini, Sulla codificazione del diritto canonico orientale, in Il diritto ecclesiastico, 38 (1947), pp. 193-204. Pio Cipriotti
**CODICE DI DIRITTO CANONICO:** V. CODEX IURIS CANONICI.